Favor debitoris (principio generale): differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Wikificato, sezionato, copiata frase nell'incipit |
m Annullata la modifica di 79.24.219.150 (discussione), riportata alla versione precedente di Demiurgo Etichetta: Rollback |
||
(32 versioni intermedie di 18 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{U|Favor debitoris (termine)|diritto|agosto 2024}}
L'espressione '''favor debitoris''' sta a indicare un asserito sbilanciamento dell'[[ordinamento giuridico]] a tutela del [[debitore]] che costituirebbe [[principi generali|principio generale]] del [[diritto civile]].
==Origine storica==
Nato intorno alla fine del [[Secolo XVIII|1700]], quando la legislazione [[Rivoluzione francese|rivoluzionaria francese]] volle iniziare a proteggere la classe sociale popolare, oppressa dai [[Debito|debiti]]. In questo disegno si inseriva pure una [[legge]] del [[1793]], che abolì in [[Francia]]
==Normativa attuale==
Dalla Relazione al [[Codice civile italiano|Codice civile]] del [[1942]] emerge chiaramente l'idea secondo cui il rapporto fra debitori e creditori deve essere un rapporto paritario, sostanzialmente neutro nei confronti sia degli uni che degli altri.<br/>Tendenzialmente, il Codice civile non dà rilievo particolare alla situazione economica e sociale del debitore
==Le argomentazioni==
Per lungo tempo ci si è chiesti se, nonostante la sostanziale apparenza neutra del codice, non esista invece un principio '''generale''' di ''Favor Debitoris''. Per l'avvaloramento di questa tesi si è fatto ricorso ad una moltitudine di esempi pratici, come la teoria dell'inesigibilità della prestazione in caso di impossibilità che mitiga un rigidissimo art. 1218, le norme sulla [[rescissione]] in materia di lesione generale o stato di bisogno, la riduzione della [[clausola penale]] manifestatamente iniqua e ancora il divieto di patto commissorio nonché l'estesa e specifica normativa del [[Codice del Consumo]].
==L'articolo 1224 del Codice civile==
È la norma cardine in tema di [[inadempimento]] delle obbligazioni pecuniarie: la Cassazione ha dato dell'art. 1224 un'interpretazione più favorevole per il debitore, affermando che:
*le obbligazioni pecuniarie producono automaticamente [[Interesse (matematica finanziaria)|interessi]] moratori, per il principio della «naturale fecondità del denaro», ma il creditore non può chiedere al debitore inadempiente sia gli interessi moratori che il tasso di svalutazione (in caso contrario, il creditore realizzerebbe un ingiustificato arricchimento).
==Gli articoli 1370, 1371 e 1469-''quater'' del Codice civile==
Queste tre norme, per la [[dottrina (diritto)|dottrina]], ribadiscono il principio della cd. ''interpretatio contra stipulatorem'', e dunque del ''Favor Debitoris'', rispettivamente per i [[Contratto|contratti]] di massa, per i contratti a titolo gratuito e per i contratti del consumatore, dove il predisponente (o il dante causa o il professionista) gode di una maggiore forza contrattuale della quale, però, non può approfittarne a discapito dell'altro contraente.
==In conclusione==
Come suddetto non si deve però ritenere che la parte del debitore sia sempre la più debole economicamente, egli può essere ad esempio persona assai più facoltosa dell'eventuale creditore; nel caso specifico il codice evita di intromettersi negli accordi fra privati (escluse le situazioni di manifesto squilibrio vd. [[rescissione]]). Si può quindi affermare che il ''Favor Debitoris'' non è stato utilizzato come principio '''generale''' dal nostro legislatore durante la stesura del codice, ma non negare che in alcuni specifici casi influenzi la redazione delle varie disposizioni.
== Bibliografia ==
* Riccobono, Salvatore, ''La genesi della mora come mezzo di attuazione del favor debitoris nel diritto romano,'' Palermo, Tip. Montaina, 1963.Voci correlate
== Voci correlate ==
*[[
[[Categoria:
[[Categoria:Terminologia giuridica latina]]
|