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Il '''crimine''' (dal [[lingua latina|latino]] ''crimen'', 'decisione giudiziaria', poi 'accusa' e, infine, 'reato'; derivato dal verbo ''cernĕre'', 'distinguere, decidere'), nel [[diritto penale]] di vari ordinamenti di [[civil law]], è un [[reato]] appartenente alla categoria di maggiore gravità, tra le due o tre nelle quali si dividono i reati.
 
Il soggetto che pone in essere tali attività viene detto '''criminale'''. o '''malvivente'''.
 
== Storia ==
 
[[File:José Dumont Polícia Civil 2022.jpg|thumb|[[José Dumont]], preso por armazenar pornografia infantil.]]
[[File:Marcelo Valle Silveira Mello (Mugshot).png|thumb|[[Marcelo Valle Silveira Mello]], preso por compartilhar pornografia infantil.]]
 
Il diritto romano originario non conosceva la distinzione tra reato e [[illecito civile]]: solo nel periodo repubblicano, infatti, la figura del ''[[delitto#Delitto civile|delictum]]'', l'illecito civile, si differenziò dal ''crimen'' (al plurale ''crimina''), il reato. Inizialmente la competenza ad accertare e punire i ''crimina'' spettava al popolo riunito nei [[comizi centuriati]], in seguito fu attribuita a speciali [[giuria|giurie]], le ''[[Quaestio perpetua de repetundis|quaestiones perpetuae]]'' che, in epoca imperiale, furono via via soppiantate dalla ''[[cognitio extra ordinem]]''. I ''crimina'' potevano essere puniti con la morte, l'''interdictio aqua et igni'' (che comportava l'allontanamento perpetuo dal territorio romano), i [[lavoro forzato|lavori forzati]] (''[[damnatio ad metalla]]'' e ''damnatio in opus publicum''), la [[confisca (diritto penale)|confisca]] totale o parziale del [[patrimonio]] (''publicatio bonorum'') oppure, nei casi meno gravi, con una [[pena pecuniaria]].
 
La classificazione tripartita dei reati in ''crimini'', ''delitti'' e ''contravvenzioni'' risale alle codificazioni [[Napoleone|napoleoniche]] e, più precisamente, al ''Code d'instruction criminelle'' del [[1808]] e al ''Code penal'' del [[1810]]; è stata poi adottata da molti altri ordinamenti di civil law, tra i quali quello italiano con il codice penale del [[1865]].
 
Nell'ordinamento italiano, poiché la categoria non è stata ripresa né dal [[Codice Zanardelli]] del [[1889]] né dal [[codice penale italiano|codice penale vigente]], il termine "crimine" non ha più un significato giuridico, ma è rimasto nel linguaggio corrente per indicare genericamente un grave reato,.
 
== Classificazione ==