Amianto: differenze tra le versioni
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In seguito alla normativa indicata nel [[1995]] venne stabilita una procedura amministrativa che vedeva coinvolto l'[[Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro|INAIL]] per l'accertamento dei presupposti di legge per il riconoscimento dei predetti benefici previdenziali. In particolare l'INAIL procedeva all'accertamento dei rischi presso lo stabilimento del datore di lavoro tramite professionisti interni inquadrati nella CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione); sulla base degli accertamenti di esposizione e dei curricula professionali, venivano rilasciati ai lavoratori gli attestati dell'eventuale periodo di avvenuta esposizione all'amianto. Questa procedura è stata sostanzialmente confermata con [[decreto interministeriale]] del 27 ottobre [[2004]], adottato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 326 del [[2003]], che ha anche ridotto la rivalutazione contributiva al 25% e stabilito che il beneficio è utile solo ai fini della misura della pensione e quindi non più anche per la maturazione del diritto. Tuttavia prima degli [[Anni 1980|anni ottanta]] i curricula non erano archiviabili in formato digitale e nel settore marittimo il cambio di bandiera di molte compagnie è stato causa di difficoltà nel recuperare gli attestati di servizio; inoltre con la rottamazione delle navi finivano al macero anche gli archivi.<ref>{{cita news|url=https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/06/19/quanto-amianto-ancora-in-giro53.html|titolo=Quanto amianto ancora in giro|autore=Anna Maria Liguori|pubblicazione=[[la Repubblica (quotidiano)|la Repubblica]]|data=19 giugno 2018|p=53|accesso=16 settembre 2020|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20210121142638/https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/06/19/quanto-amianto-ancora-in-giro53.html|urlmorto=no}}</ref>
In assenza di un parere dei professionisti INAIL, il singolo lavoratore può incontrare serie difficoltà nel documentare in sede amministrativa la propria esposizione all'amianto, dovendo pertanto ricorrere spesso a un accertamento giudiziale. Tuttavia, per effetto delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 326 del 2003, la domanda all'INAIL per il rilascio dell'attestato è stata sottoposta a un termine di [[decadenza (diritto)|decadenza]] di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del citato decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, scaduto il quale l'[[Azione legale|azione giudiziaria]] non era più proponibile.
== Valori limite ==
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