Giunta comunale: differenze tra le versioni

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== Descrizione ==
=== Struttura ===
La giunta è un [[organo (diritto)|organo]] [[Collegio (diritto)|collegiale]] composto dal [[sindaco (ordinamento italiano)|sindaco]], che ne è anche [[presidente]], e da un numero di [[Assessore (ordinamento italiano)|assessori]], stabilito dallo [[statuto comunale]], che nelle [[regione a statuto ordinario|regioni a statuto ordinario]] non deve essere superiore a un terzoquarto (e non più un terzo, come previsto dall'art. 47 Tuel Dlgs 267/2000),<ref>Questo limite è stato posto dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, senza, peraltro, aggiornare l'art. 47 del d.lgs 267/2000 che lo stabiliva, invece, in un terzo. In [[Friuli]] analoga misura è stata autonomamente introdotta con [http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/GuidaElezAmm/0_allegati/normativa/regionale/LR_2010_22.pdf legge regionale 22/2010].</ref> arrotondato in eccesso, del numero dei [[Consigliere comunale|consiglieri comunali]], computando a tale fine anche il sindaco, e comunque non superiore a dodici.<ref>Art. 47 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 2, comma 23, della legge 244/2007</ref>
 
Secondo l'art. 47 del dD. lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con [[popolazione]] pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché secondo l'art. 64 del dD. lgs. 267/2000 in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle [[partito politico|forze politiche]] che lo sostengono e, nel caso di [[coalizione]], ponderare la presenza in giunta delle stesse.
 
La legge 7 aprile 2014, n. 56 ([[legge Delrio]]), stabilisce il numero dei componenti dell'[[organo (diritto)|organo]] a seconda della popolazione residente nel [[Comune (Italia)|comune italiano]] di riferimento fino a 10.000 abitanti:
 
* per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è previsto un numero massimo di 2 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
* per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti è previsto un numero massimo di 4 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
 
* per i comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti è previsto un numero massimo di 5 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
 
* per i comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti è previsto un numero massimo di 7 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti, l'art. 47 Tuel (D.lgs 267/2000) coordinato con l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilisce che il numero degli assessori, nelle [[Regione a statuto ordinario|regioni a statuto ordinario]], non deve essere superiore a un quarto, arrotondato in eccesso, del numero dei [[Consigliere comunale|consiglieri comunali]], computando a tale fine anche il sindaco, e comunque non superiore a dodici.<ref>{{Cita web|url=https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0191.htm|titolo=Bosetti & Gatti - Legge n. 191 del 2009|sito=www.bosettiegatti.eu|accesso=2025-07-18}}</ref>
* per i comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti e comuni capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore è previsto un numero massimo di 9 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
* per i comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti è previsto un numero massimo di 10 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
* per i comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 11 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
* per i comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 12 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria).
 
=== Funzioni ===
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=== Roma capitale ===
Nella città di [[Roma]] la giunta comunale prende il nome di '''giunta capitolina'''.
 
== Regioni a statuto speciale ==
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Nel [[Trentino-Alto Adige]] la giunta è composta al massimo da 10 assessori nei due [[capoluogo di provincia|capoluoghi di provincia]], 8 nei comuni con più di 10.000 abitanti, 6 nei comuni con più di 3.000 abitanti e 4 negli altri comuni.<ref>{{Cita web |url=http://www.regione.taa.it/Moduli/674_TUEL%20italiano%20libro%20maggio%202010%20definitivo.pdf |titolo=D.P.Reg. 1º febbraio 2005, n. 1/L |accesso=20 maggio 2012 |dataarchivio=24 settembre 2015 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20150924085731/http://www.regione.taa.it/Moduli/674_TUEL%20italiano%20libro%20maggio%202010%20definitivo.pdf |urlmorto=sì }}</ref> Nella [[Provincia autonoma di Bolzano]] gli assessori non sono nominati da sindaco ma eletti dal consiglio comunale su sua proposta. Nella [[Provincia autonoma di Trento]] il limite di popolazione al di sopra del quale è possibile nominare assessori al di fuori del consiglio comunale è ridotto da 15.000 a 3.000 abitanti.
 
In [[Friuli-Venezia Giulia]] non vi è alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale, a prescindere dalla popolazione del comune.<ref>L'incompatibilità è stata, infatti, rimossa dal legislatore regionale con l'articolo 6 della [http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/GuidaElezAmm/0_allegati/normativa/regionale/LR_1999_10x1x.pdf legge 21 aprile 1999, n. 10 ]</ref>
 
== Note ==