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==Diritto italiano==
 
Nel diritto italiano[[italia]]no, la loro disciplina è contenuta nella sezione II, capo XII, titolo II, del [[codice civile italiano]]. L'articolo 1427 c.c., in particolare, recita: ''Il contraente, il cui consenso fu dato per [[Errore (diritto)|errore]], estorto con [[violenza]] o carpito con [[dolo]], può chiedere l'[[annullabilità (diritto civile)|annullamento]] del contratto secondo le disposizioni seguenti [ossia gli artt. 1428 e segg.]''.
 
L'art. 1321 definisce il [[contratto]] come ''"l'[[accordo delle parti|accordo]] di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un [[rapporto giuridico]] patrimoniale"''. La regolamentazione contrattuale di un rapporto giuridico non si può avere senza una volontà conforme delle due (o più) parti [[negozio giuridico|negoziali]]: non c'è contratto senza consenso, ossia senza accordo (art. 1325 numero 1). A questo punto emerge il problema di quale possa essere il ''quantum'' di volontà necessaria affinché l'impegno contrattuale possa dirsi compiutamente assunto.