Parlamento italiano: differenze tra le versioni

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{{NN|diritto|novembre 2011|arg2=politica}}
{{Politica Italia}}
{{Organo governativo
Il '''[[Parlamento]] della [[Repubblica Italiana]]''' è l'[[Organi costituzionali|Organo costituzionale]] titolare della funzione legislativa. Il Parlamento ha una struttura [[bicameralismo perfetto|bicamerale perfetta]], poiché composto da due [[Camera (politica)|Camere]] aventi funzioni identiche: la [[Camera dei Deputati]] ed il [[Senato della Repubblica]].
|nome = Parlamento italiano
|stemma = Emblem_of_Italy.svg
|immagine = Camera dei deputati Aula Palazzo Montecitorio Roma.jpg
|didascalia = <span style="font-size:90%;">Il Parlamento riunito in seduta comune in occasione del secondo giuramento del Presidente della Repubblica [[Sergio Mattarella]].</span>
|stato = ITA
|organizzazione =
|tipo = [[Bicameralismo perfetto|Bicamerale paritario]]
|suddivisioni = &#32;
*[[Camera dei deputati (Italia)|Camera dei deputati]]
*[[Senato della Repubblica]]
|nome_suddivisioni = Camere
|data_creazione = 1º gennaio [[1948]]
|predecessore = [[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea Costituente]]
|data_operativo = 8 maggio [[1948]]
|denominazione_capo = [[Presidente della Camera dei deputati (Italia)|Presidente<br />della Camera]]
|capo = [[Lorenzo Fontana]] ([[Lega per Salvini Premier|Lega]])
|denominazione_vicecapo = [[Presidente del Senato della Repubblica|Presidente<br />del Senato]]
|vicecapo = [[Ignazio La Russa]] ([[Fratelli d'Italia (partito politico)|FdI]])
|elettore = [[Cittadini italiani]]
|elezione = [[Elezioni politiche in Italia del 2022|25 settembre 2022]]
|prossima_elezione =
|membri = '''605'''
*[[Camera dei deputati (Italia)|Deputati]]: 400
*[[Senato della Repubblica|Senatori]]: 200 elettivi + 5 [[Senatore a vita (ordinamento italiano)|senatori a vita]]
|immagine_gruppi = Camera dei Deputati XIX legislatura (21 giugno 2024).svg
|immagine_gruppi_2 = Senato della Repubblica XIX legislatura (21 giugno 2024).svg
|gruppi =
|legislatura = [[XIX legislatura della Repubblica Italiana|XIX]]
|durata = 5 anni
|impiegati = 2&nbsp;392
|sede = [[Roma]]
}}
Il '''Parlamento italiano''', nell'ordinamento della [[Italia|Repubblica Italiana]], è l'[[Organi costituzionali dell'Italia|organo costituzionale]] cui è attribuito l'esercizio della [[potere legislativo|funzione legislativa]]. Ha una struttura di tipo [[bicameralismo|bicamerale]], componendosi della [[Camera dei deputati (Italia)|Camera dei deputati]] e del [[Senato della Repubblica]] ed è contemplato dal Titolo I della parte seconda della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]; nell'[[Regno d'Italia (1861-1946)|Italia monarchica]] si articolava, secondo quanto previsto dallo [[Statuto Albertino]], in [[Camera dei deputati del Regno d'Italia|Camera dei deputati]] e [[Senato del Regno (Italia)|Senato del Regno]].
 
==Storia==
La prima è formata da 630 Deputati e la seconda da 315 Senatori cui vanno aggiunti i ''Senatori di diritto e a vita'' (Presidenti emeriti della Repubblica) ed i ''[[Senatori a vita]]''. Secondo il disposto dell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._59|art. 59 della Costituzione]] essi sono cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, e sono nominati dal [[presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]].
{{vedi anche|Storia del parlamentarismo italiano}}
Nel quadro tracciato dallo [[Statuto Albertino]] il [[Parlamento del Regno di Sardegna]] si componeva della [[Camera dei deputati (Regno di Sardegna)|Camera dei deputati]] e del [[Senato Subalpino]]. La [[forma di governo]] dello Stato sabaudo si caratterizzava come una monarchia costituzionale pura, dal momento che la [[responsabilità politica]] del Governo era circoscritta ai soli rapporti con la corona, mentre la funzione legislativa era esercitata congiuntamente dalle camere e dal re, depositario del [[sanzione regia|potere di sanzione]]. Le prerogative regie furono peraltro ridimensionate dalla prassi parlamentare, che segnò il passaggio ad una monarchia costituzionale di tipo dualista: il Governo, infatti, divenne politicamente responsabile anche nei confronti del Parlamento.
 
Dopo la [[proclamazione del Regno d'Italia]], nel [[1861]], l'architettura istituzionale del [[Regno di Sardegna (1720-1861)|Regno di Sardegna]] fu mantenuta nelle sue linee essenziali; il numero delle legislature della nuova [[Camera dei deputati del Regno d'Italia]] fu mantenuto e lo stesso [[Senato del Regno (Italia)|Senato del Regno]] rappresentava il diretto successore del [[Senato Subalpino]].
==Il Parlamento in seduta comune==
[[Immagine:Parlamento in seduta comune.jpg|thumb|250px|left|il Parlamento in seduta comune per il giuramento del Presidente [[Carlo Azeglio Ciampi|Ciampi]] ''(18 maggio 1999)'']]
Nei casi previsti dalla [[Costituzione italiana|Costituzione]] il Parlamento si riunisce in seduta comune. Come avverte l'articolo 55 comma 2 della carta fondamentale l'ipotesi sancita da questo articolo è tassativa non suscettibile di modifica o di applicazione per via analogica. {{citazione necessaria|In dottrina ci sono dibattiti circa la possibilità che le camere in seduta comune diano vita ad un organo differente. In realtà sarebbe come affermare che la corte costituzionale nei giudizi di incriminazione al Presidente della Repubblica ove si aggiungono 16 giudici a quelli ordinari (che sono 15) dia vita ad un organo differente. In definitiva le camere si riuniscono in seduta comune solo per i casi prescritti dalla costituzione (ovvero l'elezione di persona come il presidente o i giudici della corte costituzionale) non danno vita ad un organo completamente differente anche se le funzioni sono espressamente differenti da quelle delle due camere.}}
 
La crisi di fine secolo e la persistente conflittualità tra Camera dei deputati e governo indussero le componenti conservatrici a ergersi a difesa delle originarie prerogative della corona: tali prese di posizione furono sviluppate in un celebre articolo di [[Sidney Sonnino]], ''[[Torniamo allo Statuto]]'', pubblicato nel [[1897]].
Questo organo si riunisce presso gli uffici della Camera dei Deputati a [[Palazzo Montecitorio]] ed è presieduto dal [[presidente della Camera dei Deputati|presidente della Camera]] con il proprio ufficio di presidenza ([[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._63|art. 63 Cost.]]).
 
La continuità, anche sotto il profilo formale, fu spezzata soltanto nel [[1939]], quando la Camera dei deputati fu sostituita dalla [[Camera dei fasci e delle corporazioni]] fino al 1943.
Il Parlamento in seduta comune si riunisce per l'elezione del presidente della Repubblica, per la quale ai parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle Regioni ([[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._83|art. 83 Cost.]]); per l'elezione dei cinque membri della [[Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte costituzionale]] di nomina parlamentare, con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea ([[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._135|art. 135 Cost.]]); per l'elezione di un terzo dei membri del [[Consiglio Superiore della Magistratura]], anche qui con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea ([[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._104|art. 104 Cost.]]); ogni nove anni per procedere alla compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali estrarre a sorte i sedici giudici aggregati ai fini del giudizio d'accusa contro il presidente della Repubblica ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art._135|art. 135 Cost.]]); per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del presidente della Repubblica ([[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._91|art. 91 Cost.]]); infine, per la messa in stato di accusa dello stesso presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione ([[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._90|art. 90 Cost.]]).
In tutte le altre ipotesi, le camere si riuniscono separatamente.
 
Nel periodo della transizione costituzionale la funzione legislativa fu esercitata da un'assemblea non elettiva, la [[Consulta nazionale]] (settembre 1945-giugno 1946), per essere poi ripresa dall'[[Assemblea costituente]] e, dopo l'entrata in vigore della [[Costituzione]], dalle nuove [[Camere]] del parlamento repubblicano.
== Lo ''status'' parlamentare ==
 
{| class="wikitable" style="width:74%;text-align:center;"
La Costituzione descrive lo ''status'' parlamentare negli artt. [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._67|67]], [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._68|68]] e [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._69|69]].
! Data
! Costituzione
! [[Camera alta]]
! [[Camera bassa]]
|-
| [[1848]]-[[1861]]<ref group="N">Come [[Parlamento del Regno di Sardegna]].</ref>
|rowspan=3| [[Statuto Albertino]]
|rowspan=1| [[Senato Subalpino]]
| [[Camera dei deputati (Regno di Sardegna)|Camera dei deputati]]
|-
| [[1861]]-[[1939]]<ref name="Regno" group="N">Come [[Parlamento del Regno d'Italia]].</ref>
|rowspan=2| [[Senato del Regno (Italia)|Senato del Regno]]<ref group="N">Legalmente il Senato del Regno fu soppresso solo il 7 novembre [[1947]], anche se non era più operativo dal 25 luglio [[1943]]</ref>
| [[Camera dei deputati del Regno d'Italia|Camera dei deputati]]
|-
| [[1939]]-[[1943]]<ref name="Regno" group="N"/>
| [[Camera dei fasci e delle corporazioni]]
|-
| [[1943]]-[[1945]]
|rowspan=3| [[Periodo costituzionale transitorio]]
|colspan=2| -
|-
| [[1945]]-[[1946]]
|colspan=2| [[Consulta nazionale]]
|-
| [[1946]]-[[1948]]
|colspan=2| [[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea Costituente]]
|-
| dal [[1948]]
| [[Costituzione della Repubblica Italiana]]
| [[Senato della Repubblica]]
| [[Camera dei deputati (Italia)|Camera dei deputati]]
|}
 
[[File:Montecitorio - panoramio.jpg|upright=1.2|thumb|Il [[Palazzo Montecitorio]] ospita la [[Camera dei deputati (Italia)|Camera dei deputati]] della [[Repubblica Italiana]], uno dei due rami del parlamento.]]
L'art. 67 (cosiddetto ''divieto di [[mandato imperativo]]'') dispone che «ogni membro del parlamento rappresenta la [[Nazione]] ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», ossia riceve un mandato generale da parte del [[corpo elettorale]], il quale non è suscettibile di iniziative di revoca né da parte dell'ambito territoriale ([[collegio]]) che l'ha eletto, né da parte del [[partito]] di affiliazione; mandato generale il cui rispetto non può essere sindacato in termini giuridici (così come invece avviene per il [[mandato]] previsto dal Codice civile), ma solo (eventualmente) in termini politici, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione (quindi, principalmente, con le consultazioni elettorali).
[[File:Palazzo Madama - Roma.jpg|upright=1.2|thumb|[[Palazzo Madama (Roma)|Palazzo Madama]], sede del [[Senato della Repubblica]].]]
 
==Composizione==
Nell'art. 68 trovano espressione, invece, gli istituti dell'insindacabilità e dell'inviolabilità, laddove si prescrive, rispettivamente, che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in [[flagranza]]. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad [[intercettazione|intercettazioni]], in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».
Dal 2022, il Parlamento italiano è composto di 400 deputati e 200 senatori eletti a suffragio universale dai cittadini maggiorenni, cui si aggiungono i [[Senatore a vita (ordinamento italiano)|senatori a vita]] (di diritto i [[Presidente emerito della Repubblica Italiana|presidenti emeriti della Repubblica]] e fino a cinque nominati per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario).
 
A partire dall'[[nascita della Repubblica Italiana|istituzione della Repubblica]], tale numero è tuttavia variato. Dopo il [[referendum istituzionale del 1946]], il Parlamento ha operato per un biennio in condizioni di [[monocameralismo]], con la sola [[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea Costituente]] composta da 556 membri eletti. La [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione repubblicana]], nel frattempo promulgata, assunse il principio di proporzionalità fra il numero dei membri dei due rami del Parlamento e la popolazione residente, prevedendo l'elezione di un deputato ogni 80.000 abitanti e un senatore ogni 200.000. Tale proporzione fu adottata per le prime tre [[Legislature della Repubblica Italiana|legislature]], tra il 1948 e il 1963, alle quali si aggiunsero i senatori a vita e - limitatamente alla [[I legislatura della Repubblica Italiana|I legislatura]] - anche 107 [[senatori di diritto]], come stabilito dalla III disposizione transitoria e finale della Costituzione.<ref group="N">Nel dettaglio la [[I legislatura della Repubblica Italiana|I legislatura]] vide 574 deputati e 343 senatori, la [[II legislatura della Repubblica Italiana|II legislatura]] 590 deputati e 237 senatori e la [[III legislatura della Repubblica Italiana|III]] vide 596 deputati e 246 senatori.</ref>
Sia l'insindacabilità sia l'inviolabilità non rappresentano prerogative del singolo parlamentare, ma sistemi di tutela della libera esplicazione delle funzioni del Parlamento, contro indebite ingerenze da parte della magistratura (ma costituiscono anche il portato del talora minaccioso passato in cui la magistratura non costituiva un autonomo potere, ma era sottoposta al governo).
 
Con la [[legge costituzionale]] n. 2 del 1963 il numero di parlamentari eletti venne fissato in modo che la Camera dei deputati comprendesse 630 membri eletti da tutti i cittadini maggiorenni, fra i maggiori di 25 anni, e il Senato 315 membri eletti dai cittadini che avessero compiuto 25 anni, tra i maggiori di 40 anni, cui si aggiungevano i [[Senatore a vita (ordinamento italiano)|senatori a vita]]. Nella storia del Parlamento italiano i senatori a vita, tra quelli di diritto e quelli di nomina presidenziale, sono stati in numero variabile, raggiungendo negli [[anni 1990|anni novanta]] anche le 11 unità.<ref group="N">In base al dettato costituzionale (art. 59, co. 1), il numero dei senatori di nomina presidenziale era pari a cinque, cui si aggiungevano gli ex presidenti della Repubblica. A lungo è prevalsa l'interpretazione secondo cui cinque era il numero dei senatori a vita contemporaneamente in carica, non dei senatori a vita che ciascun presidente della Repubblica poteva nominare. Tale interpretazione è stata accantonata durante le presidenze di [[Sandro Pertini]] e [[Francesco Cossiga]], i quali hanno provveduto ciascuno alla nomina di cinque senatori a vita, in aggiunta a quelli superstiti nominati dai presidenti precedenti. Solo con [[Oscar Luigi Scalfaro]] si è tornati all'interpretazione restrittiva originaria.</ref>
Per ciò che, in particolare, concerne l'insindacabilità, essa consiste nell'irresponsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare per le opinioni espresse dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni. Particolarmente controversa è l'interpretazione concernente questa disposizione: quando un'opinione è espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari ? Il contenzioso costituzionale a riguardo ha dato modo alla Corte costituzionale di precisare la distinzione tra attività politica ed attività istituzionale del parlamentare e, anche con riguardo a quest'ultima, tra attività insindacabile e attività sindacabile in quanto lesiva di altri principi o diritti costituzionali(e in particolare dell'onore come espressione della pari dignità umana).
 
Col tempo, nell'opinione pubblica si sono diffuse valutazioni negative sull'efficienza del sistema parlamentare italiano, in termini di costi, efficacia e celerità della produzione legislativa ed effettiva partecipazione alle attività delle Camere. Tali opinioni hanno a più riprese promosso iniziative di riduzione del numero di parlamentari, {{Senza fonte|almeno a partire dal 2008, nella [[XVI legislatura della Repubblica Italiana|XVI legislatura]]}}. Solo nel 2019, tuttavia, i due rami del Parlamento hanno approvato un [[legge costituzionale|disegno di legge costituzionale]] per ridurre a 400 e 200 il numero di deputati e di senatori eletti. La riforma, sottoposta a [[Referendum costituzionale in Italia del 2020|referendum confermativo a settembre 2020]], è stata approvata con il 70% dei voti ed è divenuta legge costituzionale n. 1/2020, con efficacia a partire dalla successiva [[XIX legislatura della Repubblica Italiana|XIX legislatura]]. Inoltre la legge costituzionale n. 1/2021 ha abbassato l'[[Elettorato attivo (ordinamento italiano)|elettorato attivo]] per il Senato a 18 anni come per le altre elezioni.
L'inviolabilità, invece, rappresenta il residuo derivante dalla riforma operata con legge costituzionale n. 3 del 1993, che ha cancellato il precedente istituto dell'[[autorizzazione a procedere]] nel caso di condanna con sentenza definitiva.
 
== Durata del mandato ==
Infine, a norma dell'art. 69, «i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge»: ribaltando l'opposto principio enunciato dallo [[Statuto albertino]], si afferma la necessità (e irrinunciabilità) dell'indennità, da intendersi strettamente collegata con l'art. 3 (principio di eguaglianza) e con il sopra richiamato art. 67 (divieto di mandato imperativo).
La durata del mandato parlamentare è regolata dalla Costituzione e prevede per ciascun ramo del Parlamento il rinnovo nella sua interezza. È però concessa al [[Presidente della Repubblica]] la facoltà di sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere, sentiti i rispettivi presidenti. La prerogativa dello scioglimento anticipato è comunque limitata nel corso del cosiddetto [[semestre bianco]], ossia negli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica.<ref group="N">Dal 1992 la limitazione del semestre bianco è sospesa qualora gli ultimi sei mesi della legislatura coincidono anche parzialmente con gli ultimi sei mesi del mandato presidenzale.</ref> La prassi sviluppatasi vede lo scioglimento come uno strumento da utilizzarsi solo ove non sia possibile instaurare un rapporto fiduciario tra il Parlamento e il [[governo della Repubblica Italiana|governo]].
 
Inizialmente, la Costituzione attribuiva una diversa durata per Camera dei deputati e Senato della Repubblica, la prima con un mandato quinquennale e il secondo con uno di sei anni. Nelle prime legislature, tuttavia, i presidenti della Repubblica hanno sempre optato per lo scioglimento del Senato con un anno di anticipo in concomitanza con la scadenza naturale della Camera. Tale prassi venne tuttavia recepita formalmente con la legge costituzionale n. 2 del 1963, per effetto della quale a partire dalla [[IV legislatura della Repubblica Italiana|IV legislatura]] entrambe le Camere sono elette per un [[mandato elettorale|mandato]] di cinque anni (periodo denominato con il termine [[legislatura]]), salvo scioglimento anticipato, e non possono essere prorogate se non in caso di [[guerra]].
Oltre all'indennità sono riconosciuti al Parlamentare numerosi benefici quali la libera circolazione sulle reti ferroviarie, stradali, marittime, ecc.
 
Le Camere restano in carica fino alla prima riunione delle nuove Camere per evitare un possibile [[vuoto legislativo]] (istituto della ''[[prorogatio]]'', da non confondere con la [[proroga]], che, come detto, avviene esclusivamente qualora venga deliberato lo stato di guerra). La prima riunione delle nuove Camere deve avvenire entro i 20 giorni successivi alle elezioni, che, a loro volta, devono svolgersi entro 70 giorni dalla fine della [[legislatura]].
==Bicameralismo perfetto==
Il sistema parlamentare italiano si caratterizza per il bicameralismo perfetto: nessuna camera può vantare una competenza che non sia anche dell'altra camera.
Invece sotto l'aspetto dell'elettorato attivo e passivo vi sono sostanziali differenze tra le due: la camera dei deputati comprende 630 deputati eletti da tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni. Invece i senatori sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni, e devono avere almeno 40 anni (art. 56/57 della costituzione).
 
== PrerogativeOrganizzazione delle camereinterna ==
{{vedi anche|Posizione chiave}}
Le camere del parlamento italiano godono di particolari privilegi :
La disciplina dell'organizzazione del Parlamento e delle Camere è dettata, innanzitutto, dalla Costituzione e dai [[regolamento parlamentare|regolamenti parlamentari]] (a favore dei quali esiste una riserva prevista dalla stessa Carta costituzionale).
*Autonomia regolamentare: Ogni camera redigendo un proprio regolamento si amministra e si sviluppa il proprio lavoro secondo la volontà dei parlamentari e del presidente della camera.
*Autonomia finanziaria Le camere decidono autonomamente l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.
 
[[Organo (diritto)|Organi]] necessari (in quanto previsti direttamente dal testo) sono il [[presidente (parlamento)|presidente]], l'ufficio di presidenza e le [[commissione parlamentare|commissioni (permanenti)]]. A questi si affiancano altri organi previsti dai regolamenti (gruppi, proiezione parlamentare dei partiti, e [[giunta|giunte]], con funzioni tecniche; ma anche la [[conferenza dei capigruppo]], cui spetta la competenza di fissare il programma e il calendario dei lavori), da deliberazioni delle Camere o da leggi (che assumono spesso la forma di commissione, monocamerale o bicamerale). L'ufficio di presidenza della Camera e il consiglio di presidenza del Senato rappresentano tutti i gruppi parlamentari. Hanno compiti amministrativi e compiti che riguardano la disciplina interna e l'organizzazione. In riferimento alle funzioni amministrative interne, l'ufficio e il consiglio di presidenza godono del potere regolamentare e decidono sui ricorsi contro gli atti dell'amministrazione della Camera (art. 12 r.c. e r.s.)<ref>Si tratta di disposizioni che fondano regolamenti minori, i quali sono stati impugnati per conflitto di attribuzioni dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione: v. [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=lIRs9x7D-EHJu2kUn4vF5A__.ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-19&atto.codiceRedazionale=15C00280 Corte costituzionale, Ricorso per conflitto di attribuzione 16 luglio 2015 n. 1].</ref>.
*Immunità della sede: Decisione su chi può essere ammesso all'interno degli edifici in cui si svolgono le sedute. Naturalmente il presidente della Camera, avendo un potere elevato, può svolgere questo compito.
 
In virtù del principio di rappresentatività, sono le stesse Camere a giudicare dei titoli di ammissione dei loro membri (con decisione assunta dall'assemblea su proposta della giunta per le elezioni). Sempre per lo stesso principio, perché possano esprimere legittimamente una decisione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del collegio ([[quorum#Tipologie|quorum strutturale]]<ref group="N">Secondo l'articolo 64, comma 3 della Costituzione, ogni seduta e ogni deliberazione di ciascuna Camera e del Parlamento, non è valida se non è presente la maggioranza dei componenti. Ciò significa che il numero legale della seduta si raggiunge con la partecipazione alla stessa della metà più uno degli appartenenti alla Camera o al Senato.</ref>, che si presume esistente salvo verifica), e la decisione stessa si assume approvata quando gode del voto favorevole della maggioranza dei voti espressi ([[quorum#Tipologie|quorum funzionale]]<ref group="N">Secondo l'articolo 64 comma 3 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]], ogni deliberazione di ciascuna Camera e del Parlamento, per essere valida deve essere votata dalla metà più uno dei presenti, ossia deve ottenere una maggioranza semplice, salvo che la Costituzione in particolari casi o materie non indichi che sia necessario raggiungere una maggioranza qualificata. Per il calcolo del quorum per le deliberazioni, i regolamenti interni delle due Camere applicano due diversi sistemi: alla Camera, il comma 1 dell'articolo 48 del regolamento prevede che "le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti" mentre il comma 2 sancisce "sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario" gli astenuti dunque non sono computati ai fini del numero legale; diversamente, al Senato, l'art. 107 del regolamento del senato prevede che "ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione" pertanto gli astenuti sono inseriti tra i voti per il calcolo del quorum.</ref>; con diverse norme, alla [[Camera dei deputati (Italia)|Camera]] e al [[Senato della Repubblica|Senato]], circa il computo degli astenuti). Gli astenuti al Senato vengono considerati votanti, mentre alla Camera no. In ipotesi tassativamente indicate dalla Costituzione (e accomunate dall'espressione di una funzione parlamentare diversa da quella di [[indirizzo politico]], e genericamente qualificabile come [[funzione di garanzia|garanzia]]), si richiedono [[maggioranza qualificata|maggioranze qualificate]], ossia superiori alla maggioranza dei votanti.
*Giustizia domestica (autodichia): Le controversie relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti sono sottratte al giudice comune e sono riservati agli organi interni al parlamento.
 
Dal principio di rappresentatività (e dal [[principio di sovranità popolare]]) deriva inoltre la pubblicità delle sedute. Delle sedute dell'assemblea, infatti, è redatto resoconto sommario e stenografico, e sono attrezzate apposite tribune per ospitare il pubblico. Delle sedute delle commissioni, invece, è redatto solo un resoconto sommario (pubblicato sul [[Bollettino delle giunte e delle commissioni]]), ed è possibile seguire lo svolgimento dei loro lavori mediante un sistema audiovisivo a circuito chiuso. Al contrario, il [[processo verbale|verbale di seduta]] è documento riservato (la cui visione fu negata, nel [[1959]], anche alla Corte costituzionale). Tuttavia, resta sempre pubblico – viene letto all'inizio della successiva seduta – il processo verbale di ogni riunione, che viene redatto, salvo diversa esplicita disposizione, anche per le sedute segrete, delle quali non si redigono i resoconti; l'organo che si riunisce in maniera segreta{{#tag:ref|Fino ai regolamenti parlamentari del 1971, questa modalità era in automatico applicata all'Assemblea di ciascuna delle due Camere quando discutevano il bilancio interno: in tal caso si denominavano riunioni "in comitato segreto".<ref>{{Cita web| url=https://www.panorama.it/news/politica/vitalizi-onorevoli-storia-di-un-privilegio/| autore=Sabino Labia| titolo=I Vitalizi degli Onorevoli: storia di un privilegio| editore=Panorama| data=21 maggio 2015}}</ref>|group="N"}} può comunque deliberare che non vi sia processo verbale.
== Organizzazione interna del Parlamento ==
 
==Rappresentazione grafica==
La disciplina dell'organizzazione del Parlamento e delle Camere è dettata, innanzi tutto, dalla Costituzione e dai [[regolamento parlamentare|regolamenti parlamentari]] (a favore dei quali esiste una riserva prevista dalla stessa Carta costituzionale).
Dalla [[XVIII legislatura della Repubblica Italiana|XVIII legislatura]] l'elezione delle due camere è regolata dalla [[Legge elettorale italiana del 2017|legge elettorale del 2017]].
{|class="wikitable" style="text-align:left
|+ {{Tutto attaccato|Distribuzione seggi alla [[Camera dei deputati (Italia)|Camera dei deputati]] ed al [[Senato della Repubblica]]<ref>{{Cita|Borsi|p. 9}}.</ref>}}
|-
| align=center colspan="4"|'''Camera dei deputati'''
| align=center colspan="4"|'''Senato della Repubblica'''
|-
| colspan="4"| [[File:Seggi Camera dei Deputati (2020).svg|center|300px]]
| colspan="4"| [[File:Seggi Senato della Repubblica (2020).svg|center|300px]]
|-
! align=left colspan=2|Metodo di elezione
! align=left| Seggi
! align=left| Perc.
! align=left colspan=2|Metodo di elezione
! align=left| Seggi
! align=left| Perc.
|-
| bgcolor="#E89600"|
| [[Sistema maggioritario|Maggioritario]] a turno unico
| align=right| 147
| align=right| 37%
| bgcolor="#E89600"|
| [[Sistema maggioritario|Maggioritario]] a turno unico
| align=right| 74
| align=right| 37%
|-
| bgcolor="#59B1AA"|
| [[Sistema proporzionale|Proporzionale]] (con sbarramento al 3%)
| align=right| 245
| align=right| 61%
| bgcolor="#59B1AA"|
| [[Sistema proporzionale|Proporzionale]] (con sbarramento al 3%)
| align=right| 122
| align=right| 61%
|-
| bgcolor="#D64757"|
| [[Voto degli italiani residenti all'estero]]
| align=right| 8
| align=right| 2%
| bgcolor="#D64757"|
| [[Voto degli italiani residenti all'estero]]
| align=right| 4
| align=right| 2%
|}
 
==Prerogative==
[[Organo (diritto)|Organi necessari]] (in quanto previsti direttamente dal testo costituzionale) sono il [[presidente (parlamento)|presidente]], l'ufficio di presidenza e le [[commissione parlamentare|commissioni (permanenti)]]. A questi si affiancano altri [[Organo (diritto)|organi]] previsti dai regolamenti (gruppi, proiezione parlamentare dei partiti, e [[giunta|giunte]], con funzioni tecniche; ma anche la [[conferenza dei capigruppo]], cui spetta la competenza di fissare il programma e il calendario dei lavori), da deliberazioni delle Camere o da leggi (che assumono spesso la forma di commissione, monocamerale o bicamerale).
Le Camere del Parlamento italiano godono di particolari prerogative, a garanzia della propria autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato:
L'ufficio di presidenza della Camera ed il consiglio di presidenza del Senato rappresentano tutti i gruppi parlamentari. Hanno compiti amministrativi e compiti che riguardano la disciplina interna e l'organizzazione. In riferimento alle funzioni amministrative interne, l'ufficio ed il consiglio di presidenza godono del potere regolamentare e decidono sui ricorsi contro gli atti dell'amministrazione della Camera (art.12 r.c. e r.s.).
* ''Autonomia regolamentare'': ogni Camera redige e approva autonomamente un [[Regolamento parlamentare|regolamento]] che sovrintende ai propri lavori. Limiti a tale regolamentazione sono stati prefigurati dalla [[Corte costituzionale]] nella sentenza n. 120 del 2014<ref>"Deve ritenersi sempre soggetto a verifica il fondamento costituzionale di un potere decisorio che limiti quello conferito dalla Costituzione ad altre autorità. L’indipendenza delle Camere non può infatti compromettere diritti fondamentali, né pregiudicare l’attuazione di principi inderogabili" (par. 4.4 del ''Considerato in diritto'' della sentenza n. 120 del 2014 della [[Corte costituzionale della Repubblica italiana]]).</ref> anche perché il suo ambito ha coperto in [[Italia]] materie assai varie<ref>Il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha "ricordato che la materia del [[Vitalizio del parlamentare|trattamento previdenziale dei deputati]] e dei senatori è stata finora disciplinata dai regolamenti parlamentari e dalle determinazioni dei rispettivi Uffici di presidenza e preso atto che, nel caso di approvazione della proposta di legge in titolo, per la prima volta, la materia risulterebbe disciplinata con legge ordinaria" v. [http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0052590.pdf Relazione sull'A.C. 3225 ED ABB.-A/R, pp. 9-10]. In proposito, parla di "comode certezze dell'autodichia" [https://www.academia.edu/34572343/Un_sistema_a_due_incognite_autodichia_e_procedura_parlamentare Giampiero Buonomo, ''Un sistema a due incognite: autodichia e procedura parlamentare'', Forum di Quaderni costituzionali, 13 settembre 2017], p. 6.</ref>, in virtù dell'[[wikt:autocrinia|autocrinia]] del Parlamento<ref group="N">La possibilità del Parlamento di produrre norme diverse, per sé stesso, decidendo se e quali leggi esterne applicare, è messa dalla sentenza n. 267 del 2017 della Corte costituzionale in relazione con l'autodichia, che ne costituirebbe un "razionale" svolgimento; v. anche [http://renatodisa.com/2016/02/25/corte-di-cassazione-sezione-vi-sentenza-1-febbraio-2016-n-4126-in-tema-di-peculato-al-fine-di-individuare-se-lattivita-svolta-da-un-soggetto-possa-essere-qualificata-come-pubblica-ai-sensi-e/ Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1º febbraio 2016, n. 4126], secondo cui "i regolamenti dei gruppi parlamentari ed in particolare dei gruppi misti prevedono di regola per le operazioni di liquidazione del patrimonio del gruppo sciolto siano nominati dei “commissari liquidatori” (...), quale espressione dell'autodichia riconosciuta alle assemblee parlamentari".</ref>.
* ''Autonomia finanziaria'': le Camere decidono autonomamente l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. La stessa giurisprudenza costituzionale ne ha fornito una legittimazione, quanto meno in ordine alla sottrazione dalla giurisdizione contabile della Corte dei conti, attraverso il riconoscimento di una consuetudine costituzionale che ne costituirebbe il fondamento (sent. n. 129/1981).
* ''Autonomia amministrativa'': ogni Camera provvede all'organizzazione dei propri uffici amministrativi e all'assunzione dei propri dipendenti di ruolo esclusivamente con concorso pubblico nazionale.
* ''Inviolabilità della sede'': le forze dell'ordine possono accedere all'interno delle sedi del Parlamento solo su decisione dei senatori e deputati questori e mai armati, il che non inibisce, secondo alcuni<ref group="N">v. annuncio del 6 novembre 2014 del sen. [[Enrico Buemi]] in ordine ad un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma "per i provvedimenti di competenza relativi ai fatti che si sono verificati nella seduta pomeridiana del 5 novembre 2014" nell'aula del Senato: {{Cita web| url=http://www.avantionline.it/2014/11/esposto-di-buemi-contro-il-senatori-grillini/#.VF0OO77OS0Q| data=novembre 2014| urlarchivio=https://web.archive.org/web/20141109041144/http://www.avantionline.it/2014/11/esposto-di-buemi-contro-il-senatori-grillini/#.VF0OO77OS0Q | urlmorto=sì }}</ref>, la possibilità di perseguire fatti di reato che fuoriescono dalla esclusiva capacità qualificatoria del regolamento parlamentare.
 
=== Status del parlamentare ===
In virtù del principio di rappresentatività, sono le stesse Camere a giudicare dei titoli di ammissione dei loro membri (con decisione assunta dall'assemblea su proposta della giunta per le elezioni). Sempre per lo stesso principio, perché possano esprimere legittimamente una decisione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del collegio ([[quorum#Tipi di quorum|quorum strutturale]]<ref>Secondo l'articolo 64 comma 3 della Costituzione, ogni seduta ed ogni deliberazione di ciascuna camera e del parlamento, non è valida se non è presente la maggioranza dei componenti. Ciò significa che il numero legale della seduta si raggiunge con la partecipazione alla stessa della metà più uno degli appartenenti alla camera o al senato.</ref>, che si presume esistente salvo verifica), e la decisione stessa si assume approvata quando gode del voto favorevole della maggioranza dei voti espressi (''[[quorum#Tipi di quorum|quorum funzionale]]''<ref>Secondo l'articolo 64 comma 3 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]], ogni deliberazione di ciascuna Camera e del Parlamento, per essere valida deve essere votata dalla metà più uno dei presenti, ossia deve ottenere una maggioranza semplice, salvo che la Costituzione in particolari casi o materie non indichi che sia necessario raggiungere una maggioranza qualificata. Per il calcolo del quorum per le deliberazioni, i regolamenti interni delle due Camere applicano due diversi sistemi: alla Camera sono considerati come assenti gli astenuti; diversamente, al Senato, gli astenuti sono inseriti tra i voti per il calcolo del quorum.</ref>; con diverse norme, alla [[Camera dei deputati|Camera]] e al [[Senato]], circa il computo degli astenuti). Gli astenuti alla Camera non vengono considerati votanti (e ciò determina un abbassamento del quorum di maggioranza richiesto), mentre al Senato sì, determinando un aumento del quorum per la deliberazione.
La Costituzione descrive lo ''status'' parlamentare negli artt. [[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 66|66]], [[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 67|67]], [[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 68|68]] e [[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 69|69]].
In ipotesi tassativamente indicate dalla Costituzione (e accomunate dall'espressione di una funzione parlamentare diversa da quella di [[funzione di indirizzo politico|indirizzo politico]], e genericamente qualificabile come [[funzione di garanzia|garanzia]]), si richiedono [[maggioranza qualificata|maggioranze qualificate]], ossia superiori alla maggioranza dei votanti.
 
Secondo l'art. 66, "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità". Si tratta di una funzione giurisdizionale che ciascuna Camera esercita sia attraverso la verifica dei poteri (consolidando o meno l'ammissione dei propri membri), sia nei giudizi sulla sopravvenienza di cause di decadenza.
Dal principio di rappresentatività (e dal [[principio di sovranità popolare]]) deriva inoltre la '''pubblicità''' delle sedute. Delle sedute dell'assemblea, infatti, è redatto resoconto sommario e stenografico, e sono attrezzate apposite tribune per ospitare il pubblico. Delle sedute delle commissioni, invece, è redatto solo un resoconto sommario (pubblicato sul ''[[Bollettino delle giunte e delle commissioni]]''), ed è possibile seguire lo svolgimento dei loro lavori mediante un sistema audiovisivo a circuito chiuso. Al contrario, il [[verbale di seduta]] è documento riservato (la cui visione fu negata, nel [[1959]], anche alla Corte costituzionale).
 
L'art. 67 (cosiddetto ''divieto di [[mandato imperativo]]'') dispone che «ogni membro del parlamento rappresenta la [[Nazione]] ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», ossia riceve un mandato generale da parte del [[corpo elettorale]], il quale non è suscettibile di iniziative di revoca né da parte dell'ambito territoriale ([[collegio elettorale|collegio]]) che l'ha eletto, né da parte del [[partito]] di affiliazione; mandato generale il cui rispetto non può essere sindacato in termini giuridici (così come invece avviene per il [[mandato]] previsto dal Codice civile), ma solo (eventualmente) in termini politici, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione (quindi, principalmente, con le consultazioni elettorali).
In seguito alla legge costituzionale n. 3 del 1963, entrambe le Camere sono elette per una durata di cinque anni (periodo denominato con il termine [[Legislature_della_Repubblica_Italiana|legislatura]]), e non possono essere prorogate se non in caso di [[guerra]]. Possono invece essere anticipatamente sciolte dal [[presidente della Repubblica]] (ma non negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che questi non coincidano - in tutto o in parte - con gli ultimi sei mesi della legislatura), sentiti i rispettivi Presidenti (la prassi sviluppatasi vede lo scioglimento come uno strumento da utilizzarsi solo ove non sia possibile instaurare un rapporto fiduciario tra il Parlamento e il [[governo della Repubblica Italiana|governo]]).
 
Nell'art. 68 trovano espressione, invece, gli istituti dell'insindacabilità e dell'inviolabilità, laddove si prescrive, rispettivamente, che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in [[flagranza]]. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a [[intercettazione|intercettazioni]], in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».
Le camere restano in carica fino alla prima riunione delle nuove Camere per evitare un possibile [[vuoto legislativo]] (istituto della ''[[Legislatura|prorogatio]]'', da non confondere con la [[proroga]]). La prima riunione delle nuove Camere deve avvenire entro i 20 giorni successivi alle elezioni, che, a loro volta, devono svolgersi entro 70 giorni (e non prima di 45) dalla fine della [[legislatura]].
 
Sia l'insindacabilità sia l'inviolabilità non rappresentano prerogative del singolo parlamentare, ma sistemi di tutela della libera esplicazione delle funzioni del Parlamento, contro indebite ingerenze da parte della magistratura (ma costituiscono anche il portato del talora minaccioso passato in cui la magistratura non costituiva un autonomo potere, ma era sottoposta al governo).
== Le funzioni del Parlamento ==
 
Per ciò che, in particolare, concerne l'insindacabilità, essa consiste nell'irresponsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare per le opinioni espresse dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni. Particolarmente controversa è l'interpretazione concernente questa disposizione: quando un'opinione è espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari? Il contenzioso costituzionale al riguardo ha dato modo alla Corte costituzionale di precisare la distinzione tra attività politica e attività istituzionale del parlamentare e, anche con riguardo a quest'ultima, tra attività insindacabile e attività sindacabile in quanto lesiva di altri principi o diritti costituzionali.
Alle due Camere spettano la funzione legislativa, di revisione costituzionale, di indirizzo, di controllo e di informazione nonché altre funzioni normalmente esercitate da altri poteri: ovvero la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa.
 
L'inviolabilità, invece, rappresenta il residuo derivante dalla riforma operata con legge costituzionale n. 3 del 1993, che ha cancellato il precedente istituto dell'[[autorizzazione a procedere]] nel caso di condanna con sentenza definitiva.
'''=== Funzione legislativa ===
L'''iter legis'', ossia il procedimento che porta alla formazione di una legge, è così schematizzabile:
 
===Indennità parlamentare===
<center>iniziativa → istruttoria → esame → approvazione (articolo per articolo e finale) → promulgazione → pubblicazione.</center>
Infine, a norma dell'art. 69, «i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge»: ribaltando l'opposto principio enunciato dallo [[Statuto albertino]]{{#tag:ref|Si tratta di un ribaltamento che riporta la ''democrazia dei moderni'' ad un istituto già esistente nell'antichità ateniese.<ref>{{Cita web| autore=[[Luciano Canfora]]| url=http://www.indafondazione.org/it/eppure-sappiamo-cosi-poco-del-teatro-antico/| titolo=Canfora: eppure sappiamo così poco del teatro antico| sito=Fondazione INDA| data=5 maggio 2015| citazione=il salario, equivalente a quello di un operaio, per chi ricopriva una carica pubblica, in particolare per chi siede in tribunale, era la vera garanzia della democrazia ateniese. Abrogarlo significò espellere dalla vita pubblica un intero gruppo sociale.}}</ref>|group="N"}}, si afferma la necessità (e irrinunciabilità) dell'indennità, da intendersi strettamente collegata con l'art. 3 (principio di eguaglianza) e con il sopra richiamato art. 67 (divieto di mandato imperativo).
 
===Autodichia===
L'iniziativa spetta al [[governo]], ai singoli parlamentari (che devono presentare la proposta di legge alla loro camera d'appartenenza), ai cittadini (che devono presentare una proposta formulata in articoli e accompagnata dalle firme di 50.000 elettori), ai singoli [[Consiglio Regionale|Consigli regionali]] e al [[Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro|CNEL]].
Secondo l'istituto dell'[[autodichia|autodichìa]], come riconosciuto dalla sentenza n. 262/2017 della [[Corte costituzionale]], le controversie relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Camere e degli altri [[organi costituzionali italiani]] sono riservate agli organi di giustizia interni: per la sentenza n. 262, l'autodichia riflette l'autonomia normativa degli organi costituzionali{{#tag:ref|Si tratta della cosiddetta autocrinìa, cioè sottrazione degli organi costituzionali alla legge ordinaria, sottrazione della quale l'autodichia è la "razionale" espressione processuale.<ref>{{Cita web| url=http://www.filodiritto.com/articoli/2014/05/lartificiale-specialita-dellautodichia/| autore=Marco Maria Carlo Coviello| titolo=L’artificiale specialità dell’autodichia| sito=Filodiritto| data=27 maggio 2014| urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140911115811/http://www.filodiritto.com/articoli/2014/05/lartificiale-specialita-dellautodichia/| urlmorto=sì}}</ref>|group="N"}}; in altri termini, laddove la legge non sia espressamente richiamata da decisioni degli organi interni, competenti a disciplinare la vita delle Camere, ad essa sarebbe inibito di disciplinare automaticamente il rapporto di lavoro dei dipendenti.
 
Un'ulteriore conseguenza è quella secondo cui la disciplina retributiva dei dipendenti sfugge – laddove non espressamente richiamata dalla regolamentazione interna, soggetta peraltro ad apposite procedure di negoziazione sindacale – alla normativa di diritto comune dei “[[Salary cap|tetti retributivi]]” imposti (a partire dal secondo governo Prodi (2006-2008) e dal governo Monti (2012), fino al decreto n. 66/2014 del governo Renzi) per la generalità del pubblico impiego e per i contratti individuali con società partecipate pubbliche.<ref>{{Cita web| url=https://www.economist.com/news/europe/21611154-parliamentary-workers-are-facing-cut-their-generous-pay-high-class-errand-boys| titolo=High-class errand boys| editore=Economist| data=9 agosto 2014| lingua=en| citazione=The justification for all this is a word, ‘autodichia’, the doctrine that says parliament should have total freedom to manage itself so it does not come under pressure from the government,” says Sergio Rizzo, co-author of “La Casta”}}</ref><ref>{{Cita web| url=http://www.sivempveneto.it/vedi-tutte/22940-alle-camere-privilegi-ormai-intollerabili-ma-a-sforbiciare-devono-essere-anche-le-regioni-quella-vecchia-impalcatura-di-qbeneficiq-va-smantellata| autore=Sergio Rizzo| titolo=Alle Camere privilegi ormai intollerabili. Ma a sforbiciare devono essere anche le Regioni. Quella vecchia impalcatura di "benefici" va smantellata''| sito=Corriere della Sera| data=26 luglio 2014| via=Sivempveneto| urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160919010632/http://www.sivempveneto.it/vedi-tutte/22940-alle-camere-privilegi-ormai-intollerabili-ma-a-sforbiciare-devono-essere-anche-le-regioni-quella-vecchia-impalcatura-di-qbeneficiq-va-smantellata |urlmorto=sì}}</ref><ref>{{Cita web| url=http://www.lumsanews.it/2014/06/13/la-camera-delle-meraviglie/ | autore=Raffaele Sardella, | titolo=La Camera delle meraviglie''| data=13 giugno 2014| urlarchivio=https://web.archive.org/web/20160916052356/http://www.lumsanews.it/2014/06/13/la-camera-delle-meraviglie/ |urlmorto=sì}}</ref><ref>{{Cita web| url=https://www.corriere.it/economia/16_settembre_19/corrierelive-perotti-riforme-renzi-superficiali-fatte-fretta-01a8ba22-7e68-11e6-b738-f3f4294a9e26.shtml| autore=Valentina Santarpia| titolo=Perotti: «Riforme di Renzi superficiali e fatte in fretta»| sito=#Corrierelive| data=19 settembre 2016}}</ref>
L'iniziativa, una volta pervenuta ad una delle due Camere, deve essere assegnata ad una commissione competente per materia perché svolga una preliminare attività istruttoria (avvalendosi anche dei pareri formulati da altre commissioni, e in particolare dalle così dette «commissioni filtro»).
 
Uno dei "paletti"<ref>{{Cita web| url=http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/corte-costituzionale-autodichia-paletti-della-consulta-nella-sentenza-depositata-oggi/| titolo=Corte costituzionale * Autodichia: I paletti dela consulta nella sentenza depositata oggi| data=13 dicembre 2017| sito=Opinione| urlarchivio=https://web.archive.org/web/20171222053257/https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/corte-costituzionale-autodichia-paletti-della-consulta-nella-sentenza-depositata-oggi/| urlmorto=sì}}</ref> contenuti nella sentenza n. 262/2017 rende invece impossibile l'estensione dell'autodichia dalle questioni retributive dei dipendenti a quelle degli appalti, forniture e affitti<ref>{{Cita web| titolo=''Affitti d'oro Camera dei Deputati. Bernardini e Testa. Polemica inutile, per recedere dai contratti basta applicare l'articolo 3 del decreto Monti| url=https://autodichia.blogspot.it/2013/12/affitti-doro-camera-dei-deputati.html| data=23 dicembre 2013}}</ref>.
A questo punto, il procedimento può seguire due strade diverse. Nel '''procedimento normale''' la commissione competente si riunisce in sede referente e, formulata una relazione e nominato un relatore, trasmette la competenza alla formulazione e all'approvazione del testo all'assemblea. Il tutto deve avvenire in non più di 4 mesi alla Camera e di 2 mesi al Senato.
Una volta approdato in una Camera, avviene la discussione generale, a cui segue l'esame (e il voto) articolo per articolo, le dichiarazioni di voto ed in ultimo la votazione generale, che normalmennte avviene e in modo palese (il voto segreto è previsto per materie che implicano scelte dettate dalla coscienza individuale). Se il progetto ottiene la votazione positiva di una Camera, passa all'altro ramo del parlamento che la deve votare senza ulteriori modifiche.
In caso di modifiche, il testo ritorna all'altra Camera che lo deve riapprovare. Se il testo ripete questo procedimento più volte si parla di "[[navette]]" o palleggiamento.
 
== Funzioni ==
Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare [[trattato internazionale|trattati internazionali]], di approvazione di [[bilancio|bilanci]] e [[consuntivo|consuntivi]] ([[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._72|art. 72 Cost.]]). In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una '''procedura speciale''': la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di competenza dell'assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o legislativa (l'intero ''iter'' parlamentare si svolge in seno alla commissione), fatta salva in entrambi i casi la possibilità per 1/10 dei membri della Camera che sta procedendo, 1/5 dei membri della commissione o per il [[governo]] di chiedere il ritorno alla procedura normale.
Alle due Camere spettano la funzione legislativa, di revisione costituzionale, di indirizzo, di controllo e di informazione nonché altre funzioni normalmente esercitate da altri poteri: ovvero la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa.
 
=== Funzione legislativa ===
Procedure particolari sono previste per la conversione di [[decreto legge|decreti legge]], la [[legge annuale comunitaria]], la [[legge di bilancio annuale preventivo]] (e relativa finanziaria), la [[legge annuale di semplificazione]] e altre leggi di cui si decide l'urgenza.
{{Vedi anche|Iter legis}}
Il sistema parlamentare Italiano si caratterizza per il [[bicameralismo perfetto]]: nessuna camera può vantare una competenza che non sia anche dell'altra camera.
 
Dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente<ref>D. Argondizzo, ''Il sistema elettorale del Senato italiano nel dibattito all'Assemblea Costituente'', in «Quaderni dell'Osservatorio Elettorale», Regione Toscana - Giunta Regionale, n. 62, 2009; anche in «Astrid Rassegna», n. 114 (9/2010).</ref> si evince che una delle principali ragioni del bicameralismo era quella secondo cui il Senato avrebbe potuto svolgere la funzione di "camera di raffreddamento" presente in altri ordinamenti<ref>[[Costantino Mortati]], ''Le forme di governo. Lezioni'', Padova, Cedam, 1973: si fa l'esempio del Senato USA, ''chambré de rèflexion'' contro scelte avventate dell'altra Camera e, soprattutto, della Presidenza degli Stati Uniti.</ref>. Infatti, i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo sono più stringenti al Senato che alla Camera (v. ''infra'') ed è previsto un nucleo, ancorché minimo, di [[senatori a vita]] non elettivi.
Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, questo verrà trasmesso al [[presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]], perché entro un mese provveda alla [[promulgazione]], salva la possibilità di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova [[deliberazione]] (ipotesi nella quale la promulgazione è atto dovuto). Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata - a cura del [[ministro della Giustizia]] - sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di ''[[vacatio legis]]'' (15 giorni, a meno che non sia altrimenti stabilito).
 
In ciascuna camera del Parlamento, i soggetti preposti possono presentare un progetto di legge. La camera, quindi, incarica le commissioni competenti di discutere le materie trattate nel [[disegno di legge]]. Trovato l'accordo e approvato il testo in commissione, il testo viene presentato in aula, discusso e infine votato dall'assemblea. Il testo, se approvato, viene trasmesso all'altra camera del Parlamento, che ripete la medesima procedura.
La rigidità della nostra costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo attraverso i quali si apportano le modifiche che il tempo o i cambiamenti socio-politici rendono indispensabli. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale.
 
La legge viene considerata approvata se entrambi i rami del Parlamento hanno approvato lo stesso identico testo, altrimenti il testo continua ad essere discusso e votato, se ritenuto valido, oppure accantonato.
Questo processo (secondo l'art. 138 della costituzione italiana) si articola in 2 possibili fasi: la prima in cui le camere procedono ad una votazione parlamentare attraverso una doppia delibera; se in entrambe le camere la votazione positiva è superiore ai 2/3 la revisione è passata e viene direttamente mandata al presidente della repubblica per la promulgazione, in caso si raggiungesse una maggioranza assoluta ma non superiore ai 2/3 si prevede che alcuni soggetti, 1/5 dei componenti di ciascuna camera, 5 consigli regionali, e 500&nbsp;000 elettori, possono richiedere di sottoporre a votazione elettorale il testo votato in parlamento. Tale referendum definito costituzionale può essere esercitato nei 3 mesi succesivi alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale ai fini notiziari del testo della deliberazione legislativa.
 
Il procedimento legislativo per le leggi e gli atti con forza di legge è quindi obbligatoriamente (o necessariamente) bicamerale, prevede che entrambe le camere rappresentative approvino lo stesso testo di legge, secondo le procedure richieste dal dettato costituzionale. Il procedimento può essere così schematizzabile:
Il primo ''[[referendum]]'' di questo tipo si è tenuto il [[7 ottobre]] [[2001]], e ha registrato la conferma - da parte del corpo elettorale - della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Inoltre doppia delibera da parte delle camere avviene attraverso un esame incrociato, cioè una volta approvata in prima lettura da una camera, la legge viene trasmessa all'altra senza la seconda deliberazione della prima; in seconda lettura difatti si procede con solo una votazione finale senza la possibilità di introdurre emendamenti.
 
<div align="center">iniziativa → istruttoria → esame → approvazione (articolo per articolo e finale) → [[promulgazione]] → pubblicazione.</div>
L'art. 139 della costituzione stabilisce l'unico vero limite espresso nell'esercizio del potere di revisione costituzionale e consiste nella forma repubblicana dello Stato.
Sussistono inoltre altri limiti considerati impliciti cioè non vengono modificati gli articoli che contengono i pricipi supremi dello stato nonché i valori su cui si fonda la costituzione italiana (sovranità popolare, unità ed indivisibilità dello stato...)''''''Grassetto'''
 
L'iniziativa spetta al [[governo]], ai singoli parlamentari (che devono presentare la proposta di legge alla loro Camera d'appartenenza), ai cittadini (che devono presentare una proposta formulata in articoli e accompagnata dalle firme di 50.000 elettori), ai singoli [[Consiglio regionale (Italia)|Consigli regionali]] e al C.N.E.L. ([[Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro]]).
=== Funzione di controllo e indirizzo ===
Il parlamento, oltre alla [[funzione legislativa]], esercita anche [[funzione di ontrollo|funzioni di controllo]] sul [[governo]] e [[funzione di indirizzo politico|funzioni di indirizzo politico]].
 
L'iniziativa, una volta pervenuta a una delle due Camere, deve essere assegnata a una commissione competente per materia perché svolga una preliminare attività istruttoria (avvalendosi anche dei pareri formulati da altre commissioni, e in particolare dalle cosiddette «commissioni filtro<ref>{{Cita web|url=https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/parlamento/0011_magrini.pdf|titolo=Commissioni "filtro"}}</ref>»).
La funzione di controllo si esplica in [[mozione|mozioni]], risoluzioni e [[ordine del giorno|ordini del giorno]], nonché negli strumenti conoscitivi delle [[interrogazione parlamentare|interrogazioni]] e delle [[interpellanza parlamentare|interpellanze]].
 
A questo punto, il procedimento può seguire due strade diverse. Nel '''procedimento normale''' la commissione competente si riunisce in sede referente e, formulata una relazione e nominato un relatore, trasmette la competenza alla formulazione e all'approvazione del testo all'assemblea. Il tutto deve avvenire in non più di 4 mesi alla Camera e di 2 mesi al Senato. Una volta approdato in una Camera avviene la discussione generale, cui segue l'esame e il voto articolo per articolo, le dichiarazioni di voto e in ultimo la votazione generale, che normalmente avviene e in modo palese (il voto segreto è previsto per materie che implicano scelte dettate dalla coscienza individuale). Se il progetto ottiene la votazione positiva di una Camera, passa all'altro ramo del parlamento che la deve votare senza ulteriori modifiche. In caso di modifiche il testo ritorna all'altra Camera, che lo deve riapprovare. Se il testo ripete questo procedimento più volte si parla di "[[navette]]" o palleggiamento.
La funzione di indirizzo politico, invece, si concreta nel rapporto fiduciario che deve sussistere tra Parlamento e [[governo]], oggettivizzato nella [[mozione di fiducia]], nella [[questione di fiducia]] e nella [[mozione di sfiducia]] (che può essere rivolta all'intero governo oppure anche a un singolo [[ministro]]).
Altri strumenti di indirizzo politico sono le [[mozione|mozioni]], le [[risoluzione|risoluzioni]] e gli [[ordine del giorno|ordini del giorno]] di istruzione al governo.
 
Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare [[trattato internazionale|trattati internazionali]], di approvazione di [[Bilancio dello Stato|bilanci]] e [[consuntivo|consuntivi]] ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 72|art. 72 Cost.]]). In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una '''procedura speciale''' (o '''procedura legislativa decentrata'''): la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di competenza dell'assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o legislativa (l'intero ''iter'' parlamentare si svolge in seno alla commissione), fatta salva in entrambi i casi la possibilità per 1/10 dei membri della Camera che sta procedendo, 1/5 dei membri della commissione o per il [[governo]] di chiedere il ritorno alla procedura normale.
Una profonda integrazione tra funzione legislativa, funzione di controllo e funzione di indirizzo si registra, infine, negli atti che vengono svolti nella così detta [[sessione di bilancio]], e che vanno dall'approvazione DPEF del [[documento di programmazione economica e finanziaria]] all'approvazione della [[legge finanziaria]] e dei bilanci.
 
Procedure particolari sono previste per la conversione di [[decreto legge|decreti legge]], la [[legge annuale comunitaria]], i documenti appartenenti alla manovra finanziaria annuale – la [[legge di bilancio]], la relativa legge di stabilità (la ex legge finanziaria) e disegni di legge collegati<ref>{{Cita web| url=https://www.academia.edu/2462641/Esame_parlamentare_dei_documenti_finanziari_in_sessione_di_bilancio| titolo=Esame parlamentare dei documenti finanziari in sessione di bilancio}}</ref> – la [[legge annuale di semplificazione]] e altre leggi di cui si decide l'urgenza.
=== Funzione di inchiesta ===
A norma dell'art. [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art._82|82]] della Costituzione, «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La [[commissione parlamentare d'inchiesta]] procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'[[autorità giudiziaria]]». Il Parlamento, ossia, per adempiere alla sua funzione di organo attraverso il quale si esercita in forma ordinaria la [[sovranità popolare]], può adottare penetranti strumenti conoscitivi e coercitivi (gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria) per sottoporre all'esame proprio - e di conseguenza del popolo sovrano - fatti e argomenti su cui sia particolarmente viva l'attenzione sociale.
 
Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, questo verrà trasmesso al [[presidente della Repubblica Italiana|presidente della Repubblica]], perché entro un mese provveda alla [[promulgazione]], salva la possibilità di chiedere alle Camere, con [[Messaggio alle Camere|messaggio motivato]], una nuova [[deliberazione]] (ipotesi nella quale la promulgazione è atto dovuto). Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata – a cura del [[Ministero della giustizia|ministro della giustizia]] – sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di ''[[vacatio legis]]'' (15 giorni, a meno che non sia altrimenti stabilito).
=== Funzione di revisione costituzionale ===
 
====Procedura legislativa costituzionale====
La rigidità della costituzione è garantita da determinati organi e misure di controllo i quali attraverso "iter precisi" apportano le modifiche che il passare del tempo o i vari cambiamenti socio-politici rendono necessari. L'organo competente alla revisione costituzione è proprio il Parlamento che attraverso una doppia delibera da parte di ciascuna camera entro tre mesi può approvare tale modifica. La delibera si effettua con un esame incrociato della legge, cioè viene prima approvata dalla prima camera e poi passa all'altra senza la seconda delibera dalle prima. Successivamente in meno di tre mesi deve essere deliberata la seconda votazione della prima casa e anche dell'altra. Questo particolare iter viene naturalmente bloccato se nel passare le deliberazioni non ottengono almeno una maggioranza assoluta. Nel caso alla fine di questo procedimento si fosse raggiunta una maggioranza superiore ai 2/3 la legge passa al presidente della Repubblica, che ha la facoltà di promulgarla. Nel caso raggiungesse una maggioranza assoluta ma inferiore ai 2/3 l'atto può essere impugnato da 1/5 dei componenti di ciascuna camera, oppure da 5 consigli regionali, 500.000 elettori e può essere richiesto un referendum costituzionale. Questo deve svolgersi in una domenica tra 50 e 60gg dopo. La differenza da quello abrogativo è principalmente l'atto di cui si tratta, che al posto di essere una legge già in vigore in questo caso è una legge costituzionale o di revisione; altra differenza è che nel suo iter di passaggio non ci sarà un controllo esercitato dalla corte costituzionale; un'altra differenza inoltre è che non c'è un quorum prestabilito quindi anche le forze politiche di minoranza potrebbero raggiungere più consensi.
La rigidità della costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo attraverso i quali si apportano le modifiche che il tempo o i cambiamenti sociopolitici rendono indispensabili. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale.
 
Questo processo (secondo l'art. 138 della costituzione italiana) si articola in due possibili fasi: la prima in cui le camere procedono a una votazione parlamentare attraverso una doppia delibera; se in entrambe le camere la votazione positiva è superiore ai 2/3 la revisione è passata e viene direttamente mandata al presidente della repubblica per la promulgazione, in caso si raggiungesse una maggioranza assoluta ma non superiore ai 2/3 si prevede che alcuni soggetti, 1/5 dei componenti di ciascuna camera, 5 consigli regionali, e 500&nbsp;000 elettori, possono richiedere di sottoporre a votazione elettorale il testo votato in parlamento. Tale referendum definito costituzionale può essere esercitato nei 3 mesi successivi alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale ai fini notiziari del testo della deliberazione legislativa.
== Il processo decisionale nel Parlamento della Prima Repubblica==
 
Il primo ''[[referendum]]'' di questo tipo si è tenuto il 7 ottobre [[2001]], e ha registrato la conferma – da parte del corpo elettorale – della legge costituzionale n. 3 del 2001. Inoltre doppia delibera da parte delle camere avviene attraverso un esame incrociato, cioè una volta approvata in prima lettura da una camera, la legge viene trasmessa all'altra senza la seconda deliberazione della prima; in seconda lettura difatti si procede con solo una votazione finale senza la possibilità di introdurre emendamenti.
La fine dell’era [[De Gasperi]] coincide con l’inizio di un periodo di forte instabilità governativa che caratterizza la [[II Legislatura della Repubblica Italiana|seconda]] (1953-58) ed anche la [[III Legislatura della Repubblica Italiana|terza legislatura]] (1958-63). Grazie all’indebolimento della DC inizia la lenta ma progressiva attuazione delle istituzioni di garanzia previste dalla [[Costituzione]]. In Parlamento si apre una fase caratterizzata dalla continua crescita dell’influenza delle opposizioni ed in particolare quella di sinistra.
 
L'art. 139 della costituzione stabilisce l'unico vero limite espresso nell'esercizio del potere di revisione costituzionale e consiste nella forma repubblicana dello Stato. Sussistono inoltre altri limiti considerati impliciti cioè non vengono modificati gli articoli che contengono i princìpi supremi dello Stato nonché i valori su cui si fonda la costituzione italiana (sovranità popolare, unità e indivisibilità dello Stato).
Dalla terza legislatura in poi cresce la produzione di leggi in commissione, approvate quasi sempre con il consenso, magari solo tacito, dell’opposizione, cui in questo campo la Costituzione assegna una sorta di potere di veto. Infatti, la richiesta di spostare una certa proposta di legge dalla procedura semplificata, in commissione, a quella ordinaria – e quindi in aula – può significare in molti casi che difficilmente la proposta verrà approvata. Spesso, la proposta non riesce neanche ad arrivare al voto finale e viene “insabbiata”.
 
=== Funzione di controllo e indirizzo politico ===
Quindi, mentre nella sede legislativa più visibile – l’aula – la contrapposizione fra maggioranza e opposizione resta forte, nei luoghi più riservati delle commissioni permanenti si sviluppa progressivamente una certa collaborazione, che il più delle volte si traduce nello scambio di favori reciproci.
Il parlamento, oltre alla [[funzione legislativa]], esercita anche [[funzione di controllo|funzioni di controllo]] sul [[governo]] e [[funzione di indirizzo politico|funzioni di indirizzo politico]].
 
La funzione di controllo si esplica in interpellanze e interrogazioni. Le interrogazioni consistono in una domanda scritta dove si chiede al governo se un determinato fatto sia vero, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti, la risposta può essere data dal ministro (relativo a quell'argomento), dal presidente del consiglio o da un sottosegretario per scritto o oralmente durante l'assemblea. L'interrogante può replicare per dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta. Infine, nelle interpellanze il fatto è dato per noto, si chiedono i motivi della condotta del governo e gli intendimenti futuri, il tutto avviene per iscritto. Se l'interpellante non è soddisfatto della risposta, può presentare una mozione e promuovere una discussione.
Il culmine della tendenza a coinvolgere l’opposizione nel processo decisionale del Parlamento – una tendenza definita “proporzionalistica”, in quanto tende ad attribuire un ruolo a tutti i partiti, più o meno in proporzione alla loro forza – è raggiunto nel 1971 con la riforma dei regolamenti parlamentari.
 
La funzione di indirizzo politico, invece, si concretizza nel rapporto fiduciario che deve sussistere tra Parlamento e [[Governo]], oggettivizzato nella [[mozione di fiducia]], nella [[questione di fiducia]] e nella [[mozione di sfiducia]] (che può essere rivolta all'intero governo oppure anche a un singolo [[ministro]]). Altri strumenti di indirizzo politico sono le [[mozione|mozioni]], le [[risoluzione (Parlamento)|risoluzioni]] e gli [[ordine del giorno|ordini del giorno]] di istruzione al governo.
Infatti, l’aspetto più significativo della riforma è il peso attribuito alla conferenza dei capigruppo – che riunisce tutti i presidenti dei gruppi parlamentari insieme al presidente dell’assemblea – cui spetta decidere dell’intera programmazione dei lavori parlamentari. Il punto cruciale è che la conferenza deve decidere all’unanimità: in questo modo viene attribuito alle opposizioni un formidabile potere di veto. Da tutto il processo è vistosamente assente il governo, che per vedere le sue proposte esaminate non può agire direttamente ma deve ricorrere ai capigruppo dei partiti della maggioranza parlamentare, fatto che non può non indebolire la posizione e che rende comunque più complesso il processo di attuazione del programma di governo.
 
Una profonda integrazione tra funzione legislativa, funzione di controllo e funzione di indirizzo si registra, infine, negli atti che vengono svolti nella cosiddetta [[sessione di bilancio]], e che vanno dall'approvazione DPEF del [[documento di programmazione economica e finanziaria]] all'approvazione della [[legge finanziaria]] e dei bilanci.
Gli [[anni 1970|anni ’70]] sono gli anni in cui il [[Partito Comunista Italiano|PCI]] è massicciamente coinvolto in tutto il processo legislativo. La [[VII Legislatura della Repubblica Italiana|settima legislatura]] (1976-79) vede l’emergere della maggioranza parlamentare della Solidarietà nazionale, che comprende ufficialmente, accanto ai partiti di centro-sinistra, anche il Pci.
 
=== Funzione di inchiesta ===
La collaborazione fra il Pci e gli altri partiti durerà però poco, soprattutto per la difficoltà di far convivere all’interno della stessa maggioranza parlamentare posizioni politiche molto distanti fra loro.
A norma dell'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 82|art. 82 della Costituzione]], «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi». Il Parlamento, ossia, per adempiere alla sua funzione di organo attraverso il quale si esercita in forma ordinaria la [[sovranità popolare]], può adottare penetranti strumenti conoscitivi e coercitivi (gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria) per sottoporre all'esame proprio – e di conseguenza del popolo sovrano – fatti e argomenti su cui sia particolarmente viva l'attenzione sociale.
 
== Parlamento in seduta comune ==
Inoltre la presenza di nuovi partiti – come quello radicale che elegge nel 1976 4 deputati e 18 deputati nel 1979 – rende sempre più difficile far funzionare in modo passabilmente efficiente il processo legislativo.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
 
La riunione ha luogo presso gli uffici della Camera dei deputati a [[Palazzo Montecitorio]] e l'assemblea è presieduta dal [[presidente della Camera]] con il proprio ufficio di presidenza ([[s:Italia, Repubblica - Costituzione#Art. 63|art. 63 Cost.]]). Del resto, quando si trattò di scrivere l'articolo 55 della Costituzione, nonostante la prima idea di una terza Camera giuridicamente indistinta dalle altre due (idea in seguito scartata), i costituenti diedero il potere al solo presidente della Camera di presiedere il Parlamento in seduta comune per stabilire equilibrio con il [[Presidente del Senato della Repubblica|presidente del Senato]], che sostituisce il presidente della Repubblica nel caso questi non possa adempiere alle sue funzioni.
La riforma del 1971, per funzionare in modo soddisfacente, richiede infatti un accordo fra tutte le forze politiche di rilievo e quindi un forte accentramento del processo decisionale. In caso contrario, la programmazione dei lavori parlamentari sarebbe diventata – come di fatto avviene – sempre più difficile.
 
In dottrina ci sono dibattiti circa la possibilità che le Camere in seduta comune possano darsi autonome norme regolamentari. La maggior parte della dottrina è di opinione favorevole, supportata anche dal regolamento del Senato (art. 65) che esplicitamente prevede tale ipotesi.<ref>Paolo Caretti e Ugo De Siervo, ''Istituzioni di diritto pubblico'', Torino, Giappichelli Editore, pag. 239. Nel medesimo capitolo, gli autori sottolineano come l'Assemblea costituente avesse discusso la possibilità di fornire a tale organo dei poteri più ampi. Tale proposta fu accantonata in un'ottica di mantenimento della passata struttura bicamerale.</ref>
Con l'ostruzionismo parlamentare il [[Partito Radicale (Italia)|Partito Radicale]] denuncia il metodo decisionale dei partiti italiani, che da oltre trent'anni affida alle segreterie di partito le principali decisioni<ref>Convegno Gruppo Parlamentare Radicale 10, 11, 12 ottobre 1978 [http://www.radioradicale.it/exagora/il-parlamento-nella-costituzione-e-nella-realta ''Il Parlamento nella Costituzione e nella realtà], 10, 11, 12 ottobre 2000 </ref>. Con oltre 160 interventi in aula per richiamo al regolamento, i deputati radicali si oppongono alle interpellanze e alle interrogazioni che non ottengono risposta dal governo; all’abuso del ricorso ai decreti legge (oltre 150 dal 1976 al 1979) che la Costituzione prevede possa essere usato solo in “casi straordinari di necessità ed urgenza”; al mancato accesso all'informazione parlamentare, ancora precluso ai cittadini, ai giornalisti ed agli stessi deputati; alla contemporaneità delle votazioni delle camere e delle commissioni, che porta i deputati a votare velocemente senza aver partecipato al processo formativo della legge.
 
Il Parlamento in seduta comune si riunisce:
Contro questa pratica si schiera soprattutto il Pci e uno dei suoi leader, [[Giovanni Berlinguer]], che chiede di riformare il Parlamento perché troppo permissivo rispetto agli equilibri tra maggioranze (cui spetterebbe l'efficienza) e minoranze (alla ricerca di spazi di vacuo garantismo).
#con la partecipazione dei rappresentanti delle [[Regione d'Italia|regioni]], per l'elezione del presidente della Repubblica. Nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, nei successivi la [[maggioranza assoluta]] ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 83|art. 83 Cost.]])<ref>Paolo Armaroli, ''Dopo l'elezione di [[Pertini]]: IL PARLAMENTO IN SEDE ELETTORALE: PROBLEMI E PROSPETTIVE'', Il Politico, Vol. 43, No. 3 (SETTEMBRE 1978), pp. 496-525.</ref>;
#per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione del presidente della Repubblica ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 91|art. 91 Cost.]]);
#per l'elezione di un terzo dei membri (otto) del [[Consiglio superiore della magistratura]] ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 104|art. 104 Cost.]]) Il quorum richiesto è la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea nei primi due scrutini, la maggioranza dei tre quinti dei soli votanti nei successivi;<ref>art. 22 legge 24 marzo 1958, n. 195</ref>
#per la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica, a maggioranza assoluta ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 90|art. 90 Cost.]]);
#per l'elezione di un terzo dei membri (cinque giudici) della [[Corte costituzionale (Italia)|Corte costituzionale]] ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 135|art. 135 Cost.]]). Il ''quorum'' è la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini, la maggioranza dei tre quinti nei successivi<ref>art.3 legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2</ref>;
#per la compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali estrarne a sorte sedici, che integreranno la Corte costituzionale nei giudizi d'accusa contro il presidente della Repubblica (il quorum richiesto è il medesimo di quello previsto per l'elezione dei giudici costituzionali) ([[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 135|art. 135 Cost.]]).
 
==Convocazione straordinaria delle Camere==
Con gli [[anni 1980|anni ’80]], gli anni che vedono prevalere la maggioranza di pentapartito, si assiste ad una lenta inversione di tendenza che porta ad un relativo rafforzamento della maggioranza parlamentare e dello stesso governo. Nel 1981 sono ampliati i poteri dei presidente della camere, che sono ora in grado di decidere qualora la conferenza dei capigruppo non riesca a trovare un accordo. Vengono poi limitati gli interventi dei parlamentari – che spesso era stati adoperati a fini ostruzionistici – e, fra il 1988 e il 1990, viene ridotto l’uso del voto segreto, in precedenza molto ampio. Infine, nel 2008 è finalmente riconosciuto al governo un ruolo nella programmazione dei lavori parlamentari, stabilendo la necessità che la conferenza dei capigruppo tenga conto anche delle sue richieste.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
 
Fino a oggi, le Camere sono state convocate in via straordinaria solamente quattro volte (1968, 1979, 1992, 2005).
E’ però solo dopo il 1992, e i profondi cambiamenti che avvengono dopo quella data, che la posizione del governo e della sua maggioranza viene sensibilmente rafforzata.
 
== Il processo decisionale nel Parlamento della Prima Repubblica ==
{{Vedi anche|Centralità del Parlamento}}
 
== Statistiche e primati ==
*[[Giulio Andreotti]] ([[1919]]-[[2013]]) è stato il parlamentare in carica per più tempo: è stato sempre presente in Parlamento dall'[[Assemblea Costituente]] nel [[1946]] fino alla morte, avvenuta durante la [[XVII legislatura della Repubblica Italiana|XVII legislatura]], per un totale di quasi 67 anni da parlamentare, passati dal 1946 al [[1991]] alla Camera dei Deputati con la [[Democrazia Cristiana]] e dal 1991 fino alla morte a [[Palazzo Madama (Roma)|Palazzo Madama]] come Senatore a vita.
*[[Luca Boneschi]] ([[1939]]-[[2016]]) è stato il parlamentare in carica per meno tempo, infatti è stato eletto il 12 maggio [[1982]] nella [[VIII legislatura della Repubblica Italiana|VIII legislatura]] con il [[Partito Radicale (Italia)|Partito Radicale]] e si è dimesso il giorno dopo l'elezione.<ref>[http://www.ilgiornale.it/news/politica/vitalizio-dei-politici-non-finisce-mai-va-eredit-coniugi-fig-1225224.html]</ref>
*[[Enzo Lattuca]] (nato nel [[1988]]) è stato il parlamentare più giovane alla data di elezione, essendo stato eletto con il [[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]] nella [[XVII legislatura della Repubblica Italiana|XVII legislatura]] nel [[2013]] all'età di 25 anni e 15 giorni al momento del voto (l'articolo 56, comma 3 della [[Costituzione italiana]] prevede infatti che "Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età").
*[[Sergio Zavoli]] ([[1923]]-[[2020]]) è stato il parlamentare più anziano alla data di elezione, essendo stato eletto per l'ultima volta con il [[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]] nella [[XVII legislatura della Repubblica Italiana|XVII legislatura]] nel [[2013]], all'età di 89 anni e 157 giorni al momento del voto.
*[[Giuseppe Alessi (politico)|Giuseppe Alessi]] ([[1905]]-[[2009]]) è stato il deputato della [[Repubblica Italiana]] che è vissuto più a lungo, essendo morto a 103 anni, ed è il secondo parlamentare italiano che è vissuto più a lungo, superato solo dal senatore del regno [[Giovanni Battista Borea d'Olmo]] (1831-1936), che morì pochi giorni dopo aver compiuto 105 anni.
*[[Mercedes Lourdes Frias]], eletta nella XV legislatura con il [[Partito della Rifondazione Comunista]], è stata la prima persona nera a far parte della Camera.
*[[Vladimir Luxuria]], anch'essa eletta nella XV legislatura con il PRC, è stata la prima persona [[transgender]] a far parte della Camera.
*[[Toni Iwobi]], eletto nella XVIII legislatura con la [[Lega per Salvini Premier|Lega]], è stata la prima persona nera a far parte del Senato.
 
==Riferimenti normativi==
* [[s:Italia, Repubblica - Costituzione|Costituzione della Repubblica Italiana]].
 
==Note==
=== Annotazioni ===
<references group="N"/>
 
=== Riferimenti ===
<references/>
 
==Voci correlateBibliografia==
* Camera dei deputati&nbsp;– Servizio degli studi (a cura di), ''Manuale della legislazione'', 2 vol., Roma, 2003.
* Giliberto Capano / Marco Giuliani (a cura di), ''Parlamento e processo legislativo in Italia'', Bologna, 2001.
* Paolo Caretti e Ugo De Siervo, ''Istituzioni di diritto pubblico'', Torino, Giappichelli Editore, 1996. ISBN 88-348-6210-4.
* Gian Franco Ciaurro, Mario Pacelli, Anton Paolo Tanda, ''Le camere del parlamento: strutture, funzioni, apparati, regolamenti'', Roma, Colombo, 1986.
* Silvano Labriola, (a cura di), ''Il Parlamento repubblicano (1948-1998)'', Milano, 1999.
* Vincenzo Longi, ''Elementi di diritto e procedura parlamentare'', Milano, 1994.
* Manzella, Andrea, ''Il parlamento'', terza edizione, Bologna, 2003.
* Maria Luisa Mazzoni Honorati, ''Diritto Parlamentare'', Torino, 2001.
* Giovanni Rizzoni / Luciano Mecarocci / Fabrizia Bientinesi / Claudia Di Andrea / Nicola Lupo, ''Manuale della legislazione. Parte seconda: Regole per la formulazione dei testi normativi nelle principali istituzioni'', Roma, 2003.
* Peter Weber, ''Gesetzgebung im politischen System Italiens''. In: Wolfgang Ismayr (a cura di), ''Gesetzgebung in Westeuropa. EU-Staaten und Europäische Union'', Wiesbaden, 2008, pp.&nbsp;463–511.
* Venturini, Fernando, ''La storiografia sul Parlamento italiano : l'età repubblicana'', Memoria e ricerca: rivista di storia contemporanea. Fascicolo 28, 2008 (Cesena (Forlì) : Roma: [poi] Milano: Società Editrice Ponte Vecchio; Carocci; Franco Angeli, 2008).
* ''L'istituzione parlamentare e le sfide del nuovo scenario internazionale''. Seminario sul libro "Democrazia e sicurezza" di Antonio Casu. Caligaris Luigi, Casu Antonio, Cucchi Giuseppe, Jean Carlo, Maccanico Antonio, Teodori Massimo, Traversa Silvio, Zanone Valerio, in Iter Legis, 2006 fasc. 3-4, pp.&nbsp;13 – 27.
* {{cita libro|autore=[[Valerio Onida]]|autore2=Maurizio Pedrazza Gorlero|titolo=Compendio di diritto costituzionale|editore=Giuffrè|ISBN=978-88-14-17193-2|cid=Onida e Gorlero, 2011|anno=2011}}
* {{cita libro|autore=Roberto Bin|autore2=[[Giovanni Pitruzzella]]|titolo=Diritto Costituzionale|editore=Giappichelli Editore|città=Torino|anno=2007|edizione=ottava edizione|cid=Bin e Pitruzzella, 2007|ISBN=978-88-348-7650-3}}
* {{Cita pubblicazione |titolo = Riforma elettorale. Note sull'A.S. n. 2941 |curatore = Luca Borsi |editore = Servizio Studi del Senato |anno = 2017 |url=http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01047609.pdf|cid=Borsi}}
 
== Voci correlate ==
*[[Deputato]]
*[[Parlamento]]
*[[Camera dei Deputatideputati (Italia)]]
*[[Senato della Repubblica]]
*[[Commissione parlamentare]]
*[[Parlamento europeo]]
*[[Legislature della Repubblica Italiana]]
*[[Parlamento del Regno d'Italia]]
*[[Lista dei parlamenti nazionali]]
*[[Reati ministeriali]]
*[[Immunità (diritto)]]
*[[Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica]]
*[[Storia del parlamentarismo italiano]]
*[[Italia]]
*[[Diritto parlamentare]]
*[[Centralità del Parlamento]]
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto|v=Il Parlamento Italiano|preposizione=sul|s_preposizione=al}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
* [http://www.parlamento.it Sito del Parlamento]
* [{{cita web|http://www.camera.it Sito della |Camera dei Deputati]deputati}}
* [{{cita web|http://www.senato.it Sito del |Senato della Repubblica]}}
* [http://www.senato.it/leg/ElencoParlamentari/Parla.html Elenco di tutti i parlamentari] del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana su sito del [[Senato della Repubblica|Senato]].
* [http://testo.camera.it/cost_reg_funz/663/copertina.asp Regolamento parlamentare 1971, successivamente modificato ]
* {{cita web|http://testo.camera.it/cost_reg_funz/663/copertina.asp|Regolamento parlamentare 1971, successivamente modificato}}
* {{Cita web|https://parlamento18.camera.it/257|Resoconti delle sedute del Parlamanto in seduta comune}}
* ''[https://www.normattiva.it Normattiva-il portale della legge vigente]'' – sito a cura della [[Repubblica Italiana]] ove sono consultabili tutte le leggi vigenti, sia quelle pubblicate nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]], sia quelle facenti parte la legislazione regionale, sia le leggi approvate in attesa di pubblicazione
 
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