Combustibile solido secondario: differenze tra le versioni

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{{L|energia|gennaio 2021}}
[[File:RDF-pellets.jpg|thumb|Pellet di combustibile solido secondario]]
Il '''combustibile solido secondario''' (CSS) è un tipo di [[combustibile]] derivato dalla lavorazione dei [[rifiuto|rifiuti]] urbani non pericolosi e speciali non pericolosi. Può essere suddiviso in due principali tipologie: il CSS e il CSS-combustibile, che differiscono per le loro caratteristiche chimico/fisiche e per il loro status giuridico. Il CSS-combustibile infatti, è materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e che pertanto viene considerato un nuovo prodotto. Il CSS rimane invece un rifiuto e la sua lavorazione, gestione e utilizzo può avvenire solo in impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti. Il [[decreto legislativo]] n. 152/2006 (il cd. Testo Unico dell'Ambiente) ha introdotto la definizione di CSS, che abroga la precedente definizione di CDR (combustibile derivato da rifiuto), attraverso il decreto legislativo n. 205/2010 all'articolo 183, lettera cc).
 
Il '''combustibile solido secondario''' (CSS) è un tipo di [[combustibile]] derivato dalla lavorazione dei [[rifiuto|rifiuti]] urbani non pericolosi e speciali non pericolosi. Può essere suddiviso in due principali tipologie: il CSS e il CSS-combustibile, che differiscono per le loro caratteristiche [[chimico]]/[[Fisica|fisiche]] e per il lorola statusnormativa giuridicoapplicabile. Il CSS-combustibile infatti, è materiale che ha cessato la qualifica di "rifiuto" e che pertanto viene considerato un nuovo prodotto. Il CSS rimane invece un rifiuto e la sua lavorazione, gestione e utilizzo può avvenire solo in impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti. Il [[decreto legislativo]] n. 152/2006 (ilanche cd.detto Testo Unico dell'Ambiente) ha introdotto la definizione di CSS, che abroga la precedente definizione di CDR (combustibile derivato da rifiuto), attraverso il decreto legislativo n. 205/2010 all'articolo 183, lettera cc).
 
==Descrizione==
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Il primo è definibile come combustibile solido ottenuto da rifiuti non pericolosi, utilizzato per il recupero di energia in impianti di incenerimento o co‐incenerimento, rispondente alle specifiche e alla classificazione data dalla [[Ente nazionale italiano di unificazione|UNI]] EN 15359:2011.
 
Il secondo è concepito come un "sottoinsieme" delle diverse tipologie possibili di combustibile solido secondario (CSS), che per le sue caratteristiche di classificazione e specificazione tali per cui sia possibile emettere una [[dichiarazione di conformità]] nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2 del [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-14&atto.codiceRedazionale=13G00061&elenco30giorni=false Decreto ministeriale Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22]. Tale distinzione porta ad avere il CSS parte rifiuto non pericoloso (definizione come da [http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl3.htm#177 art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006]) e parte [[Prodotto (economia)|prodotto]] commercializzato come [[combustibile]].
 
La UNI 9903‐1 definisce il CDR (combustibile derivato da rifiuti) di qualità normale e quello di qualità elevata CDR-Q. Entrambi sono particolari CSS che in accordo alla UNI EN 15359 assumono una classe di CSS in base ai quantitativi di cloro e mercurio e in funzione del [[Potere calorifico|PCI]] (potere calorifico inferiore).
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L'attuale scenario del CSS, essendo nuovo ed essendoci questa sovrapposizione tra CDR e CDR-Q come sottocategorie, ha generato nell'attuale scenario iniziale una confusione poco utile al dibattito sull'utilizzo delle categorie adibite a combustibile. In particolare modo l'articolo 8, comma 1, lettera ''b)'', del [[decreto ministeriale]] n. 22/2013 definisce CSS-combustibile, presi gli elementi della Tabella 1 - Classificazione dei combustibili solidi secondari (CSS) (da UNI EN 15359) ) "''esclusivamente il combustibile solido secondario (CSS) con PCI e Cl (cloro) come definito dalle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, e per quanto riguarda l'Hg come definito dalle classi 1 e 2, elencati nella Tabella 1, riferite a ciascun sottolotto''". L'errore interpretativo è dovuto al fatto che la classe III della UNI EN 15359:2011 è parzialmente compresa nella definizione di CSS-combustibile.
 
Può derivare dal trattamento di frazioni omogenee e opportunamente selezionate di ''rifiuti urbani, rifiuti industriali, rifiuti commerciali, rifiuti da costruzione e demolizione, [[Fango da depurazione|fanghi da depurazione]] delle [[acque reflue]] civili e industriali non pericolosi, ecc.''<ref>UNI CEN/TS 15359</ref>
 
Si presenta di solito in varie forme, addensate o meno. Può essere in forma di ''fluff'' (simile a coriandoli), in questo caso può essere lasciato sfuso oppure pressato in presse normalmente di forma parallelepipedo con peso da circa 500 a 1 000&nbsp;kg ciascuna e di norma filmate su tutti i lati con una pellicola di polietilene. Oppure può essere in forma addensata e in questo caso si può presentare come pellet, bricchette o in forma granulare.
 
==Fasi produttive==
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Gli impianti che utilizzano il CSS come combustibile, possono essere ''dedicati'' oppure impianti già esistenti che utilizzano anche combustibili tradizionali, in entrambi i casi gli impianti sono caratterizzati da tecnologie di combustione e di depurazione dei fumi in grado di rispettare i limiti normativi.
 
In Italia il CSS può essere utilizzato come combustibile, esclusivamente se riconosciuto come CSS-combustibile, nei cementifici aventi capacità di produzione superiore a 500 ton/g di [[clinker]] e nelle centrali termoelettriche con potenza termica di combustione superiore a 50&nbsp;MW.<ref>Decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22. "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni".</ref>
 
==La co-combustione del CSS==
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## Sottocapitolo 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti (ad eccezione del 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani)
## Sottocapitolo 19 07 percolato di discarica
## Sottocapitolo 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il [[trattamento delle acque reflue]], non specificati altrimenti (ad eccezione del 19 08 01 vaglio e 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento della acque reflue urbane)
## Sottocapitolo 19 09 rifiuti prodotti dalla [[potabilizzazione dell'acqua]] o dalla sua preparazione per uso industriale (ad eccezione del 19 09 01 vaglio)
## Sottocapitolo 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
## Sottocapitolo 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
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## 02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
## 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
## 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (''green liquor'')
## 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
## 04 01 04 liquido di concia contenente cromo