Interpretatio Prudentium: differenze tra le versioni

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Con '''Interpretatio Prudentium''' si identifica l'attività interpretativa svolta dai giuristi ([[Iuris Prudentes]] o [[Iuris Peritus|Iuris Periti]]) a [[Impero romano|Roma]].
Anche nell'antica [[Roma]] si discuteva di scienza del diritto come di '''interpretatio prudentium'''. Con essa si faceva riferimento ai pareri (''consulta'') che erano soliti esprimere i [[giureconsulto|giureconsulti]]. Ciò che desta sorpresa è che la [[giurisprudenza]] si trovava allora tra le fonti del [[diritto oggettivo]] (ovvero del complesso organico delle norme).
 
== Epoca arcaica ==
I primi [[giurista|giuristi]] a [[Roma]] furono i '''[[pontefice|pontefici]]''', ai quali i cives si rivolgevano per conoscere quale fosse il ''ius''. Il responso pontificale, la cui interpretazione rimase aderente alla lettera del precetto o dell'atto negoziale considerati, era vincolante. Essi tuttavia accrebbero il ''ius civile'' e ne consolidarono le strutture perché diedero tante volte di ''mores et leges'' un'interpretazione in senso diverso da quello comune di spiegazione della portata di un frase. Quella pontificale fu la prima [[interpretazione]] creativa tutte le volte in cui da istituti e precetti esistenti essi ricavavano nuovi istituti.
Nell'epoca arcaica, la ''interpretatio prudentium'' si riferiva ai pareri (''consulta'') che erano soliti esprimere i [[giureconsulto|giureconsulti]].
 
I primi [[giurista|giuristi]] a [[Roma]] furono i '''[[pontefice (storia romana)|pontefici]]''', ai quali i ''cives'' si rivolgevano per conoscere quale fosse il ''ius''. Il responso pontificale, la cui interpretazione rimase aderente alla lettera del precetto o dell'atto negoziale considerati, era vincolante. Essi tuttavia accrebbero il ''ius civile'' e ne consolidarono le strutture perché diedero tante volte di ''mores et leges'' un'interpretazione in senso diverso da quello comune di spiegazione della portata di un frase. Quella pontificale fu la prima [[interpretazione]] creativa tutte le volte in cui da istituti e precetti esistenti essi ricavavano nuovi istituti.
Con la fine dell'età arcaica si spezza il monopolio pontificale del diritto. La [[giurisprudenza]] laica che comincia ad operare all'attività consultiva (''responsa'') aggiunge l'insegnamento e la composizione di opere giuridiche. Anch'essi, certo, davano gratuitamente pareri che, se emessi da giuristi qualificati, godevano di estrema considerazione tale da andare ad incidere sulla risoluzione di una controversia. Con [[Augusto]] venne loro conferito il ''ius respondendi ex auctoritate principis'', sicché il responsanso del giurista aveva una sua particolare ''auctoritas'', come se a risolvere la qustione fosse stato lo stesso principo. Come detto i giuristi si manifestarono anche scienziati del diritto, costruendo e proponendo sistemi. Il riconoscimento dei giudizi di buona fede avevano fatto venire meno i problemi legati alla povertà di strutture dell'antico ''ius civile'' sicché non si avvertì più la necessità di un'interpretazione creativa. avvenne così che la [[giurisprudenza]] laica si indirizzò verso una interpretazione del ius che tenesse conto della ratio e della potenzialità delle norme, di frequente ricorrendo ad interpretazione analogica. Ma i maggiori giuristi svolsero anche opera creativa, benché in maniera diversa da quanto fatto dai pontefici. Essi infatti ebbero l'autorità di affermare sì che valessero come ius nuovi principi giuridici non ancorati al precedente ius. In età classica ci fu così un'equiparazione tra ius civile e [[senatoconsulto|senatoconsulti]], costituzioni imperiali e [[consuetudine]].
Quella pontificale fu la prima [[interpretazione giuridica|interpretazione]] creativa tutte le volte in cui da istituti e precetti esistenti essi ricavavano nuovi istituti.
 
== Epoca repubblicana ==
[[Categoria:Diritto romano]]
Con la fine dell'età arcaica si spezza il monopolio pontificale del diritto. La [[giurisprudenza]] laica che comincia ad operare all'attività consultiva (''responsa'') aggiunge l'insegnamento e la composizione di opere giuridiche.
In epoca repubblicana, i giuristi videro notevolmente accresciuto il proprio ruolo grazie all'instaurarsi di nuove forme processuali<ref name="Mannino3">{{cita libro|cognome=Mannino |nome=Vincenzo |titolo=Introduzione alla storia del diritto privato dei Romani |edizione=2008 |data= |anno=2008 |editore=Giappichelli |città=Torino |pp=95-102 |capitolo=Il processo e il suo ruolo nella formazione del diritto privato dei Romani }}</ref>.
In particolare, con l'istituzione del [[Processo per formulas]] (in seguito alla [[Lex Aebutia]], prima, e alle due [[Lex Iulia|Legis Iuliae]]) i giuristi si trovarono nel ruolo di accrescere notevolmente il ''ius civile'', grazie all'attività consulenziale svolta per i magistrati, nella redazione della formula adatta al caso in questione<ref name="Mannino3"/>.
 
== Epoca del Principato e del Dominato ==
Con il [[principato (storia romana)|Principato]] di Augusto i giuristi ottennero il ''ius respondendi ex auctoritate principis''. Si tratta di un segno di prestigio, ma anche di inesorabile fine dell'attività dei prudentes.
Se prima la loro interpretazione era stata formante primario del diritto romano, ora la fonte principale diventa l'imperatore<ref name="Mannino3"/>.
Anche in questo caso, a dimostrarlo, è il cambio, graduale, della struttura processuale in uso: si passa dal [[Processo per formulas]] alla [[Cognitio extra ordinem]], gestita non più da magistrati (nella fase ''in iure'') e giudici privati (nella fase ''in iudicio'' o ''apud iudicem''), ma da ''funzionari'', gerarchicamente sottoposti all'imperatore e il cui verdetto risultava ora appellabile, rivolgendosi direttamente all'imperatore e non di certo ai prudentes<ref name="Mannino3"/>.
Deve, altresì, essere ricordato che sotto l'''Imperium'' di Adriano<ref>Adriano, Yves Roman, Salerno ed., 2011</ref> i ''Prudentes'' furono formalmente integrati nel ''[[Consilium Principis]]'', istituto di creazione augustea e successivamente perfezionato da Diocleziano.
Affermare, dunque, che l'interpretatio prudentium fosse del tutto scomparsa all'epoca del Principato sarebbe forse eccessivo: potrebbe sostenersi che aver voluto includere i Prudenti nell'ambito del Consilium sia stata una strategia politica di Adriano diretta ad assorbire lentamente, ma in modo diretto, la giurisprudenza degli stessi Prudentes in favore dell'auctoritas del Principe.
Sarà in questa fase che si svilupperà un'importante [[dicotomia]] tra le [[leges]] ([[costituzioni imperiali]]) e gli [[iura]] che altro non era che attività ermeneutica-interpretativa degli [[iuris prudentes]] raccolta in opere scritte<ref name="Mannino3"/>.
 
== Note ==
<references/>
 
== Bibliografia ==
* {{cita libro|cognome=Mannino |nome=Vincenzo |titolo=Introduzione alla storia del diritto privato dei Romani, |edizione=2008 |data= |anno=2008 |editore=Giappichelli |città=Torino |pp=95-102 |capitolo=Il processo e il suo ruolo nella formazione del diritto privato dei Romani }}
 
{{Controllo di autorità}}
{{portale|Antica Roma|diritto|Lingua latina}}
 
[[Categoria:Diritto processuale romano]]