Novazione: differenze tra le versioni

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Si definisce '''novazione''', in termine [[diritto|giuridico]], l'estinzione di un rapporto di obbligazione tra due parti (creditricedebitore, e debitricecreditore) con conseguente nascita di uno nuovo, rispetto al precedente mutato nel titolo o nell'oggetto.
 
==Cenni storiciStoria ==
Anche nell'antica [[Roma]] per novazione si intendeva la sostituzione di comune accordo (animus novandi) di un'obbligazione con un'altra in modo tale che la prima si estingua e al suo posto sorga la nuova. Essa aveva luogo tramite ''[[stipulatio]]'', la quale doveva indicare chiaramente il rapporto obbligatorio che si voleva estinguere, che poteva anche consistere in una [[obbligazione naturale]]. In caso di novazione oggettiva l'''aliquid novi'' poteva consistere in una modifica delle condizioni, dei termini e delle garanzie personali, in caso di novazione soggettiva, potevano invece mutare o la persona del creditore o quella del debitore.
 
Un caso particolare di novazione oggettiva si realizzava con la ''[[stipulatio aquiliana]]'', nella quale veniva dedotto in maniera generica il corrispettivo pecuniario di ogni debito conosciuto o ignorato che fosse da una o da ambedue le parti, del promittente verso lo stipulante, cosicché in definitiva il promittente, compiuta la ''stipulatio'', sarebbe stato tenuto verso lo stipulante solo in virtù della stessa. La novazione soggettiva faceva normalmente seguito a una ''delegatio'', ovvero un'autorizzazione unilaterale e informale. Nella ''delegatio primittendipromittendi attiva'' o ''delegatio nominis'', il creditore invitava il proprio debitore a promettere con ''stipulatio'' a un terzo quel che il debitore stesso doveva al creditore. In tal modo si estingueva l'obbligazione tra delegante e delegato e se ne costituiva una nuova ''ex stipulatu''. Nella ''delegatio promittendi passiva'' il delegante è il debitore, delegato da un terzo, delegatario il creditore: su invito del debitore il terzo prometteva al creditore ciò che allo stesso doveva il delegante.
 
== Nel mondo ==
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Al riguardo, l'articolo [[s:Codice Civile - Libro Quarto/Titolo I#Art. 1235 Novazione soggettiva|1235]] del codice civile prescrive che, in caso di sostituzione del debitore, si applicano le norme previste al [[s:Codice Civile - Libro Quarto/Titolo I#Capo VI: Della delegazione.2C dell.27espromissione e dell.27accollo|Capo IV]], artt. 1268 e ss., a seconda che la sostituzione configuri, alternativamente, le dette forme di delegazione, accollo ed espromissione, anche se non viene specificato espressamente se tale modifica influisce anche sui termini di estinzione dell'obbligazione per prescrizione.
 
== Bibliografia parziale ==
==Voci correlate==
* Doria, Giovanni. ''La novazione dell'obbligazione,'' Milano, Giuffrè, 2012.
*[[Obbligazione (diritto)]]
* Salerno, Francesco, ''[https://www.academia.edu/52462302/Esecuzione_indiretta_di_obbligazione_naturale Esecuzione indiretta di obbligazione naturale]'', in ''Rosario Nicolò'', Napoli, Esi, 2011, 509 ss.
* Ruggeri, Lucia, ''Interesse a transigere e novazione del rapporto litigioso,'' Napoli, [[Edizioni Scientifiche Italiane|Edizioni scientifiche italiane]], 2002.
* Buccisano, Orazio, ''La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi,'' Milano, Giuffre, 1968.
 
== Voci correlate ==
* [[Obbligazione (diritto)]]
* [[Delegazione]]
* [[Accollo (diritto)]]