Possesso: differenze tra le versioni
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{{L|diritto|luglio 2010}}
In [[diritto]] si definisce '''possesso''' un potere di fatto su una [[bene (diritto)|cosa]], che si manifesta in un'attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di [[diritti reali]] sulla cosa stessa. Essa non è sempre corrispondente, ''tout court,'' all'esercizio di [[proprietà (diritto)|proprietà]]. Il possesso è regolato nel [[codice civile italiano]] dagli artt. 1140-1170 c.c.., il primo dei quali enuncia:▼
▲'''possesso''' un potere di fatto su una [[bene (diritto)|cosa]], che si manifesta in un'attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di [[diritti reali]] sulla cosa stessa. Essa non è sempre corrispondente, ''tout court,'' all'esercizio di [[proprietà (diritto)|proprietà]]. Il possesso è regolato nel [[codice civile italiano]] dagli artt. 1140-1170 c.c.., il primo dei quali enuncia:
Art.1140 - ''Possesso'' - 1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro [[diritto reale]].
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Il nucleo fondante del possesso (salvo il concorso di altri elementi in ragione della tesi accolta) consiste nel:
== Le dottrine "psichiche" ==
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==== Denuncia di nuova opera ====
La persona che teme di ricevere un [[danno]] alla cosa in suo possesso od oggetto del suo diritto di proprietà o altro [[diritto reale di godimento]], a causa di una nuova opera che un'altra persona intraprende su un fondo proprio od altrui, può ottenere che il giudice vieti la continuazione della nuova opera, oppure che imponga a chi la compie il rispetto di opportune cautele.
Il provvedimento non può essere chiesto se la nuova opera è terminata o è passato più di un anno dal suo inizio (articolo 1171 del Codice Civile).
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Nonostante l'istituto abbia analoga funzione rispetto alla denuncia di nuova opera (tant'è che il Codice Civile lo accomuna a quest'ultimo ''ratione loci'') esso se ne differenzia, in quanto tende a tutelare da situazioni di pericolo che possano insorgere da opere già esistenti; e l'attivazione dei rimedi a cui si riferisce è svincolata, al contrario della denuncia di nuova opera, da termini particolari (articolo 1172 Codice Civile).
==== Il risarcimento per lesione del
La [[giurisprudenza]] e parte della [[dottrina (diritto)|dottrina]] ritengono che le azioni possessorie possano essere accompagnate dalla richiesta per il risarcimento dei danni (cd. risarcimento per la lesione del possesso). L'orientamento non è però da tutti condiviso. Si veda ad esempio, questa pronuncia:
"In tema di lesione possessoria, il danno del soggetto spogliato non è in ''re ipsa'', ma sorge solo in quanto si accompagni a una lesione del diritto, da riconoscersi in sede petitoria. Altrimenti, siccome il possesso è tutelato dall'ordinamento anche quando è illegittimo e addirittura criminoso, si arriverebbe all'assurdo che lo spogliatore, titolare del diritto in sede petitoria, dovrebbe risarcire il danno subito, per effetto dello spoglio, dal detentore ''contra legem''. Ciò travalicherebbe, inoltre, lo scopo essenziale della tutela possessoria, che persegue esclusivamente fini di pace sociale. (Pret. Roma, 11 aprile 1984, Sez. I, 3175).Si veda anche: Pret. Paulonia, 30 settembre 1991, in Giur. merito, 1994, p. 300 ss; Pret. Torino 3 aprile 1995, in Giur. it., 1995, p. 686 ss."
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Seconda finalità: evitare che il titolare del diritto compia azioni di [[autotutela]], cioè si faccia giustizia da sé, e indurlo a rivolgersi all'[[autorità giudiziaria]] per ottenere giustizia. In tali situazioni il risultato ottenuto è solo provvisorio e non definitivo, è tale da non pregiudicare in modo irreversibile gli interessi dell'effettivo titolare del diritto. Se il procedimento possessorio si è concluso con un giudizio a lui sfavorevole, può iniziare un procedimento giudiziario petitorio.
La sentenza della [[Corte costituzionale
In tali situazioni il titolare del diritto, autore dello [[Azione di spoglio|spoglio]], può agire per ottenere il riconoscimento del suo diritto, in via petitoria, anche prima della decisione del giudizio possessorio.
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* L'usucapione di beni mobili ed immobili in buona fede è abbreviata a 10 anni.
* L'usucapione di beni mobili registrati in possesso è di 10 anni, se il bene è trascritto, in buona fede ed a titolo astrattamente idoneo è di 3 anni.
* L'usucapione per i fondi rustici montani o per i fondi rustici non montani con [[reddito dominicale]] inferiore a 180,76 €<ref>[http://www.libriprofessionali.it/img_articoli/E9788861322561.pdf Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304142808/http://www.libriprofessionali.it/img_articoli/E9788861322561.pdf |data=4 marzo 2016 }}</ref> è di 15 anni; se il fondo è trascritto, in buona fede ed a titolo idoneo è di 5 anni.
Il possesso porta ad usucapire se dura continuativamente per tutto il tempo previsto dalla legge. Non è possibile usucapire le servitù non apparenti, cioè quelle che sono esercitate senza che vi siano opere visibili e permanenti a tale scopo. L'usucapione viene interrotta quando il titolare del diritto lo esercita con atti materiali o quando si presenta una domanda in giudizio volta al recupero del possesso (in ciò ricomprese, ovviamente, anche le azioni petitorie), ovvero quando il possesso venga perso per oltre un anno per fatto di un terzo.
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== Bibliografia ==
* R. Sacco, R. Caterina, ''Il possesso'', in ''Tratt. Dir. civ. e comm.'' diretto da Cicu e Messineo, Milano, [[Giuffrè Editore|Giuffrè]], 2000.
* B. Troisi, C. Cicero, ''I possessi'', in ''Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato'', diretto da P.Perlingieri, Napoli, 2005.
* U. Grassi, ''La tutela esterna del possesso. Contributo allo studio delle fattispecie a qualificazione plurima''. Napoli, 2006.
* U. Natoli, ''Il possesso'', Milano, Giuffrè, 1992.
* F.Alcaro, ''Il possesso'', Milano, Giuffrè, 2003 (Il codice civile. Commentario. Artt. 1140-1143).
*F. S. Gentile, ''Il possesso nel diritto civile,'' Napoli, Jovene, 1956.
== Voci correlate ==
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