Verità processuale: differenze tra le versioni
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La '''verità processuale''' o '''verdetto''' giuridico è l'insieme dei [[Giudizio (diritto)|giudizi]] formulati seguendo le regole del [[diritto processuale]], e resa pubblica attraverso la [[sentenza]]. Non necessariamente corrisponde alla [[verità]] in senso assoluto, ma a quello che può essere accertato ''«al di là di ogni ragionevole dubbio»''.<ref>[http://www.archiviopenale.it/File/Download?codice=236c7d8d-4c17-4338-8c8b-3b2ec5080b63 ''La "verità processuale". Ragionevole dubbio'', Osservatorio penale della Corte di Cassazione]</ref>
== Descrizione ==
Il rispetto delle regole è finalizzato al rispetto dei [[diritto|diritti]]: se le regole vengono violate, il risultato non potrà concorrere a formare la verità processuale
La
▲Il rispetto delle regole è finalizzato al rispetto dei [[diritto|diritti]]: se le regole vengono violate, il risultato non potrà concorrere a formare la verità processuale. Alcune violazioni debbono essere rilevate entro termini molto stretti e solo su impulso di parte, mentre altre sono rilevabili anche al [[giudice]] e senza limiti temporali ([[Invalidità_dell'atto_processuale_penale|invalidità dell'atto processuale penale]]).
== Nel mondo ==
Per esempio, il [[codice di procedura penale]], all'articolo 188<ref>Codice di procedura penale, [http://it.wikisource.org/wiki/Codice_di_Procedura_Penale/III Art. 188]</ref> (“libertà morale della persona nell’assunzione della prova”) stabilisce che non è ammessa la [[tortura]] dell'interrogato. Se tale regola viene violata, anche se l'interrogato [[confessione|confessa]] un [[crimine]], la confessione non è utilizzabile e dunque non può concorrere a formare la base della verità processuale (pure nel caso in cui il fatto confessato fosse realmente accaduto nei termini e modi descritti). Infatti, "''la [[prova]], per risultare idonea all'accertamento dei fatti, non può prescindere da forme volte a garantire genuinità e affidabilità sicura''".<ref>Cassazione penale, sez. VI, 1 marzo 1993</ref>▼
=== Italia ===
▲Nel [[processo penale]], le [[nullità (ordinamento penale italiano)|nullità]] in alcuni casi possono essere rilevate entro termini molto stretti e solo su impulso di parte, mentre altre sono rilevabili anche al [[giudice]] e senza limiti temporali. Per esempio, il [[codice di procedura penale]], all'articolo 188<ref>Codice di procedura penale, [
In più casi la [[sentenza]] stabilisce una verità processuale che può essere diversa da quanto in realtà accaduto
Il concetto di ragionevole dubbio, sebbene già presente a livello giurisprudenziale e implicito, fu introdotto a livello scritto nell'ordinamento italiano dalla cosiddetta [[legge Pecorella]].
▲La non necessaria corrispondenza tra verità processuale e realtà è uno degli argomenti principe contro la [[pena di morte]]: l'esito del processo (verità processuale, per l'appunto) può essere infatti influenzato da numerosi fattori che divergono dall'effettivo svolgimento dei fatti, e una tal pena risulterebbe perciò spropositata - e irreversibile - all'eventuale fatto commesso.
== Note ==▼
▲==Note==
<references/>
==Voci correlate==
* [[Diritto processuale]]
* [[Garantismo]]
* [[Giudizio (diritto)]]
* [[Processo (diritto)]]
== Altri progetti ==
{{Interprogetto|etichetta=verdetto|wikt=verdetto}}
== Collegamenti esterni ==
*
* Esempio di discrasia tra verità processuale e realtà: [http://www.canestrinilex.it/articoli/riconoscimento.html Il riconoscimento informale: prova tipica o prova irrituale?] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20101117061518/http://www.canestrinilex.it/articoli/riconoscimento.html |data=17 novembre 2010 }}
{{Portale|diritto|filosofia}}
[[Categoria:Teoria del diritto]]
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