[[File:Mirabelli, Giuseppe – Della prescrizione secondo le leggi italiane, 1893 – BEIC 15499450.jpg|miniatura|[[Giuseppe Mirabelli]], ''Della prescrizione secondo le leggi italiane'', 1893]]
{{l|maggio 2008}}
In [[diritto civile]], la '''prescrizione''' indica l'estinzione di un diritto conseguente al suo mancato esercizio; in [[diritto penale]], essa determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
La '''prescrizione''' è un [[istituto giuridico]] che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del [[tempo]] su un certo [[procedimento giudiziario]], con valenza sia in campo [[diritto civile|civile]] che [[diritto penale|penale]].
== In Italia ==
=== Prescrizione nel diritto civile ===
== Storia ==
In [[diritto civile]], la ''prescrizione'' consiste nell’estinzione di un [[diritto soggettivo]] a causa del suo mancato esercizio per un certo periodo di tempo, determinato dalla [[legge]] (normalmente dieci anni). Nel linguaggio giuridico, quando si parla di prescrizione ci si riferisce, per lo più, alla prescrizione estintiva, ma il termine prescrizione viene talvolta usato per indicare il fenomeno inverso (nel qual caso si parla di prescrizione acquisitiva, o [[usucapione]]). La materia è regolata dagli articoli 2934 - 2963 del [[s:Codice Civile - Libro Sesto/Titolo V|Codice Civile]].
Nell'[[antica Grecia]] ad [[Atene]] esisteva un termine di prescrizione di 5 anni per tutti i reati, a eccezione di fatti particolari da rinfacciare che prevedevano un termine di prescrizione di 24 ore e dei reati contro le norme costituzionali, che non avevano termine di prescrizione. [[Demostene]] scrisse che questo termine fu introdotto per controllare l'attività dei soggetti [[sicofante|sicofanti]].<ref>Allen, Danielle S., ''The World of Prometheus: The Politics of Punishing in Democratic Athens'', Princeton University Press (2003) ISBN 0691094896, 9780691094892 pp 154, 164]
</ref>
== Tipologie ==
Il periodo di tempo varia a seconda delle diverse [[fattispecie]] delle quali si sta considerando l'eventuale prescrizione. Ove la [[legge]] non disponga nulla in ordine al periodo di tempo necessario ai fini della prescrizione, si applica il termine di prescrizione ordinaria, che è di dieci anni. Ai [[diritti reali]] su cosa altrui si applica un termine più lungo, pari a venti anni. Esistono poi diversi esempi di prescrizioni "brevi" (v. oltre).
* Nel [[diritto civile]] indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un [[diritto soggettivo]] non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge (ad esempio non è più possibile incassare un rimborso). La ''ratio'' dell'istituto è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.<ref>{{cita libro | cognome=Torrente | nome=Andrea |coautori=[[Piero Schlesinger]]| titolo=Manuale di diritto privato | editore=Giuffrè Editore | città=Milano | anno=2009|ed=19|pagine=212 }}</ref>
* In [[diritto penale]] determina l'estinzione di un [[reato]] a seguito del trascorrere di un determinato periodo di [[tempo]] (ad esempio, non viene più punito un furto o un atto di violenza). Sotto il profilo sostanziale, l'istituto riflette sia lo scemare dell'[[interesse ad agire|interesse]] dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo, a seguito del decorso del tempo. Sotto il profilo processuale, l'istituto è volto a tutelare la parte dalla difficoltà, via via crescente nel tempo, a reperire le prove a supporto della propria tesi difensiva.
== Analisi comparata ==
L'istituto della prescrizione trova la propria ragion d'essere per esigenze di certezza del diritto: se il titolare di un diritto non lo esercita per un periodo prolungato di tempo, l'ordinamento giuridico riconosce l'opportunità di tutelare l'interesse del soggetto passivo a non rimanere obbligato per un periodo indefinito di tempo. Ciò anche a tutela di chi ha effettivamente adempiuto la propria [[Obbligazione (diritto)|obbligazione]], atteso che a distanza di anni non è sempre facile provare il proprio [[adempimento]] (si è smarrita la [[quietanza]], eventuali testimoni non sono più reperibili o non ricordano, eccetera).
{{citazione|Deve in un buon codice penale ammettersi la prescrizione come causa d’impunità dei delitti? Se nella risposta a tale quesito le scuole e i legislatori si sono divisi in due partiti contrari quando il quesito si propone in ordine alla prescrizione della pena (argomento tutto estraneo al tema che qui piglio a trattare) e scuole e legislatori sono ormai tutti unanimi nella risposta affermativa quando il quesito si propone nei termini di prescrizione di azione. È questo un punto che può dirsi tranquillo nella dottrina penale; e ammesso da tutte le buone legislazioni contemporanee|[[Francesco Carrara (giurista)|Francesco Carrara]], ''Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio criminale'', Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 355-356, tratto da ''Opuscoli di diritto criminale'', vol. II, 2a ed. corretta, ampliata e riordinata, Lucca, Tipografia Giusti, 1870, p. 71}}
L'istituto in questione presenta marcate differenze da un ordinamento all'altro e fra ordinamenti nazionali differenti. Mentre in Italia dal [[Codice penale italiano|codice Rocco]] l'istituto è previsto nel codice penale (e quindi i termini decorrono dalla data di commissione del fatto, anche se l'autore non è stato ancora identificato e persino se il fatto non è stato ancora scoperto)<ref>Sul [[codice Zanardelli]], che considerava nel suo art. 91 la prescrizione una causa di estinzione dell'[[azione penale]], v. [[Luigi Lucchini]], ''Elementi di procedura penale'', Firenze, 1905, p. 100 ss.</ref>, in ambito europeo l'attribuzione di una natura processuale alla prescrizione esprime una “tendenza normativa che può dirsi egemone negli altri Paesi del vecchio continente”<ref>M. Serraino, ''Dalla Corte di Giustizia UE un “provvidenziale” invito alla conversione. Prescrizione penale e ragionevole durata del processo all'indomani della “sentenza Taricco”'' (Seconda parte), in Studium iuris, 2016, fasc. 7-8, p. 839.</ref>; la conseguenza è che, decorrendo i termini dal verificarsi di eventi processuali (a partire dall'identificazione di un possibile autore del fatto), nei fatti i termini assai difficilmente impattano sui processi in corso in proporzioni comparabili a quanto avviene invece in Italia<ref>[https://www.linkiesta.it/it/article/2012/05/17/volete-sconfiggere-la-corruzione-riformate-la-prescrizione/7151/ ''Volete sconfiggere la corruzione? Riformate la prescrizione'', Linkiesta, 17 maggio 2012].</ref>. In altri termini, la modalità "sostanziale" dell'istituto della prescrizione esistente in Italia dal 1930 "in ambito europeo parrebbe costituire pressoché un ''unicum'' stante l'assoluta prevalenza della opposta natura processuale"<ref>Alessandro Bernardi, ''L'ORDINANZA TARICCO DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLA PROVA DELLA PAREIDÒLIA'', Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.1, 1º marzo 2017, pag. 48.</ref>.
Non tutti i diritti si prescrivono: non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili, né i diritti disponibili ma espressamente dichiarati imprescrittibili dalla legge.
== Nel diritto internazionale ==
Tra i diritti indisponibili rientrano i diritti della personalità, gli [[status]] familiari e la [[potestà]] dei genitori sui figli.
Il [[diritto internazionale]] conosce l'imprescrittibilità dei [[crimini internazionali]] più gravi, affermata caso per caso dalla giurisprudenza dei principali [[tribunali internazionali]]; quando però si è trattato di fissare ''ex ante'' l'esatta determinazione di questi reati, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'ottobre 1966 non vi è stato consenso<ref>Consiglio d'Europa, [https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016801ce394 Explanatory Report – ETS 082 – Crimes against Humanity and War Crimes], p. 3.</ref> e il relativo trattato, aperto alla firma nel 1968, è stato ratificato soltanto da 55 Stati.
Allo scopo di affermare comunque il principio il [[Consiglio d'Europa]] nel 1974 aprì alla firma la [[Convenzione europea sull’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra]], entrata in vigore nel 2003 e attualmente applicabile agli otto Stati europei che l'hanno ratificata.<ref>[[Consiglio d'Europa]], [https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/082 ''Dettagli del Trattato n°082: Convenzione europea sull’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra'']:
Tra i diritti disponibili non soggetti a prescrizione spiccano il diritto di [[Proprietà (diritto)|proprietà]] (che però è soggetto all'istituto della prescrizione acquisitiva: l'[[usucapione]]), il diritto alla qualità di [[erede]] (che incontra anche qui il limite dell'eventuale [[usucapione]] da parte di terzi di singoli beni ereditari) e il diritto a far valere la [[nullità]] di un [[contratto]] .
«Tale Convenzione tende ad assicurare che la prescrizione non si applichi alla perseguibilità dei reati che seguono ed all’esecuzione di pene pronunciate per tali reati, in tanto che punibili secondo le leggi nazionali:
1. i crimini contro l’umanità previsti dalla [[Convenzione sul genocidio|Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio]], adottata il 9 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
2. a. i reati previsti dall’articolo 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento dei feriti e dei malati delle forze armante in campo, dall’articolo 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento di feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, dall’articolo 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 sul trattamento dei [[prigionieri di guerra]] e dall’articolo 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione dei civili in tempo di guerra;
b. ogni analoga violazione delle leggi di guerra, aventi efficacia al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, e delle [[consuetudini]] di guerra esistenti a quel momento, che non siano già previste dalla summenzionate disposizioni delle [[Convenzioni di Ginevra]], quando il reato di cui si tratta sia di particolare gravità avuto riguardo sia ai suoi elementi soggettivi e materiali sia all’entità delle sue prevedibili conseguenze;
3. ogni altra violazione alle leggi ed alle consuetudini di [[diritto internazionale]], come stabilito in futuro, considerata dalla Parte interessata – ai sensi di una dichiarazione fatta conformemente all’articolo 6 – come avente natura analoga a quelle previste dal paragrafo 1 e 2 di questo articolo».</ref>
Con lo [[Statuto di Roma]] e l'ingresso dell'imprescrittibilità nei [[Statuto di Roma#Capitolo terzo. Principi generali del diritto penale|principi generali del diritto penale internazionale]], può dirsi entrato in vigore un testo ricognitivo del [[Consuetudine (diritto internazionale)|diritto consuetudinario]] nel frattempo consolidatosi.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
== Negli Stati del mondo ==
Qualora tuttavia in virtù degli [[usi]] o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, esso, in difetto di accordo, è determinato dal [[giudice]].
=== Germania ===
In Germania per i reati commessi dai parlamentari la prescrizione viene conteggiata non dal momento in cui è avvenuto il reato ma da quando inizia il processo.<ref name="agi"/><ref>{{cita news|url=http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/08/19/prescrizione-in-italia-lo-famo-strano-la-patata-bollente-nella-mani-di-renzi/1093400/|titolo=Prescrizione, in Italia “lo famo strano”. La patata bollente nelle mani di Renzi|autore=Mario Portanova|pubblicazione=Il Fatto Quotidiano|data=19 agosto 2014
|accesso=24 ottobre 2015}}</ref>
=== Italia ===
Anche l'[[Azione (diritto)|azione]] volta alla fissazione del termine per adempiere è però a sua volta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
{{vedi anche|Prescrizione (ordinamento civile italiano)|Prescrizione (ordinamento penale italiano)}}
La normativa in tema è regolata sia in ambito civile e penale, nel primo dagli artt. 2934 a 2963 del [[codice civile italiano]], nel secondo dagli artt. da 157 a 161 del [[codice penale italiano]], come modificati dalla [[legge ex Cirielli]] nel 2005 e da successivi interventi.<ref name=":0">{{Cita web|url=https://www.altalex.com/documents/news/2014/09/03/della-estinzione-del-reato-e-della-pena|titolo=Della estinzione del reato e della pena|sito=Altalex|lingua=it-IT|accesso=2019-12-18}}</ref>
Dal punto di vista del diritto penale, costituisce una delle varie cause della cosiddetta estinzione del reato. Rappresenta il venir meno dell'interesse dello Stato, dopo un determinato lasso di tempo, all'inflizione di una pena in capo a un soggetto che, al termine del processo, potrebbe essere dichiarato colpevole della condotta penalmente illecita addebitatagli dalla pubblica accusa. Rappresenta il venir meno dell'interesse dello Stato a proseguire nell'esercizio della azione punitiva che, proceduralmente, è stata esercitata dal Pubblico Ministero. Il lasso temporale della prescrizione è parametrato di volta in volta - ossia caso per caso - alla singola e specifica gravità dell'addebito avanzato mosso dall'autorità inquirente. Il lasso temporale della prescrizione è altresì aumentato qualora il soggetto presunto autore sia un cosiddetto "recidivo" e da tale qualificazione giuridica sia poi discesa, con la sentenza di sua condanna, l'applicazione specifica di un aumento della pena comminata (esclusi alcuni casi per i quali la qualifica di soggetto recidivo comporta sempre e comunque l'aumento del termine di prescrizione).
La prescrizione di un'obbligazione da fatto [[illecito]] incomincia a decorrere dal giorno in cui il fatto è stato commesso.
=== Regno Unito e USA ===
La disciplina della prescrizione è [[inderogabile]]: i patti volti a tal fine sono nulli né è possibile rinunciare alla prescrizione fin quando questa non è compiuta.
Nel [[Regno Unito]] e negli [[Stati Uniti d'America|Stati Uniti]] la non perseguibilità degli illeciti penali è regolata dallo "Statute of Limitations", che fissa il tempo massimo dopo il quale le corti non hanno più giurisdizione.<ref name="agi">{{Cita web|url=https://www.agi.it/fact-checking/davigo_anm_ha_ragione_la_prescrizione_allitaliana_unanomalia-1422647/news/2017-01-27/|titolo=Davigo (Anm) ha ragione: la prescrizione "All'italiana" è un'anomalia}}</ref>
La rinuncia non deve essere necessariamente espressa, ma può anche risultare da fatti concludenti, incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione.
== Note ==
In diritto civile, la prescrizione è una tipica [[eccezione]] di parte: non può essere rilevata d'ufficio dal [[giudice]], ma deve essere espressamente eccepita dalla parte interessata. Ciò significa che chi è chiamato in giudizio per l'[[adempimento]] di una obbligazione prescritta, ha comunque l'[[onere]] di costituirsi nel [[processo]] (a mezzo di [[difensore]], quando è necessario) e avanzare l'[[eccezione]] in parola.
<references/>
== Bibliografia ==
Esempi di prescrizioni più brevi sono quelli relativi al [[risarcimento]] del danno derivante da fatto illecito (5 anni dal fatto), al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (2 anni dall'evento), ai diritti derivanti dal [[contratto]] di [[spedizione]] e [[trasporto]] (1 anno, oppure 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori dell'Europa, decorrenti dall'arrivo a destinazione della persona oppure dal giorno del sinistro oppure se questo è ignoto - dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione).
* {{cita libro | cognome=Gazzoni | nome=Francesco | titolo=Manuale di diritto privato | editore=Edizioni Scientifiche Italiane | città=Napoli | anno=2007|ed=13}}
* {{cita libro | cognome=Torrente | nome=Andrea |coautori=[[Piero Schlesinger]]| titolo=Manuale di diritto privato | editore=Giuffrè Editore | città=Milano | anno=2009|ed=19}}
== Voci correlate ==
Da questo tipo di prescrizione, chiamata [[estintiva]], si distingue la prescrizione [[presuntiva]], che opera in ambito processuale. Si applica a rapporti - specificati dalla [[legge]] - nei quali l'estinzione del [[debito]] (in particolare, il pagamento del prezzo di una merce o di una prestazione) avviene generalmente in tempi brevi. In questo caso, il [[debitore]] che affermi, ad esempio, di aver adempiuto la propria la prestazione ma non è in possesso della relativa [[prova (diritto)|prova]] (es: quietanza di pagamento), può semplicemente limitarsi ad eccepire in giudizio al [[creditore]] l'avvenuta prescrizione presuntiva. Il che ha come conseguenza processuale che l'obbligazione si "presume" estinta. Si tratta di una [[presunzione]] non assoluta (''iuris et de iure''), ma relativa (''iuris tantum''), che cioè può essere vinta da una prova contraria.
* [[Decadenza]]
* [[Istituto giuridico]]
* [[Processo (diritto)]]
* [[Reato]]
== Altri progetti ==
Però, tale [[prova (diritto)|prova]] è costituita solo dal "[[giuramento]] decisorio": il [[creditore]] chiede che il [[debitore]] giuri che la prestazione dovuta è stata estinta; se il debitore giura (fatte salve le conseguenze penali del falso giuramento([[s:Codice Penale/Libro II/Titolo III|art. 371 codice penale]]), il [[giudice]], nel decidere la lite, non potrà che attenersi a quanto giurato dalla parte, senza poterne sindacare l'attendibilità e la veridicità.
{{interprogetto}}
== Collegamenti esterni ==
L'[[eccezione]] di prescrizione presuntiva, tuttavia, deve essere rigettata se chi la oppone ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
* {{Collegamenti esterni}}
* {{cita web|url=http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=145347|titolo=Prescrizione e decadenza|accesso=2 aprile 2018|dataarchivio=4 febbraio 2007|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20070204041237/http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=145347|urlmorto=sì}}
I termini di prescrizione possono essere "sospesi" (ad esempio, in tempo di guerra, a favore dei militari in servizio, oppure a favore degli interdetti per infermità mentale per il tempo in cui non hanno rappresentante legale) oppure "interrotti".
* {{cita web|http://www.Prescrizione.it|Prescrizione.it}}
Nella sospensione il periodo trascorso prima dell'interruzione si somma con quello che continua a decorrere dopo la cessazione della causa sospensiva.
Nella interruzione, dopo ogni causa di interruzione ricomincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
L'interruzione si verifica in tre casi:
proposizione di [[domanda]] giudiziale (anche in sede arbitrale);
atto di costituzione in [[mora]];
riconoscimento del debito da parte del soggetto obbligato.
In caso di proposizione di domanda giudiziale, la prescrizione rimane interrotta per tutto il giudizio, fino a quando la [[sentenza]] che lo definisce non passa in [[giudicato]].
La sospensione opera:
*tra i coniugi;
*tra chi esercita la [[potestà]] e le persone che vi sono sottoposte;
*tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale;
*tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
*tra l'[[erede]] e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario;
*tra le persone i cui beni sono sottoposti per [[legge]] o per provvedimento del [[giudice]] alla amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
*tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
*tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il [[dolo]] non sia stato scoperto.
Le norme (artt. 2962 e 2963 cod. civ.) prevedono i criteri per il calcolo del tempo: non si tiene conto del giorno iniziale del tempo (ad esempio, il giorno in cui è avvenuto il sinistro, che genera il diritto al risarcimento) ed il termine scade quando finisce l'ultimo giorno in esso compreso. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. A tal fine, come normalmente previsto in materia di termini processuali, il sabato è considerato giorno feriale (legge n. 260 del [[27 maggio]] [[1949]] e successive modifiche, di cui ultimamente la legge n. 336 del [[20 novembre]] [[2000]]).
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
===Termini brevi di prescrizione===
Per alcuni diritti sono previsti termini di prescrizione significativamente più brevi rispetto all'ordinaria prescrizione decennale.
Si prescrivono in cinque anni:
*le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
*il capitale nominale dei titoli di Stato;
*le annualità delle pensioni alimentari;
*le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
*gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
*le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
*i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la [[società]] è iscritta nel registro delle imprese;
*l'[[Azione (diritto)|azione]] di [[responsabilità]] che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori.
Si prescrivono in tre anni il diritto:
*dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (presuntiva);
*dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (presuntiva);
*dei notai, per gli atti del loro ministero (presuntiva);
*degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese (presuntiva).
Si prescrive in un anno:
*il diritto del [[mediatore]] al pagamento della provvigione;
*i diritti derivanti dal [[contratto]] di [[spedizione]] e dal contratto di [[trasporto]]. Se tuttavia il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa, la prescrizione è di diciotto mesi.
*i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea;
*il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi. Tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di [[assicurazione]] o di riassicurazione si prescrivono in due anni;<ref>L'articolo 2952, terzo comma Cod. civile è stato modificato in tal senso dal Decreto legge n. 134/2008, convertito in Legge n.166 del 27 ottobre 2008</ref>
*il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore (presuntiva);
*il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (presuntiva);
*il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione (presuntiva);
*il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità (presuntiva);
*il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio (presuntiva);
*il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali (presuntiva).
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive
nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
=== Prescrizione nel diritto penale ===
Secondo l'art. 157 del [[codice penale italiano]], il tempo necessario a prescrivere un reato varia in considerazione della pena stabilita. I reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo non sono prescrittibili.
L'art. 157 del codice penale, modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, prevede che la prescrizione estingua il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Sono comunque necessari come minimo sei anni per i [[Delitto|delitti]] e quattro anni per le [[Contravvenzione|contravvenzioni]], ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario alla prescrizione non vengono considerate né la attenuanti né le aggravanti, eccezion fatta per le aggravanti che aumentano la pena di oltre un terzo e quelle per le quali la legge stabilisce una pena diversa; in tali casi si tiene conto dell'aumento massimo della pena prevista per l'aggravante.
Quando la legge prescrive per un reato sia una pena detentiva che una pecuniaria, la prescrizione si calcola sulla sola pena detentiva.
La legge, in determinate fattispecie, può prevedere una pena alternativa a quella detentiva e pecuniaria: in tal caso la prescrizione matura in tre anni.
La prescrizione è espressamente rinunciabile dall'imputato.
In [[diritto penale]] si distingue la prescrizione del reato e la prescrizione della [[pena]].
La prescrizione del reato è l'istituto che risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l'autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo e solitamente proporzionale alla gravità dello stesso. In altre parole, si intende evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi troppo tempo prima e per i quali è socialmente meno sentita l'esigenza di un tutela giuridica. Peraltro, anche nell'ottica di una pena socialmente rieducativa (art.27 Cost.), {{citazione necessaria|è comune affermazione, anche in psicologia, che una punizione che arrivi troppo in là nel tempo rispetto alla realizzazione dell'illecito è foriera di effetti opposti}}. Inoltre l'istituto assolve, nelle intenzioni del legislatore, alla funzione di garantire il diritto di difesa all'imputato. Col passare del tempo infatti è sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo favore: la prescrizione evita quindi eventuali abusi da parte del sistema giudiziario che potrebbero intervenire nel caso in cui il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo, e funge da stimolo affinché l'azione dello Stato contro i reati debba essere rapida e puntuale, seguendo quindi un'azione repressiva costituzionalmente orientata, in favore del principio di ragionevole durata del processo.
Per quanto riguarda la prescrizione di un reato in seguito al riconoscimento di [[circostanze attenuanti]], la Corte di Cassazione ha affermato:
{{quote|Qualora l'applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato sia conseguenza della concessione di attenuanti, la sentenza si caratterizza per un previo riconoscimento di colpevolezza dell'imputato ed è fonte per costui di pregiudizio|[[Corte di Cassazione]], sezione IV, sentenza n. 5069 del [[21 maggio]] [[1996]]}}
==La prescrizione nel diritto comparato==
L'istituto in oggetto presenta sensibili differenze da un ordinamento all'altro. In alcuni ordinamenti l'inizio del processo vale ad impedire effettivamente la caduta in prescrizione del reato; in altri ancora, istituti analoghi alla prescrizione sono previsti in ambito penale solo per reati di minor conto (ad es. nel [[Common law|diritto anglosassone]]).
==Ricorso alla prescrizione==
Sono preoccupanti per il sistema giuridico le cifre che riguardano il ricorso alla prescrizione. Infatti se nel solo [[1996]] i processi conclusi con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione dei termini si contavano in 56.486, nel [[2003]] gli stessi sono saliti a 206.000, quadruplicando<ref>Cifre estrapolate da un'interrogazione parlamentare del 22 marzo 2005</ref>.
==Note==
<references/>
==Collegamenti esterni==
* [http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=145347 Prescrizione e decadenza] ''Aduc''
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto}}
[[Categoria:TerminiPrescrizione| giuridici]]
[[Categoria:Diritto penale]]
[[Categoria:Diritto civile]]
[[de:Verjährung]]
[[en:Statute of limitations]]
[[es:Prescripción (derecho)]]
[[fr:Prescription (droit)]]
[[ko:공소 시효]]
[[nl:Verjaring]]
[[pl:Przedawnienie]]
[[pt:Prescrição]]
|