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{{S|diritto|cattolicesimo canonico}}
 
I '''definitori''' sono membri di un [[Clero regolare|ordine regolare]] che hanno incarico di assistenti e consiglieri d'ufficio del proprio superiore. La nomina, per elezione, può avvenire sia nel [[Capitolo (cristianesimo)|capitolo]] generale che in quello provinciale: nel primo caso si parla di "definitori generali", nel secondo di "definitori provinciali" (questi ultimi hanno mansioni limitate a una specifica provincia del relativo [[Ordine religioso cattolico|ordine]]).<ref>{{cita testo |autore= |titolo= ''Enciclopedia dell'ecclesiastico'', tomo I, p. 594 "Vi sono ordini nei quali i definitori non sono ammessi che durante la congregazione del capitolo generale o provinciale", è precisato in {{cita libro|datatitolo=''Enciclopedia dell'ecclesiastico''|città=Napoli|data=1843|editorevolume=tomo I|cittàp= Napoli594}}</ref>
 
== Note ==
<references/>
 
== Bibliografia ==
{{Cita libro|titolo=The Catholic Enciclopedia|città=New York|data=1913|volume=vol. IV|pp=676-677|lingua=en}}
 
{{portale|cattolicesimo}}
 
[[Categoria:Gerarchia cattolica]]
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[[Categoria:Clero cristiano]]
[[Categoria:Ordini religiosi cattolici]]
[[Categoria:Diritto canonico]]