Carrello appendice: differenze tra le versioni
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[[Immagine:Aanhanger simpel.jpg|thumb
Il '''carrello appendice''' appartiene ad una delle sub-categorie dei [[rimorchio|rimorchi]] leggeri O1. Questi si dividono infatti in due categorie: i rimorchi di categoria O1, con [[massa (fisica)|massa]] complessiva a pieno carico fino a 750 [[chilogrammo|kg]] ed i rimorchi di categoria O2, con massa complessiva a pieno carico oltre i 750 kg e fino a 3500 kg. Quelli con massa complessiva a pieno carico oltre i 3500 kg sono definiti rimorchi pesanti.
I rimorchi leggeri O1 e O2 hanno a loro volta delle sub-categorie. Esse sono:
==Limiti di velocità==▼
* carrelli appendice;
Mentre il traino di un rimorchio classifica il [[complesso di veicoli]] come [[autotreno]] - sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un'[[autovettura]] ([[Patente di guida|Patente]] richiesta: di [[Patente_di_guida#Patente_B|categoria B]] se il rimorchio non supera i 750 Kg di [[massa a pieno carico]] o li supera ma la massa a pieno carico del complesso di veicoli non supera le 3,5 [[tonnellata|tonnellate]], di [[Patente_di_guida#Patente_B.2BE|categoria B+E]] se il rimorchio non leggero presenta una massa complessiva che supera quella a vuoto della motrice, oppure se la massa a pieno carico del rimorchio supera i 750 Kg e la massa a pieno carico del complesso di veicoli supera le 3,5 tonnellate), sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un autocarro (Patente richiesta: di [[Patente_di_guida#Patente_C.2BE|categoria C+E]]) - e di conseguenza implica al complesso di veicoli ovvero all'autotreno suindicato i limiti di 70 [[chilometro orario|km/h]] sulle [[strada extraurbana principale|strade extraurbane principali]] e secondarie e di 80 km/h sulle [[autostrada|autostrade]], il carrello appendice non implica un abbassamento dei limiti di velocità in quanto è parte integrante del veicolo che lo traina, poiché ne rientra nei limiti di sagoma.▼
* rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (rimorchi T.A.T.S.);
* rimorchi per trasporto cose in genere;
* rimorchi per usi speciali e per impieghi specifici (esclusi rimorchi T.A.T.S.);
* telai montati per rimorchi da carrozzare.
L'art. 205 del Regolamento del [[Codice della Strada]] fissa le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo [[trattore stradale|trattore]]:<ref>http://www.trasporti.provincia.arezzo.it/upload/files/Art.%2056_rimorchi.pdf {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210421212107/http://www.trasporti.provincia.arezzo.it/upload/files/Art.%2056_rimorchi.pdf |date=21 aprile 2021 }} Art.205 Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli appendice (pagina 3).</ref>
- per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico; ▼
* per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 ▲
* per [[autobus]] (carrello leggero categoria O2):
I carrelli appendice per autoveicoli, pur appartenendo ai carrelli leggeri di categoria O1, non possono raggiungere la massa complessiva a pieno carico ammessa per tale categoria O1 (750 kg), ma si fermano a 600 kg e solo se l'autoveicolo trattore ha una massa a vuoto superiore a 1000 kg. Anche nel caso dei carrelli appendice per autobus, essi non possono raggiungere la massa complessiva a pieno carico ammessa per la categoria O2 (3500 kg) ma si fermano a 2000 kg. Un'altra limitazione è data dalla larghezza del carrello appendice che non deve superare quella dell'autoveicolo trattore, e dall'altezza massima che non deve essere superiore a 2,50 m. Anche se dal 20/02/2013 la targa del carrello appendice non è più abbinata al veicolo trainante, i suoi dati devono essere comunque riportati sulla [[carta di circolazione]] del veicolo trainante stesso a seguito di un collaudo presso la [[Motorizzazione Civile]], quindi può essere trainato solo da quel veicolo. Nulla vieta invece che ad un veicolo trainante possa avere agganciato in alternativa più di un carrello appendice. In sede di revisione periodica il veicolo trainante dovrà presentarsi con il carrello (se il veicolo trainante avesse abbinati più carrelli, questi devono essere tutti revisionati)<ref>{{cita web |url=http://www.rimorchileggeri.it/MANUALE.htm |titolo=Copia archiviata |accesso=29 settembre 2011 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20111029231815/http://www.rimorchileggeri.it/MANUALE.htm |dataarchivio=29 ottobre 2011 }} Normativa sui carrelli appendice e sui rimorchi leggeri (Associazione Italiana Costruttori Rimorchi Leggeri).</ref>.
▲==Limiti di velocità==
▲- per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.
▲Mentre il traino di un rimorchio classifica il [[complesso di veicoli]] come [[autotreno]] - sia nel caso in cui il rimorchio sia trainato da un'[[autovettura]] ([[
==Note==
<references/>
==Voci correlate==
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* [[Complesso di veicoli]]
* [[Semirimorchio]]
{{Portale|trasporti}}
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