Diritto: differenze tra le versioni

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[[File:Statua Iustitiae.jpg|min|Iustitia ([[Giustizia (divinità)|Giustizia]]) è una personificazione simbolica del potere coercitivo di un tribunale: una spada che rappresenta l'autorità statale, una bilancia che rappresenta uno standard oggettivo e una benda che indica che la giustizia dovrebbe essere imparziale.]]
 
Per '''diritto''', in genere, si intende l'insieme delle [[norma giuridica|norme giuridiche]] che regolano i comportamenti all'interno di una [[Società (sociologia)|società]], stabilendo [[Diritti umani|diritti]], obblighi e sanzioni per coloro che non le rispettano. Tuttavia, una definizione precisa e universalmente accettata non esiste ed è oggetto di un dibattito di lunga data. Il diritto si manifesta attraverso [[atti normativi]] (come [[costituzione|costituzioni]], [[legge|leggi]], [[consuetudine|consuetudini]] e [[giurisprudenza]]), ed è applicato da istituzioni competenti preposte.
 
Le costituzioni degli Stati definiscono i principi fondamentali sui quali si fonda l'ordinamento giuridico, mentre le leggi e i regolamenti ne specificano l'applicazione pratica. Il diritto è un elemento fondamentale per la vita sociale, per la [[politica]], per l'[[economia]], la [[storia]] e per la società, oltre a fungere da mediatore nei rapporti tra le persone. Nel contesto moderno, il diritto non riguarda solo la regolazione dei comportamenti individuali, ma anche la definizione dei [[diritti umani]] e delle libertà fondamentali. Le leggi di un paese sono spesso influenzate da principi [[etica|etici]] e [[morale|morali]], e i sistemi giuridici sono frequentemente oggetto di discussione e riforma per rispondere alle necessità della società.
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[[File:Incipit XXIV libro Pandette.jpg|sinistra|verticale|min|Incipit del XXIV libro del ''[[Digesto]]'' del ''[[Corpus iuris civilis]]'' di [[Giustiniano I]]]]
 
Dopo la [[caduta dell'Impero romano d'Occidente]], tradizionalmente fissata nel 476, e con il successivo assestamento dei [[regni romano-germanici]] in Europa si andò verso un ordinamento caratterizzato dalla [[personalità del diritto]]: alle popolazioni latine assoggettate venne concesso di mantenere l'antico [[diritto romano]], mentre i rapporti interni alla comunità dei dominatori [[barbari]] erano regolati con [[Storia del diritto germanico|il proprio diritto]]. Sebbene il diritto germanico fosse perlopiù di tipo [[consuetudine|consuetudinario]] e trasmesso oralmente, non mancarono alcuni regnanti che vollero raccogliere la tradizione giuridica del proprio popolo per iscritto; tuttavia tali raccolte non avevano, né volevano avere, un carattere universale, occupandosi prevalentemente di diritto penale e famigliare, lasciando ampio spazio alle antiche consuetudini per gli argomenti non trattati.

La mancanza di un potere centrale intenzionato a disporre del monopolio sulla produzione giuridica fu uno degli aspetti che più influenzarono tutta la storia del diritto del Medioevo. Tra le più importanti raccolte di diritto dell'[[Alto Medioevo]] si possono citare la ''[[Lex Burgundionum]]'' fatta redigere da [[Gundobado]] agli inizi del VI secolo, l'''[[Editto di Teodorico|Edictum]]'' del monarca dei [[Goti]] [[Teodorico il Grande]], l'[[Editto di Rotari]] promulgato dal re [[longobardi|longobardo]] [[Rotari]] nel 643 e i vari [[Capitolare|capitolari]] emanati dai sovrani [[franchi]]. Menzione a parte meritano le [[regola monastica|regole monastiche]], una delle forme più caratteristiche della produzione giuridica alto-medievale.
 
Nel frattempo, il diritto romano sopravvisse ad Oriente nell'[[Impero bizantino]]. Nel 529, l'imperatore [[Giustiniano]], nell’ambito della ''[[Restauratio Imperii]]'', incaricò [[Triboniano]] di riorganizzare il diritto sistemando tutto il materiale di diritto romano a disposizione. Il risultato fu il ''[[Corpus iuris civilis]]'', completato in circa cinque anni, composto da quattro parti: le ''[[Istituzioni di Giustiniano|Istitutiones]]'', manuale per studenti; il ''[[Digesto]]'', raccolta di brani giuridici; il ''[[Codice giustinianeo|Codex]]'', con [[costituzioni imperiali]] da [[Adriano]] a Giustiniano; e le ''[[Novellae Constitutiones]]'', leggi posteriori al ''Codex''.<ref>{{cita|Ascheri, 2007|pp. 28–29, 30, 33, 35}}.</ref><ref>{{cita|Lovato, Puliatti e Solidoro Maruotti, 2014|pp. 1–3, 191}}.</ref> Il ''corpus iuris civilis'' sarà poi fondamentale per lo sviluppo di tutto il [[diritto medievale]] e la sua influenza continuerà fino all'[[età contemporanea]].<ref>{{cita|Lovato, Puliatti e Solidoro Maruotti, 2014|p. 218}}.</ref>
 
Dopo l'anno mille l'Europa sperimentò un periodo di [[rinascimento del XII secolo|rinascita culturale ed economica]]. Per rispondere alle nuove esigenze di una società sempre più complessa, si assistette a una riscoperta del diritto romano, antico ma tecnicamente sofisticato. I testi raccolti nel ''Corpus iuris civilis'' furono ricostruiti e studiati dalla [[Scuola bolognese dei glossatori|scuola dei glossatori]], iniziata da [[Irnerio]] a [[Bologna]] intorno agli inizi del XII secolo. Da qui iniziò ad affermarsi sempre di più un ceto di dotti giuristi formatisi in scuole di diritto, che daranno origine alle [[università medievali]] e alla elaborazione di un nuovo sistema giuridico, il [[diritto comune]], destinato a diffondersi in tutta Europa. Tra le figure più significative del nuovo sistema figurava il [[notaio]], dalle cui attività emersero importanti istituti giuridici, talvolta ripresi dal diritto romano ma altre volte frutto di elaborazioni autonome, per regolare i molteplici aspetti della vita pratica: commerci, navigazione, organizzazione dei [[comune medievale|liberi comuni]], ecc.

Notevole fu lo sviluppo del [[diritto canonico]] realizzato attraverso le raccolte di fonti e la produzione di [[glossa|glosse]], tra cui il celebre ''[[Decretum Gratiani]]'' della metà del XII secolo. Il sistema di "diritto comune", in [[lingua latina|latino]] ''ius commune'', si trovò a convivere, e talvolta a scontrarsi, con il diritto prodotto dalle autorità, lo ''[[ius proprium]]'', tuttavia «lasciando al giurista il compito di elaborare un impianto di fondo che desse una coerenza unitaria a tale molteplicità». Solo con l'[[età moderna]] e l'affermazione degli [[stati nazionali]] l'autorità centrale acquisterà il pieno controllo della produzione e amministrazione del diritto, ponendo fine all'esperienza del diritto medievale e dando inizio a [[diritto dell'età moderna|quello moderno]].
 
=== Età moderna ===