Prestito vitalizio ipotecario: differenze tra le versioni

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== Storia ==
In [[Gran Bretagna]] il prodotto è stato lanciato nel 1999 ed è noto con le definizioni di ''lifetime mortgage'' o di ''equity release''. Dalla sua nascita il prodotto si è rapidamente diffuso in tutto il mondo anglosassone (Gran Bretagna, Irlanda, Canada, Australia e [[Stati Uniti d'America]], dove è noto con la definizione di ''reverse mortgage'').
 
Dal dicembre del 2005 il prestito vitalizio ipotecario è stato introdotto anche in Italia con l'art. 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203/2005, come introdotto dalla legge di conversione n. 248/2005<ref>{{Normattiva
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|giorno = 02
|numero = 248
|titolo = Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria}}</ref>, che stabilisce che: "Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al [[decreto legislativo]] 1º settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti."
 
Il 6 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 44 del 2 aprile 2015<ref name="gazzettaufficiale.it">[http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/21/15G00057/sg Legge 2 aprile 2015, n. 44, Gazzetta Ufficiale] in materia di ''“Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario”''</ref>, integrata tramite il Decreto attuativo n°º226 del 22 dicembre 2015<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-02-16&atto.codiceRedazionale=16G00024&elenco30giorni=true Decreto Legge 22 dicembre 2015, n. 226, Gazzetta Ufficiale], ''“Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44”''</ref>, che disciplina il prestito vitalizio ipotecario sostituendo il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203/2005. Tra le modifiche apportate vi è, in primis, l'abbassamento del requisito anagrafico per ottenere un prestito vitalizio, abbassando l'età minima richiesta dai 65 anni agli attuali 60 anni.
 
Il [[Consiglio di Stato (Italia)|Consiglio di Stato]] ha espresso parere positivo dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza in data 8 ottobre 2015.
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Il prestito vitalizio è un finanziamento a lungo termine assistito da [[ipoteca]] di primo grado sull'immobile di residenza. Il finanziamento è ideato in modo tale da non prevedere rimborsi di alcun tipo, nemmeno per gli interessi, fino alla morte del contraente (ovvero, se cointestato a una coppia di ultra sessantenni, con la scomparsa del coniuge più longevo). Spese e interessi vengono capitalizzati e sono dovuti solo a scadenza. Il rimborso, a meno di rimborso volontario anticipato da parte del sottoscrittore, è a carico degli [[eredi]]. Il prestito non prevede quindi il pagamento di alcuna rata per tutta la sua durata, ma capitale e interessi sono capitalizzati fino a scadenza e maturano interessi.
 
La legge (44/15) prevede una tutela (nota nel mondo anglosassone come "''no negative equity guarantee''") che limita il valore del debito a carico degli eredi al valore di realizzo dell'immobile dato in garanzia: in tal caso è la società finanziaria che si accolla l'eventuale debito eccedente rinunciando a rivalersi nei confronti degli eredi a condizione che il rimborso avvenga a fronte della vendita dell'immobile per tramite di un curatore indipendente ed a [[prezzo di mercato]].
 
=== In Italia ===
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* Erogazione progressiva - nessuna rata: l'importo è erogato progressivamente sotto forma di capitale; in questo caso gli interessi che maturano non vengono pagati e quindi capitalizzano
 
Il prestito vitalizio deve essere rimborsato in un'unica soluzione dagli eredi e/o aventi causa, normalmente entro i 10-12 mesi successivi alla scomparsa del più longevo dei contraenti. Gli eredi hanno due possibilità: se vogliono conservare l'abitazione, possono rimborsare con la liquidità a loro disposizione, oppure l'abitazione potrà essere venduta e quanto dovuto a fronte del finanziamento rimborsato con il ricavato della vendita.
 
Qualora non ci fossero eredi, o questi non procedessero al rimborso, il finanziamento viene estinto con la vendita dell'immobile, ma sempre allo scadere dei 12 mesi dalla data di scadenza del finanziamento.
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* Immobili edificati su zone concesse dai comuni ex lege n. 167/1962;
* Immobili gravati di ipoteca, fatta salva l'ipotesi di cancellazione dell'ipoteca preesistente.
La nuova normativa ([http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/16/16G00024/sg D.Lgs 22 dicembre 2015, n. 226]), prevede che siano le banche a decidere le diverse tipologie di prestito ipotecario vitalizio e i rispettivi tassi di [[interesse finanziario (diritto)|interesse]] da applicare. Sarà infatti possibile concordare con l'istituto di credito, al momento della stipula, le modalità di erogazione e di pagamento degli interessi.
 
La normativa introduce una nuova modalità di tutela dei mutuatari permettendo l'intestazione del prestito ad entrambi i richiedenti, anche a conviventi, oltre che ai coniugi. Le banche dovranno, inoltre, garantire [[Trasparenza bancaria|trasparenza]] e certezza dell'importo degli interessi maturati e di tutte le spese a carico del mutuatario.
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La legge sul prestito vitalizio ipotecario prevede che l'immobile è venduto ''a un valore pari a quello di mercato'' (dopo 12 rate non pagate, superando i precedenti 7 previsti dal TUB, che è una legge del 1993):<br />
{{quote|“qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso.”|Legge 2 aprile 2015, n. 44, che modifica comma 12-quater art. 11-quaterdecies d.l. 203/2005}}
 
 
Il Consiglio Nazionale del Notariato, congiuntamente a 14 Associazioni dei Consumatori, ha pubblicato un Vademacum per far conoscere meglio il Prestito Vitalizio (https://www.notariato.it/sites/default/files/Foglio%20informativo%20PVI%202018-def.pdf).