Errore (ordinamento civile italiano): differenze tra le versioni

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L{{'}}'''errore''' nell'[[diritto civile|ordinamento civile]] [[italia]]no è una delle cause di annullabilità del negozio giuridico, con particolare riferimento alla materia contrattuale. In quanto tale, esso consiste in un vizio che rende invalido il negozio che ne è affetto; tale invalidità (ossia l'annullabilità) assume una gravità inferiore rispetto alla nullità.
L''''errore''' nell'[[diritto civile|ordinamento civile]] [[Italia|italiano]] consiste in una falsa rappresentazione della realtà.<ref>{{cita libro | cognome=Torrente | nome=Andrea |coautori=Piero Schlesinger| titolo=Manuale di diritto privato | editore=Giuffrè Editore | città=Milano | anno=2009|ed=19|pagine=p. 488}}</ref>
 
==L' Errore vizio ed errore diostativo calcolo==
L'errore è dato dalla distorta e falsa rappresentazione della realtà di fatto o di diritto che porterà alla conclusione di un [[contratto]].
 
L'ordinamento italiano distingue - seppur ormai a soli fini descrittivi - fra due tipologie di errore: l'errore vizio e l'errore ostativo.<ref>Francesco Gazzoni, ''Obbligazioni e contratti'' (XIX edizione), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, ISBN 978-88-49-54034-5, p. 970.</ref>
{{q|L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica tranne che verificandosi come errore sulla quantità non sia stato determinante del consenso.|Art. 1430 c.c.}}
 
Il primo consiste in una falsa o mancante rappresentazione della realtà, sia essa riferita ad una questione di fatto o di diritto. Essa attiene perciò al processo formativo della volontà negoziale del soggetto e si pone quale fenomeno psicologico interno. L'endiadi con la quale viene formulata tale definizione consente di equiparare all'errore l'ignoranza.<ref>{{cita libro | cognome=Torrente | nome=Andrea |coautori=[[Piero Schlesinger]]| titolo=Manuale di diritto privato | editore=Giuffrè Editore | città=Milano | anno=2009|ed=19|p=488}}</ref><ref>Fernando Bocchini; Enrico Quadri, ''[https://books.google.it/books?id=_81eDwAAQBAJ&pg=PA866&dq=errore+vizio&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi46sDev8nnAhXj0qYKHQ7iCiIQ6AEIPTAD#v=onepage&q=errore%20vizio&f=false%7C Diritto privato]'', G Giappichelli Editore, 2018, ISBN 978-88-92-11348-0, p. 866.</ref> Un tipico esempio è dato dall'acquisto operato da Tizio di un oggetto in [[ottone (lega)|ottone]] ritenuto, erroneamente, d'[[oro]].
L'espressione errore di calcolo ha un significato polivalente. Può significare errore nella valutazione di un determinato bene, o errore di un'operazione matematica, in cui i fattori sono certi, il calcolo da eseguire è certo ma il risultato è errato.
In conclusione l'errore che si verifica nella fase di formazione del contratto viene giudicato irrilevante in quanto errore sui motivi,non dà quindi luogo all'annullamento ma solo a rettifica. L'errore invece che attiene al vizio del consenso definito come errore determinante dà luogo all'annullamento del contratto.
 
Il secondo consiste invece nella non corrispondenza fra una volontà negoziale regolarmente determinatasi all'interno del soggetto e la dichiarazione negoziale che quest'ultimo rivolge all'esterno. Esso dunque è l'errore che cade "sulla dichiarazione" (art. 1433 c.c.) e in ciò si differenzia in radice dall'errore vizio: il primo attiene al momento negoziale interno, appunto formativo; quest'ultimo a quello dell'esternazione, ovvero dichiarativo.<ref name="franceschelli238">Vincenzo Franceschelli, ''[https://books.google.it/books?id=f_8-JWyDGxsC&pg=PA238&dq=errore+vizio&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwioivWOv8nnAhVMUZoKHfzmAdMQ6AEILjAB#v=onepage&q=errore%20vizio&f=false%7C Diritto privato]'' (vol. 1), Giuffrè Editore, 2010, ISBN 978-88-14-15296-2, p. 238.</ref> Un esempio è dato dal dichiarante che afferma 100 anziché 1.000 o dall'impiegato che mal trascrive il testo del dichiarante tramite [[telegrafo]].
 
Sotto la vigenza dell'abrogato Codice civile del 1865, la dottrina evidenziava una fondamentale differenza di disciplina fra le due fattispecie: l'errore vizio avrebbe dato causa all'annullabilità del contratto; l'errore ostativo, invece, alla sua nullità. Questa seconda soluzione era avallata dal rilievo che l'errore ostativo tradisce una radicale assenza della volontà della parte negoziale, determinando la nullità del contratto per mancanza di consenso. Il vigente Codice civile del 1942 ha risolto la questione equiparando all'art. 1433 i due tipi di errori, sulla base della gravità delle ripercussioni sulla certezza del diritto che aveva comportato la precedente soluzione.<ref name="franceschelli238"/> Questa differente scelta è anche sintomatica del cambiamento di posizione dell'ordinamento circa l'essenza del consenso come elemento essenziale del contratto: esso non viene più considerato come esclusivo fenomeno psicologico interno al soggetto (c.d. dogma della volontà), ma preminentemente come fenomeno sociale, rispetto al quale l'affidamento che una certa dichiarazione negoziale produce nei consociati è tutelata con preminenza rispetto all'esatta corrispondenza di questa alle concrete determinazioni volitive della parte.
 
==Rilevanza Requisiti dell'annullabilità per errore ==
La sanzione dell'invalidità (e la conseguente possibilità di annullamento) non può essere comminata in ogni caso di errore: il risultato sarebbe una diffusa incertezza del diritto. Gli interessi contrapposti che entrano in conflitto in questo ambito sono quelli della parte affetta dall'errore (che non vuole essere vincolata da un negozio non voluto) e quelli della controparte, che non è generalmente in grado di comprendere le volizioni dell'altra (rispetto alla quale, dunque, l'ordinamento avverte il bisogno di tutelare il legittimo affidamento). L'ordinamento italiano subordina per questi motivi l'annullabilità del contratto a due requisiti dell'errore da cui esso sia affetto: l'essenzialità e la riconoscibilità.<ref name="franceschelli238"/><ref name="altalex">Paolo Franceschetti, [https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2012/11/21/errore-contrattuale Datio in solutum], ''altalex.com'', link verificato l'11 febbraio 2020.</ref>
 
=== Essenzialità dell'errore ===
Nell'ambito del [[diritto civile]] l'errore è annoverato tra i [[vizi del consenso]]. Esso, concorrendo determinati presupposti, apre le porte alla possibilità dell'[[annullamento]] del contratto.
 
L{{'}}'''essenzialità''' è il requisito oggettivo dell'errore e consiste in una obbiettiva valutazione della sua rilevanza nell'economia del consenso contrattuale. L'art. [[s:codice civile|1429 c.c.]] qualifica un insieme di ipotesi di essenzialità:
===Cenni storici===
*# errore sulla natura o sull'[[oggetto del contratto]] (''error in negotio'');
{{Vedi anche|Errore (diritto romano)}}
# errore sull'identità dell'oggetto della [[prestazione]] (''error in substantia'' o "in corpore");
Nel [[diritto romano]] l'errore era una divergenza tra manifestazione della volontà e la volontà stessa, tra il voluto e il dichiarato. Prima grande classificazione è quella tra '''errore vizio''' ed '''errore ostativo'''. Il primo incide a monte sul processo di formazione della volontà: la volontà esiste ma si è formata così come si è formata in virtù di un vizio originario, mentre il secondo può dipendere da una svista, da un fraintendimento, da ignoranza nel modo di esprimersi e di comportarsi e in esso la volontà è del tutto esclusa. Per essere rilevanti ai fini dell’invalidità del negozio, l’errore doveva essere essenziale e scusabile. Essenziale è l’errore che investe il negozio nei suoi aspetti fondamentali. Tra questi i principali sono:
*# errore sull'identità dell'oggetto della [[prestazione]] ovvero sopra una qualità dello stesso oggetto che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso (''error in qualitate'');
*l’''error in negotio'', che cade sull’identità del negozio da compiere,
*# errore sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso (''error in persona'');
*l’''error in substantia'' che cade sulla composizione materiale dell’oggetto del negozio (scambiare rame per oro),
# errore sulla quantità, sempre che sia stato determinante del consenso (''error in quantitate'');
*l’''error in corpore'' che concerneva l’identità fisica dell’oggetto del negozio,
*# errore di diritto, a condizione che esso sia ragione unica o principale del [[contratto]].
*l’''error in persona'' che investe l’identità del destinatario o dell’altra parte del negozio.
La norma agisce dunque da filtro, selezionando solo gli errori di particolare rilevanza negoziale. Tuttavia è stato a lungo dibattuto se essa delinei un numerus clausus di casi, ossia se tale elenco sia tassativo. La Relazione al Re (di accompagnamento all'entrata in vigore del codice del [[1942]]) e parte della dottrina ritengono che l'elenco di cui alla disposizione in esame non abbia carattere [[tassatività|tassativo]]. NondimenoPerciò, per individuare ''ulteriori'' casi ulteriori di errori essenziali si dovrebbe rinvenire la ''ratio'' dell'elenco in parola e ciò non pare agevole. Secondo talunialtri l'elencoelencazione comprenderebbesarebbe ipotesitassativa paradigmatichee di errori riconoscibili; vale a dire che l'altronon requisitodarebbe pretesoadito dalla legge (art. 1431 c.c.) concorrerebbe a stabilire per quali errori ci siad puòinterpretazione dolereanalogica.
Irrilevanti erano invece gli ''error in nomine'' (nel caso di persona o cosa indicata con nome diverso da quello proprio) ed ''in qualitate'' (l’errore che concerne solamente la qualità della cosa). L’''error in quantitate'' o comportava nullità o la validità nei limiti della quantità minore.
 
Dall'essenzialità deve essere tenuta distinta la determinanza dell'errore. Essa consiste in una valutazione di fatto, da condurre nel caso concreto, circa l'effettivo valore che l'errore ha avuto nella determinazione volitiva della parte che ne è affetta. Tale requisito è esplicitamente richiesto soltanto per gli errori di cui ai numeri 2, 3 e 4 del citato art. 1429 c.c. oltre che all'art. 1430 c.c., e costituisce dunque un requisito ulteriore per l'annullabilità del contratto in queste fattispecie.
===Nozioni codicistiche===
In questa prospettiva è possibile configurare un errore che, pur ricadendo su una delle ipotesi di cui ai numeri 2, 3 etesté 4specificate (nonché sulle altre che si volessero individuare in via interpretativaanalogica), risulti meramente ''incidente'' nel consenso: tale errore indurrebbe la parte non già a stipulare un contratto altrimenti non voluto, ma solo a concluderlo a diverse condizioni. La distinzione tra errore-vizio incidente ed errore-vizio determinante è testualmente prevista per l'ipotesi di dolo (artartt. 1439- e 1440 c.c.). Dalla mancanza di un'apposita previsione nell'ambito dell'errore sembra potersi desumere l'irrilevanza dell'errore non determinante del consenso. Nondimeno non deve trascurarsi che l'errore incidente che risulti riconoscibile dovrebbe comunque potersi far valere quale fonte di responsabilità precontrattuale a carico della controparte, per non avere, questa, durante le trattative dispiegato quel diligente comportamento idoneo a rilevare l'errore medesimo.
L'articolo 1428 recita: ''"L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente"''.
 
===Riflessioni= Errore di calcolo ====
La struttura civilistica dell'errore risente delle tradizionali distinzioni di [[teoria generale del diritto|teoria generale]]:
*Si conosce un errore che determina la parte contraente a formare e dunque a manifestare la propria volontà in un senso piuttosto che in un altro ('''errore vizio''' o anche '''errore motivo'''), oppure un errore che induca unicamente ad emettere una dichiarazione incoerente con la reale volontà negoziale ('''errore ostativo'''); ciò si determina, ad esempio, a causa di errori di scrittura di un testo (scrivo 1000, mentre volevo indicare 100), o per l'uso di una lingua straniera con la quale non si ha dimestichezza.
*L'errore può ulteriormente distinguersi in errore sul diritto e in errore sui [[fatto|fatti]], dove per il primo si intende una falsa rappresentazione delle [[norma (diritto)|norme]], mentre per il secondo una falsa rappresentazione dei fatti naturalistici (la distinzione è particolarmente insidiosa in diritto civile, dove, molte realtà di tutti i giorni sono frutto di definizioni giuridiche).
 
L'errore di calcolo è l'errore che si concreta in un mero calcolo aritmetico sbagliato (in cui cioè i fattori siano esatti, ma l'operazione matematica venga erroneamente svolta) ovvero in una sbagliata valutazione qualitativa di un bene. L'art. 1430 c.c. statuisce che questo tipo di errore non dà causa all'annullabilità del contratto, ma solo alla sua rettifica. Per rettifica si intende la correzione del regolamento contrattuale nella sola parte affetta da errore di calcolo.
Il codice italiano, come visto, esige che l'errore sia ''essenziale e riconoscibile''.
Tuttavia, l'errore di calcolo potrebbe concretizzarsi in un errore di quantità: in questo caso, qualora sia stato determinante per il consenso e al ricorrere dell'altro requisito della riconoscibilità, esso dà casusa all'annullabilità del contratto.
* L'essenzialità è definita dall'art. [[s:codice civile|1429 c.c.]] secondo cui possiede tale carattere l'errore che a) è stato determinante del [[consenso]] e b) cade su una delle ipotesi menzionate dalla disposizione:
*#errore sulla natura o sull'[[oggetto del contratto]];
*#errore sull'identità dell'oggetto della [[prestazione]] ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
*#errore sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
*#errore di diritto, ragione unica o principale del [[contratto]].
:Come è facile notare, all'interno di questo elenco si mischiano errori sulla dichiarazione e errori sui motivi; ad esempio, un errore sulla natura (cioè addirittura sulla causa) del contratto non può che essere un errore nella dichiarazione.
 
Secondo una parte della dottrina, l'errore di calcolo (art. 1430 c.c.) costituisce un'ipotesi testuale di errore meramente incidente: lungi dall'essere un mero errore matematico a partire da fattori correttamente indicati nel [[negozio giuridico|negozio]] (patologia per la quale opererebbe una correzione materiale in sede di interpretazione del contratto), la fattispecie di cui all'articolo in parola riguarderebbe quei casi ove la parte, a causa di un errore su calcoli esterni al contenuto del contratto, ha formato la sua volontà direttamente rispetto al risultato, sì da concludere il contratto per una quantità diversa da quella che averebbeavrebbe voluto se il calcolo fosse stato correttamente eseguito.
V'è da notare che alla norma (anche a voler ammettere che non contenga un elenco tassativo) spetta il compito di separare i motivi informatori la volontà rilevanti per il [[diritto]] da quelli non rilevanti. Ne consegue che la nota affermazione secondo cui i motivi della contrattazione sono irrilevanti viene limitata proprio dall'art. [[s:codice civile|1429 c.c.]]
La Relazione al Re (di accompagnamento all'entrata in vigore del codice del [[1942]]) e parte della dottrina ritengono che l'elenco di cui alla disposizione in esame non abbia carattere [[tassatività|tassativo]]. Nondimeno, per individuare ''ulteriori'' casi di errori essenziali si dovrebbe rinvenire la ''ratio'' dell'elenco in parola e ciò non pare agevole. Secondo taluni l'elenco comprenderebbe ipotesi paradigmatiche di errori riconoscibili; vale a dire che l'altro requisito preteso dalla legge (art. 1431 c.c.) concorrerebbe a stabilire per quali errori ci si può dolere.
 
=== Riconoscibilità dell'errore ===
*'''Riconoscibile''' è l'errore che, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto, ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. Il giudizio de quo consiste, dunque, in un rimprovero (atteso che procede da una condotta men che diligente): esso viene formulato a carico del contraente non in errore (cfr. art. 1428 c.c.) e ciò in quanto siffatto requisito è posto a tutela dell'altrui affidamento incolpevole sulla conservazione del contratto.
 
La '''riconoscibilità''' è il requisito soggettivo dell'errore e consiste nell'astratta possibilità per la controparte, utilizzando la normale diligenza e in base alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, di rilevarlo. Tale requisito vale dunque a tutelare l'affidamento della controparte, di modo che questa non possa vedersi lesa nei propri interessi dall'annullamento di un contratto di cui non avrebbe potuto conoscere la causa di annullabilità.
* Si è detto che l'errore è '''essenziale''' quando, oltre che avere ad oggetto una delle ipotesi di cui all'altr. 1429 c.c., è stato anche determinante del consenso. Tale requisito è esplicitamente richiesto per gli errori di cui ai numeri 2,3 e 4. In ordine all'ipotesi sub punto 1 esso deve considerasri ''in re ipsa'', atteso che un errore sulla causa del contratto è sicuramente di tal gravità da essere giudicato determinante del consenso.
 
La giurisprudenza ritiene il requisito della riconoscibilità venga meno nel caso in cui l'errore sia comune alla parti contrattuali. Questa deduzione è da ritenere esatta, sul rilievo del fatto che un errore comune è insuscettibile di ingenerare nelle parti un legittimo affidamento meritevole di tutela, essendone entrambe affette.
In questa prospettiva è possibile configurare un errore che, pur ricadendo su una delle ipotesi di cui ai numeri 2, 3 e 4 (nonché sulle altre che si volessero individuare in via interpretativa), risulti meramente ''incidente'' nel consenso: tale errore indurrebbe la parte non già a stipulare un contratto altrimenti non voluto, ma solo a concluderlo a diverse condizioni. La distinzione tra errore-vizio incidente ed errore-vizio determinante è testualmente prevista per l'ipotesi di dolo (art.1439-1440 c.c.).
Dalla mancanza di un'apposita previsione dell'errore non determinante sotto la rubrica dell'errore sembra potersi desumere l'irrilevanza dell'errore non determinante del consenso. Nondimeno non deve trascurarsi che - dovendo tale errore essere comunque riconoscibile, ed essendo la riconoscibilità un giudizio - l'errore incidente e riconoscibile dovrebbe comunque potersi far valere quale fonte di responsabilità precontrattuale a carico del contraente non errore per non avere, questi, durante le trattative dispiegato quel diligente comportamento idoneo a rilevare l'errore medesimo.
 
== Errore sui motivi ==
Senz'altro irrilevante per il diritto è invece l'errore-motivo. Trattasi dell'errore consistente in un erroneo convincimento, non riconoscibile perché non oggettivizzato, ed in alcun modo manifestato all'altra parte.
Senz'altro irrilevante per il diritto è invece l'errore-motivo. Trattasi dell'errore consistente in un erroneo convincimento sull'utilità personale del negozio contrattuale, non riconoscibile perché non oggettivizzato. Va precisato tuttavia che normalmente l'errore sul motivo può assumere rilevanza giuridica qualora il motivo in questione venga elevato ad elemento accidentale del contratto e più specificamente o a condizione o a modo dello stesso. In questi casi troveranno applicazione le consuete norme sull'errore già esposte.
 
Una disciplina particolare è invece dettata nel caso del testamento, in ragione del favor testatoris che innerva tale ambito disciplinare. Viene affetta da invalidità, infatti, la clausola testamentare rispetto alla quale il motivo del testatore sia stato affetto da errore, purché tale motivo risulti dal dato testamentario e sia stato l'unico motivo determinante nella violazione del testatore.
Tale comportamento viene quindi equiparato al motivo (da qui il nome dato alla fattispecie) nella stipulazione del contratto, e come quello non è causa di invalidità del contratto. Identica infatti ne è la ''ratio'', da ritrovarsi nel legittimo affidamento delle parti nelle dichiarazioni di volontà rese vicendevolmente in sede di pattuizione.
 
== Errore e dolo ==
Secondo una parte della dottrina, l'errore di calcolo (art. 1430 c.c.) costituisce un'ipotesi testuale di errore meramente incidente: lungi dall'essere un mero errore matematico a partire da fattori correttamente indicati nel [[negozio giuridico|negozio]] (patologia per la quale opererebbe una correzione materiale in sede di interpretazione del contratto), la fattispecie di cui all'articolo in parola riguarderebbe quei casi ove la parte, a causa di un errore su calcoli esterni al contenuto del contratto, ha formato la sua volontà direttamente rispetto al risultato, sì da concludere il contratto per una quantità diversa da quella che averebbe voluto se il calcolo fosse stato correttamente eseguito.
Il dolo è il secondo vizio della volontà ad essere disciplinato dal vigente Codice civile. Esso si concretizza in un raggiro escogitato da una delle parti per far cadere in errore l'altra.
Tuttavia solo in apparenza le due figure sono distinte. Da un punto di vista materiale, errore e dolo hanno la stessa struttura: si sostanziano entrambe in una falsa o mancante rappresentazione della realtà. L'unica differenza si riscontra nella genesi di tale anomalia volitiva, che nel caso dell'errore è endogena rispetto alla parte, mentre nel caso del dolo ha una provenienza esterna e precisamente origina dalla controparte contrattuale.
 
La differente disciplina codicistica, che vede il dolo colpito con più larghezza da invalidità, si giustifica con la maggior gravità e ripugnanza sociale con cui il nostro ordinamento percepisce il fraudolento ricorso ai raggiri. Per l'annullamento del contratto per dolo, infatti, non è richiesto alcun requisito di essenzialità e di riconoscibilità (quest'ultima, per altro, da considerarsi sempre presente, dal momento che a porre in essere i raggiri sarebbe la stessa controparte), ma soltanto il requisito della determinanza.
===''Falsa demonstratio non nocet'' ed interpretazione contrattuale===
Interessante, in particolar modo per l'errore, è richiamare il sistema di genesi della volontà contrattuale e il suo atteggiarsi una volta che si è formata. Il problema è in questi termini: se le parti vogliono il prodursi di un determinato scopo (accertato mediante l'idonea interpretazione del contratto), ma la dichiarazione contrattuale, pur essendo idonea a raggiungere lo scopo, contiene dei meri errori nei riferimenti, il contratto può dirsi stabile? nuoce alla validità una mera sbagliata indicazione? Probabilmente, per quanto sommaria, la risposta è che, semplicemente, bisogna seguire l'elencazione dei casi di errore essenziale contenuti nel codice.
 
=== ''Falsa demonstratio non nocet'' ed interpretazione contrattuale= ==
Si deve ribadire, infine, come l'errore sia una falsa rappresentazione della realtà da parte di uno dei due contraenti, e che quindi rilevi nel momento dell'accordo. Quando l'accordo si perfeziona senza errori (anche considerando le norme sull'[[interpretazione del contratto]]), ogni altro problema, riguardante ad esempio l'esecuzione del contratto, rileverà in altre sedi.
Il brocardo "falsa demonstatio non nocet" inerisce in parte al concetto di errore. Si dia il caso che le parti vogliano il prodursi di un determinato scopo (accertato mediante l'idonea interpretazione del contratto), ma che la dichiarazione contrattuale, pur essendo idonea a raggiungere lo scopo, contenga dei meri errori nei riferimenti. In tal caso il contratto può dirsi stabile? In altre parole, può nuocere alla validità del contratto una indicazione meramente sbagliata? Il brocardo in parola conduce a risolvere la questione negativamente, suggerendo che se per via interpretativa si giunga all'identificazione di un programma contrattuale effettivamente concordato dalle parti, queste non potranno sottrarvisi qualificando la divergenza del testo come errore. Perché possa esservi errore, dunque, si richiede che l'interpretazione obiettiva del contratto diverga dal significato che una delle parti gli aveva attribuito, rimanendo irrilevante la mera divergenza dal testo "grezzo".
 
== Note ==
<references/>
 
== Bibliografia ==
* {{cita pubblicazione| quotes = quotes=no| cognome = Tedioli | nome = Francesco| linkautore = | coautori = | data = | anno = 2008 | mese = Dicembredicembre| titolo = ''Falsa demonstratio'', errore ostativo o errore vizio, quali limiti alla rettifica della dichiarazione testamentaria? | rivista = Famiglia, Persone e Successioni | volume = | numero = 12 | pagine = 996-1007 | doi | id = | url = http://www.tedioli.com/falsa_demonstratioFalsa_demonstratio_errore_ostativo_o_errore_vizio_limiti_alla_rettifica_della_dichiarazione_testamentaria.htm | lingua = | accesso = | abstract =si | cid =pdf }}
* {{cita libro | cognome=Torrente | nome=Andrea |coautori=[[Piero Schlesinger]]| titolo=Manuale di diritto privato | editore=Giuffrè Editore | città=Milano | anno=2009|ed=19}}
 
== Voci correlate ==
==Note==
* [[Errore (diritto)]]
<references/>
{{Vedi* anche|[[Errore (diritto romano)}}]]
* [[Errore (ordinamento penale italiano)]]
* [[Ignoranza]]
 
{{Portale|diritto|Italia}}
==Voci correlate==
*[[Errore (diritto)]]
*[[Errore (diritto romano)]]
*[[Errore (ordinamento penale italiano)]]
*[[Ignoranza]]
 
[[Categoria:Diritto civile italiano]]
[[Categoria:Errore]]
 
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