Diritti connessi del produttore cinematografico: differenze tra le versioni
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I '''diritti connessi al produttore cinematografico''' sono disciplinati dalla [http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm Legge 22 aprile 1941, n. 633] in materia di [[diritto d'autore]], in prevalenza agli articoli 45<ref name="L633/41">[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#45 art.45, legge 633/41]</ref> e 78bis-78ter<ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#78 art.78bis-78ter, legge 633/41]</ref>.
Tali articoli prendono in considerazione il ruolo tenuto dal produttore cinematografico nei confronti dei coautori e del prodotto audiovisivo stesso.
==Soggetto del diritto==
Secondo l'articolo 45<ref
Tale riconoscimento è fatto per tutelare un soggetto che, pur non apportando alcun elemento di creatività, ha un ruolo propulsore e decisivo, dal momento che senza il suo contributo economico e finanziario un film non può avere inizio, salvo il caso delle piccole autoproduzioni.
Il '''produttore''', quindi, è l'imprenditore che finanzia il progetto, che investe economicamente nella sua realizzazione. Volendolo paragonare a un'altra figura tipica descritta dalla legge sul diritto d'autore, che svolge rispetto all'opera la medesima funzione in termini economico-sociali, si può chiamare in causa l'editore: entrambi spesso sono essenziali per la creazione di un'opera, soprattutto se è necessario l'uso di costose apparecchiature e la partecipazione di soggetti tecnicamente e artisticamente specializzati.
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Il produttore è, presumibilmente, indicato come tale sulla pellicola cinematografica; se, invece l'opera è stata registrata ai sensi dell'art. 103<ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#103 art.103, legge 633/41]</ref> (per esempio presso il registro [[Società Italiana degli Autori ed Editori|SIAE]]), si presume produttore, fino a prova contraria, colui che è indicato come tale nella registrazione.
L'opera cinematografica è un'[[opera collettiva]], la quale possiede diversi coautori: il titolare dell'opera in
Il produttore, perciò, acquista i diritti di utilizzazione economica in modo diretto ma a titolo derivativo, si fonda cioè sugli atti dispositivi degli autori. In altre parole, il produttore necessita di un titolo contrattuale con gli autori che parteciperanno alla creazione dell'opera e per poterla modificare al fine di un suo migliore sfruttamento commerciale. Questo è quanto sancito nell'art. 47<ref name="L633/41 art 47">[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#47 art.47, legge 633/41]</ref>; qualora manchi l'accordo con gli autori, l'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le norme fissate dal regolamento (art. 47<ref
<br />Le tipologie di contratti possibili dipendono dal ruolo degli autori:
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