Legge Bossi-Fini: differenze tra le versioni

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{{Norma giuridica
|nome = Legge 30 luglio 2002, n. 189
|larghezza =
|didascalia =
|titolo esteso = Legge 30 luglio 2002, n. 189, ''Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo''
|tipo legge = [[Legge ordinaria]]
|stato = {{ITA}}
|legislatura = [[XIV legislatura della Repubblica Italiana|XIV]]
|autore = [[Umberto Bossi]]<br>[[Gianfranco Fini]]
|schieramento = [[Forza Italia (1994)|FI]], [[Alleanza Nazionale|AN]], [[Lega Nord|LN]], [[Unione di Centro (2002)|UDC]], [[Nuovo PSI|NPSI]]
|data_1 = 30 luglio 2002
|promulgante = [[Carlo Azeglio Ciampi]]
|data_2 =
|link = [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/08/26/002G0219/sg Legge 30 luglio 2002, n. 189], Gazzetta Ufficiale
|immagine=}}
La '''legge 30 luglio 2002, n. 189''', meglio nota come '''legge Bossi-Fini''', è una normativa della [[Repubblica Italiana]] che disciplina l'[[immigrazione]], detta così dai primi firmatari [[Gianfranco Fini]] e [[Umberto Bossi]] che nel [[governo Berlusconi II]] ricoprivano rispettivamente le cariche di vicepresidente del Consiglio dei ministri e di ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione.
 
== Storia ==
Venne varata dal [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento italiano]] nel corso della [[XIV legislatura della Repubblica Italiana|XIV Legislatura]], di modifica del ''[[Testo Unicounico delle disposizioni circaconcernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero]]'', ovverodel il [[decreto legislativo]] 25 luglio [[1998]] n. 286, al fine di regolamentare le politiche sull'[[immigrazione]] e sostituire la norma precedente, la [[legge Turco-Napolitano]], confluita poi nella legge del 2002.
 
La legge fu approvata dal [[Senato della Repubblica]] il 28 febbraio 2002 con 153 favorevoli, 96 contrari e 2 astenuti, passando quindi alla [[Camera dei deputati (Italia)|Camera dei deputati]] che l'approvò con modifiche il [[4 giugno]] con 279 favorevoli, 203 contrari e un astenuto. Fu approvata definitivamente dal Senato l'[[11 luglio]] con 146 favorevoli, 89104 contrari e 3104 astenuti.
 
La legge fu quindi promulgata il [[30 luglio]] e pubblicata sulla [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]] il 26 agosto, entrando in vigore il 10 settembre.
 
== Caratteristiche ==
La legge in materia di immigrazione, entrata in vigore il 10 settembre, oltre ad avviare le procedure restrittive segna anche l'inizio delle procedure per la regolarizzazione delledi ''[[colf]]'', delle badanti e dei lavoratori non in regola. AIn questobase propositoalla è necessario ricordare che in tutti gli uffici postalilegge è possibile reperire la documentazione ufficiale: ogni cittadino [[extracomunitario]] che voglia regolarizzarsi deve far riferimento esclusivamente ai modelli ufficiali che vengono consegnati allea [[Poste posteItaliane]], per ragioni tecniche non risultano infatti validi quelli ripresi da giornali o stampati attraverso [[internet]].
 
=== Contenuto ===
In sintesi, le principali novità della legge furono le seguenti:
 
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*Inasprimento delle pene per i trafficanti di esseri umani;
*Sanatoria per ''[[colf]]'', assistenti ad anziani, malati e diversamente abili, lavoratori con contratto di lavoro di almeno 1 anno;
*Uso delle navi della Marina[[marina Militaremilitare italiana]] per contrastare il [[traffico di clandestini]].
 
=== DirittoModifiche al diritto di asilo ===
Così come [[Amnesty International]] ha evidenziato nel ''rapporto annuale 2006''<ref>[http://www.amnesty.it/pressroom/ra2006/italia.html?page=ra2006 Amnesty International: Rapporto annuale 2006] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070213051108/http://www.amnesty.it/pressroom/ra2006/italia.html?page=ra2006 |data=13 febbraio 2007 }}</ref>, nonostante l'Italia aderisca alla Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati, la legge Bossi-Fini, che ha emendato la precedente normativa sull'immigrazione, non è considerabile una legge specifica e completa sul [[diritto di asilo]], in quanto si limita a modificare taluni aspetti della [[Legge Martelli]]<ref>Legge 28 febbraio [[1990]], n. 39, conversione del DL. 30 dicembre [[1989]], n. 416, recante ''Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi presenti nel territorio dello Stato.''</ref>, ancora oggi il testo base nel merito.
 
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I [[Tribunale|tribunali]] di [[Genova]], [[Torino]], [[Bologna]], [[Ancona]] (sezione distaccata di [[Jesi]]), [[Gorizia]], [[Trieste]], [[Milano]], [[Terni]] e [[Verona]] avevano sollevato una questione sulla legittimità costituzionale della norma chiedendo un giudizio di legittimità costituzionale in merito alla pena della reclusione da 1 a 4 anni prevista per gli stranieri che non rispettano i decreti di espulsione e rimangono illegalmente sul territorio italiano.
 
La [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana(Italia)|Corte Costituzionale]], con la sentenza n. 22/2007<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0022s-07.html Sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 22 gennaio 2007]</ref>, ha sancito che il rapporto reato-pena previsto nella legge Bossi-Fini non viola il canone della ragionevolezza e ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate. <!--Vedi anche sent. corte cost 222/04-->
 
== Note ==