Procedimento in contumacia: differenze tra le versioni
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{{L|diritto|luglio 2016|motivo=Perché è limitato al solo ordinamento giuridico italiano?! <small>([[Contumacia]] è una voce generale, almeno in teoria, che rimanda a questa come approfondimento per il caso italiano, ma perché dovrebbe essere così?)</small>}}
{{C|Vedere discussione (limitato al diritto civile?)|diritto|luglio 2016}}
Il '''processo in contumacia''' o '''processo contumaciale''' è un tipo di svolgimento del [[processo civile]] (la dottrina lo considera uno ''svolgimento anomalo'' o una ''vicenda anormale''<ref>Crisanto Mandrioli. ''Diritto processuale civile''. Giappichelli. Torino, 2004.</ref> del medesimo) che consegue alla mancata [[costituzione in giudizio|costituzione]] di una delle parti. Esso è disciplinato dal Libro II, Titolo I, Capo IV del [[codice di procedura civile]] (artt. 290-294).▼
{{F|diritto processuale|arg2=diritto civile|luglio 2016}}
▲Il '''
==Bibliografia==▼
*Crisanto Mandrioli. ''Diritto processuale civile''. Giappichelli. Torino, 2004.▼
==Dichiarazione di contumacia==
Se una delle parti non si è costituita nei termini, il [[giudice istruttore]] la dichiara contumace ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Prima, però, deve compiere le verifiche imposte dagli artt. 290-291. Queste verifiche sono diverse a seconda della parte che non si è costituita.
*Se si tratta dell'[[attore (diritto)|attore]], occorre che il convenuto manifesti la volontà di proseguire: in caso contrario, la causa è cancellata dal ruolo e il processo [[estinzione del processo|si estingue]].
*Se si tratta invece del [[convenuto]], occorre verificare la regolarità della [[notificazione]] della [[citazione (diritto)|citazione]]. Se la notificazione è viziata, dovrà essere rinnovata in un termine perentorio. Qualora la rinnovazione non avvenga, la causa sarà cancellata dal ruolo e si avvierà all'estinzione. La contumacia quindi è dichiarata solo se, rinnovata la notificazione, il convenuto non si costituisce.
==Svolgimento del processo in contumacia==
Dal momento in cui la contumacia è dichiarata, il processo si svolge normalmente, ma le norme degli artt. 292-294 impongono una serie di [[Garanzia|garanzie]] in favore della parte contumace.
Queste garanzie riguardano anzitutto il compimento di atti le cui conseguenze sono particolarmente gravi (ammissione dell'[[interrogatorio]] o del [[giuramento]], [[Comparsa (diritto)|comparse]] contenenti [[domanda (diritto)|domande]] nuove o [[domanda riconvenzionale|riconvenzionali]], [[sentenza|sentenze]]), che la legge impone di notificare personalmente. L'elenco di questi atti è tassativo.
Inoltre, al contumace viene consentito di entrare nel processo costituendosi tardivamente, fino al momento della rimessione della causa al [[tribunale|collegio]]. In questo caso, il contumace può disconoscere le [[scrittura privata|scritture private]] prodotte contro di lui, ed eccezionalmente chiedere al giudice di essere [[rimessione in termini|rimesso in termini]] per il compimento di alcuni atti. Deve però dimostrare di non essersi costituito a causa della nullità della citazione, della notificazione di essa o di altra causa a lui non imputabile.
==Note==
▲==Bibliografia==
▲*Crisanto Mandrioli. ''Diritto processuale civile''. Giappichelli. Torino, 2004.
==Voci correlate==
*[[Contumacia]]
*[[Processo (diritto)]]
*[[Processo penale]]
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! style="background:#EFEFEF" | [[Processo civile (ordinamento italiano)|Vicende del
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| [[Sospensione del processo|Sospensione]]
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[[Categoria:Diritto processuale civile italiano]]
[[Categoria:Diritto processuale penale italiano]]
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