Governo della Repubblica Italiana: differenze tra le versioni
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|tipo = [[Esecutivo]]
|in_carica = [[Governo Meloni|Meloni]]
|partito_in_carica = [[Fratelli d'Italia (partito politico)|FdI]], [[Forza Italia (2013)|FI
|data_in_carica = 22 ottobre [[2022]]
|sigla = GOV
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Il '''Governo della Repubblica Italiana''' è un [[organo (diritto)|organo]] di tipo complesso del [[Sistema politico della Repubblica Italiana|sistema politico italiano]], composto dal [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|presidente del Consiglio dei ministri]], [[capo del governo]], e dai [[ministro della Repubblica Italiana|ministri]], che formano il [[Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Consiglio dei ministri]], e da [[Viceministro|viceministri]] e [[Sottosegretario di Stato (ordinamento italiano)|sottosegretari]]; esso costituisce il vertice del [[potere esecutivo]].
Il presidente del Consiglio ha la sua sede ufficiale a [[Palazzo Chigi (Roma)|Palazzo Chigi]] in [[piazza Colonna]] a [[Roma]]; il governo nel suo insieme utilizza come sedi di rappresentanza per alcune occasioni ufficiali [[Villa Doria Pamphilj]], [[Villa Madama]] e il [[palazzo della Farnesina]], situati tutti a Roma. Il governo attuale è il [[governo Meloni]], in carica dal 22 ottobre 2022.
== Storia ==
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L'attività del governo dimissionario è circoscritta all'ordinaria amministrazione: il governo dimissionario può compiere gli atti di esecuzione delle leggi vigenti, ma deve astenersi da tutti quegli atti discrezionali e politici che, in quanto tali, possono e devono essere rinviati alla gestione del successivo governo.
La nozione di ordinaria amministrazione ha comunque confini molto elastici e a volte il governo stesso si pone degli autolimiti, talora contenuti in direttive del presidente del Consiglio. Il governo dimissionario rimane in carica fin tanto che il successivo nuovo governo non presti giuramento (la procedura prevede che l'incaricato di formare il nuovo governo possa rinunciare all'incarico oppure sciogliere la riserva accettando l'incarico); in questo caso viene nominato il presidente del Consiglio con la firma e la controfirma dei decreti di nomina del capo del governo e dei ministri; la procedura prevede tre decreti: quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato); quello di nomina del presidente del Consiglio (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal presidente del Consiglio). Entro dieci giorni dal decreto di nomina il nuovo governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.▼
▲Il governo dimissionario rimane in carica fin tanto che il successivo nuovo governo non presti giuramento (la procedura prevede che l'incaricato di formare il nuovo governo possa rinunciare all'incarico oppure sciogliere la riserva accettando l'incarico); in questo caso viene nominato il presidente del Consiglio con la firma e la controfirma dei decreti di nomina del capo del governo e dei ministri; la procedura prevede tre decreti: quello di accettazione delle dimissioni del governo uscente (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato); quello di nomina del presidente del Consiglio (controfirmato dal presidente del Consiglio nominato, per attestare l'accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal presidente del Consiglio). Entro dieci giorni dal decreto di nomina il nuovo governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
La formalizzazione dell'apertura della [[crisi di governo|crisi di Governo]] determina l'arresto, alla [[Camera dei deputati (Italia)|Camera]] e al [[Senato della Repubblica|Senato]], di ogni attività parlamentare legata al rapporto con l'esecutivo: possono essere esaminati i soli progetti di legge connessi ad adempimenti costituzionalmente dovuti, ovvero urgenti e indifferibili. Si tratta, in particolare, dei disegni di legge di conversione di decreti-legge; dei disegni di legge di sanatoria degli effetti di decreti-legge non convertiti; dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e il disegno di legge comunitario, quando dalla loro mancata tempestiva approvazione possa derivare responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di obblighi internazionali o comunitari.
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