Provvedimento giurisdizionale: differenze tra le versioni
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== Tipologie ==
Il più importante provvedimento giurisdizionale è la ''sentenza'', con la quale il giudice definisce in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta (funzione ''decisoria''). Negli ordinamenti dove è prevista la [[giuria]] la sentenza è pronunciata dal giudice togato e risolve le sole questioni di diritto, mentre le questioni di [[fatto giuridico|fatto]] sono previamente risolte dalla giuria con la pronuncia del ''verdetto''.▼
{{Vedi anche|Sentenza|Verdetto}}
Il più importante provvedimento giurisdizionale è la ''[[sentenza]]'', con la quale il giudice definisce in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta (''funzione decisoria'').
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L'ordinamento italiano conosce tre tipi di provvedimento giurisdizionale: la ''[[sentenza]]'', <nowiki>l'</nowiki>''[[ordinanza]]'' e il ''[[decreto]]''. Poiché le leggi processuali dettano una disciplina autonoma per ciascun tipo di provvedimento, ben pochi sono gli elementi comuni a tutti: si possono ricordare l'efficacia soggettiva, limitata alle [[parti]] del processo (o ai loro eredi ed aventi causa), e l'idoneità a fungere da [[titolo esecutivo]] ai sensi dell'art. 474, n. 1, del [[codice di procedura civile]].▼
== Nel mondo ==
=== Italia ===
{{Vedi anche|Decreto (ordinamento processuale italiano)|Ordinanza (ordinamento processuale italiano)|Sentenza (ordinamento italiano)}}
▲L'[[ordinamento
In certi casi, però, anche ordinanze o decreti possono avere carattere decisorio, che gli conferisce ''natura sostanziale di sentenza''. Ciò può avvenire per scelta del legislatore dettata da ragioni di opportunità, per errore del legislatore o per errore del giudice (che utilizza, ad esempio, la forma dell'ordinanza per decidere su questioni che dovrebbero essere oggetto di una sentenza). In tutti questi casi si ritiene che, in base al ''principio di prevalenza della sostanza sulla forma'', il provvedimento debba seguire lo stesso regime d'[[impugnazione]] delle sentenze e possa, quindi, essere impugnato con [[ricorso per cassazione]], ai sensi dell'art. 111 della [[Costituzione italiana]] (fermi restando gli altri mezzi d'impugnazione eventualmente offerti dall'ordinamento). D'altra parte, la [[Suprema Corte di Cassazione|Corte di cassazione]] (sentenza SS. UU. civili n. 390 del [[2011]]) ha affermato che, quando il giudice emana erroneamente in forma di sentenza un provvedimento che avrebbe dovuto avere altra forma, il provvedimento stesso può essere impugnato con i mezzi previsti per le sentenze, vigendo in questo caso il ''principio dell'apparenza'', volto ad assicurare maggiore certezza alle parti nella scelta del mezzo di impugnazione.
La sentenza è l'unico provvedimento emanato "nel nome del popolo italiano". Sentenza e ordinanza condividono l'obbligo di [[Motivazione (diritto)|motivazione]]; il decreto, invece, deve essere motivato nei soli casi previsti dalla legge (vedi art. 135, co. 4, c.p.c. e art. 125, co. 3, c.p.p.). <!-- Se fosse così non sarebbe incoerente con il comma 6 dell' [[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 111|art. 111 della Costituzione italiana]] (cioè il primo comma nel art 111 del [[s:Italia, Repubblica - Costituzione|testo originale]] prima della modifica da parte legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si veda anche l'art 111 in [http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo4.html pagina sul sito www.governo.it] e relativa nota) : «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.» (quindi tutti, non solo alcuni). Se fosse effettivamente così, oltre ad inserire fonte, s'invita a trattare adeguatamente tale incoerenza, se vi siano stati studi, procedimenti, ricordi, ecc. d'incostituzionalità e quant'altro --> La sentenza, inoltre, è suscettibile di [[cosa giudicata|passare in giudicato]], possibilità che invece non sussiste per ordinanza e decreto, a meno che non abbiano natura sostanziale di sentenza.
{{portale|Diritto}}▼
[[categoria:Diritto processuale civile]]▼
== Voci correlate ==
[[categoria:Diritto processuale penale]]▼
* [[Atto processuale]]
* [[Giudizio (diritto)]]
* [[Decreto (ordinamento processuale italiano)]]
* [[Ordinamento giuridico]]
* [[Provvedimento]]
* [[Ordinanza (ordinamento processuale italiano)]]
* [[Sentenza (ordinamento italiano)]]
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
{{Controllo di autorità}}
[[Categoria:Teoria del diritto]]
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