Governo della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni
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|tipo = [[Esecutivo]]
|in_carica = [[Governo Meloni|Meloni]]
|partito_in_carica = [[Fratelli d'Italia (partito politico)|FdI]], [[Forza Italia (2013)|FI
|data_in_carica = 22 ottobre [[2022]]
|sigla = GOV
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Il '''Governo della Repubblica Italiana''' è un [[organo (diritto)|organo]] di tipo complesso del [[Sistema politico della Repubblica Italiana|sistema politico italiano]], composto dal [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|presidente del Consiglio dei ministri]], [[capo del governo]], e dai [[ministro della Repubblica Italiana|ministri]], che formano il [[Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Consiglio dei ministri]], e da [[Viceministro|viceministri]] e [[Sottosegretario di Stato (ordinamento italiano)|sottosegretari]]; esso costituisce il vertice del [[potere esecutivo]].
Il presidente del Consiglio ha la sua sede ufficiale a [[Palazzo Chigi (Roma)|Palazzo Chigi]] in [[piazza Colonna]] a [[Roma]]; il governo nel suo insieme utilizza come sedi di rappresentanza per alcune occasioni ufficiali [[Villa Doria Pamphilj]], [[Villa Madama]] e il [[palazzo della Farnesina]], situati tutti a Roma. Il governo attuale è il [[governo Meloni]], in carica dal 22 ottobre 2022.
== Storia ==
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== Caratteristiche ==
=== Funzioni ===
Il Governo è l'organo situato al vertice dell'amministrazione dello Stato. Esercita la funzione esecutiva, può richiedere il passaggio in aula e in commissione di proposte di legge ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 72|art. 72 cost.]]), emana [[Decreto legislativo|
=== Nomina ===
{{Vedi anche|Formazione del governo della Repubblica Italiana}}
Il [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|presidente del Consiglio dei ministri]] è nominato dal [[Presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]]. La nomina, per prassi costituzionale, avviene dopo una serie di [[Consultazioni del presidente della Repubblica Italiana|consultazioni]] che vede coinvolti i presidenti dei due rami del parlamento, gli ex presidenti della repubblica e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.<ref>Un esempio di consultazione avvenuta durante la [[Governo Berlusconi IV|crisi di governo del 2011]] [http://www.quirinale.it/qrnw/statico/attivita/consultazioni/c_12nov2011/c_12nov2011_h.htm Consultazioni a seguito delle dimissioni del governo Berlusconi]</ref> Anche i ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono nominati dal presidente della Repubblica.
Ottenuta la nomina, il Governo giura nelle mani del presidente della Repubblica ed entro dieci giorni dalla sua formazione si reca in entrambe le camere del [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]], le quali, tramite una mozione motivata e votata per appello nominale (detta "[[Mozione di fiducia (ordinamento italiano)|mozione di fiducia]]"), gli accordano o meno la fiducia. Il governo dura finché ha la fiducia del Parlamento o fino al termine della legislatura.
Un Governo entra in carica solo provvisoriamente con il giuramento: l'investitura del governo diventa definitiva soltanto con il voto di fiducia di entrambe le camere. Nel caso di mancata approvazione delle Camere ad un nuovo governo, e se il presidente della Repubblica, vista la situazione, scioglie il Parlamento, il governo che non ha avuto l'investitura, ma ha giurato, rimane in carica per
La Costituzione non prevede il potere di revoca del governo da parte del presidente della Repubblica. Non si tratta di una lacuna: il potere di far cessare il governo è dalla Costituzione attribuito a ciascuna Camera del Parlamento che può, negandogli la fiducia, determinarne la caduta al pari delle dimissioni. Il Presidente della Repubblica è invece estraneo al rapporto fiduciario con il governo e non lo può revocare.
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L'attività del governo dimissionario è circoscritta all'ordinaria amministrazione: il governo dimissionario può compiere gli atti di esecuzione delle leggi vigenti, ma deve astenersi da tutti quegli atti discrezionali e politici che, in quanto tali, possono e devono essere rinviati alla gestione del successivo governo.
La nozione di ordinaria amministrazione ha comunque confini molto elastici e a volte il governo stesso si pone degli autolimiti, talora contenuti in direttive del presidente del Consiglio. Il governo dimissionario rimane in carica fin tanto che il successivo nuovo governo non presti giuramento (la procedura prevede che l'incaricato di formare il nuovo governo possa rinunciare all'incarico oppure sciogliere la riserva accettando l'incarico); in questo caso viene nominato il presidente del Consiglio con la firma e la controfirma dei decreti di nomina del capo del governo e dei ministri; la procedura prevede tre decreti: quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato); quello di nomina del presidente del Consiglio (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal presidente del Consiglio). Entro dieci giorni dal decreto di nomina il nuovo governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.▼
▲Il governo dimissionario rimane in carica fin tanto che il successivo nuovo governo non presti giuramento (la procedura prevede che l'incaricato di formare il nuovo governo possa rinunciare all'incarico oppure sciogliere la riserva accettando l'incarico); in questo caso viene nominato il presidente del Consiglio con la firma e la controfirma dei decreti di nomina del capo del governo e dei ministri; la procedura prevede tre decreti: quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato); quello di nomina del presidente del Consiglio (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal presidente del Consiglio). Entro dieci giorni dal decreto di nomina il nuovo governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
La formalizzazione dell'apertura della [[crisi di governo|crisi di Governo]] determina l'arresto, alla [[Camera dei deputati (Italia)|Camera]] e al [[Senato della Repubblica|Senato]], di ogni attività parlamentare legata al rapporto con l'esecutivo: possono essere esaminati i soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti, ovvero urgenti e indifferibili. Si tratta, in particolare, dei disegni di legge di conversione di decreti-legge; dei disegni di legge di sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti; dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e il disegno di legge comunitario, quando dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari.
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=== Presidente del Consiglio dei ministri ===
{{vedi anche|Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana}}
Il presidente del Consiglio dei ministri
Il presidente del Consiglio dei ministri è responsabile della politica generale del Governo, i Ministri lo sono collegialmente per gli atti del [[Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Consiglio]] e individualmente per gli atti dei propri Ministeri.
Convoca le riunioni del Consiglio dei ministri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede. Egli non può dare ordini diretti ai singoli ministri nei settori di loro competenza e ciò costituisce un elemento di fragilità, ma può impartire loro delle direttive in attuazione delle decisioni del consiglio, può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri e può chiedere loro di concordare con lui le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rilasciare. Queste ultime disposizioni sono state introdotte dalla legge n. 400/1988, come modificata dal [[decreto legislativo|D. Lgs.]] n. 303/1999, con l'intento di rafforzare la posizione del
Data la speciale posizione del Presidente del Consiglio, nel linguaggio politico i governi vengono di solito designati con il cognome del loro Presidente (governo [[Alcide De Gasperi|De Gasperi]], Governo [[Giovanni Spadolini|Spadolini]] ecc.).
Per svolgere i suoi compiti di indirizzo e coordinamento il presidente del Consiglio dispone di una serie di uffici
All'interno del Governo, uno o più ministri possono ricoprire l'incarico di [[Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|vicepresidente del Consiglio]] su designazione del Consiglio dei ministri, con il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi (legge n. 400/1988).
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