Novazione: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Bot: rimuovo template {{Collegamenti esterni}} rimasto vuoto dopo la rimozione della property P508 |
Nessun oggetto della modifica Etichette: Modifica visuale Modifica da mobile Modifica da web per mobile |
||
(6 versioni intermedie di 6 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
Si definisce '''novazione''', in termine [[diritto|giuridico]], l'estinzione di un rapporto di obbligazione tra due parti (
==
Anche nell'antica [[Roma]] per novazione si intendeva la sostituzione di comune accordo (animus novandi) di un'obbligazione con un'altra in modo tale che la prima si estingua e al suo posto sorga la nuova. Essa aveva luogo tramite ''[[stipulatio]]'', la quale doveva indicare chiaramente il rapporto obbligatorio che si voleva estinguere, che poteva anche consistere in una [[obbligazione naturale]]. In caso di novazione oggettiva l'''aliquid novi'' poteva consistere in una modifica delle condizioni, dei termini e delle garanzie personali, in caso di novazione soggettiva, potevano invece mutare o la persona del creditore o quella del debitore.
Un caso particolare di novazione oggettiva si realizzava con la ''[[stipulatio aquiliana]]'', nella quale veniva dedotto in maniera generica il corrispettivo pecuniario di ogni debito conosciuto o ignorato che fosse da una o da ambedue le parti, del promittente verso lo stipulante, cosicché in definitiva il promittente, compiuta la ''stipulatio'', sarebbe stato tenuto verso lo stipulante solo in virtù della stessa. La novazione soggettiva faceva normalmente seguito a una ''delegatio'', ovvero un'autorizzazione unilaterale e informale. Nella ''delegatio
== Nel mondo ==
Riga 28:
Al riguardo, l'articolo [[s:Codice Civile - Libro Quarto/Titolo I#Art. 1235 Novazione soggettiva|1235]] del codice civile prescrive che, in caso di sostituzione del debitore, si applicano le norme previste al [[s:Codice Civile - Libro Quarto/Titolo I#Capo VI: Della delegazione.2C dell.27espromissione e dell.27accollo|Capo IV]], artt. 1268 e ss., a seconda che la sostituzione configuri, alternativamente, le dette forme di delegazione, accollo ed espromissione, anche se non viene specificato espressamente se tale modifica influisce anche sui termini di estinzione dell'obbligazione per prescrizione.
== Bibliografia parziale ==
==Voci correlate==▼
* Doria, Giovanni. ''La novazione dell'obbligazione,'' Milano, Giuffrè, 2012.
*[[Obbligazione (diritto)]]▼
* Salerno, Francesco, ''[https://www.academia.edu/52462302/Esecuzione_indiretta_di_obbligazione_naturale Esecuzione indiretta di obbligazione naturale]'', in ''Rosario Nicolò'', Napoli, Esi, 2011, 509 ss.
* Ruggeri, Lucia, ''Interesse a transigere e novazione del rapporto litigioso,'' Napoli, [[Edizioni Scientifiche Italiane|Edizioni scientifiche italiane]], 2002.
* Buccisano, Orazio, ''La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi,'' Milano, Giuffre, 1968.
▲== Voci correlate ==
▲* [[Obbligazione (diritto)]]
* [[Delegazione]]
* [[Accollo (diritto)]]
|