Nemo ad factum precise cogi potest: differenze tra le versioni
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'''Nemo ad factum
▲'''Nemo ad factum precise cogi potest''' alla lettera '' nessuno può essere costretto a compiere una azione'' è una espressione latina originariamente usata solo per dire che nelle obbligazioni corrispettive in cui oggetto dell'obbligazione è un ''facere'' cioè un fare, nessuno può essere costretto all'adempimento in forma specifica, ma solo a forme equivalenti.
==Diritto civile italiano==
L'art 2931 del Codice Civile prevede che se non si è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato.
Il Codice Civile si riferisce a obblighi di fare ''fungibili'', per i quali non è necessaria la collaborazione attiva dell'obbligato, vale a dire che possono essere eseguiti con l'intervento di terzi.
Ad esempio, se un cantante che viene scritturato in una produzione musicale si rifiuta di cantare, ovviamente non può essere costretto a farlo contro la sua volontà; sarà dunque tenuto a risarcire altrimenti il danno procurato a colui o coloro che l'avevano scritturato.
==Altre ipotesi==
In senso traslato la frase viene usata per dire che non è possibile costringere qualcuno a fare qualche cosa senza la sua volontà ed applicata anche in campi ben lontani dal senso originario come quello delle cure mediche.
Si è invocato il principio anche:
* scioglimento forzato di un assembramento non autorizzato ex artt. 5 e 20 ss. [[t.u.l.p.s.]];
*della traduzione forzata del renitente alla leva ex art. 136, 3° c., d.p.r. n. 237/1964 <ref> Confronta L. Montesano, op. ult. cit.,
* G. Vassalli, ''Il diritto alla libertà morale'', in Studi giuridici in memoria di F. Vassalli, Torino 1960, II, 1682 ss.;
*V. Bachelet, ''Disciplina militare e ordinamento giuridico statale'', Roma 1962, spec. 73 ss.;
*T. Martines, ''Obiezione di coscienza e difesa della patria'', in Studi in onore di L. Spinelli, Modena 1989, IV, 1412 ss.);</ref>
*i trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale ex artt. 33 ss. l. n. 833/1978; *
*
*espulsione
Recentemente si è vista una deroga a tale principio anche <ref>Amadei, ''Tutela esecutiva ed azione inibitoria delle associazioni dei consumatori, in Riv. esecuzione forzata, 2003, p. 326 ss.''</ref> nelle disposizioni processuali del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231:<ref> Idem:'' la tutela degli interessi collettivi e le modifiche al procedimento d'ingiunzione ''(seconda parte), in Resp. civ. e prev., 2003, p. 897 ss.</ref>
==Note==
==Bibliografia==▼
*A.M. Sandulli, ''Note sulla natura dei diritti civici, in Foro it. 1952, I,''.
*L. Montesano, op. ult. cit., 288 ss.;
*A. Meola, ''
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[[Categoria:Brocardi di diritto civile]]
▲==Bibliografia==
[[Categoria:Obbligazioni del diritto romano]]
▲*A. Meola, ''L’esecutorietà degli atti amministrativi e il diritto di resistenza del privato'', in Nuova rass. 1993, 1587 ss.
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