Giunta comunale: differenze tra le versioni

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La giunta comunale era già prevista nella [[legge 20 marzo 1865, n. 2248]], allegato A, la prima legge comunale e provinciale dello [[stato unitario]] italiano.
 
Nel 1922, con l'avvento del [[fascismo]], gli organi democratici comunali furono soppressi e sostituiti da organi di nomina governativa. Dapprima il Comune di [[Roma]] fu trasformato in ''Governatorato'' (r. d. lgs. 28 ottobre 1925, n. 1949); in seguito fu introdotta la figura del [[podestà (fascismo)|podestà]], inizialmente nei comuni con meno di 5.000 abitanti (legge 4 febbraio 1926, n. 237) e poi in tutti gli altri (r. d. lgs. 3 settembre 1926, n. 1910). Tali leggi di riforma, confluite poi nel testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, delinearono un sistema nel quale tutte le funzioni in precedenza spettanti al [[sindaco]], alla giunta e al [[consiglio comunale]] erano attribuite ad un unico organo, il ''podestà'', nominato con regio decreto per cinque anni, ma revocabile in ogni momento.

Il podestà era affiancato da una ''consulta municipale'', composta da almeno 6 ''consultori'' nominati dal [[prefetto]] o, nelle grandi città, dal [[Ministero dell'interno|Ministro dell'Interno]], con funzioni consultive su alcune materie indicate dalla legge e su tutte le altre questioni che il potestà avesse ritenuto di sottoporgli. Nei comuni con più di 5 000 abitanti il podestà poteva essere affiancato da uno o due ''vicepodestà'', secondo che la [[popolazione]] fosse o meno superiore a 100.000 abitanti, nominati con le stesse modalità. La città di [[Roma]] aveva un ordinamento differenziato, essendo le funzioni municipali attribuite ad un ''[[governatore]]'', coadiuvato da un ''vicegovernatore'' e affiancato da una ''consulta'', costituita da 12 ''consultori'', tutti nominati con decreto reale.
 
In seguito alla caduta del fascismo, l'amministrazione provvisoria dei comuni fu disciplinata con [[regio decreto|r.d.lgs.]] 4 aprile 1944, n. 111 che l'affidò, fino al ripristino del sistema elettivo, ad un sindaco e ad una giunta comunale, nominati dal prefetto su proposta del [[Comitato di Liberazione Nazionale|CLN]]. Il sistema elettivo fu ripristinato con [[d.lgs.]] 7 gennaio 1946, n. 1. Con la legge 25 marzo 1993, n. 81 venne introdotta l'elezione diretta del sindaco e, correlativamente, la nomina dei componenti della giunta da parte dello stesso, mentre fino ad allora erano stati eletti dal consiglio comunale. In questo modo la [[forma di governo]] del comune, in precedenza riconducibile al modello [[Repubblica parlamentare|parlamentare]], venne avvicinata al modello [[repubblica semipresidenziale|semipresidenziale]].
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Secondo l'art. 47 del D.lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con [[popolazione]] pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché secondo l'art. 64 del D.lgs. 267/2000 in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori; nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle [[partito politico|forze politiche]] che lo sostengono e, nel caso di [[coalizione]], ponderare la presenza in giunta delle stesse.
 
La legge 7 aprile 2014, n. 56 ([[legge Delrio]]), stabilisce il numero dei componenti dell'[[organo (diritto)|organo]] a seconda della popolazione residente nel [[Comune (Italia)|comune italiano]] di riferimento fino a 10.000 abitanti:
 
* per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è previsto un numero massimo di 2 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
* per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti è previsto un numero massimo di 4 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
 
* per i comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti è previsto un numero massimo di 5 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
 
* per i comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti è previsto un numero massimo di 7 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti, l'art. 47 Tuel (D.lgs 267/2000) coordinato con l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilisce che il numero degli assessori, nelle [[Regione a statuto ordinario|regioni a statuto ordinario]], non deve essere superiore a un quarto, arrotondato in eccesso, del numero dei [[Consigliere comunale|consiglieri comunali]], computando a tale fine anche il sindaco, e comunque non superiore a dodici.<ref>{{Cita web|url=https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0191.htm|titolo=Bosetti & Gatti - Legge n. 191 del 2009|sito=www.bosettiegatti.eu|accesso=2025-07-18}}</ref>
* per i comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti e comuni capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore è previsto un numero massimo di 9 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
* per i comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti è previsto un numero massimo di 10 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
* per i comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 11 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria);
* per i comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti è previsto un numero massimo di 12 assessori (tranne diversa previsione – comunque inferiore – statutaria).
 
=== Funzioni ===