Neminem laedit qui suo iure utitur: differenze tra le versioni
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La formula '''''Neminem laedit qui suo iure utitur''''' o anche nella forma '''''qui iure suo utitur neminem laedit''''' è un [[brocardo]] del [[diritto romano]] che tradotto letteralmente significa: "chi esercita un proprio diritto non fa male a nessuno" e sta ad indicare una [[causa di giustificazione]].
il dolo è effetto dell'esercizio di un diritto di cui si gode.▼
Ciò implica che non è riconosciuta [[responsabilità civile]] o responsabilità penale al soggetto ([[persona fisica]] o [[persona giuridica|giuridica]]) che cagioni un [[danno]] qualora questo sia arrecato nell'esercizio di un [[diritto soggettivo|diritto]] (''ius'') riconosciuto alla persona (o all'[[ente pubblico]]) cui è imputata la colpa del danno cagionato (''qui suo iure utitur''). In questa accezione è citato anche nel [[Codice penale italiano|Codice Penale]] all'art. 51.
[[categoria:diritto civile]]▼
La regola generale comporta quindi che l'[[esercizio di un diritto]] è sempre legittimo e non può essere fonte di responsabilità.
==Il principio del ''neminem laedere''==
Prendendo le mosse dalla [[proprietà (diritto)|proprietà]], che sostanzialmente consiste nello ''[[ius utendi et abutendi|ius utendi]]'' e non ''[[ius utendi et abutendi|ius abutendi]]'', si potrebbe dire al contrario ''"qui iure suo abutitur alterum laedit"''.
Il predetto principio è peraltro correlato all'[[istituto]] della [[responsabilità civile]], secondo il quale chi procura un danno lo deve [[risarcimento|risarcire]] (ai sensi dell'art. 2043 [[Codice civile italiano|cod. civ.]]).
Secondo la [[dottrina (diritto)|dottrina]] [[diritto civile|civilistica]], la responsabilità civile è ispirata all'esigenza di [[certezza del diritto]]; per la dottrina [[costituzione|costituzionalista]], vi è l'esigenza di correlare e adeguare il significato del brocardo ''neminem laedit qui iure suo utitur'' ai nuovi valori emergenti nella [[coscienza collettiva]] e, tra questi, al [[principio di solidarietà sociale]] (di cui all'art. 2 [[Costituzione della Repubblica Italiana|Cost.]]) e alla funzione sociale della [[proprietà (diritto)|proprietà]] (di cui all'art 41 Cost.).
Tale principio risponde ad una esigenza logica di evitare contraddizioni all'interno di uno stesso ordinamento giuridico, tale per cui mentre una norma facoltizzi un determinato comportamento, un'altra lo vieti. Va sottolineato che la norma che prevede il diritto può provenire non solo dal diritto penale ma anche dagli altri rami dell'ordinamento, e può discendere finanche dalla [[consuetudine]].
==L'abuso del diritto==
Il danno deve di conseguenza essere [[risarcimento|risarcito]] per [[legge]] se e solo se viene riconosciuta la responsabilità del soggetto, la qual cosa non avviene quando il danno è effetto dell'esercizio di un diritto di cui si gode, esercitato nei limiti (individuati dalla [[giurisprudenza]]) degli artt. 1175 e 1375 del codice.
Sono pertanto sanzionati come ''abusivi'' tutti quei comportamenti contrastanti con le regole della correttezza e [[buona fede]] nei [[Obbligazione (diritto)|rapporti obbligatori]] e [[contratto|contrattuali]].<br>Allineandosi alla giurisprudenza [[Francia|francese]] del secolo scorso, l'art. 833 del [[Codice civile italiano|codice]] è stato talora ritenuto dalla giurisprudenza [[Italia|italiana]] espressione di un principio più generale di divieto di [[abuso del diritto|esercizio abusivo del diritto]].
Per il diritto romano, l’''[[exceptio doli]]'' era rimedio generale, in grado di sventare ogni forma di abuso del diritto.
== Bibliografia ==
==Voci correlate==
*[[Abuso del diritto]]
{{Portale|diritto|lingua latina}}
[[Categoria:Brocardi]]
[[Categoria:Diritto penale]]
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