Defensor minor: differenze tra le versioni
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Il '''Defensor minor''' composto attorno al [[1342]] si colloca fra le opere minori di [[Marsilio da Padova]], ma si distingue per la sua importanza. Si differenzia dal [[Marsilio da Padova|Defensor pacis]] per essere un'opera più propriamente teologica mentre l'altra è prevalentemente politica.<Br/>▼
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|autore = [[Marsilio da Padova]]
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▲Il '''''Defensor minor''''' è un trattato composto di [[Marsilio da Padova]] attorno al [[1342]]; si colloca fra le opere minori di
Lo studio condotto nel ''Defensor Minor'' riguarda la giurisdizione civile ed ecclesiastica, la confessione auricolare, la penitenza, le indulgenze, le crociate, i pellegrinaggi, la ''[[plenitudo potestatis]]'', il potere legislativo, l'origine della sovranità, il matrimonio
==La giurisdizione civile==
Per quanto riguarda la '''[[giurisdizione]]''', Marsilio distingue la legge in divina ed umana, la prima quale manifestazione indipendente da qualsiasi volontà umana e riguardante la condotta dell'uomo in vista della vita ultraterrena, la seconda quale determinazione della volontà del popolo, dotata di potere coattivo e non modificabile da nessun ecclesiastico.
Quanto detto vale anche per il [[Papa]] che nemmeno con i suoi decretali può derogare la legge, manifestazione della sovranità popolare. Identici sono i soggetti a cui le due leggi si riferiscono, ma diverso ne è l'oggetto ed il fine. L'una cerca il bene dell'anima mentre l'altra cura il bene terreno, con la conseguenza che è negato agli ecclesiastici il potere di fare leggi, anche in presenza di un persistente silenzio del legislatore umano. Lo stesso vale per gli emendamenti e le eventuali modifiche, compito questo di esclusiva pertinenza del popolo. L'unica cosa su cui è competente il clero è quella sorta di norme non giuridiche che riguardano la morale e che si risolvono in semplici consigli e che dei consigli hanno l'efficacia.
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Il compito e la funzione principale del '''clero''' è insegnare i sacri testi e preparare le anime per la vita ultraterrena. La Chiesa ha ripetutamente affermato che per il peccatore non esiste altro sistema di redenzione dal peccato se non la confessione. Marsilio nello sforzo di avvicinare l'uomo a Dio, indipendentemente da qualsiasi intermediario, afferma che la confessione si deve fare direttamente a Dio e che la salvezza deriva soltanto dal vero pentimento. Anticipa quello che sarà uno dei capisaldi del Protestantesimo. Dalle Sacre Scritture non si rileva la necessità di questo Sacramento che viene soltanto consigliato e non prescritto. Soltanto il sincero pentimento al di fuori di qualsiasi confessionale dà quella pace nell'anima che è il preludio della salvezza eterna. Soltanto a Dio spetta assolvere dai peccati ed il sacerdote che eventualmente lo faccia lo fa soltanto nell'ambito della Chiesa. ''Sufficit soli Deo confiteri peccata ipsa, videlicet recognoscendo, et de ipsis poenitendo cum proposito talia alterius non committendi''. Queste parole si possono considerare come prodromi di quelli che saranno i principi della riforma luterana.
''Sufficit sola contritio et vera poenitentia de commisso absque omni confessione facta vel fienda sacerdoti, ut immediate absolvatur per Deum''. Marsilio non esclude in maniera assoluta la confessione, dice soltanto che è utile ma non indispensabile, quale sarebbe se fosse un precetto, conseguentemente viene anche negato il potere sacerdotale di infliggere penitenze.
Soltanto la contrizione libera dal peccato vale e non una qualsiasi penitenza di carattere materiale o spirituale quasi fosse un risarcimento del peccato.
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== Le indulgenze==
Altre istituzioni contro cui si leva Marsilio sono le '''indulgenze''' di cui in quel periodo si faceva un uso, anzi un abuso a dir poco sconsiderato e scandaloso, specialmente per quanto riguarda le crociate ed i pellegrinaggi.
Egli ritiene, infatti, illecito il costringere i non cristiani ad abiurare la propria religione per accettarne un'altra, la nostra. Nega con ciò ogni valore ideale alle crociate che possono essere giustificate ed ammesse soltanto come imprese militari e non come mezzo di proselitismo. Lo stesso vale per i pellegrinaggi molto in uso in quei tempi; non ci si salva dal peccato facendo un viaggio più o meno piacevole ma soltanto col pentimento e la contrizione.
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==La ''plenitudo potestatis''==
Già nel Defensor Pacis Marsilio negava la ''[[plenitudo potestatis]]'' ed anche nel Defensor Minor ne ripropone il tema. In quest'ultima opera adduce un altro argomento contro la Plenitudo Potestatis, dice, infatti, che in Cristo vi sono due nature una umana ed una divina. Quale Dio creò il mondo, l'uomo ed, ancora, quale Dio non può avere alcun successore. Quale uomo nacque, soffrì corporalmente, morì e quale uomo ebbe successori: gli apostoli. La Plenitudo Potestatis è, perciò, un assurdo, implicando facoltà umane e divine che nessun altro dopo di Lui ebbe.
Un altro punto della questione riguarda il [[Primato di Pietro]] e della Chiesa di Roma. Essendo questa la tradizione della Chiesa e non potendo la Chiesa sbagliare, il principio della Potestas è considerato come vero e reale ma è il presupposto che è errato. La Chiesa non è infallibile in ogni campo ma soltanto per quanto riguarda la morale, il rito e certamente il Primato di Pietro e della Chiesa di Roma non è una questione né di morale né di rito.
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==Il concilio ecumenico==
L'autorità che viene negata al Papa è invece riconosciuta al '''Concilio Ecumenico''', la cui convocazione spetta al ''legislator humanus''. Ecco appare ancora una volta il concetto di legislator humanus: ''Supremus legislator humanus praesertim a tempore Christi usque in praesens tempus, et ante fortassis per aliqua tempora, fuit et est et esse debet universitas hominum, qui coactivis legis praeceptis subesse debent, aut ipsorurn valentior pars, in singulis regionibus atque provinciis''.
Del Concilio faranno parte sia gli ecclesiastici che i laici in rappresentanza della ''Comunitas Fidelium'' ed esso avrà il potere di trattare qualsiasi questione senza alcuna limitazione.
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==Il divorzio==
{{vedi anche|Tractatus de iurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus}}
Nell'ultima parte del Defensor Minor si trova quel ''Tractatus de iurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus'' che Marsilio compilò in occasione del '''Divorzio''' di [[Giovanni di Moravia]] e [[Margherita del Tirolo]]. Attorno al 1341 le relazioni tra i coniugi [[Giovanni di Moravia]] e [[Margherita del Tirolo]] erano tanto insostenibili che la sposa preferì fuggire. Intervenne l'[[Imperatore]], imparentato con la sposa, e progettò il matrimonio tra la fuggitiva e [[Ludovico di Brandeburgo]] ma a ciò ostava il precedente matrimonio ed alcuni legami di sangue.▼
Nell'ultima parte del Defensor Minor si trova quel ''Tractatus de iurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus'' che Marsilio compilò in occasione del Divorzio di Giovanni di Moravia e [[Margherita di Tirolo-Gorizia]].
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==Voci correlate==▼
▲* [[Marsilio da Padova]]
==Bibliografia==
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* Lambertini R., ''Ockham and Marsilius on an Ecclesiological Fallacy - Franciscan Studies''.
* Pincin C., ''Marsilio da Padova nella Riforma e nella Controriforma''.
▲==Voci correlate==
[[Categoria:Opere letterarie]]▼
* [[Marsilio da Padova]]
* [[Tractatus de iurisdictione imperatoris in causis matrimonialibus]]
{{Portale|Cristianesimo|filosofia|Lingua latina}}
▲[[Categoria:Opere letterarie di autori italiani in latino]]
[[Categoria:Teologia]]
[[Categoria:Diritto medievale]]
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