Ius soli: differenze tra le versioni

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[[File:Jus soli world.svg|thumb|upright=1.8|<span style="font-size:85%">Lo ''ius soli'' nel mondo:</span><span style="font-size:85%">{{legend|#0000ff|Diritto di cittadinanza incondizionato per tutte le persone nate nel Paese (''ius soli'' automatico)}}</span><span style="font-size:85%">{{legend|#00ccff|Diritto di cittadinanza con alcune condizioni (''ius soli'' temperato)}}</span><span style="font-size:85%">{{legend|#ccffff|''ius soli'' abolito}}</span>]]
 
'''''Ius soli''''' (in [[lingua latina]] «diritto basato sull'appartenenza al territorio»<ref>{{Cita web|url=https://www.treccani.it/vocabolario/ius-soli_(Neologismi)|titolo=ius soli in Vocabolario - Treccani|sito=www.treccani.it|lingua=it-IT|accesso=2022-10-12}}</ref>) è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione della [[cittadinanza]] di un dato Paese come conseguenza del [[fatto giuridico]] di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.<ref name="min">{{cita web | url = http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/Ius_soli.html | titolo = "Ius soli" e "Ius sanguinis" | accesso = 10 maggio 2013 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20131230234834/http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/Ius_soli.html | urlmorto = no }}</ref><ref name=numbers>{{Cita web|url=https://www.numbersusa.com/content/learn/issues/birthright-citizenship/nations-granting-birthright-citizenship.html|titolo=Nations Granting Birthright Citizenship|editore=[[NumbersUSA]]|accesso=6 settembre 2009|urlarchivio=https://archive.todayis/20120905034546/https://www.numbersusa.com/content/learn/issues/birthright-citizenship/nations-granting-birthright-citizenship.html|dataarchivio=5 settembre 2012|urlmorto=no}}</ref><ref name=ius>{{Cita web |url = http://www.interno.gov.it/sites/default/files/0755_guida_aire_2010.pdf |titolo = Guida per gli italiani all'estero |editore = [[Ministero dell'interno]] |formato = pdf |p=15 |accesso = 27 dicembre 2017 |urlarchivio = https://web.archive.org/web/20171227023805/http://www.interno.gov.it/sites/default/files/0755_guida_aire_2010.pdf |urlmorto = no }}</ref><ref name=MinInt>{{Cita web|url = http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/argomenti |titolo = Cittadinanza e altri diritti civili |editore = [[Ministero dell'interno]] |accesso = 27 dicembre 2017 |urlarchivio = https://web.archive.org/web/20170606001323/http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/argomenti |urlmorto = no }}</ref> Si contrappone allo ''[[ius sanguinis]]'' (o «diritto del sangue»), che indica invece la trasmissione alla prole della cittadinanza del genitore, sulla base pertanto della discendenza e non del luogo di nascita.<ref name="min" /><ref name=ius /><ref name=MinInt />
 
Quasi tutti i paesi del [[America|continente americano]] applicano lo ''ius soli'' in modo automatico e senza condizioni.<ref>{{Cita web|titolo=Birthright Citizenship in the United States: A Global Comparison|autore=Feere, Jon|editore=Center for Immigration Studies|anno=2010|url=http://cis.org/birthright-citizenship|accesso=6 maggio 2013|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20111013231856/http://cis.org/birthright-citizenship|urlmorto=sì}}</ref> Alcuni paesi [[europa|europei]] ([[Francia]], [[Germania]], [[Irlanda]] e [[Regno Unito]]) concedono altresì la cittadinanza ''ius soli'', sebbene con alcune condizioni.
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=== Italia ===
In Italia esiste una forma estremamente temperata dello ''ius soli'', normata dalla [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91 Legge n.91 del 05.02.1992]. L'articolo 4 comma 2 afferma: "lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana".<ref>{{Cita web|url=https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/941909/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h1_h14|titolo=ShowDoc|sito=www.senato.it|accesso=2022-09-06}}</ref>
 
Si può richiedere tale beneficio presentando una semplice dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza. Tuttavia il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del beneficio ben possono avere rilievo «considerazioni di carattere economico-patrimoniale, relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza»<ref>Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474.</ref>.
Ci si può avvalere di tale diritto presentando una semplice dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
 
Secondo quanto sancito dall’art.33 della Legge 98/2013 il Comune di appartenenza è tenuto ad informare i cittadini stranieri di tale possibilità nel corso dei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età. Se questa comunicazione avviene regolarmente, lo straniero potrà richiedere la cittadinanza entro il diciannovesimo anno di età. Se invece non v'è stata comunicazione, la richiesta potrà essere inoltrata anche dopo i 19 anni.