Acque territoriali: differenze tra le versioni
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[[File:Zonmar-it.svg|thumb|upright=1.4|Immagine illustrativa sul regime internazionale del mare]]
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Col termine '''acque territoriali''' o '''mare territoriale''' si considera in [[diritto internazionale]] quella porzione di [[mare]] adiacente alla costa degli
La disciplina e la regolamentazione delle acque territoriali, prima rimessa quasi esclusivamente alle [[Consuetudine (diritto internazionale)|consuetudini internazionali]], è stata poi regolata da alcune [[Convenzione (diritto)|convenzioni]], come la ''Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la [[zona contigua]]'' del [[1958]] e la ''[[Convenzione di Montego Bay]]'' del [[1982]], che è quella attualmente in vigore.
==La disciplina attuale==
In base alle consuetudini internazionali, l'ampiezza di tale porzione di mare era stabilita in 3 [[miglio nautico|miglia marine]] dalla costa (corrispondente alla gittata media dei cannoni), ma alcuni Stati rivendicavano ampiezze maggiori, fino a 200 miglia marine dalla costa. La Convenzione di Montego Bay stabilisce che ogni Stato è libero di stabilire l'ampiezza delle proprie acque territoriali, fino a un'ampiezza massima di 12 miglia marine, misurate a partire dalla ''linea di base'' (articolo 3 Convenzione di Montego Bay). La ''linea di base'' corrisponde alla linea di [[marea|bassa marea]] lungo la costa, "come indicato dalle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero" (articolo 5 Convenzione di Montego Bay); in caso la costa sia frastagliata o vi siano isole nelle sue immediate vicinanze, la Convenzione (articolo 7) indica criteri specifici per tracciare la linea di base.
Sul mare territoriale (inclusi suolo e sottosuolo marino) lo Stato costiero esercita la propria sovranità in modo pressoché esclusivo, con due importanti limiti:
* lo Stato costiero non può impedire il passaggio inoffensivo di navi mercantili o da guerra straniere (i [[sottomarino|sottomarini]] devono navigare in emersione ed esponendo la [[bandiera]]), purché tale passaggio "non arrechi pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero" (articolo 19 Convenzione di Montego Bay); lo stesso articolo stabilisce che il passaggio deve considerarsi "offensivo" qualora la nave straniera minacci o impieghi la forza, compia atti di spionaggio, violi le regole [[dogana|doganali]], fiscali, sanitarie o relative all'[[immigrazione]], interferisca con le comunicazioni costiere, inquini le acque in maniera grave e intenzionale. Il passaggio deve comunque avvenire rispettando le norme interne dello Stato costiero, in particolare quelle in materia di trasporto e navigazione;
* lo Stato costiero non può esercitare la propria [[diritto penale|legislazione penale]] in relazione a fatti commessi a bordo di navi straniere, con l'eccezione di alcune ipotesi (articolo 27 Convenzione di Montego Bay):
*#se le conseguenze del [[reato]] si estendono allo Stato costiero;
*#se il reato è di natura tale da recare pregiudizio alla pace dello Stato costiero o al buon ordine del suo mare territoriale;
*#se l'intervento delle autorità locali è richiesto dal comandante della nave o da una [[Agente diplomatico|autorità diplomatica]] dello Stato di bandiera della nave;
*#se l'intervento è necessario per reprimere un traffico illecito di [[stupefacenti]].
==Bibliografia==
* Antonio Cassese, ''Diritto internazionale'', il Mulino, Bologna, 2006, ISBN 88-15-11333-9.
==Voci correlate==
*[[Acque interne]]
*[[Acque internazionali]]
*[[Fascia contigua]]
*[[Zona economica esclusiva]]
==Altri progetti==
{{interprogetto}}
==Collegamenti esterni==
[[Categoria:Diritto internazionale]]▼
* {{Collegamenti esterni}}
* {{Treccani|mare-diritto-internazionale|Mare. Diritto internazionale}}
{{Controllo di autorità}}
▲[[fr:Mer territoriale]]
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