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[[File:Radar speed gun on tripod in Cagliari.jpg|miniatura|Un agente della [[Poliziapolizia municipale|Polizia Municipale]] di [[Cagliari]] utilizza un dispositivo Autovelox per la [[repressione dell'eccesso di velocità]] sull'[[Asse Mediano di Scorrimento]] cittadino.]]
 
Con L''''autovelox''' ([[marchio registrato]] dell'azienda [[Firenze|fiorentina]] [[Sodi Scientifica]]<ref>{{Cita web|url=http://www.roadtraffic-technology.com/contractors/photo_enforcement/sodi-scientifica/|titolo=Scheda|sito=Sodi Scientifica|lingua=EN|accesso=9 settembre 2023|urlmorto=no}}</ref><ref>{{cita web|url=http://www.piemmenews.it/ViewDocumenti.asp?documenti_id=4935&s_categoria_id=&s_data_documento=&s_documenti_testo=&s_documenti_titolo=|titolo=Decreto di omologazione|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20080316011216/http://www.piemmenews.it/ViewDocumenti.asp?documenti_id=4935&s_categoria_id=&s_data_documento=&s_documenti_testo=&s_documenti_titolo=&|dataarchivio=16 marzo 2008}}</ref>), '''velox''' o '''rilevatore di velocità''', siè indicano,un dispositivo utilizzato in [[Italia]], iper sistemiil fissi e mobili di misurazionerilevamento della [[velocità]] dei veicoli su [[strada]], e può essere di tipo fisso o mobile.
 
== Storia ==
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Dispongono solitamente di due fotocellule [[laser]]: il passaggio della testa di un veicolo attraverso il fascio della prima cellula, interrompendolo, dà inizio al rilevamento facendo partire un [[temporizzatore]], mentre il passaggio attraverso il secondo fascio blocca il timer. Conosciuta la distanza tra le due cellule, la velocità è calcolata in funzione del [[tempo]] impiegato ad attraversare i due fasci <math>v = {s \over t}</math>. Se la velocità rilevata supera il valore impostato, l'apparecchio provvede a scattare una [[fotografia]] del veicolo, che nei modelli attualmente in commercio è in formato digitale.
 
[[File:Dazzle camouflage radar.jpg|thumb|Autobox in Austria con verniciatura camouflage]]
Gli apparecchi a fotocellula sono adoperati negli ''autobox'', postazioni fisse metalliche situate ai bordi della carreggiata in posizioni che devono essere tali da risultare visibili agli automobilisti, oppure in postazione mobile su tripode o all'interno dell'auto di pattuglia della forza di polizia che li impiega. Le infrazioni registrate dalle postazioni fisse sono raccolte a intervalli regolari da operatori di polizia che accedono all'apparecchio e ne prelevano i dati, che sono elaborati in ufficio.
 
I sistemi più avanzati, grazie alla rilevazione di immagini digitali, possono trasmettere in via telematica dati e immagini a un computer centrale, situato ad esempio presso il comando delle forze dell'ordine, ed essere installati su ambedue i lati della strada, così da permettere il posizionamento anche in postazione fissa fra due carreggiate. Per procedere alla contestazione immediata dell'infrazione, l'autovelox può trasmettere le immagini rilevate a una pattuglia posta a valle del punto di rilevazione, mediante un sistema senza fili non intercettabile.
 
Va notato che gli autovelox definiti "fissi" poiché ospitati all'interno di queste postazioni non sono necessariamente fissi: spesso gli apparati vengono spostati tra una postazione all'altra, lasciando i contenitori vuoti (ovviamente dall'esterno non c'è modo di comprendere se un box effettivamente contiene o meno il dispositivo di rilevazione nel momento in cui si transita nelle vicinanze).
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====TruCam====
Telelaser<ref>{{Cita news|autore=Alessio Ribaudo|titolo=Il super autovelox che multa anche chi guida al telefono|pubblicazione=Corriere della Sera|data=21 marzo 2017}}</ref> con registrazione video ad alta risoluzione, che permette il rilevamento della velocità e nel caso si verifichi un'infrazione della limitazione della velocità, anche la verifica della violazione di altre regole della circolazione stradale grazie al video registrato, quale uso di telefoni o mancato uso delle cinture di sicurezza, la registrazione video viene garantita anche in condizione atmosferiche o illuminazione non ottimali, grazie all'uso di uno speciale flash a infrarossi, tale sistema genera una prova documentale molto forte e difficilmente contestabile, tale sistema riesce a garantire un rilevamento fino a {{M|320|u=km/h}}.<ref>{{YouTube|vokU0uSuskE|titolo=TruCam: il "super autovelox" funziona davvero?|accesso=6-5-2017}}</ref>
 
=== Apparecchi video ===
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== Normativa ==
=== Nel mondo ===
=== In Italia ===
{{L|diritto|ottobre 2021}}
La legge italiana prescrive che tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi<ref>Art. 3, comma l, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117.</ref>.
A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente, le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 117/2007 impongono l'obbligo di pre-segnalazione non solo per le postazioni di controllo fisse, ma anche per quelle mobili (i controlli effettuati con il telelaser), perciò anche in caso di contestazione immediata.
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Vi è una circolare del Ministero degli Interni che fissa la distanza minima tra il segnale che fissa il limite di velocità e la postazione di rilievo, sulle strade extra-urbane, in almeno un chilometro.<ref>{{cita web |url=http://img.poliziadistato.it/docs/autovelox_%201km.pdf |titolo=Copia archiviata |accesso=14 aprile 2013 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20130228023732/http://img.poliziadistato.it/docs/autovelox_%201km.pdf |dataarchivio=28 febbraio 2013 }} Distanza tra cartelli e postazione di rilievo</ref> Tuttavia il Decreto ministeriale 282/2017 dopo aver richiamato le disposizioni dell’art. 25, comma 2, della legge n. 120/2010 precisa che la distanza di un chilometro ivi prevista vale solo in caso di controllo a distanza delle violazioni e sulle strade in cui il limite imposto è diverso da quello fissato, in linea generale, per la categoria di strada, ovvero, in particolare, per la categoria di veicolo.
 
=== OmologazioneApprovazione e taraturaomologazione ===
Tutte le apparecchiature in uso devono essere debitamente omologate eprima approvate dal [[Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]] e successivamente omologate , cheal nefine di attestaattestare la rispondenza a requisiti minimi di accuratezza di misura della velocità nonché che il modello di apparecchio sia tecnicamente adeguato.<ref>Art. 142, comma 6 del [[Codice della strada]]</ref> Il [[Codice della strada]] prevede, in via generale e ove possibile, la contestazione immediata dell'infrazione con alcune eccezioni, fra cui l'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentano la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Qualora l'accertamento avvenga su alcuni tipi di strade e mediante rilievo con apparecchiature approvate per il funzionamento in modo completamente automatico, in postazione fissa, non è nemmeno necessaria la presenza degli organi di Polizia stradale.
 
In tema di taratura delle apparecchiature per il rilevamento della velocità, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada, “''nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.'' La sentenza della Corte Costituzionale estende l’obbligo di taratura periodica anche degli autovelox mobili al fine di garantire una maggiore attendibilità della rilevazione.
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La dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura rilasciata dal costruttore, la relazione di installazione redatta dall'impresa che ha eseguita tale attività, nonché il rapporto di taratura emesso dal laboratorio che l'ha verificata (sul posto), devono essere resi disponibili a chi abbia commesso l'infrazione rilevata con il sistema. Il rapporto di taratura deve esplicitamente riportare l'accettabilità dei valori rispetto alla specifica di legge (elemento indispensabile dato che l'accuratezza e la precisione della misurazione determinano il risultato del confronto con i limiti di velocità del tratto stradale interessato e, soprattutto, la relativa tolleranza).
 
L'approvazione e taratura dell'apparecchio sono procedure diverse dall'omologazione del modello di apparecchio, svolte con finalità diverse.
Con la cit. sentenza n.113/2015 la CORTE COSTITUZIONALE, facendo espresso riferimento alla Legge 273/1991, ha altresì inquadrato e inserito gli “AUTOVELOX” nell’alveo degli “STRUMENTI METRICI LEGALI” soggetti, come tali, a rigoroso e specifico iter normativo, imposto per assicurare affidabilità e certezza dei dati di misura ad essi riconducibili, costituenti “PROVA FIDEFA-CENTE”, o privilegiata, qualora utilizzati dalla P.A. ai fini sanzionatori ex Art. 142, 6 c. C.D.S..<ref>{{Cita web|url=https://www.centrotutelalegale.net/ctlnews/post/246932/cassazione-civile-n-209132024---autovelox-illegittimi:-manca-lomologazione|titolo=CASSAZIONE CIVILE n. 20913/2024 - AUTOVELOX ILLEGITTIMI: MANCA L'OMOLOGAZIONE|sito=CENTRO TUTELA LEGALE|lingua=it|accesso=2024-10-08}}</ref>
 
=== Sentenza Cassazione illegittimità ===
Prova imprescindibile per non ledere il diritto alla difesa in presenza di accertamenti di natura tecnico-strumentale unici e irripetibili.
La [[Corte di cassazione]], attraverso l'ordinanza 10505/2024 del 18 aprile 2024, ha dichiarato che sono nulle le sanzioni elevate dalle apparecchiature approvate dal Mit ma non omologate dal Mise<ref>{{cita web |url=https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/04/22/autovelox-multa-non-valida-se-non-e-omologato-la-sentenza-della-cassazione-che-rischia-di-far-cancellare-migliaia-di-sanzioni/7521767/|titolo=Autovelox, multa non valida se non è omologato. La sentenza della Cassazione che rischia di far cancellare migliaia di sanzioni|accesso= 22 aprile 2024}}</ref>.
 
In pratica, l'approvazione e la taratura sono procedure diverse da quella di omologazione, anch'essa esplicitamente e specificatamente richiesta dalla legge e comunque di responsabilità di un ministero diverso da quello che approva l'apparecchio (l'approvazione non è una validazione tecnica come l'omologazione ma un semplice via libera amministrativo).
Il concetto base è di facile comprensione: quando ci rechiamo in un panificio, al supermercato, in una macelleria per acquistare un bene, o facciamo il pieno di benzina della nostra automobile o paghiamo la bolletta luce, acqua e gas, diamo per scontata la garanzia della certezza della quantità di misura acquistata.
 
Nel frattempo il ministero competente ha prima emesso in bozza e poi ritirato un decreto per sanare la questione della mancata omologazione della gran parte delle apparecchiature installate<ref>{{cita web |url=https://www.corriere.it/cronache/25_maggio_01/autovelox-fuorilegge-multe-annullamento-a17b439e-7026-44a9-bf7c-d3770faa5xlk.shtml/|titolo=«Tutti gli autovelox fuorilegge»: la Cassazione e le polemiche, ma le multe si possono annullare? E come si è arrivati a questo punto?|accesso= 02 maggio 2025}}</ref>. Questo anche perché, successivamente alla sentenza citata, sono pervenuti alle amministrazioni responsabili dei tratti stradali una enorme mole di ricorsi e alcune hanno deciso di spegnere gli impianti sino a quando la carenza legislativa non sarà colmata.
Tale certezza deriva dall’affidamento che facciamo sulla presunta conformità della strumentazione di misurazione usata a specifici parametri stabiliti per legge, asseverata e garantita da appositi laboratori e uffici statali preposti alla loro verifica con rilascio di una certificazione di regolarità e corrispondenza.
 
Uffici insigniti di specifiche funzioni di accreditamento e vigilanza atti a garantire e preservare la pubblica fede, secondo parametri ben definiti dettati in materia di metrologia legale. A questi Uffici Metrici è demandata la tutela della fede pubblica attraverso il controllo degli strumenti di misura in uso per funzioni di misura legale (ossia per scopi legali).
 
Per gli strumenti autovelox vige la stessa regola, essendo strumenti metrico-legali utilizzati per determinare l’esatta misura della velocità veicolare mediante accertamento unico e irripetibile, le cui risultanze vengono fruite dalla P.A. per “scopi di legge” ossia per comminare le sanzioni previste ex art. 142, 6° c. CDS..
 
I dati rilevati dal sistema devono pertanto possedere i requisiti di prove fidefacenti riconducibili solo a strumenti metrico-legali.
 
Qualora utilizzati ai meri fini statistici il problema non vi sarebbe.
 
Che gli autovelox debbano perseguire ”''scopi di legge''” è imposto dalla Direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.03.2004 relativa agli Strumenti di Misura - meglio conosciuta come DIRETTIVA MID (Measuring Instruments Directive) [1]-, recepita con D.Lgs. 02.02.2007, n. 22, in vigore dal 18.03.2007, poi novellata dalla Direttiva 2014/32/UE del 26.02.2014, attuata a mezzo del D.Lgs. 19.05.201, n. 84.
 
Direttiva in base alla quale è stato introdotto nel nostro ordinamento, ex art.4, comma c) Direttiva MID, il principio dei “controlli metrologici legali”, per “''motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato''”.
 
La notevole novazione introdotta dalla Direttiva MID non è incentrata sullo strumento di misura ex se, quanto sulla sua specifica destinazione d’uso.
 
Indubbio rientrare gli autovelox tra gli strumenti e/o sistemi di misura finalizzati a “scopi legali” declinati dalla direttiva MID, in quanto funzionali al controllo in automatico della velocità veicolare per motivi di interesse pubblico, sicurezza pubblica, ordine pubblico, soggetti, pertanto, all’osservanza dei vigenti canoni della Metrologia legale.
 
Non essendo però contemplati, nello specifico, tra le dieci categorie previste nella MID, dovrà trovare sussidiaria applicazione la normativa nazionale interna, con relativa conseguente “approvazione” e “legalizzazione” degli autovelox secondo i canoni metrologico legali vigenti in Italia.
 
Dalle fonti normative primarie richiamate dalla Corte Costituzionale in sentenza 113/2015 s’evince l’inderogabile inquadramento normativo che regolamenta gli autovelox.
 
Con Legge 273/1991 l’Italia ha istituito il sistema nazionale di taratura costituito da Istituti metrologici primari e dai Centri di taratura aventi il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.
 
La sola esistenza e identificazione di tali campioni nazionali garantisce la riferibilità di ogni misurazione al SISTEMA INTERNAZIONALE (SI) [2], conferendo affidabilità e certezza fidefacente delle misure e comparabilità, validità e opponibilità a livello internazionale. [3]
 
Dal 2006 lo Stato italiano s’avvale dell'I.N.R.I.M.[4] quale istituto metrologico nazionale, con il compito di realizzare, mantenere e sviluppare i campioni nazionali di riferimento delle unità di misura del SISTEMA INTERNAZIONALE (SI).
 
In applicazione del Regolamento europeo 765/2008, il governo italiano ha altresì designato ACCREDIA quale Ente Unico nazionale d’accreditamento per attestare la competenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
 
Tra le 7 principali unità di misura a cui fa riferimento il SI rientrano pure il METRO (unità di misura dello spazio) e il SECONDO (unità di misura del tempo) poste a base del calcolo del dato VELOCITA’ (spazio/tempo) universalmente riconosciuta fatta rientrare nel SI come “grandezza derivata”.
 
Avalla in toto la riferibilità del dato di misura della velocità al SI la cit. sent. n. 113/2015 della Corte Costituzionale: «con riguardo, come tertium comparationis, alla normativa di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), che prevede anche la velocità quale unità di misura derivata».
 
Di conseguenza, per poter produrre e commercializzare, in Italia, un’apparecchiatura destinata al calcolo della velocità veicolare che fornisca dati di misura certi, affidabili e inopinabili, costituenti “prova fidefacente” utilizzabile per scopi legali – ossia per finalità sanziona-torie come preteso dalla P.A. nel caso degli autovelox -, il legislatore ha previso un articolato iter tecnico-normativo facente capo al Mi.S.E., ora M.I.M.I.T, che ogni produttore metrico è obbligato a seguire, identificativo della ”omologazione” su cui s’è espressa di recente la Suprema Corte.
 
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= [1] La direttiva MID (Measuring Instruments Directive 2014/32/UE) a definisce regole tecniche condivise e comuni, che consentono agli strumenti metrici di muoversi liberamente all’interno della comunità è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 22/2007, prima come direttiva di nuovo approccio (2004/22/CE). =
[2] [[Sistema internazionale di unità di misura|SISTEMA INTERNAZIONALE DI UNITA’DI MISURA]] (in francese: ''Système international d'unités''), abbreviato in SI (pronunciato esse-i), è il più diffuso sistema di unità di misura. La Convenzione del Metro del 1875 ha posto le basi per un sistema di unità di misura comune, chiamato dal 1961 Sistema Internazionale.
 
[3] Idoneità di un atto giuridico ad esprimere la sua efficacia anche nei confronti dei terzi e non solo delle parti.
 
[4] [[Istituto nazionale di ricerca metrologica|ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA]]
 
=== Sentenza Cassazione illegittimità ===
La [[Corte di cassazione]], attraverso l'ordinanza 10505/2024 del 18 aprile 2024, ha dichiarato che sono nulle le sanzioni elevate dalle apparecchiature approvate dal Mit ma non omologate dal Mise<ref>{{cita web |url=https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/04/22/autovelox-multa-non-valida-se-non-e-omologato-la-sentenza-della-cassazione-che-rischia-di-far-cancellare-migliaia-di-sanzioni/7521767/|titolo=Autovelox, multa non valida se non è omologato. La sentenza della Cassazione che rischia di far cancellare migliaia di sanzioni|accesso= 22 aprile 2024}}</ref>.
 
=== Sanzioni ===
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Per tutte le sanzioni pecuniarie citate è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta del minimo edittale (la sanzione minima indicata).
Per quanto riguarda la durata della sanzione accessoria (sospensione della patente di guida), dipenderà dalla gravità e delle conseguenze dell'infrazione commessa ed è a discrezione del prefetto (solitamente il minimo in assenza di precedenti).
 
Con la riforma del [[Codice della Strada]] del 2024 sono previste multe da 173 a 694 euro per chi supera il limite massimo dai 10 a 40 km/orari. Se la violazione avviene in un centro abitato e viene ripetuta almeno due volte in un anno, la multa aumenta (220-880 euro) e può comportare la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.<ref>{{cita web|url=https://lamilano.it/politica/nuovo-codice-della-strada-da-oggi-in-vigore-piu-sicurezza-e-regole-piu-severe/|titolo=Nuovo Codice della Strada da oggi in vigore: Più sicurezza e regole più severe|autore=Lorenzo Chiaro|data=14 dicembre 2024|accesso=14 dicembre 2024}}</ref>
 
=== Fondo contro l'incidentalità notturna ===