Presidente della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni

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{{Protetta}}
{{Organo governativo
|nome = Presidente della Repubblica Italianaitaliana
|stemma = Flag of the President of Italy.svg
|didascalia stemma = [[Stendardo presidenziale italiano]]
|dim stemma = 130
|immagine = Presidente Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Italiana.jpg
|didascalia = [[Sergio Mattarella]], attuale Presidentepresidente della Repubblica Italianaitaliana
|stato = {{ITA}}
|organizzazione =
|tipo = [[Capo di Stato|Capo dello Stato]]
|in_carica = [[Sergio Mattarella]]
|data_in_carica = 3 febbraio [[2015]]
|sigla = PdR
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|nome_suddivisioni =
|data_creazione = 1º gennaio [[1948]]
|creatore = [[Costituzione della Repubblica italiana]]
|predecessore = [[GiorgioCapo Napolitanoprovvisorio dello Stato]]
|data_operativo = 1º gennaio [[1948]]<ref>Secondo la prima [[Disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica italiana|Disposizione transitoria e finale]] della Costituzione repubblicana, a partire da questa data la figura di [[Capo provvisorio dello Stato]] si è trasformata [[ope legis]] nella Presidenza della Repubblica.</ref>
|data_operativo =
|riforme =
|denominazione_vicecapo = [[Presidente supplente della Repubblica Italiana|Presidente supplente]]
|vicecapo = [[Presidente del Senato della Repubblica|Presidente del Senato]]
|elettore = [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamentoitaliano]] e delegati regionali
|elezione = [[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 20152022|2924-3129 gennaio 20152022]]
|prossima_elezione =
|durata = 700 anni
|durata = 7 anni<br/>(nessuna restrizione sul rinnovamento del mandato)
|bilancio = 230 000 €/annui
|bilancio = 224 milioni di euro all'anno
|impiegati = 1000
|sede = [[Palazzo del Quirinale]], [[Roma]]
|indirizzo = [[Piazza del Quirinale]]
}}
 
[[File:Sergio Mattarella Discorso Insediamento.jpg|thumb|right|upright=1.2|Sergio Mattarella pronuncia il discorso di insediamento dinanzi al [[Parlamento della Repubblica italiana|Parlamento]] nel 2015]]
Il '''Presidente della Repubblica Italiana''', nel [[sistema politico della Repubblica Italiana|sistema politico italiano]], è il [[capo di Stato|capo dello Stato]] italiano, garante della Costituzione e rappresentante dell'[[unità nazionale]]. Inoltre egli non è a capo di un potere particolare ([[Potere legislativo|legislativo]], [[Potere esecutivo|esecutivo]] o [[Potere giudiziario|giudiziario]]), ma li coordina tutti e tre; ovvero compie atti che riguardano ciascuno dei tre poteri, come stabilito dalla [[Costituzione italiana]].
 
Il '''presidente della Repubblica italiana''', nel [[sistema politico della Repubblica Italiana|sistema politico italiano]], è il [[capo di Stato|capo dello Stato]] italiano, rappresentante dell'[[unità nazionale]]. Il [[presidente della Repubblica]] si configura come un potere «neutro», ovvero posto al di fuori della [[Separazione dei poteri|tripartizione dei poteri]] ([[Potere legislativo|legislativo]], [[Potere esecutivo|esecutivo]] o [[Potere giudiziario|giudiziario]]), ed è la più alta carica dello Stato. Svolge una funzione di sorveglianza e coordinamento, secondo le norme stabilite dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]], di cui è garante.<ref>{{cita testo | autore = Enrico Cuccodoro | data = Ottobre 2015 | titolo = Il Presidente della Repubblica non “arbitro”, ma “garante”|editore=Osservatorio [[Associazione italiana dei costituzionalisti|AIC]] | url = https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Cuccodoro%203%202015.pdf | accesso = 25 settembre 2022 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20220718195917/https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Cuccodoro%203%202015.pdf | dataarchivio = 18 luglio 2022 | urlmorto = no }}</ref>
[[File:Sergio Mattarella Discorso Insediamento.jpg|thumb|right|upright=1.2|Sergio Mattarella pronuncia il discorso di insediamento dinanzi al [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]]]]
Il Presidente della Repubblica è un [[organi costituzionali|organo costituzionale]], eletto dal [[Parlamento in seduta comune]] integrato dai delegati delle [[Regioni d'Italia|Regioni]] (ovvero tre consiglieri per regione, con l'eccezione della [[Valle d'Aosta]], che ne nomina uno solo, per un totale di 58) e rimane in carica per un periodo di sette anni, detto mandato. La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente chiunque, con cittadinanza italiana, che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda dei [[diritti civili]] e [[diritti politici|politici]].
 
Il presidente della Repubblica è un [[Organi costituzionali dell'Italia|organo costituzionale]]. È eletto dal [[Parlamento della Repubblica italiana#Parlamento in seduta comune|Parlamento in seduta comune]] integrato dai delegati delle [[Regioni d'Italia|Regioni]] (tre consiglieri per regione, eletti dai [[Consiglio regionale (Italia)|Consigli regionali]], con l'eccezione della [[Valle d'Aosta]] che ne elegge uno solo, per un totale di 58) e rimane in carica per sette anni (mandato presidenziale). La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente chiunque, con [[cittadinanza italiana]], abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei [[diritti civili]] e [[diritti politici|politici]].
La residenza ufficiale del presidente della Repubblica è il [[Palazzo del Quirinale]] (sull'[[Quirinale (colle)|omonimo colle]] di [[Roma]]) che per [[metonimia]] indica spesso la stessa presidenza.
 
La residenza ufficiale del presidente della Repubblica è il [[Palazzo del Quirinale]] (sull'[[Quirinale (colle)|omonimo colle]] di [[Roma]]), che, per [[metonimia]], indica spesso la stessa presidenza.
== Mandato presidenziale ==
 
=== Elezione ===
Dal 2015 la carica è ricoperta da [[Sergio Mattarella]].
Ai sensi dell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 83|art. 83]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]:
 
== La figura ==
=== Requisiti ed eleggibilità ===
Ai sensi dell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 83|art. 83]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]:
{{citazione|
Il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]] in [[Parlamento della Repubblica Italiana#Parlamento in seduta comune|seduta comune]] dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni [[Regioni d'Italia|Regione]] eletti dal [[Consiglio regionale (Italia)|Consiglio regionale]] in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La [[Valle d'Aosta]] ha un solo delegato.<br />L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
}}
 
I requisiti di eleggibilità, contenuti nel primo comma dell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 84|art. 84]] della Costituzione, sono:<ref name="bin185">{{Cita|Bin e Pitruzzella, op., cit., |p. 185}}.</ref>
* l'avere [[cittadinanza italiana]];
* aver compiuto i 50 anni d'età;
* godere dei [[diritti civili]] e [[diritti politici|politici]].
 
La Costituzione prevede inoltre l'incompatibilità con qualsiasi altra carica.<ref name=bin185/> L'elezione del Presidente della Repubblica avviene su iniziativa del [[Presidente della Camera dei deputati (Italia)|Presidente della Camera dei deputati]] e la [[Camera dei deputati (Italia)|Camera dei deputati]] è la sede per la votazione. Il Presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del presidente in carica, il Presidente della Camera convoca la seduta comune entro quindici giorni. Nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove camere. Nel frattempo sono [[Prorogatio|prorogati]] i poteri del presidente in carica.<ref name=autogenerato1>{{Cita legge italiana|tipo=costituzione|articolo=85}}</ref> Quest'ultima previsione serve a svincolare l'elezione del nuovo presidente della Repubblica dalla conflittualità tipica del periodo preelettorale e a fare in modo che il nuovo presidente risulti eletto da un Parlamento completamente legittimato.<ref name="bin186">{{Cita|Bin Pitruzzella|p. 186}}.</ref>
La Costituzione prevede inoltre l'incompatibilità con qualsiasi altra carica.<ref name=bin185/>
 
La previsione di una [[maggioranza qualificata]] per i primi tre scrutini e di una [[maggioranza assoluta]] per gli scrutini successivi serve a evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica. La carica rinvia infatti a un ruolo indipendente dall'indirizzo della maggioranza politica<ref name=bin186/> e un mutamento dei ''quorum'' deliberativi (ipotizzato in sede di [[Legge costituzionale#Leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali|revisione costituzionale]]) è stato per questo oggetto di rilievi in dottrina.<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Giampiero|cognome=Buonomo|titolo=La transizione infinita|pp=89-90|accesso=2022-05-06|url=https://www.academia.edu/22120475/La_transizione_infinita}}</ref>
L'elezione del presidente della Repubblica avviene su iniziativa del [[presidente della Camera dei deputati]] e la [[Camera dei deputati]] è la sede per la votazione. Il presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del presidente in carica, il presidente della Camera convoca la seduta comune entro quindici giorni. Nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove camere. Nel frattempo sono [[Prorogatio|prorogati]] i poteri del presidente in carica.<ref name=autogenerato1>[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 85|Art. 85 della costituzione Italiana]]</ref> Quest'ultima previsione serve a svincolare l'elezione del nuovo presidente della Repubblica dalla conflittualità tipica del periodo pre-elettorale e a fare in modo che il nuovo presidente risulti eletto da un Parlamento completamente legittimato.<ref name=bin186>Bin e Pitruzzella, op., cit., p. 186.</ref>
 
La previsione di una [[maggioranza qualificata]] per i primi tre scrutini e di una [[maggioranza assoluta]] per gli scrutini successivi serve a evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica. La carica rinvia infatti a un ruolo indipendente dall'indirizzo della maggioranza politica<ref name=bin186/> e un mutamento dei ''quorum'' deliberativi (ipotizzato in sede di [[Legge costituzionale#Leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali|revisione costituzionale]]) è stato per questo oggetto di rilievi in dottrina.<ref>[https://www.academia.edu/22120475/La_transizione_infinita Giampiero Buonomo, ''La transizione infinita'', Mondoperaio, n. 2/2016], pagine 89-90.</ref>
 
Il presidente assume l'esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento innanzi al Parlamento in seduta comune (ma senza i delegati regionali), al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale.<ref name=bin186/>
 
=== Durata e scadenza ===
Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento.<ref name=bin186/> La previsione di un settennato impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota.
Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento.<ref name=bin186/> La previsione di un settennato impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota. La [[Costituzione Italiana]] non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica. Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per:
 
La [[Costituzione Italiana]] non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica. Il primo caso di rielezione del presidente uscente è datato 20 aprile [[2013]] con l'[[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 2013|elezione]] di [[Giorgio Napolitano]].<ref name="corriere2013">{{cita news|url=http://www.corriere.it/politica/speciali/2013/elezioni-presidente-repubblica/notizie/20aprile-elezione-presidente_5c4ab4e0-a98b-11e2-8070-0e94b2f2d724.shtml|titolo=Napolitano, bis storico: è presidente|editore=''[[Corriere della Sera]]''|autore=Laura Cuppini, Alessia Rastelli|data=19 aprile 2013|accesso=19 aprile 2013}}</ref>
 
=== Scadenza ===
Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per:
* dimissioni volontarie;
* morte;
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I poteri del presidente sono prorogati nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento; vengono prorogati fino all'elezione che dovrà aver luogo entro quindici giorni dall'insediamento delle nuove Camere.<ref name=autogenerato1 />
 
Ad oggi nessun mandato è stato interrotto per colpevolezza o decadenza, né alcun presidente è venuto a mancare durante l'esercizio della carica. Invece, si è assistito a casi di dimissioni volontarie: il primo fu [[Antonio Segni]], dimessosi in seguito a grave malattia (ebbe una [[trombosi]] cerebrale durante un acceso colloquio con [[Giuseppe Saragat]] – che sarebbe stato il suo successore diretto – e [[Aldo Moro]], e ne fu accertato l'impedimento temporaneo), a cui fecero seguito [[Giovanni Leone]] (in seguito allo [[scandalo Lockheed]], sei mesi prima della scadenza naturale), [[Francesco Cossiga]] (in disaccordo con la situazione politica, due mesi prima della scadenza naturale) e [[Giorgio Napolitano]] (per difficoltà dovute all'età; Napolitano all'epoca aveva quasi 90 anni). Il caso di Segni è tra l'altro singolare, poiché non si arrivò mai a dichiararne l'impedimento permanente: egli anticipò i tempi firmando le dimissioni.
 
È usuale l'esercizio delle [[dimissioni di cortesia]], ossia quella prassi per cui il presidente uscente, in seguito all'elezione del suo successore, firma le dimissioni con pochi giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, così da facilitare la successione; tale prassi è stata applicata dai presidenti [[Sandro Pertini]] per Cossiga, [[Oscar Luigi Scalfaro]] per Ciampi, [[Carlo Azeglio Ciampi]] per Napolitano, e Napolitano per accelerare l'inizio del suo secondo mandato.<ref>{{Cita web|url=http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=14860|titolo=Comunicato|data=|accesso=2021-11-12|dataarchivio=25 aprile 2013|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20130425105000/http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=14860|urlmorto=sì}}</ref> I restanti mandati ([[Enrico De Nicola]], [[Luigi Einaudi]], [[Giovanni Gronchi]] e Saragat) raggiunsero invece il loro termine naturale.
 
Nella storia si è assistito a due casi di conferma del mandato del presidente uscente, e allo stesso tempo di elezione di uno stesso presidente per più di un mandato: il 20 aprile 2013, infatti, le Camere hanno votato la [[elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 2013|rielezione]] del presidente uscente [[Giorgio Napolitano]];<ref name="corriere2013">{{cita news | url = http://www.corriere.it/politica/speciali/2013/elezioni-presidente-repubblica/notizie/20aprile-elezione-presidente_5c4ab4e0-a98b-11e2-8070-0e94b2f2d724.shtml | titolo = Napolitano, bis storico: è presidente | sito = [[Corriere della Sera]] | autore1 = Laura Cuppini | autore2 = Alessia Rastelli | data = 19 aprile 2013 | accesso = 25 settembre 2022 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20220925115213/https://www.corriere.it/politica/speciali/2013/elezioni-presidente-repubblica/notizie/20aprile-elezione-presidente_5c4ab4e0-a98b-11e2-8070-0e94b2f2d724.shtml | dataarchivio = 25 settembre 2022 | urlmorto = sì }}</ref> il 29 gennaio 2022 [[Sergio Mattarella]] è stato anch'egli [[elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 2022|rieletto]] per un secondo mandato.<ref>{{cita news|url=https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/mattarella-rieletto-presidente-della-repubblica-con-759-preferenze-il-piu-votato-di-sempre-dopo-pertini-le-emergenze-impon_45012377-202202k.shtml|titolo=Mattarella rieletto presidente della Repubblica con 759 preferenze | sito = [[TGcom24]] | data = 29 gennaio 2022 | accesso = 25 settembre 2022 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20220203104003/https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/mattarella-rieletto-presidente-della-repubblica-con-759-preferenze-il-piu-votato-di-sempre-dopo-pertini-le-emergenze-impon_45012377-202202k.shtml | dataarchivio = 3 febbraio 2022 | urlmorto = no}}</ref>
 
=== Presidente supplente ===
{{vedi anche|Presidente supplente della Repubblica Italiana}}
In casotutti diquei impedimentocasi temporaneo,in dovutocui ail motivipresidente transitoridella diRepubblica salutenon opossa aadempiere viaggialle all'estero, leproprie funzioni, esse vengono assunte temporaneamente dal [[Presidente del Senato della Repubblica|presidente del Senato]].<ref>{{Cita legge italiana|tipo=costituzione|anno=|mese=|giorno=|numero=|articolo=86}}</ref>
 
Le motivazioni per cui un presidente non possa adempiere alle proprie funzioni sono molteplici: motivi di salute, sospensione temporanea dalla carica disposta dalla [[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]], o anche viaggi di Stato all'estero.
 
=== Presidente emerito ===
{{vedi anche|Presidente emerito della Repubblica Italiana}}
Gli ex presidenti della Repubblica assumono per diritto il nometitolo e la caricaonorifico di '''presidenti emeriti della Repubblica''' ({{Senza fonte|istituita con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1998 e del 25 settembre 2001}}) e assumono di diritto la carica, salvo rinuncia, di [[Senatore a vita (ordinamento italiano)|senatore di diritto e a vita]]<ref>{{Cita (art.legge italiana|tipo=costituzione|anno=|mese=|giorno=|numero=|articolo=59 Cost.)}}</ref>.
 
== Funzioni ==
[[File:Articoli della Costituzione sul Presidente della Repubblica.pdf|thumb|Articoli della Costituzione sul Presidente della Repubblica|upright=1.8]]
=== Attribuzioni presidenziali ===
La Costituzione, oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell'unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale [[separazione dei poteri|tripartizione dei poteri]] dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di:
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#* rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 74|(art. 74)]];
#* emanare i [[decreto-legge|decreti-legge]], i [[decreto legislativo|decreti legislativi]] e i [[regolamento|regolamenti]] adottati dal governo [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art. 87)]];
#* indire i [[referendum]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art. 87)]] e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta;<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:{{Cita legge: italiana|tipo=legge|anno=1970;|mese=05|giorno=25|numero=352$art45 art.|articolo=37|titolo=Norme leggesui 365/1970]referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.}}</ref>
# in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
#* nominare il presidentePresidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 92|(art. 92)]]. Secondo la prassi costituzionale, la nomina avviene in seguito a opportune [[Consultazioni del presidente della Repubblica Italiana|consultazioni con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni politiche]];
#* accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 93|(art. 93)]];
#* nominare alcuni funzionari statali di alto grado [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art. 87)]];
#* presiedere il [[Consiglio supremo di difesa]] e detenere il comando delle [[forze armate italiane]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art. 87)]];
#* decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 126|(art. 126)]];
#* decretare lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 88|(art. 88)]];
# in relazione all'esercizio della giurisdizione:
#* presiedere il [[Consiglio superiore della magistratura]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 104|(art. 104)]];
#* nominare un terzo dei componenti della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana(Italia)|Corte costituzionale]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 135|(art. 135)]];
#* concedere la [[Grazia (diritto)|grazia]] e commutare le pene [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art. 87)]].
Conferisce inoltre le [[Medaglie, decorazioni e ordini cavallereschi italiani|onorificenze della Repubblica Italiana]] tramite [[decreto presidenziale]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art. 87)]].
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=== La controfirma degli atti presidenziali ===
{{vedi anche|Tipologia degli atti del presidente della Repubblica Italiana|Controfirma ministeriale}}
[[File:Napolitano e Corazzieri al Milite Ignoto.jpg|thumb|left|Il capo dello Stato, scortato dai [[Reggimento corazzieri|corazzieri]] nelle cerimonie formali, è l'autorità che rende omaggio al [[Milite Ignoto (Italia)|Milite Ignoto]] nelle solennità nazionali.<br />In questa immagine, [[Giorgio Napolitano]] dopo l'omaggio reso all'[[Vittoriano|Altare della Patria]] il 2 giugno [[2012]]]]
 
La Costituzione ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 89|art. 89]]) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere [[controfirma ministeriale|controfirmato]] dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla [[legge]] (come avviene per esempio per la nomina dei giudici costituzionali, dei senatori a vita o per i messaggi alle Camere).
 
Come stabilisce l'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 90|l'art. 90]] della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento. L'assenza di responsabilità, principio che discende dall'irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali (notae sottogià lapresente formula:in ''TheItalia Kingnello can[[Statuto doAlbertino]] no(per wrong'',il quale "il Re nonera puòpersona sacra e sbagliare"inviolabile), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa, firmando, all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisse un illecito.
 
La [[controfirma ministeriale|controfirma]] assume diversi significati a seconda che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessitano della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore ''decisionale'', nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro ha valore ''decisionale''.
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Questioni in dottrina nascono in merito alla distinzione tra atti sostanzialmente presidenziali e atti formalmente presidenziali.
 
Un vero e proprio conflitto si è creato in merito alla titolarità del potere di grazia e al ruolo del [[Ministri della giustizia della Repubblica Italiana|ministro della Giustizia,giustizia]] sorse tra l'allorail presidentePresidente della Repubblica [[Carlo Azeglio Ciampi]] e l'exil guardasigilli [[Roberto Castelli|Castelli]]: nel maggio 2006 la [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana(Italia)|Corte costituzionale]] nel maggio [[2006]] ha stabilito che il potere di concedere la grazia è prerogativa presidenziale e che il ministro della Giustiziagiustizia è tenuto a controfirmare il decreto di concessione, pur mantenendo questi un controllo sul requisito delle "ragioni umanitarie" per la concessione della grazia.
 
=== Responsabilità ===
[[File:Guidoni Bandiera Presidenza Repubblica.jpg|thumb|Stendardo del presidente della Repubblica portato in orbita dall'astronauta [[Umberto Guidoni]], [[2001]]]]
Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, come si è visto, è riconosciuta al presidente della Repubblica la non-responsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'[[alto tradimento]] (cioè l'intesa con Stati nemici) o l'[[Attentato alla Costituzione (diritto costituzionale)|attentato alla Costituzione]] (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione).
 
In tali casi il presidente viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare.
 
Nella storia repubblicana si è giunti in soli due casi alla richiesta di messa in stato d'accusa, nel dicembre 1991 contro il presidente [[Francesco Cossiga|Cossiga]] e nel gennaio 2014 contro il presidente Napolitano; entrambi i casi si sono chiusi con la dichiarazione di manifesta infondatezza delle accuse da parte del Comitato Parlamentare.<ref>[{{Cita web|url=http://www.corriere.it/politica/14_febbraio_11/impeachment-comitato-salva-napolitano-stato-d-accusa-infodato-venga-archiviato-b662c57e-92fd-11e3-aaf6-4579e45c2a0a.shtml Corriere.it - |titolo=Respinto l'impeachmentl’impeachment per Napolitano «Stato d'accusad’accusa infondato, archiviare le accuse»|sito=[[Corriere della Sera]]|data=2014-02-11|lingua=it|accesso=25 settembre 2022|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20220925125117/https://www.corriere.it/politica/14_febbraio_11/impeachment-comitato-salva-napolitano-stato-d-accusa-infodato-venga-archiviato-b662c57e-92fd-11e3-aaf6-4579e45c2a0a.shtml|dataarchivio=25 settembre 2022|urlmorto=sì}}</ref> Per quanto riguarda Cossiga, tale dichiarazione giunse quando il settennato si era già concluso. Per eventuali reati commessi al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali il presidente è responsabile come qualsiasi cittadino. In concreto, però, una parte della dottrina ritiene esista improcedibilità in ambito penale nei confronti del presidente durante il suo mandato; nel caso del presidente [[Oscar Luigi Scalfaro]] (sotto accusa per [[peculato]]), di fronte al suo rifiuto di dimettersi e alla mancanza di iniziative da parte del parlamento, il processo fu dichiarato improcedibile.
Per i reati commessi al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali il presidente è responsabile come qualsiasi cittadino.
In concreto, però, una parte della dottrina ritiene esista improcedibilità in ambito penale nei confronti del presidente durante il suo mandato; nel caso del presidente [[Oscar Luigi Scalfaro]] (sotto accusa per [[peculato]]), di fronte al suo rifiuto di dimettersi e alla mancanza di iniziative da parte del parlamento, il processo fu dichiarato improcedibile.
 
Il presidente della Repubblica può dar vita a illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, e in questi casi varrà l'ordinaria responsabilità giuridica. In particolare, se è difficile immaginare un vero e proprio illecito amministrativo (coincidente con un reato funzionale), non si può invece escludere che il presidente sia chiamato, sul piano civile, a risarcire un danno, per esempio per un incidente stradale.
 
Secondo parte della dottrina, non sarebbe accettabile la tesi (rigettata a suo tempo in [[Assemblea Costituente della Repubblica Italiana(Italia)|Assemblea Costituente]] da [[Umberto Terracini]]) che egli risponda di eventuali comportamenti criminosi solo alla fine del settennato: si dimetta o meno, egli deve rispondere subito per i reati di cui è accusato, pena l'ammissione di un privilegio che romperebbeincompatibile con gli artt. 3 e 112 della Costituzione. Altra autorevole dottrina è però favorevole al giudizio alla fine del settennato (sempre che nel frattempo non siano decorsi i termini di prescrizione), non escludendo comunque le dimissioni del Capo dello Stato, sia purma solo qualora il reato commesso sia particolarmente grave.
 
Il cosiddetto "[[lodo Schifani]]" (legge n. 140/2003) disponeva che i presidenti della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato e della Corte costituzionale non potessero essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime: ne discendeva la sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado. Questa legge è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 24/2004, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Un provvedimento simile, con alcune correzioni dovute ai rilievi della Corte costituzionale, denominato "[[Lodolodo Alfano]]", è stato proposto e approvato nel 2008, durante la [[XVI legislatura della Repubblica Italiana|XVI Legislatura]], e anch'esso dichiarato illegittimo con la sentenza n. 262/2009<ref>{{Cita web|url = http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2009&numero=262|titolo = SENTENZA N. 262 ANNO 2009|accesso = 25 dicembre 2015|sito = www.cortecostituzionale.it|autore = Corte costituzionale della Repubblica italiana}}</ref> per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione.<ref>Si veda la{{Cita legge 23 luglio italiana|tipo=legge|anno=2008, n. |mese=07|giorno=23|numero=124, recante "|titolo=Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008, in vigore dal 26 luglio 2008 [http://www.camera.it/parlam/leggi/08124l.htm Legge n. 124/2008].}}</ref><ref>{{Cita news | nome = Franco | cognome = Stefanoni | url = http://www.corriere.it/politica/cards/i-messaggi-presidenti-repubblica-3-minuti-cossiga-45-scalfaro/luigi-einaudi-1948-1955_principale.shtml | titolo = I messaggi di fine anno dei presidenti della Repubblica: dai 3 minuti di Cossiga ai 45 di Scalfaro | pubblicazione = [[Corriere della Sera]] |accesso data =5 gennaio 2018 | accesso = 25 settembre 2022 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20220925131912/https://www.corriere.it/politica/cards/i-messaggi-presidenti-repubblica-3-minuti-cossiga-45-scalfaro/luigi-einaudi-1948-1955_principale.shtml | dataarchivio = 25 settembre 2022 | urlmorto = sì }}</ref>
<!--Il presidente della Repubblica può dar vita a illeciti anche nell'esercizio delle sue funzioni.
In tal caso, stando alla lettera della Costituzione, il presidente della Repubblica sarebbe irresponsabile, tranne appunto che per attentato alla Costituzione e alto tradimento. Nella realtà le cose stanno diversamente, dovendosi distinguere almeno quattro diverse ipotesi di patologie comportamentali e tre tipi di responsabilità:
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=== La ''moral suasion'' ===
Nella prassi ogni presidente ha interpretato in modo diverso il proprio ruolo e la propria sfera di influenza, con maggiore o minore attivismo; in generale la potenziale rilevanza delle prerogative a essi conferite è emersa soprattutto nei momenti di crisi dei partiti e delle maggioranze di governo, rimanendo più in ombra nelle fasi di stabilità politica. Tra tali prerogative, il potere di rinvio - connesso alla funzione di [[promulgazione]] delle leggi - è uno degli strumenti più utili allo scopo.
La ''moral suasion''<ref>M. Calise, ''Il nuovo presidenzialismo all'italiana'', Il Messaggero, 30 ottobre 2011.</ref> sotto la presidenza [[Carlo Azeglio Ciampi|Ciampi]] si esercitò facendo conoscere innanzi tempo il suo avviso, ad esempio lasciando filtrare indiscrezioni di stampa sui messaggi che avrebbe potuto inviare alle Camere innanzi a disegni di legge di dubbia costituzionalità (...). Più frequentemente il potere di rinvio previsto dall'art. 74 Cost. non venne esercitato grazie a un accordo tra gentiluomini in virtù del quale venivano apportate delle modifiche in corso d’opera, previamente concordate fra gli organi tecnici del Quirinale e di Palazzo Chigi. Non si trattava di una procedura del tutto inedita, dato che già [[Luigi Einaudi|Einaudi]] – il cui pensiero era ben noto a Ciampi che ne aveva letto ''Le Prediche inutili'' – aveva fatto valere le sue perplessità su disegni di legge di iniziativa governativa in sede di autorizzazione per la relativa presentazione al Parlamento.<ref>Tito Lucrezio Rizzo, ''Parla il Capo dello Stato'', Gangemi, 2012, p. 233.</ref>
 
In stretta connessione con quest'approccio "interventista" è emersa anche la critica, rara in passato, alla natura ''[[super partes]]'' del Capo dello Stato, negata da chi vi ha visto comunque l'espressione di un'esperienza politica riconosciuta (e premiata) dalla maggioranza che l'ha votato. A tale critica ha risposto il presidente [[Giorgio Napolitano]], affermando anzitutto che "quella del Capo dello Stato, potere neutro al di sopra delle parti e fuori della mischia politica, non è una finzione, è la garanzia di moderazione e di unità nazionale posta consapevolmente nella nostra Costituzione come in altre dell'Occidente democratico". Ciò non va confuso con l'estrazione politica di provenienza, come ha precisato lo stesso Napolitano: "Tutti i miei predecessori – a cominciare, nel primo settennato, da Luigi Einaudi – avevano ciascuno la propria storia politica: sapevano, venendo eletti Capo dello Stato, di doverla e poterla non nascondere, ma trascendere. Così come ci sono stati presidenti della Repubblica eletti in Parlamento da una maggioranza che coincideva con quella di governo, talvolta ristretta o ristrettissima, o da una maggioranza eterogenea, e contingente. Ma nessuno di loro se ne è fatto condizionare".<ref>Testimonianza del presidente Napolitano alla cerimonia in occasione del centenario della nascita di Norberto Bobbio, Torino, 15/10/2009, consultabile sul [http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=1662 sito del Quirinale]: quanto a se stesso, Napolitano ha dichiarato che dal contesto politico di provenienza "mi sono via via distaccato quanto più ero chiamato ad assumere ruoli non di parte, a farmi carico dei problemi delle istituzioni che regolano la nostra vita democratica, i diritti e i doveri dei cittadini. L'approccio partigiano, naturale in chi fa politica, è qualcosa di cui ci si spoglia in nome di una visione più ampia".</ref>
La ''moral suasion''<ref>M. Calise,”Il nuovo presidenzialismo all'italiana”, Il Messaggero, 30 ottobre 2011.</ref> sotto la presidenza [[Carlo Azeglio Ciampi|Ciampi]] si esercitò facendo conoscere innanzi tempo il suo avviso, ad esempio lasciando filtrare indiscrezioni di stampa sui messaggi che avrebbe potuto inviare alle Camere innanzi a disegni di legge di dubbia costituzionalità (...). Più frequentemente il potere di rinvio previsto dall'art. 74 Cost. non venne esercitato grazie a un ''gentlemen's agreement'' in virtù del quale venivano apportare delle modifiche in corso d’opera, previamente concordate fra gli organi tecnici del Quirinale e di Palazzo Chigi. Non si trattava di una procedura del tutto inedita, dato che già [[Luigi Einaudi|Einaudi]] - il cui pensiero era ben noto a Ciampi che ne aveva letto ''Le Prediche inutili'' - aveva fatto valere le sue perplessità su disegni di legge di iniziativa governativa in sede di autorizzazione per la relativa presentazione al Parlamento.<ref>Tito Lucrezio Rizzo, ''Parla il Capo dello Stato'', Gangemi, 2012, p. 233.</ref>
 
== Elenco dei presidenti della Repubblica Italiana ==
In stretta connessione con quest'approccio "interventista" è emersa anche la critica, rara in passato, alla natura ''[[super partes]]'' del Capo dello Stato, negata da chi vi ha visto comunque l'espressione di un'esperienza politica riconosciuta (e premiata) dalla maggioranza che l'ha votato. A tale critica ha risposto il presidente [[Giorgio Napolitano]], affermando anzitutto che "quella del Capo dello Stato, potere neutro al di sopra delle parti e fuori della mischia politica, non è una finzione, è la garanzia di moderazione e di unità nazionale posta consapevolmente nella nostra Costituzione come in altre dell'Occidente democratico". Ciò non va confuso con l'estrazione politica di provenienza, come ha precisato lo stesso Napolitano: "Tutti i miei predecessori - a cominciare, nel primo settennato, da Luigi Einaudi - avevano ciascuno la propria storia politica: sapevano, venendo eletti Capo dello Stato, di doverla e poterla non nascondere, ma trascendere. Così come ci sono stati presidenti della Repubblica eletti in Parlamento da una maggioranza che coincideva con quella di governo, talvolta ristretta o ristrettissima, o da una maggioranza eterogenea, e contingente. Ma nessuno di loro se ne è fatto condizionare".<ref>Testimonianza del presidente Napolitano alla cerimonia in occasione del centenario della nascita di Norberto Bobbio, Torino, 15/10/2009, consultabile sul [http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=1662 sito del Quirinale]: quanto a se stesso, Napolitano ha dichiarato che dal contesto politico di provenienza "mi sono via via distaccato quanto più ero chiamato ad assumere ruoli non di parte, a farmi carico dei problemi delle istituzioni che regolano la nostra vita democratica, i diritti e i doveri dei cittadini. L'approccio partigiano, naturale in chi fa politica, è qualcosa di cui ci si spoglia in nome di una visione più ampia".</ref>
{{vedi anche|Presidenti della Repubblica Italiana}}
 
== La Presidenza della Repubblica ==
Al pari degli altri organi costituzionali, anche la presidenza della Repubblica dispone di uffici e servizi dotati di una peculiare autonomia. AlQuesti verticeuffici degli ufficieredi della presidenza[[Real Casa]] – sono riuniti nel [[Segretariato generale della Presidenza della Repubblica Italiana|Segretariato generale della Presidenza]], al cui vertice è posto il segretario generale, nominato e revocato dal presidente in carica, e coadiuvato da due vice segretari generali.
 
Direttori degli uffici sono i consiglieri del Presidente.
=== Elenco dei presidenti della Repubblica italiana ===
{{vedi=== anche|PresidentiSegretari generali della presidenza della Repubblica Italiana}}===
{{:Presidenti della Repubblica Italiana|Democrazia Cristiana = }}
 
=== Elenco dei segretari generali della presidenza della Repubblica Italiana ===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
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! Insediamento
! Fine mandato
! Presidente<br />della Repubblica
|-
!rowspan="2"|1
|rowspan="2"|[[File:Silver - replace this image male.svg|80px]]
|rowspan="2"|[[Ferdinando Carbone]]
|rowspan="2"| [[1948]]
|rowspan="2"| [[1954]]
|[[Enrico De Nicola]]
|-
!1
|rowspan="2"|[[Luigi Einaudi]]
|[[File:Ferdinando Carbone.jpg|80px]]
|[[Ferdinando Carbone]]
|12 maggio [[1948]]
|31 marzo [[1954]]
|rowspan="2"| [[Luigi Einaudi]]
|-
!2
|[[File:SilverNicola - replace this image malePicella.svgjpg|80px]]
|[[Nicola Picella]]
|1º aprile [[1954]]
|11 maggio [[1955]]
|-
!3
|[[File:SilverOscar - replace this image maleMoccia.svgjpg|80px]]
|[[Oscar Moccia]]
| 12 maggio [[1955]]
| 11 maggio [[1962]]
|[[Giovanni Gronchi]]
|-
!rowspan="2"|4
|rowspan="2"|[[File:SilverPaolo - replace this image maleStrano.svgjpg|80px]]
|rowspan="2"|[[Paolo Strano]]
|rowspan="2"|11 maggio [[1962]]
|rowspan="2"|6 20 gennaiodicembre [[19651964]]
|[[Antonio Segni]]
|-
|6 dicembre [[1964]]
|13 gennaio [[1965]]
|rowspan="2"|[[Giuseppe Saragat]]
|-
!rowspan="2"|(2)
|rowspan="2"|[[File:SilverNicola - replace this image malePicella.svgjpg|80px]]
|rowspan="2"|[[Nicola Picella]]
|rowspan="2"|2013 gennaio [[1965]]
|rowspan="2"|1929 lugliodicembre [[19761971]]
|-
|29 dicembre [[1971]]
|19 luglio [[1976]]
|rowspan="2"|[[Giovanni Leone]]
|-
!5
|[[File:SilverFranco - replace this image maleBezzi.svgjpg|80px]]
|[[Franco Bezzi]]
|19 luglio [[1976]]
|1415 luglio [[1978]]
|-
! rowspan="2" |6
| rowspan="2" |[[File:Antonio Maccanico datisenato 2006.jpg|80px]]
| rowspan="2" |[[Antonio Maccanico]]
| rowspan="2" |1415 luglio [[1978]]
|29 giugno [[1985]]
| rowspan="2" |24 aprile [[1987]]
|[[Sandro Pertini]]
|-
| 3 luglio [[1985]]
| 2 marzo [[1987]]
| rowspan="2" |[[Francesco Cossiga]]
|-
!7
|[[File:SilverSergio - replace this image maleBerlinguer.svgjpg|80px]]
|[[Sergio Berlinguer]]
|242 aprilemarzo [[1987]]
|28 maggio [[1992]]
|-
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|rowspan="2"|[[File:Gaetani Gifuni crop.jpg|80px]]
|rowspan="2"|[[Gaetano Gifuni]]
|rowspan="2"|28 maggio [[1992]]
|rowspan="2"|15 maggio [[20061999]]
|[[Oscar Luigi Scalfaro]]
|-
|18 maggio [[1999]]
|11 maggio [[2006]]
|[[Carlo Azeglio Ciampi]]
|-
!rowspan="2"|9
!9
|rowspan="2"|[[File:Donato Marra 5.jpg|80px]]
|rowspan="2"|[[Donato Marra]]
|1511 maggio [[2006]]
|22 aprile [[2013]]
|rowspan="2"|[[Giorgio Napolitano]]
|-
|22 aprile [[2013]]
|16 febbraio [[2015]]
|[[Giorgio Napolitano]]
|-
!rowspan="2"|10
!10
|rowspan="2"|[[File:Ugo Zampetti 2018.jpg|80px]]
|rowspan="2"|[[Ugo Zampetti]]
|16 febbraio [[2015]]
|3 febbraio [[2022]]
|rowspan="2"|[[Sergio Mattarella]]
|-
|3 febbraio [[2022]]
|''in carica''
|}
|[[Sergio Mattarella]]
 
=== Consiglieri della presidenza della Repubblica Italiana ===
*Consigliere per gli affari giuridici e relazioni costituzionali
*Consigliere diplomatico
* Consigliere per gli affari militari
* Consigliere per gli affari del [[Consiglio supremo di difesa]]
*Consigliere per gli affari dell'amministrazione della Giustizia
*Consigliere per gli affari finanziari
*Consigliere per gli affari interni e per i rapporti con le Autonomie
*Consigliere per l'Informazione e alla partecipazione sociale
*Consigliere per la stampa e la comunicazione
==== Consiglieri per la stampa e la comunicazione ====
I consiglieri per la stampa e la comunicazione sono anche direttori dell'ufficio stampa del Quirinale. Fino al 30 ottobre 1985 l'incarico era di capo del Servizio stampa.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! colspan="2" |Consigliere per la stampa e la comunicazione
Direttore dell'Ufficio Stampa
!Inizio mandato
!Fine mandato
!Presidente della Repubblica
|-
|[[File:Antonio Ghirelli2.jpg|80px]]
|[[Antonio Ghirelli]]
|20 luglio [[1978]]
|31 maggio [[1980]]
| rowspan="2"| [[Sandro Pertini]]
|-
|[[File:Emblem of Italy.svg|80px]]
|Michelangelo Jacobucci
|15 febbraio [[1981]]
|3 luglio [[1985]]
|-
|[[File:Emblem of Italy.svg|80px]]
|Ludovico Ortona
|10 settembre [[1985]]
|28 maggio [[1992]]
|[[Francesco Cossiga]]
|-
|[[File:Emblem of Italy.svg|80px]]
|[[Gaetano Scelba|Tanino Scelba]]
|28 maggio [[1992]]
|18 maggio [[1999]]
|[[Oscar Luigi Scalfaro]]
|-
|[[File:Peluffo CNEL.jpg|80px]]
|[[Paolo Peluffo]]
|18 maggio [[1999]]
|15 maggio [[2006]]
|[[Carlo Azeglio Ciampi]]
|-
|[[File:Pasquale Cascella 2013.jpg|80px]]
|[[Pasquale Cascella]]
|15 maggio [[2006]]
|20 aprile [[2013]]
| rowspan="2"| [[Giorgio Napolitano]]
|-
|[[File:Emblem of Italy.svg|80px]]
|Maurizio Caprara
|19 giugno [[2013]]
|3 febbraio [[2015]]
|-
|[[File:Giovanni Grasso 2018.jpg|80px]]
|[[Giovanni Grasso (giornalista)|Giovanni Grasso]]
|13 febbraio [[2015]]
|''In carica''
|[[Sergio Mattarella]]
|}
 
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* 231 nel 2009
* 228 nel 2010
* 228 nel 2011<ref>{{cita web|url=http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/12/costi-fissi-quirinale-2012-costera-allo-stato-milioni-come-quattro-anni/190822/|titolo="Costi fissi" al Quirinale: nel 2012 chiederà al Tesoro 228 milioni, come quattro anni fa | sito = [[il Fatto Quotidiano]] | data = 12 febbraio 2012 | accesso =7 25 settembre 2022 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20210613094607/https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/12/costi-fissi-quirinale-2012-costera-allo-stato-milioni-come-quattro-anni/190822/ | dataarchivio = 13 giugno 20162021 | urlmorto = no}}</ref>
* 228 nel 2012<ref>{{cita web|url=http://presidenti.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=12984|titolo=Nota illustrativa del Bilancio di previsione per il 2012 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica|accesso=24 dicembre 2017}}</ref>
* 228 nel 2013<ref>{{cita web|url=http://www.quirinale.it/qrnw/amministrazione/bilancio/documenti/bilancio_2013.pdf|titolo=Bilancio di previsione per il 2013 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica|accesso=24 dicembre 2017}}</ref>
Riga 277 ⟶ 360:
* 224 nel 2017<ref>{{cita web|url=http://www.quirinale.it/qrnw/amministrazione/bilancio/documenti/bilancio_di_previsione_2017.pdf|titolo=Bilancio di previsione per il 2017 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica|accesso=24 dicembre 2017}}</ref>
* 224 nel 2018<ref>{{cita web|url=http://www.quirinale.it/qrnw/amministrazione/bilancio/documenti/bilancio_2018.pdf|titolo=Bilancio di previsione per il 2018 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica|accesso=24 maggio 2018}}</ref>
* 224 nel 2019<ref name="quirinale.it">{{Cita web | url = https://www.quirinale.it/page/bilancio | titolo = NOTA ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 | accesso = 25 settembre 2022 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20220126212753/https://www.quirinale.it/page/bilancio | dataarchivio = 26 gennaio 2022 | urlmorto = no }}</ref>
* 224 nel 2020<ref name="quirinale.it" />
* 224 nel 2021<ref name="quirinale.it" />
* 224 nel 2022<ref name="quirinale.it" />
* 224 nel 2023<ref name="quirinale.it" />
 
=== Residenze ufficiali ===
{{vedi anche|Residenze ufficiali del presidente della Repubblica Italiana}}
Formalmente la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana è il [[palazzo del Quirinale]], tuttavia non tutti i presidenti scelsero di abitare in questo luogo, usandolo più che altro come ufficio. Infatti [[Giovanni Gronchi]] fu il primo presidente che nel [[1955]] non si trasferì stabilmente con la famiglia nel palazzo del Quirinale, come fece anche [[Sandro Pertini]] nel [[1978]]. La tradizione di abitare al Quirinale è stata ripresa dal presidente [[Oscar Luigi Scalfaro]] a metà del suo mandato ed è poi proseguita con i suoi successori.
[[File:RomaPalazzoQuirinale.JPG|thumb|Il [[palazzo del Quirinale]], la residenza ufficiale del presidente della Repubblica]]
Formalmente la residenza ufficiale del presidente della Repubblica Italiana è il [[palazzo del Quirinale]], tuttavia non tutti i presidenti scelsero di abitare in questo luogo usandolo più che altro come ufficio. Infatti [[Giovanni Gronchi]] fu il primo presidente che nel [[1955]] non si trasferì stabilmente con la famiglia nel palazzo del Quirinale come anche [[Sandro Pertini]] nel [[1978]]. La tradizione di abitare al Quirinale è stata ripresa dal presidente [[Oscar Luigi Scalfaro]] a metà del suo mandato ed è poi proseguita con i suoi successori.
 
Il presidente della Repubblica ha a disposizione anche la [[tenuta presidenziale di Castelporziano]], anche se raramente viene utilizzata. Questa tenuta era la riserva di caccia della famiglia reale dei Savoia ed è stata incorporata nel patrimonio della Repubblica dopo la caduta della monarchia.
 
Una terza residenza del presidente è [[villa Rosebery]], situata a [[Napoli]] e utilizzata in occasione delle visite in quella città, ma principalmente come residenza estiva.
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="100%"
! colspan="2" | Presidente
! rowspan="2" | Località
! rowspan="2" colspan="2" | Residenza
! colspan="2" | Proprietà
|-
! <small>Immagine</small>
! <small>Dati</small>
! <small>Acquisizione</small>
! <small>Dismissione</small>
|-
| rowspan="3"|[[File:Luigi Einaudi 1948 portrait.jpg|100px]]
| rowspan="3"|'''[[Luigi Einaudi]]'''
| [[Roma]]
| [[File:Quirinale palazzo e obelisco con dioscuri Roma.jpg|200px]]
| [[Palazzo del Quirinale]]
| 1948
| '' '''In uso''' ''
|-
| [[Roma]], [[Castel Porziano]]
| [[File:Castelporziano-Veduta aerea del Borgo e del Castello.jpg|200px]]
| [[Tenuta presidenziale di Castelporziano]]
| 1948
| '' '''In uso''' ''
|-
| [[Caprarola]]
| [[File:Casino, water chain, and fountain - Villa Farnese - Caprarola, Italy - DSC02255.jpg|200px]]
| [[Palazzo Farnese (Caprarola)|Palazzina del Piacere]]
| 1948
| 1955
|-
| rowspan="2"|[[File:Giovanni Gronchi.jpg|100px]]
| rowspan="2"|'''[[Giovanni Gronchi]]'''
| [[Pisa]], [[San Rossore]]
| [[File:Villa del Gombo 6.jpg|200px]]
| [[Parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli|Tenuta presidenziale di San Rossore]]
| 1956
| 1999
|-
| [[Napoli]], [[Posillipo]]
| [[File:Napoli - Villa Rosebery (Posillipo).jpg|200px]]
| [[Villa Rosebery]]
| 1957<ref>Già a disposizione del Presidente dal 1951</ref>
| '' '''In uso''' ''
|}
 
=== Voli di Stato ===
Quando il Presidente effettua un [[volo di Stato]], l'aeromobile utilizzato, solitamente fornito dal [[31º Stormo]] dell'[[aeronauticaAeronautica Militare (Italia)|Aeronautica militareMilitare]], assume l'identificativo IAM9001.
 
== Riferimenti normativi ==
* [[s:Italia, Repubblica - Costituzione|Costituzione della Repubblica Italiana]]
* {{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=1948|mese=08|giorno=09|numero=1077|titolo=Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.}}
 
== Note ==
Riga 299 ⟶ 433:
* {{cita libro|autore=Augusto Barbera|autore2=Carlo Fusaro|titolo=Corso di diritto pubblico|città=Bologna|editore=il Mulino|anno=2012|ISBN=88-15-25217-7}}
* {{cita libro|autore=Paolo Barile, Enzo Cheli, Stefano Grassi|titolo=Istituzioni di diritto pubblico|editore=Cedam|anno=2011|ISBN=978-88-13-30850-6}}
* {{cita libro|autore=Roberto Bin|autore2=[[Giovanni Pitruzzella]]|titolo=Diritto pubblico|editore=Giappichelli Editore|città=Torino|anno=2005|ISBN=88-348-5674-0|cid=Bin Pitruzzella}}
* {{cita libro|autore=Paolo Caretti|autore2=Ugo De Siervo|titolo=Diritto costituzionale e pubblico|città=Torino|editore=Giappichelli Editore|anno=2012|ISBN=978-88-348-2832-8}}
* {{cita libro|autore=Carlo Fusaro|titolo=Il presidente della Repubblica|editore=Il Mulino|anno=2003|ISBN=978-88-15-09318-9}}
* Simone Santucci, ''Profili storici e sistematici della messa in stato d'accusa'', Roma, Aracne Editore, 2012.
*Roberto Gallinari, ''Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Biografie 1948-2008'', Roma, Bulzoni, 2009
* {{cita libro|autore=Roberto Bin|autore2=Giovanni Pitruzzella|titolo=Diritto Costituzionale|editore=Giappichelli Editore|città=Torino|anno=2007|edizione=ottava edizione|cid=Bin & Pitruzzella, 2007|ISBN=978-88-348-7650-3}}
* {{cita libro|autore=Valerio Onida, Maurizio Pedrazza Gorlero|titolo=Compendio di diritto costituzionale|editore=Giuffrè|ISBN=978-88-14-17193-2|cid=Onida & Gorlero, 2011|anno=2011}}
* Carlo Fusaro, ''Il presidente della Repubblica nel sistema bipolare: spunti dalla prassi più recente'', in A. Barbera e T. F. Giupponi (a cura di), "La prassi degli organi costituzionali", Bologna, Bononia U. Press, 2008, pp.&nbsp;23–49.
* Carlo Fusaro,''1971-1992. Giovanni Leone, Sandro Pertini e Francesco Cossiga'', in "''Il Quirinale. Dall'Unità d'Italia ai nostri giorni. I Re e i Presidenti della Repubblica''", Segretariato della Presidenza della Repubblica, Roma, 2011, pp.&nbsp;176–195.
*Vincenzo Lippolis, Giulio M. Salerno, ''La repubblica del Presidente'', Il Mulino, 2013, DOI: 10.978.8815/314178, Isbn edizione a stampa: 978-88-15-24427-7
 
== Voci correlate ==
{{div col|2}}
* [[Capi di Stato d'Italia]]
* [[Giuramento e insediamento del presidente della Repubblica Italiana]]
* [[Messaggio di fine anno#Italia|Messaggio deldi presidentefine della Repubblica Italianaanno]]
* [[Ordine delle cariche della Repubblica Italiana]]
* [[Palazzo del Quirinale]]
Riga 319 ⟶ 454:
* [[Presidente supplente della Repubblica Italiana]]
* [[Presidente della Repubblica]]
* [[Reggimento Corazziericorazzieri]]
* [[Capo provvisorio dello Stato]]
* [[Repubblica italiana]]
* [[Segretariato generale della Presidenza della Repubblica Italiana]]
* [[Senatore a vita (ordinamento italiano)]]
* [[Stendardo presidenziale italiano]]
* [[Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana|Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica]]
* [[Festa della Repubblica Italiana]]
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** [https://web.archive.org/web/20110511154605/http://www.normattiva.it/static/index.html ''Normattiva - Il portale della legge vigente''] è il sito a cura della [[Repubblica Italiana]] ove sono consultabili tutte le leggi vigenti, sia quelle pubblicate nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]], sia quelle facenti parte la legislazione regionale, sia le leggi approvate in attesa di pubblicazione.
* '''Siti d'approfondimento'''
** {{cita web | 1 = http://www.gdf.it/rivista/rivista2k/Rivista_6-2000/Articoli/14_6_2000.htm | 2 = Il ruolo della consorte del capo dello Stato nell'età repubblicana | accesso = 17 giugno 2006 | dataarchivio = 4 giugno 2006 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20060604151103/http://www.gdf.it/rivista/rivista2k/Rivista_6-2000/Articoli/14_6_2000.htm | urlmorto = sì }}
** {{cita web|url=http://www.jei.it/approfondimentigiuridici/notizia.php?ID_articoli=522|titolo=I rapporti informali tra il presidente della Repubblica e gli altri Organi costituzionali|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20061216173627/http://www.jei.it/approfondimentigiuridici/notizia.php?ID_articoli=522|dataarchivio=16 dicembre 2006}}
** {{cita web|http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/page/Page-05b524ba-069f-4d48-832a-05c7311b4e74.html|''Q verso il Quirinale, le tappe fondamentali che hanno contraddistinto i vari settennati''}}
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