Parte (diritto): differenze tra le versioni

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{{L|diritto|febbraio 2014}}
{{F|diritto penale|ottobre 2012}}
{{S|diritto penale}}
Una '''parte''', nelin [[diritto processuale]], è ciascuno deiun [[soggetto giuridico|soggetti giuridici]] legatiche nell'ambito dadi un a un [[rapporto giuridico]] oha checompiuto un manifestazione di hannovolontà conclusoin un [[contrattonegozio giuridico]], sia il soggetto nella cui sfera giuridica si producono gli effetti del negozio medesimo. I soggetti diversi dalle parti sono detti ''[[terzo (diritto)|terzi]]''.
 
Nel [[diritto processuale]] le parti sono i soggetti del [[processo (diritto)|processo]] diversi dal [[giudice]].
 
==Diritto Nel diritto processuale penale==
=== Penale ===
Nel [[diritto processuale penale]] italiano le parti sono il [[pubblico ministero]], l'[[imputato]], la [[parte civile]], il [[responsabile civile]], la [[Obbligazione civile per multa o ammenda|persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria]].
 
=== Civile ===
==Diritto processuale civile==
Parte è un termine che indica la posizione, attiva o passiva, che si assume nel [[rapporto giuridico]]. Ciascuna parte può essere composta da uno o più soggetti. Nonostante la parola ''«parte»'' non sia un termine disciplinato espressamente dalla legge, essa compare in numerose [[disposizione (diritto)|disposizioni]] del [[codice di procedura civile]].
 
Oltre al [[ricorrente]], all'[[attore (diritto)|attore]], al [[convenuto]] e all'[[imputato]] e alla [[parte civile]] (nel caso di procedimento [[penale]]) sono parti necessarie anche i controinteressati. Il giudice assegna al ricorrente, all'attore e al convenuto un termine perentorio per procedere alla chiamata in causa di [[terzo (diritto)|terzi]].
 
Ai sensi della legge italiana, nei processi civili innanzi il giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente avanti il [[giudice di pace]] allorché il valore della causa non ecceda 1.100,00 euro, in caso contrario è necessaria l'assistenza di un [[avvocato]] difensore, salvo che il [[magistrato]], in considerazione della natura e dell'entità della causa, non autorizzi con [[Decreto (dirittoordinamento processuale italiano)|decreto]] la parte a stare in giudizio personalmente.<ref>Art. 82 del [[codice di procedura civile italiano]].</ref>
 
==Note==
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==Voci correlate==
* [[DirittoConvenzione processuale(diritto)]]
* [[ProcessoNegozio (diritto)giuridico]]
* [[Rapporto giuridico]]
* [[Soggetto di diritto]]
* [[Terzo (diritto)]]
 
== Collegamenti esterni ==