Delegazione: differenze tra le versioni

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== Distinzioni ==
 
La delegazione si distingue in ''attiva'' e ''passiva''.
Si ha delegazione attiva quando il delegante è creditore del delegato e dispone del suo diritto di credito imponendogli di adempiere una prestazione o di obbligarsi a favore del delegatario. L'adempimento o l'oggetto dell'obbligazione non potrà essere superiore al valore dell'obbligazione che intercorre fra delegante e delegato.
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== Disciplina codicistica ==
 
La delegazione è disciplinata dal [[codice civile italiano]] agli articoli 1268-1271. Tale disciplina prevede due differenti forme di delegazione:
*'''Delegazione promissoria''' o '''di debito''' (detta anche ''delegatio promittendi''): si ha quando il delegato si obbliga ad adempiere la prestazione nei confronti del delegatario
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== Struttura e natura giuridica ==
 
A tutt'oggi non si è raggiunto alcun risultato certo in ordine alla struttura e alla natura giuridica. Secondo la giurisprudenza la d. è frutto di un negozio trilaterale al cui esito si produrrebbe l'obbligarsi del delegato verso il delegatario. Secondo la dottrina sarebbe costituita da almeno due negozi collegati: uno tra il '''delegante''' e il '''delegato''' di natura autorizzativa (se non addirittura un vero e proprio mandato), e un secondo tra il creditore delegatario e il delegato con cui quest'ultimo si obbliga verso l'altro ponendo esplicitamente a fondamento dell'obbligarsi il primo dei negozi ricordati. Si chiama invece rapporto di valuta il rapporto tra delegante e creditore-delegatario.
 
=== Differenze con altri istituti simili ===
 
Oltre alla delegazione, l'ordinamento italiano prevede altri due istituti che comportano la modificazione del soggetto dal lato passivo: l'[[espromissione]] e l'[[Accollo (diritto)|accollo]]. La delegazione differisce dal primo negozio perché questo (ovvero l'espromissione) è caratterizzato dalla spontaneità del terzo che si obbliga nei confronti del creditore e non dunque per iniziativa del debitore originario.<ref name="saia">Andrea Saia, [https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oYLGEb5JUeoJ:https://giuricivile.it/modificazioni-del-rapporto-obbligatorio-soggetto-passivo/+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=safari Le modificazioni soggettive passive del rapporto obbligatorio: delegazione, espromissione e accollo], ''giuricivile.it'', 15 maggio 2017, link verificato il 13 febbraio 2020.</ref> Differisce inoltre dal secondo perché mentre la delegazione dà luogo a due contratti (il mandato del debitore al delegato e il contratto tra delegato e creditore, secondo i sostenitori della tesi atomistica), l'accollo instaura un solo contratto (tra terzo e debitore), cui il creditore aderisce.<ref name="saia"/>
 
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== Note ==
 
<references/>
 
== Bibliografia ==
 
* Bigiavi, Walter. ''La delegazione,'' Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1981.
* Donati, Alberto, ''Causalità ed astrattezza nella delegazione,'' Padova, CEDAM, 1975.http://id.sbn.it/bid/MIL0403281
 
== Voci correlate ==
 
*[[Espromissione]]
*[[Accollo (diritto)]]
 
==Testi normativi==
{{interprogetto|s=Codice civile}}
 
==Altri progetti==
{{interprogetto|s=Codice civile|v= Materia:diritto privato |v_preposizione= sul|v_etichetta=Diritto privato}}
 
{{Controllo di autorità}}