Defensor pacis: differenze tra le versioni
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Il '''''Defensor pacis''''' ("difensore della pace"), scritto nel [[1324]] è l'opera più conosciuta del filosofo [[Marsilio da Padova]] in cui, fra l'altro, tratta dell'origine delle leggi.
In quest'opera ci viene fatto afferrare il senso e l'importanza della legge la quale deve dare precise regole
Grande importanza viene data al governo, il quale è l'organo più importante dello Stato il cui compito è di far rispettare le leggi ad ogni costo, anche con la forza se necessario.
Concetto importante per il bene dei cittadini era che il governo doveva essere eletto dal popolo, senza intromissioni del potere religioso (il quale, per sua esperienza personale, era ritenuto da Marsilio da Padova dannoso), dato che la Chiesa corrotta dell'epoca voleva, sempre secondo Marsilio, solo accrescere il proprio potere senza pensare al bene delle comunità.
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Il carattere di giustizia, che deve essere proprio della legge, deriva da quella stessa fonte da cui la legge deriva l'imperatività e cioè dal ''Legislator Humanus'', colui che fissa il criterio che la legge deve seguire. Soltanto il ''Civile Consortium'' può indicare ciò che è giusto e ciò che deve essere seguito: {{Citazione|Quoniam illius veritas certius indicatur, et ipsius comunis utilitas diligentius attenditur, ad quod tota intendit civium universitas intellectu et affectu.|}}
Tratta il problema del rapporto tra legge divina e legge umana risolvendolo con genialità, modernità di vedute ed anche con una certa audacia. La prima distinzione tra le due leggi è la sanzione, che nella legge divina è puramente spirituale e ultra terrena.
L'uomo risponde solo a [[Cristo]] e non invece ai sacerdoti a cui viene negato, nella maniera più assoluta, ogni potere coattivo. Lo Stato deriva da sé stesso i propri princìpi e fini, indipendentemente da qualsiasi influenza divina. La teoria marsiliana si distingue dal naturalismo aristotelico in quanto, mentre il secondo guarda più che altro alla natura, Marsilio pone a centro e fondamento della sua opera l'uomo inteso come essere libero e consapevole. Per quanto riguarda il processo di formazione della legge soltanto un certo numero di individui presi dalla ''Universitas Civium'' formulano le leggi, e sarà poi il popolo con la propria approvazione a dare il carattere di giuridicità alle leges precedentemente formulate, è pure al popolo che spetta il diritto di formulare aggiunte o modifiche, cosa che farà {{Citazione|secundum exigentiam temporum vel locorum, et reliquarum circunstantiarum.|}}
Dalla ''Universitas Civium'' vengono esclusi i fanciulli, le donne, gli schiavi ed anche gli stranieri. Come si è detto sopra, spetta agli esperti, ai ''Prudentes'' la formulazione delle proposte di legge: {{Citazione|Et propterea iustorum et conferentium civilium et incomodorum seu hominum communium et similium reliquorum regulas, futuras leges sive statuta quaerendas seu inveniendas et examinandas prudentibus et expertis per universitatem civium committi, conveniens et per utile est, sic ut vel seorsum ab unaquaque primarum partium civitatis, secundum tamen uiuscuiusque proportionem, eligantur aliqui vel ab omnibus simul congregatis civibus omnes eligantur experti seu prudentes viri praedicti
==''Valentior Pars''==
Le proposte di legge dovranno essere approvate dall'''Universitas Civium'' o dalla sua ''Valentior Pars'' e solo dopo di ciò avranno l'efficacia di norme giuridiche. L'autorità di fare le leggi spetta solo al corpo dei cittadini che farà sì che esse vengano osservate assolutamente. A questo proposito va chiarito il concetto di ''Valentior Pars'' nel senso che essa è costituita dalla maggior parte dei cittadini.
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{{Controllo di autorità}}
{{Portale|letteratura}}
[[Categoria:Opere letterarie di autori italiani in latino]]
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