Diritto processuale penale: differenze tra le versioni

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Il '''diritto processuale penale''' è una branca del [[diritto penale]] che disciplina l'aspetto [[processo penale|processuale]].
La '''procedura penale''' rappresenta quel complesso di regole giuridiche che disciplinano le attività e le forme mediante le quali da appositi organi fissati e prestabiliti dalla legge, e con l'osservanza di determinate modalità, si provvede all'attuazione della norma penale sostanziale nei singoli casi concreti.
L'ufficiale etichetta '''procedura penale''' dovrebbe, però, essere sostituita con quella di '''diritto processuale penale''' - che viene considerata più esatta da un punto di vista scientifico - o meglio ancora da quella di '''diritto procedimentale penale''' - dato che la disciplina in esame comprende non solo la fase processuale.
La legge impone che le parti siano tutte tutelate e le norme che regolano il processo penale davanti al giudice sono tali che le ragioni delle parti abbiano uguale tutela giuridica. Il giudice deve essere parte indipendente per poter esercitare la propria ''[[funzione giudicante]]'' e la stessa è svolta in un contesto di norme che nella forma e nella sostanza regolano l'esercizio del potere giudiziario nell'imporre la pena ovvero determinare le modalità di assoluzione.
 
Essa indica quel complesso di [[norma giuridica|norme giuridiche]] create dal [[legislatore]] al fine di regolare e disciplinare le varie fasi del [[procedimento penale]] che vede coinvolto un determinato soggetto in ordine a un [[reato]] a questi ascritto e con l'osservanza di determinate modalità e garanzie di [[legge]].
Più in generale il diritto processuale penale è uno dei tre rami del [[diritto processuale]] che, in senso lato, è quella parte del diritto che contiene i riferimenti normativi sulle materie che originano procedimenti dibattimentali dinanzi a giudici.
 
== Nel mondo ==
I tre ambiti speciali del [[diritto civile]], [[diritto amministrativo|amministrativo]] e [[diritto penale|penale]] costituiscono i luoghi giuridici in cui si esercitano i poteri giudicanti.
=== Italia ===
[[Categoria:{{Vedi anche|Diritto processuale penale| ]]italiano}}
 
L'attuale sistema processuale a cui si ispira la giustizia italiana prevede una sostanziale parità fra accusa e difesa nel corso del [[dibattimento]] (riscontrabile nel diritto alla prova contraria di cui all’art 495 c2 C.p.p)il momento centrale di tutto l'intero procedimento, tranne nella fase pre-processuale delle indagini preliminari dove per forza di cose la figura del pubblico ministero è prevalente su quella della difesa. La parità processuale tra accusa e difesa, fu formalmente introdotta nel [[1999]].
Le norme che disciplinano i procedimenti e i processi che si svolgono davanti al giudice amministrativo si definiscono come facenti parte del [[diritto processuale amministrativo]] e quando l’attività processuale si svolge dinanzi al giudice ordinario si parla di [[diritto processuale civile]].
 
La legge impone che le parti siano tutte tutelate e le norme che regolano il processo penale davanti al giudice sonosiano tali che le ragioni delle parti abbiano uguale tutela giuridica. Il giudice inoltre deve essere partesoggetto indipendenteprocessuale terzo ed imparziale per poter esercitare la propria ''[[funzione giudicante]]'', e la stessa èdeve essere svolta in un contesto di norme che nella forma e nella sostanza regolano l'esercizio del potere giudiziario nell'imporre la pena ovvero determinare le modalità di assoluzione.
Il sistema procedurale penale in Italia si ispira al c.d. "giusto processo", di recente recepito in una legge di fonte assolutamente primaria, la [[Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione]], all'art. 111 e che prevede una serie di garanzie per l'imputato che già erano state assorbite da Convenzioni Internazionali, quali ad esempio il diritto dell'imputato a partecipare libero al processo e ad esaminare e controesaminare i testimoni dell'accusa.
 
Rispetto a questo modello di diritto comune, "la novità è stata rappresentata da una modifica
== Argomenti principali ==
ordinamentale (la [[Procura nazionale antimafia]] e le direzioni distrettuali
* Fonte: [[Codice di procedura penale]]
antimafia) capace di costituire l’elemento di traino del processo penale, integrato
* Parti: [[Giudice penale]], [[Imputato]], [[Pubblico ministero]]
da una possibile struttura operativa ed investigativa (la [[Direzione nazionale antimafia]]). Si è, così, creato – per questi reati, cui se ne sono aggiunti
* Fasi: [[Processo penale]], [[Procedimento penale]]
progressivamente altri – un modello di processo omogeneo e differenziato
dall’altro (dagli altri: quello “mite” del giudice di pace) più duro e più rigido,
caratterizzato da tempi, strumenti, itinerari, regole anche probatorie differenziate,
strutture edilizie (aule protette) e tecnologie avanzate (dibattimenti
in videoconferenza).
Il modello non è stato definito compiutamente ab origine ma si è venuto
strutturando ed integrando man mano che l’aggressione criminale ed il salto
di qualità dell’azione delittuosa sembravano rendere necessario l’adeguamento
della risposta statuale attraverso il processo, oltre che, naturalmente,
attraverso l’azione della polizia.
 
Si può ora parlare di un processo per i delitti di cui all’art. 51 comma 3
==Principali manuali della materia==
bis c.p.p. come di un tipo “speciale” di processo penale per i reati di [[criminalità organizzata]].
* ''Lineamenti di diritto processuale penale'', Paolo Tonini, Giuffrè, 2007.
L’elemento ulteriore di novità di questo modello è, tuttavia, costituito da
* ''Elementi di diritto processuale penale'', D. Siracusano, G. Tranchina, E. Zappalà, Giuffrè, 2007.
una saldatura del processo rimodulato con alcuni strumenti normativi che disciplinano
* ''Istituzioni di diritto processuale penale'', V.Garofoli, Giuffrè, 2006.
l’attività di [[investigazione]] nel momento preprocessuale (intercettazioni
* ''Manuale di procedura penale'', M. Pisani, A. Molari, V. Perchinunno, P. Corso, R. Peroni Ranchet, Giorgio Piziali, Monduzzi editore.
telefoniche preventive; [[Operazioni sotto copertura|azioni sotto copertura]]) e da un complesso di
* ''Diritto processuale penale'', C. Taormina, Giappichelli, 1995.
norme regolanti il modello esecutivo-penitenziario.
In altri termini, per i reati di cui al citato art. 51 comma 3 bis c.p.p. il
processo, così diversamente articolato rispetto al modello base, è l’anello di
congiunzione tra un momento di accertamento investigativo dotato di autonomia
e specialità rispetto alla verifica della commissione di altri reati ed
il momento esecutivo nel quale si sconta la pena, connotato dall’esclusione
di alcuni benefici e dalla previsione di un regime carcerario rinforzato (art.
[[41 bis]])"<ref>Giorgio Spangher, ''Il processo penale : da strumento di garanzia a mezzo di contrasto'', Percorsi costituzionali : quadrimestrale di diritti e libertà : I, 1, 2008, p. 82 (Soveria Mannelli, Rubbettino).</ref>.
 
== Note==
<references/>
 
== Voci correlate ==
* [[Categoria:Diritto penale]]
* Fonte: [[Codice di procedura penale]]
* Fasi: [[Processo penale]], [[Procedimento penale]]
* [[Imputato]]
* [[Pubblico ministero]]
* [[Diritto processuale civile]]
 
== Altri progetti ==
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