Presidente della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni
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{{Protetta}}
{{Organo governativo
|nome = Presidente della Repubblica
|stemma = Flag of the President of Italy.svg
|didascalia stemma = [[Stendardo presidenziale italiano]]
|dim stemma = 130
|immagine =
|didascalia = [[Sergio Mattarella]], attuale
|stato = {{ITA}}
|organizzazione =
|tipo = [[Capo di
|data_in_carica = 3 febbraio [[2015]]
|sigla = PdR
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|nome_suddivisioni =
|data_creazione = 1º gennaio [[1948]]
|creatore = [[Costituzione della Repubblica italiana]]
|predecessore = [[
|data_operativo = 1º gennaio [[1948]]<ref>Secondo la prima [[Disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica italiana|Disposizione transitoria e finale]] della Costituzione repubblicana, a partire da questa data la figura di [[Capo provvisorio dello Stato]] si è trasformata [[ope legis]] nella Presidenza della Repubblica.</ref>
|riforme =
|denominazione_vicecapo = [[Presidente supplente della Repubblica Italiana|Presidente supplente]]
|vicecapo = [[Presidente del Senato della Repubblica|Presidente del Senato]]
|elettore = [[Parlamento
|elezione = [[Elezione del Presidente della Repubblica Italiana del
|prossima_elezione =
|durata = 7 anni<br/>(nessuna restrizione sul rinnovamento del mandato)
|bilancio = 224 milioni di euro all'anno
|impiegati = 1000
|sede = [[Palazzo del Quirinale]], [[Roma]]
|indirizzo = [[Piazza del Quirinale]]
}}
[[File:Sergio Mattarella Discorso Insediamento.jpg|thumb|right|upright=1.2|Sergio Mattarella pronuncia il discorso di insediamento dinanzi al [[Parlamento della Repubblica italiana|Parlamento]] nel 2015]]
Il '''presidente della Repubblica italiana''', nel [[sistema politico della Repubblica Italiana|sistema politico italiano]], è il [[capo di Stato|capo dello Stato]] italiano, rappresentante dell'[[unità nazionale]]. Il [[presidente della Repubblica]] si configura come un potere «neutro», ovvero posto al di fuori della [[Separazione dei poteri|tripartizione dei poteri]] ([[Potere legislativo|legislativo]], [[Potere esecutivo|esecutivo]] o [[Potere giudiziario|giudiziario]]), ed è la più alta carica dello Stato. Svolge una funzione di sorveglianza e coordinamento, secondo le norme stabilite dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]], di cui è garante.<ref>{{cita testo | autore = Enrico Cuccodoro | data = Ottobre 2015 | titolo = Il Presidente della Repubblica non “arbitro”, ma “garante”|editore=Osservatorio [[Associazione italiana dei costituzionalisti|AIC]] | url = https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Cuccodoro%203%202015.pdf | accesso = 25 settembre 2022 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20220718195917/https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Cuccodoro%203%202015.pdf | dataarchivio = 18 luglio 2022 | urlmorto = no }}</ref>
Il presidente della Repubblica è un [[Organi costituzionali dell'Italia|organo costituzionale]]. È eletto dal [[Parlamento della Repubblica italiana#Parlamento in seduta comune|Parlamento in seduta comune]] integrato dai delegati delle [[Regioni d'Italia|Regioni]] (tre consiglieri per regione, eletti dai [[Consiglio regionale (Italia)|Consigli regionali]], con l'eccezione della [[Valle d'Aosta]] che ne elegge uno solo, per un totale di 58) e rimane in carica per sette anni (mandato presidenziale). La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente chiunque, con [[cittadinanza italiana]], abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei [[diritti civili]] e [[diritti politici|politici]].
La residenza ufficiale del presidente della Repubblica è il [[Palazzo del Quirinale]] (sull'[[Quirinale (colle)|omonimo colle]] di [[Roma]]), che, per [[metonimia]], indica spesso la stessa presidenza.
Dal 2015 la carica è ricoperta da [[Sergio Mattarella]].
== La figura ==
=== Requisiti ed eleggibilità ===
Ai sensi dell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 83|art. 83]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]:
{{citazione|
Il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]] in [[Parlamento della Repubblica Italiana#Parlamento in seduta comune|seduta comune]] dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni [[Regioni d'Italia|Regione]] eletti dal [[Consiglio regionale (Italia)|Consiglio regionale]] in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La [[Valle d'Aosta]] ha un solo delegato.<br />L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
}}
I requisiti di eleggibilità, contenuti nel primo comma dell'
* l'avere [[cittadinanza italiana]];
* aver compiuto i 50 anni d'età;
* godere dei [[diritti civili]] e [[diritti politici|politici]].
La Costituzione prevede inoltre l'incompatibilità con qualsiasi altra carica.<ref name=bin185/> L'elezione del Presidente della Repubblica avviene su iniziativa del [[Presidente della Camera dei deputati (Italia)|Presidente della Camera dei deputati]] e la [[Camera dei deputati (Italia)|Camera dei deputati]] è la sede per la votazione. Il Presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del presidente in carica, il Presidente della Camera convoca la seduta comune entro quindici giorni. Nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove camere. Nel frattempo sono [[Prorogatio|prorogati]] i poteri del presidente in carica.<ref name=autogenerato1>{{Cita legge italiana|tipo=costituzione|articolo=85}}</ref> Quest'ultima previsione serve a svincolare l'elezione del nuovo presidente della Repubblica dalla conflittualità tipica del periodo preelettorale e a fare in modo che il nuovo presidente risulti eletto da un Parlamento completamente legittimato.<ref name="bin186">{{Cita|Bin Pitruzzella|p. 186}}.</ref>
La previsione di una [[maggioranza qualificata]] per i primi tre scrutini e di una [[maggioranza assoluta]] per gli scrutini successivi serve a evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica. La carica rinvia infatti a un ruolo indipendente dall'indirizzo della maggioranza politica<ref name=bin186/> e un mutamento dei ''quorum'' deliberativi (ipotizzato in sede di [[Legge costituzionale#Leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali|revisione costituzionale]]) è stato per questo oggetto di rilievi in dottrina.<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Giampiero|cognome=Buonomo|titolo=La transizione infinita|pp=89-90|accesso=2022-05-06|url=https://www.academia.edu/22120475/La_transizione_infinita}}</ref>
Il presidente assume l'esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento innanzi al Parlamento in seduta comune (ma senza i delegati regionali), al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale.<ref name=bin186/>
=== Durata e scadenza ===
Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento.<ref name=bin186/> La previsione di un settennato impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota. La [[Costituzione Italiana]] non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica. Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per:
* dimissioni volontarie;
* morte;
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I poteri del presidente sono prorogati nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi al loro scioglimento; vengono prorogati fino all'elezione che dovrà aver luogo entro quindici giorni dall'insediamento delle nuove Camere.<ref name=autogenerato1 />
Ad oggi nessun mandato è stato interrotto per colpevolezza o decadenza, né alcun presidente è venuto a mancare durante l'esercizio della carica. Invece, si è assistito a casi di dimissioni volontarie: il primo fu [[Antonio Segni]], dimessosi in seguito a grave malattia (ebbe una [[trombosi]] cerebrale durante un acceso colloquio con [[Giuseppe Saragat]] – che sarebbe stato il suo successore diretto – e [[Aldo Moro]], e ne fu accertato l'impedimento temporaneo), a cui fecero seguito [[Giovanni Leone]] (in seguito allo [[scandalo Lockheed]], sei mesi prima della scadenza naturale), [[Francesco Cossiga]] (in disaccordo con la situazione politica, due mesi prima della scadenza naturale) e [[Giorgio Napolitano]] (per difficoltà dovute all'età; Napolitano all'epoca aveva quasi 90 anni). Il caso di Segni è tra l'altro singolare, poiché non si arrivò mai a dichiararne l'impedimento permanente: egli anticipò i tempi firmando le dimissioni.
È usuale l'esercizio delle [[dimissioni di cortesia]], ossia quella prassi per cui il presidente uscente, in seguito all'elezione del suo successore, firma le dimissioni con pochi giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, così da facilitare la successione; tale prassi è stata applicata dai presidenti [[Sandro Pertini]] per Cossiga, [[Oscar Luigi Scalfaro]] per Ciampi, [[Carlo Azeglio Ciampi]] per Napolitano, e Napolitano per accelerare l'inizio del suo secondo mandato.<ref>{{Cita web|url=http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=14860|titolo=Comunicato|data=|accesso=2021-11-12|dataarchivio=25 aprile 2013|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20130425105000/http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=14860|urlmorto=sì}}</ref> I restanti mandati ([[Enrico De Nicola]], [[Luigi Einaudi]], [[Giovanni Gronchi]] e Saragat) raggiunsero invece il loro termine naturale.
Nella storia si è assistito a due casi di conferma del mandato del presidente uscente, e allo stesso tempo di elezione di uno stesso presidente per più di un mandato: il 20 aprile 2013, infatti, le Camere hanno votato la [[elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 2013|rielezione]] del presidente uscente [[Giorgio Napolitano]];<ref name="corriere2013">{{cita news | url = http://www.corriere.it/politica/speciali/2013/elezioni-presidente-repubblica/notizie/20aprile-elezione-presidente_5c4ab4e0-a98b-11e2-8070-0e94b2f2d724.shtml | titolo = Napolitano, bis storico: è presidente | sito = [[Corriere della Sera]] | autore1 = Laura Cuppini | autore2 = Alessia Rastelli | data = 19 aprile 2013 | accesso = 25 settembre 2022 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20220925115213/https://www.corriere.it/politica/speciali/2013/elezioni-presidente-repubblica/notizie/20aprile-elezione-presidente_5c4ab4e0-a98b-11e2-8070-0e94b2f2d724.shtml | dataarchivio = 25 settembre 2022 | urlmorto = sì }}</ref> il 29 gennaio 2022 [[Sergio Mattarella]] è stato anch'egli [[elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 2022|rieletto]] per un secondo mandato.<ref>{{cita news|url=https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/mattarella-rieletto-presidente-della-repubblica-con-759-preferenze-il-piu-votato-di-sempre-dopo-pertini-le-emergenze-impon_45012377-202202k.shtml|titolo=Mattarella rieletto presidente della Repubblica con 759 preferenze | sito = [[TGcom24]] | data = 29 gennaio 2022 | accesso = 25 settembre 2022 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20220203104003/https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/mattarella-rieletto-presidente-della-repubblica-con-759-preferenze-il-piu-votato-di-sempre-dopo-pertini-le-emergenze-impon_45012377-202202k.shtml | dataarchivio = 3 febbraio 2022 | urlmorto = no}}</ref>
=== Presidente supplente ===
{{vedi anche|Presidente supplente della Repubblica Italiana}}
In
Le motivazioni per cui un presidente non possa adempiere alle proprie funzioni sono molteplici: motivi di salute, sospensione temporanea dalla carica disposta dalla [[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]], o anche viaggi di Stato all'estero.
=== Presidente emerito ===
{{vedi anche|Presidente emerito della Repubblica Italiana}}
Gli ex presidenti della Repubblica assumono per diritto il
== Funzioni ==
[[File:Articoli della Costituzione sul Presidente della Repubblica.pdf|thumb|Articoli della Costituzione sul Presidente della Repubblica|upright=1.8]]
=== Attribuzioni presidenziali ===
La Costituzione, oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell'unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale [[separazione dei poteri|tripartizione dei poteri]] dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di:
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#* rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 74|(art. 74)]];
#* emanare i [[decreto-legge|decreti-legge]], i [[decreto legislativo|decreti legislativi]] e i [[regolamento|regolamenti]] adottati dal governo [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art. 87)]];
#* indire i [[referendum]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art. 87)]] e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta;<ref>
# in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
#* nominare il
#* accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 93|(art. 93)]];
#* nominare alcuni funzionari statali di alto grado [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art. 87)]];
#* presiedere il [[Consiglio supremo di difesa]] e detenere il comando delle [[forze armate italiane]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art. 87)]];
#* decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 126|(art. 126)]];
#* decretare lo scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 88|(art. 88)]];
# in relazione all'esercizio della giurisdizione:
#* presiedere il [[Consiglio superiore della magistratura]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 104|(art. 104)]];
#* nominare un terzo dei componenti della [[Corte costituzionale
#* concedere la [[Grazia (diritto)|grazia]] e commutare le pene [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art. 87)]].
Conferisce inoltre le [[Medaglie, decorazioni e ordini cavallereschi italiani|onorificenze della Repubblica Italiana]] tramite [[decreto presidenziale]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 87|(art. 87)]].
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=== La controfirma degli atti presidenziali ===
{{vedi anche|Tipologia degli atti del presidente della Repubblica Italiana|Controfirma ministeriale}}
[[File:Napolitano e Corazzieri al Milite Ignoto.jpg|thumb|left|Il capo dello Stato, scortato dai [[Reggimento corazzieri|corazzieri]] nelle cerimonie formali, è l'autorità che rende omaggio al [[Milite Ignoto (Italia)|Milite Ignoto]] nelle solennità nazionali.<br />In questa immagine, [[Giorgio Napolitano]] dopo l'omaggio reso all'[[Vittoriano|Altare della Patria]] il 2 giugno [[2012]]]]
La Costituzione ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 89|art. 89]]) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere [[controfirma ministeriale|controfirmato]] dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla [[legge]] (come avviene per esempio per la nomina dei giudici costituzionali, dei senatori a vita o per i messaggi alle Camere).
Come stabilisce l'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 90|
La [[controfirma ministeriale|controfirma]] assume diversi significati a seconda che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessitano della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore ''decisionale'', nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro ha valore ''decisionale''.
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Questioni in dottrina nascono in merito alla distinzione tra atti sostanzialmente presidenziali e atti formalmente presidenziali.
Un
=== Responsabilità ===
[[File:Guidoni Bandiera Presidenza Repubblica.jpg|thumb|Stendardo del presidente della Repubblica portato in orbita dall'astronauta [[Umberto Guidoni]], [[2001]]]]
Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, come si è visto, è riconosciuta al presidente della Repubblica la non-responsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'[[alto tradimento]] (cioè l'intesa con Stati nemici) o l'[[Attentato alla Costituzione (diritto costituzionale)|attentato alla Costituzione]] (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione).
In tali casi il presidente viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare.
Nella storia repubblicana si è giunti in soli due casi alla richiesta di messa in stato d'accusa, nel dicembre 1991 contro il presidente [[Francesco Cossiga|Cossiga]] e nel gennaio 2014 contro il presidente Napolitano; entrambi i casi si sono chiusi con la dichiarazione di manifesta infondatezza delle accuse da parte del Comitato Parlamentare.<ref>
Il presidente della Repubblica può dar vita a illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, e in questi casi varrà l'ordinaria responsabilità giuridica. In particolare, se è difficile immaginare un vero e proprio illecito amministrativo (coincidente con un reato funzionale), non si può invece escludere che il presidente sia chiamato, sul piano civile, a risarcire un danno, per esempio per un incidente stradale.
Secondo parte della dottrina, non sarebbe accettabile la tesi (rigettata a suo tempo in [[Assemblea Costituente
Il cosiddetto "[[lodo Schifani]]" (legge n. 140/2003) disponeva che i presidenti della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato e della Corte costituzionale non potessero essere sottoposti a procedimenti penali per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime: ne discendeva la sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado. Questa legge è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 24/2004, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Un provvedimento simile, con alcune correzioni dovute ai rilievi della Corte costituzionale, denominato "[[
<!--Il presidente della Repubblica può dar vita a illeciti anche nell'esercizio delle sue funzioni.
In tal caso, stando alla lettera della Costituzione, il presidente della Repubblica sarebbe irresponsabile, tranne appunto che per attentato alla Costituzione e alto tradimento. Nella realtà le cose stanno diversamente, dovendosi distinguere almeno quattro diverse ipotesi di patologie comportamentali e tre tipi di responsabilità:
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=== La ''moral suasion'' ===
Nella prassi ogni presidente ha interpretato in modo diverso il proprio ruolo e la propria sfera di influenza, con maggiore o minore attivismo; in generale la potenziale rilevanza delle prerogative a essi conferite è emersa soprattutto nei momenti di crisi dei partiti e delle maggioranze di governo, rimanendo più in ombra nelle fasi di stabilità politica. Tra tali prerogative, il potere di rinvio
La ''moral suasion''<ref>M. Calise, ''Il nuovo presidenzialismo all'italiana'', Il Messaggero, 30 ottobre 2011.</ref> sotto la presidenza [[Carlo Azeglio Ciampi|Ciampi]] si esercitò facendo conoscere innanzi tempo il suo avviso, ad esempio lasciando filtrare indiscrezioni di stampa sui messaggi che avrebbe potuto inviare alle Camere innanzi a disegni di legge di dubbia costituzionalità (...). Più frequentemente il potere di rinvio previsto dall'art. 74 Cost. non venne esercitato grazie a un accordo tra gentiluomini in virtù del quale venivano apportate delle modifiche in corso d’opera, previamente concordate fra gli organi tecnici del Quirinale e di Palazzo Chigi. Non si trattava di una procedura del tutto inedita, dato che già [[Luigi Einaudi|Einaudi]] – il cui pensiero era ben noto a Ciampi che ne aveva letto ''Le Prediche inutili'' – aveva fatto valere le sue perplessità su disegni di legge di iniziativa governativa in sede di autorizzazione per la relativa presentazione al Parlamento.<ref>Tito Lucrezio Rizzo, ''Parla il Capo dello Stato'', Gangemi, 2012, p. 233.</ref>
In stretta connessione con quest'approccio "interventista" è emersa anche la critica, rara in passato, alla natura ''[[super partes]]'' del Capo dello Stato, negata da chi vi ha visto comunque l'espressione di un'esperienza politica riconosciuta (e premiata) dalla maggioranza che l'ha votato. A tale critica ha risposto il presidente [[Giorgio Napolitano]], affermando anzitutto che "quella del Capo dello Stato, potere neutro al di sopra delle parti e fuori della mischia politica, non è una finzione, è la garanzia di moderazione e di unità nazionale posta consapevolmente nella nostra Costituzione come in altre dell'Occidente democratico". Ciò non va confuso con l'estrazione politica di provenienza, come ha precisato lo stesso Napolitano: "Tutti i miei predecessori – a cominciare, nel primo settennato, da Luigi Einaudi – avevano ciascuno la propria storia politica: sapevano, venendo eletti Capo dello Stato, di doverla e poterla non nascondere, ma trascendere. Così come ci sono stati presidenti della Repubblica eletti in Parlamento da una maggioranza che coincideva con quella di governo, talvolta ristretta o ristrettissima, o da una maggioranza eterogenea, e contingente. Ma nessuno di loro se ne è fatto condizionare".<ref>Testimonianza del presidente Napolitano alla cerimonia in occasione del centenario della nascita di Norberto Bobbio, Torino, 15/10/2009, consultabile sul [http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=1662 sito del Quirinale]: quanto a se stesso, Napolitano ha dichiarato che dal contesto politico di provenienza "mi sono via via distaccato quanto più ero chiamato ad assumere ruoli non di parte, a farmi carico dei problemi delle istituzioni che regolano la nostra vita democratica, i diritti e i doveri dei cittadini. L'approccio partigiano, naturale in chi fa politica, è qualcosa di cui ci si spoglia in nome di una visione più ampia".</ref>
== Elenco dei presidenti della Repubblica Italiana ==
{{vedi anche|Presidenti della Repubblica Italiana}}
== La Presidenza della Repubblica ==
Al pari degli altri organi costituzionali, anche la presidenza della Repubblica dispone di uffici e servizi dotati di una peculiare autonomia.
Direttori degli uffici sono i consiglieri del Presidente.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
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! Insediamento
! Fine mandato
! Presidente<br />della Repubblica
|-
!1
|[[File:Ferdinando Carbone.jpg|80px]]
|[[Ferdinando Carbone]]
|12 maggio [[1948]]
|31 marzo [[1954]]
|rowspan="2"| [[Luigi Einaudi]]
|-
!2
|[[File:
|[[Nicola Picella]]
|1º aprile [[1954]]
|11 maggio [[1955]]
|-
!3
|[[File:
|[[Oscar Moccia]]
| 12 maggio [[1955]]
| 11 maggio [[1962]]
|[[Giovanni Gronchi]]
|-
!rowspan="2"|4
|rowspan="2"|[[File:
|rowspan="2"|[[Paolo Strano]]
|
|
|[[Antonio Segni]]
|-
|6 dicembre [[1964]]
|13 gennaio [[1965]]
|rowspan="2"|[[Giuseppe Saragat]]
|-
!rowspan="2"|(2)
|rowspan="2"|[[File:
|rowspan="2"|[[Nicola Picella]]
|
|
|-
|29 dicembre [[1971]]
|19 luglio [[1976]]
|rowspan="2"|[[Giovanni Leone]]
|-
!5
|[[File:
|[[Franco Bezzi]]
|19 luglio [[1976]]
|
|-
! rowspan="2" |6
| rowspan="2" |[[File:Antonio Maccanico datisenato 2006.jpg|80px]]
| rowspan="2" |[[Antonio Maccanico]]
|
|29 giugno [[1985]]
|[[Sandro Pertini]]
|-
| 3 luglio [[1985]]
| 2 marzo [[1987]]
| rowspan="2" |[[Francesco Cossiga]]
|-
!7
|[[File:
|[[Sergio Berlinguer]]
|
|28 maggio [[1992]]
|-
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|rowspan="2"|[[File:Gaetani Gifuni crop.jpg|80px]]
|rowspan="2"|[[Gaetano Gifuni]]
|[[Oscar Luigi Scalfaro]]
|-
|18 maggio [[1999]]
|11 maggio [[2006]]
|[[Carlo Azeglio Ciampi]]
|-
!rowspan="2"|9
|rowspan="2"|[[File:Donato Marra 5.jpg|80px]]
|rowspan="2"|[[Donato Marra]]
|
|22 aprile [[2013]]
|rowspan="2"|[[Giorgio Napolitano]]
|-
|22 aprile [[2013]]
|16 febbraio [[2015]]
|-
!rowspan="2"|10
|rowspan="2"|[[File:Ugo Zampetti 2018.jpg|80px]]
|rowspan="2"|[[Ugo Zampetti]]
|16 febbraio [[2015]]
|3 febbraio [[2022]]
|rowspan="2"|[[Sergio Mattarella]]
|-
|3 febbraio [[2022]]
|''in carica''
|}
=== Consiglieri della presidenza della Repubblica Italiana ===
*Consigliere per gli affari giuridici e relazioni costituzionali
*Consigliere diplomatico
* Consigliere per gli affari militari
* Consigliere per gli affari del [[Consiglio supremo di difesa]]
*Consigliere per gli affari dell'amministrazione della Giustizia
*Consigliere per gli affari finanziari
*Consigliere per gli affari interni e per i rapporti con le Autonomie
*Consigliere per l'Informazione e alla partecipazione sociale
*Consigliere per la stampa e la comunicazione
==== Consiglieri per la stampa e la comunicazione ====
I consiglieri per la stampa e la comunicazione sono anche direttori dell'ufficio stampa del Quirinale. Fino al 30 ottobre 1985 l'incarico era di capo del Servizio stampa.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! colspan="2" |Consigliere per la stampa e la comunicazione
Direttore dell'Ufficio Stampa
!Inizio mandato
!Fine mandato
!Presidente della Repubblica
|-
|[[File:Antonio Ghirelli2.jpg|80px]]
|[[Antonio Ghirelli]]
|20 luglio [[1978]]
|31 maggio [[1980]]
| rowspan="2"| [[Sandro Pertini]]
|-
|[[File:Emblem of Italy.svg|80px]]
|Michelangelo Jacobucci
|15 febbraio [[1981]]
|3 luglio [[1985]]
|-
|[[File:Emblem of Italy.svg|80px]]
|Ludovico Ortona
|10 settembre [[1985]]
|28 maggio [[1992]]
|[[Francesco Cossiga]]
|-
|[[File:Emblem of Italy.svg|80px]]
|[[Gaetano Scelba|Tanino Scelba]]
|28 maggio [[1992]]
|18 maggio [[1999]]
|[[Oscar Luigi Scalfaro]]
|-
|[[File:Peluffo CNEL.jpg|80px]]
|[[Paolo Peluffo]]
|18 maggio [[1999]]
|15 maggio [[2006]]
|[[Carlo Azeglio Ciampi]]
|-
|[[File:Pasquale Cascella 2013.jpg|80px]]
|[[Pasquale Cascella]]
|15 maggio [[2006]]
|20 aprile [[2013]]
| rowspan="2"| [[Giorgio Napolitano]]
|-
|[[File:Emblem of Italy.svg|80px]]
|Maurizio Caprara
|19 giugno [[2013]]
|3 febbraio [[2015]]
|-
|[[File:Giovanni Grasso 2018.jpg|80px]]
|[[Giovanni Grasso (giornalista)|Giovanni Grasso]]
|13 febbraio [[2015]]
|''In carica''
|[[Sergio Mattarella]]
|}
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* 231 nel 2009
* 228 nel 2010
* 228 nel 2011<ref>{{cita web|url=http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/02/12/costi-fissi-quirinale-2012-costera-allo-stato-milioni-come-quattro-anni/190822/|titolo="Costi fissi" al Quirinale: nel 2012 chiederà al Tesoro 228 milioni, come quattro anni fa | sito = [[il Fatto Quotidiano]] | data = 12 febbraio 2012 | accesso =
* 228 nel 2012<ref>{{cita web|url=http://presidenti.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=12984|titolo=Nota illustrativa del Bilancio di previsione per il 2012 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica|accesso=24 dicembre 2017}}</ref>
* 228 nel 2013<ref>{{cita web|url=http://www.quirinale.it/qrnw/amministrazione/bilancio/documenti/bilancio_2013.pdf|titolo=Bilancio di previsione per il 2013 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica|accesso=24 dicembre 2017}}</ref>
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* 224 nel 2017<ref>{{cita web|url=http://www.quirinale.it/qrnw/amministrazione/bilancio/documenti/bilancio_di_previsione_2017.pdf|titolo=Bilancio di previsione per il 2017 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica|accesso=24 dicembre 2017}}</ref>
* 224 nel 2018<ref>{{cita web|url=http://www.quirinale.it/qrnw/amministrazione/bilancio/documenti/bilancio_2018.pdf|titolo=Bilancio di previsione per il 2018 dell'Amministrazione della Presidenza della Repubblica|accesso=24 maggio 2018}}</ref>
* 224 nel 2019<ref name="quirinale.it">{{Cita web | url = https://www.quirinale.it/page/bilancio | titolo = NOTA ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 | accesso = 25 settembre 2022 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20220126212753/https://www.quirinale.it/page/bilancio | dataarchivio = 26 gennaio 2022 | urlmorto = no }}</ref>
* 224 nel 2020<ref name="quirinale.it" />
* 224 nel 2021<ref name="quirinale.it" />
* 224 nel 2022<ref name="quirinale.it" />
* 224 nel 2023<ref name="quirinale.it" />
=== Residenze ufficiali ===
{{vedi anche|Residenze ufficiali del presidente della Repubblica Italiana}}
Formalmente la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana è il [[palazzo del Quirinale]], tuttavia non tutti i presidenti scelsero di abitare in questo luogo, usandolo più che altro come ufficio. Infatti [[Giovanni Gronchi]] fu il primo presidente che nel [[1955]] non si trasferì stabilmente con la famiglia nel palazzo del Quirinale, come fece anche [[Sandro Pertini]] nel [[1978]]. La tradizione di abitare al Quirinale è stata ripresa dal presidente [[Oscar Luigi Scalfaro]] a metà del suo mandato ed è poi proseguita con i suoi successori.
Il presidente della Repubblica ha a disposizione anche la [[tenuta presidenziale di Castelporziano]], anche se raramente viene utilizzata. Questa tenuta era la riserva di caccia della famiglia reale dei Savoia ed è stata incorporata nel patrimonio della Repubblica dopo la caduta della monarchia.
Una terza residenza del presidente è [[villa Rosebery]], situata a [[Napoli]] e utilizzata in occasione delle visite in quella città, ma principalmente come residenza estiva.
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="100%"
! colspan="2" | Presidente
! rowspan="2" | Località
! rowspan="2" colspan="2" | Residenza
! colspan="2" | Proprietà
|-
! <small>Immagine</small>
! <small>Dati</small>
! <small>Acquisizione</small>
! <small>Dismissione</small>
|-
| rowspan="3"|[[File:Luigi Einaudi 1948 portrait.jpg|100px]]
| rowspan="3"|'''[[Luigi Einaudi]]'''
| [[Roma]]
| [[File:Quirinale palazzo e obelisco con dioscuri Roma.jpg|200px]]
| [[Palazzo del Quirinale]]
| 1948
| '' '''In uso''' ''
|-
| [[Roma]], [[Castel Porziano]]
| [[File:Castelporziano-Veduta aerea del Borgo e del Castello.jpg|200px]]
| [[Tenuta presidenziale di Castelporziano]]
| 1948
| '' '''In uso''' ''
|-
| [[Caprarola]]
| [[File:Casino, water chain, and fountain - Villa Farnese - Caprarola, Italy - DSC02255.jpg|200px]]
| [[Palazzo Farnese (Caprarola)|Palazzina del Piacere]]
| 1948
| 1955
|-
| rowspan="2"|[[File:Giovanni Gronchi.jpg|100px]]
| rowspan="2"|'''[[Giovanni Gronchi]]'''
| [[Pisa]], [[San Rossore]]
| [[File:Villa del Gombo 6.jpg|200px]]
| [[Parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli|Tenuta presidenziale di San Rossore]]
| 1956
| 1999
|-
| [[Napoli]], [[Posillipo]]
| [[File:Napoli - Villa Rosebery (Posillipo).jpg|200px]]
| [[Villa Rosebery]]
| 1957<ref>Già a disposizione del Presidente dal 1951</ref>
| '' '''In uso''' ''
|}
=== Voli di Stato ===
Quando il Presidente effettua un [[volo di Stato]], l'aeromobile utilizzato, solitamente fornito dal [[31º Stormo]] dell'[[
== Riferimenti normativi ==
* [[s:Italia, Repubblica - Costituzione|Costituzione della Repubblica Italiana]]
* {{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=1948|mese=08|giorno=09|numero=1077|titolo=Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.}}
== Note ==
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* {{cita libro|autore=Augusto Barbera|autore2=Carlo Fusaro|titolo=Corso di diritto pubblico|città=Bologna|editore=il Mulino|anno=2012|ISBN=88-15-25217-7}}
* {{cita libro|autore=Paolo Barile, Enzo Cheli, Stefano Grassi|titolo=Istituzioni di diritto pubblico|editore=Cedam|anno=2011|ISBN=978-88-13-30850-6}}
* {{cita libro|autore=Roberto Bin|autore2=[[Giovanni Pitruzzella]]|titolo=Diritto pubblico|editore=Giappichelli Editore|città=Torino|anno=2005|ISBN=88-348-5674-0|cid=Bin Pitruzzella}}
* {{cita libro|autore=Paolo Caretti|autore2=Ugo De Siervo|titolo=Diritto costituzionale e pubblico|città=Torino|editore=Giappichelli Editore|anno=2012|ISBN=978-88-348-2832-8}}
* {{cita libro|autore=Carlo Fusaro|titolo=Il presidente della Repubblica|editore=Il Mulino|anno=2003|ISBN=978-88-15-09318-9}}
* Simone Santucci, ''Profili storici e sistematici della messa in stato d'accusa'', Roma, Aracne Editore, 2012
*Roberto Gallinari, ''Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Biografie 1948-2008'', Roma, Bulzoni, 2009
* {{cita libro|autore=Roberto Bin|autore2=Giovanni Pitruzzella|titolo=Diritto Costituzionale|editore=Giappichelli Editore|città=Torino|anno=2007|edizione=ottava edizione|cid=Bin & Pitruzzella, 2007|ISBN=978-88-348-7650-3}}
* {{cita libro|autore=Valerio Onida, Maurizio Pedrazza Gorlero|titolo=Compendio di diritto costituzionale|editore=Giuffrè|ISBN=978-88-14-17193-2|cid=Onida & Gorlero, 2011|anno=2011}}
* Carlo Fusaro, ''Il presidente della Repubblica nel sistema bipolare: spunti dalla prassi più recente'', in A. Barbera e T. F. Giupponi (a cura di), "La prassi degli organi costituzionali", Bologna, Bononia U. Press, 2008, pp. 23–49.
* Carlo Fusaro,''1971-1992. Giovanni Leone, Sandro Pertini e Francesco Cossiga'', in "''Il Quirinale. Dall'Unità d'Italia ai nostri giorni. I Re e i Presidenti della Repubblica''", Segretariato della Presidenza della Repubblica, Roma, 2011, pp. 176–195.
*Vincenzo Lippolis, Giulio M. Salerno, ''La repubblica del Presidente'', Il Mulino, 2013
== Voci correlate ==
{{div col|2}}
* [[Capi di Stato d'Italia]]
* [[Giuramento e insediamento del presidente della Repubblica Italiana]]
* [[Messaggio di fine anno#Italia|Messaggio
* [[Ordine delle cariche della Repubblica Italiana]]
* [[Palazzo del Quirinale]]
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* [[Presidente supplente della Repubblica Italiana]]
* [[Presidente della Repubblica]]
* [[Reggimento
* [[Capo provvisorio dello Stato]]
* [[Segretariato generale della Presidenza della Repubblica Italiana]]
* [[Senatore a vita (ordinamento italiano)]]
* [[Stendardo presidenziale italiano]]
* [[Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana
* [[Festa della Repubblica Italiana]]
* [[Vittoriano]]{{div col end}}
== Altri progetti ==
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** [https://web.archive.org/web/20110511154605/http://www.normattiva.it/static/index.html ''Normattiva - Il portale della legge vigente''] è il sito a cura della [[Repubblica Italiana]] ove sono consultabili tutte le leggi vigenti, sia quelle pubblicate nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]], sia quelle facenti parte la legislazione regionale, sia le leggi approvate in attesa di pubblicazione.
* '''Siti d'approfondimento'''
** {{cita web | 1 = http://www.gdf.it/rivista/rivista2k/Rivista_6-2000/Articoli/14_6_2000.htm | 2 = Il ruolo della consorte del capo dello Stato nell'età repubblicana | accesso = 17 giugno 2006 | dataarchivio = 4 giugno 2006 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20060604151103/http://www.gdf.it/rivista/rivista2k/Rivista_6-2000/Articoli/14_6_2000.htm | urlmorto = sì }}
** {{cita web|url=http://www.jei.it/approfondimentigiuridici/notizia.php?ID_articoli=522|titolo=I rapporti informali tra il presidente della Repubblica e gli altri Organi costituzionali|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20061216173627/http://www.jei.it/approfondimentigiuridici/notizia.php?ID_articoli=522|dataarchivio=16 dicembre 2006}}
** {{cita web|http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/page/Page-05b524ba-069f-4d48-832a-05c7311b4e74.html|''Q verso il Quirinale, le tappe fondamentali che hanno contraddistinto i vari settennati''}}
{{PresidenteRepubblicaItalia}}
{{Sistema politico della Repubblica italiana}}
{{Elezioni istituzionali in Italia}}
{{Istituzioni italiane}}
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