Diritti connessi del produttore cinematografico: differenze tra le versioni

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I '''diritti connessi al produttore cinematografico''' sono disciplinati dalla [http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm Legge 22 aprile 1941, n. 633] in materia di [[diritto d'autore]], in prevalenza agli articoli 45<ref name="L633/41">[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#45 art.45, legge 633/41]</ref> e 78bis-78ter<ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#78 art.78bis-78ter, legge 633/41]</ref>.
Tali articoli prendono in considerazione il ruolo tenuto dal produttore cinematografico nei confronti dei coautori e del prodotto audiovisivo stesso.
 
==Soggetto del diritto==
 
Secondo l'articolo 45<ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#45 art.45, legge 633name="L633/41]<" /ref> della [http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm Legge 22 aprile 1941, n. 633], l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera spetta a chi organizza la produzione stessa e quindi al [[produttore cinematografico]].
Tale riconoscimento è fatto per tutelare un soggetto che, pur non apportando alcun elemento di creatività, ha un ruolo propulsore e decisivo, dal momento che senza il suo contributo economico e finanziario un film non può avere inizio, salvo il caso delle piccole autoproduzioni.
Il '''produttore''', quindi, è l'imprenditore che finanzia il progetto, che investe economicamente nella sua realizzazione. Volendolo paragonare a un'altra figura tipica descritta dalla legge sul diritto d'autore, che svolge rispetto all'opera la medesima funzione in termini economico-sociali, si può chiamare in causa l'editore: entrambi spesso sono essenziali per la creazione di un'opera, soprattutto se è necessario l'uso di costose apparecchiature e la partecipazione di soggetti tecnicamente e artisticamente specializzati.
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Il produttore è, presumibilmente, indicato come tale sulla pellicola cinematografica; se, invece l'opera è stata registrata ai sensi dell'art. 103<ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#103 art.103, legge 633/41]</ref> (per esempio presso il registro [[Società Italiana degli Autori ed Editori|SIAE]]), si presume produttore, fino a prova contraria, colui che è indicato come tale nella registrazione.
 
L'opera cinematografica è un'[[opera collettiva]], la quale possiede diversi coautori: il titolare dell'opera in se è il produttore cinematografico. Secondo l'art. 44<ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#44 art.44, legge 633/41]</ref> si considerano coautori l'autore del soggetto, della sceneggiatura, della musica ed il direttore artistico. C'è da dire che quelli appena elencati sono coloro che contribuiscono all'opera con apporti creativi tipici, indicati dalla legge, che non prende in considerazione, per esempio, la fotografia, la scenografia, i costumi, ecc.
 
Il produttore, perciò, acquista i diritti di utilizzazione economica in modo diretto ma a titolo derivativo, si fonda cioè sugli atti dispositivi degli autori. In altre parole, il produttore necessita di un titolo contrattuale con gli autori che parteciperanno alla creazione dell'opera e per poterla modificare al fine di un suo migliore sfruttamento commerciale. Questo è quanto sancito nell'art. 47<ref name="L633/41 art 47">[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#47 art.47, legge 633/41]</ref>; qualora manchi l'accordo con gli autori, l'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le norme fissate dal regolamento (art. 47<ref>[http: name="L633//www.interlex.it/testi/l41_633.htm#4741 art. 47," legge 633/41]</ref>, comma2). Inoltre l'art. 46<ref>[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#46 art.46, legge 633/41]</ref> indica che, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, ai singoli autori spetta sempre un compenso proporzionale al lavoro da loro svolto per produrre l'opera.
 
<br />Le tipologie di contratti possibili dipendono dal ruolo degli autori: