Oblazione (diritto): differenze tra le versioni

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{{W|diritto|marzo 2020}}
{{Istituto processuale
 
|Istituto = Oblazione
L<nowiki>{{'</nowiki>}}'''oblazione''', nel diritto processuale penale italiano, è una [[Cause di estinzione del reato|causa di estinzione del reato]] limitata alle [[contravvenzione|contravvenzioni]], prevista agli articoli 162 e 162bis162-bis del [[codice penale]] italiano]]. Gli organi competenti sono il [[giudice dibattimentale]] (monocratico o di pace) e il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]].
|Articolo = 162ss cp
|Ramo = Penale
|Organo = [[Giudice dibattimentale]] <small> (monocratico o di pace) </small> [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]]
|Motivo = Estinzione del reato
|Requisiti = Reati contravvenzionali
}}
L<nowiki>'</nowiki>'''oblazione''' è una [[Cause di estinzione del reato|causa di estinzione del reato]] limitata alle [[contravvenzione|contravvenzioni]], prevista agli articoli 162 e 162bis del [[codice penale]] italiano.
 
== Etimologia ==
Il termine [["oblazione]]" deriva dal latino ''oblatio\offerre'', che significa "offrire". Il suo significato letterale è: "offerta, elemosina". In senso figurato può anche significare "Invocazioneinvocazione, preghiera, sacrificio". Nel diritto è una causa di estinzione del reato consistente nel pagamento volontario (quindi una "offerta") di una somma.
[[File:Acta Eruditorum - VI monete, 1736 – BEIC 13456523.jpg|thumb|Tavola illustrativa dell'articolo ''Delle Oblazioni all' Altare Dissertazione Storico-teologica'' di Francesco Berlendis e pubblicato sugli [[Acta Eruditorum]] del 1736.]]
 
== Diritto ==
L<nowiki>'</nowiki>''{{'}}oblazione''' è una [[Cause di estinzione del reato|causa di estinzione del reato]] limitata alle [[contravvenzione|contravvenzioni]], prevista agli articoli 162 e 162bis162-bis del [[codice penale italiano|codice penale]]. Originariamente l'oblazione poteva essere concessa solamente per le contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda (art. 162 [[Codice penale italiano|Codice penale]]). Si è poi prevista un'ulteriore ipotesi di oblazione facoltativa (ovvero che non spetta di diritto come nel caso precedente ma è a discrezione del giudice), riguardante le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'[[ammenda]] (art. 162-bis Codice penale)
 
Originariamente la oblazione poteva essere concessa solamente per le contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda (art. 162 c.p).
L'oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro pari a un terzo del massimo dell'[[ammenda]] stabilita dalla [[legge]] come [[pena]] per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, ovvero pari alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda. Il pagamento di tale somma estingue per ogni effetto di Dirittodiritto il [[reato]] e non consegue alcuna iscrizione nel certificato del casellario giudiziale dell'Indagatoindagato/Imputatoimputato. L'oblazione è prevista per diversi reati quali il versamento di assegni in bianco o la violazione del [[copyright|diritto d'autore]], ai sensi della legge n. 43 del 2005.
Si è poi prevista un ulteriore ipotesi di oblazione facoltativa (ovvero che non spetta di diritto come nel caso precedente ma è a discrezione del Giudice), riguardante le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto e dell'[[ammenda]] (art. 162 BIS Codice Penale)
 
Nel caso di contravvenzioni punite con pena alternativa, l'oblazione è inammissibile allorché il Reoreo sia recidivo reiterato per delitti non colposi ovvero ne sia stata dichiarata l'abitualità nelle contravvenzioni o la professionalità nel reato. L'oblazione è parimenti inammissibile allorché permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
L'oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro pari a un terzo del massimo dell'[[ammenda]] stabilita dalla [[legge]] come [[pena]] per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, ovvero pari alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l'arresto o con l'ammenda. Il pagamento di tale somma estingue per ogni effetto di Diritto il [[reato]] e non consegue alcuna iscrizione nel certificato del casellario giudiziale dell'Indagato/Imputato.
L'oblazione è prevista per diversi reati quali il versamento di assegni in bianco o la violazione del [[copyright|diritto d'autore]], ai sensi della legge n. 43 del 2005.
 
Il Giudice può altresì rigettare l'istanza d'oblazione avendo riguardo alla gravità del reato (art. 162-bis Codice Penale). Nel corso delle [[indagini preliminari]] la domanda d'oblazione è presentata al [[pubblico ministero]] che ne cura la trasmissione ( unitamente agli Atti d'indagine ede al proprio parere) al Giudice per le Indaginiindagini Preliminaripreliminari che è competente a decidere sulla domanda ( art. 141 Disposizioni Attuazione Codice Procedura Penale ).
Nel caso di contravvenzioni punite con pena alternativa, l'oblazione è inammissibile allorché il Reo sia recidivo reiterato per delitti non colposi ovvero ne sia stata dichiarata l'abitualità nelle contravvenzioni o la professionalità nel reato.
L'oblazione è parimenti inammissibile allorché permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del Contravventore.
 
Prima delle modifichemodificazioni introdotte con il [[decreto-legge]] n. 117/2007 (cosiddetto Decreto Bianchi), l'oblazione non era prevista per chi guidava in stato di ebbrezza. Con la sentenza della [[Corte di cassazione]] n. 25056 del 28 giugno 2007 è stato infatti accolto il ricorso della procura generale presso la Corte d'appello di Brescia, presentato contro ununa sentenza del [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]] del Tribunale di Brescia di non luogo a procedere, emessoemessa nei confronti di un automobilista trovatopositivo ubriacoall'etilometro, per estinzione del reato per intervenuta oblazione. A seguito delle modifiche normative che hanno istituito le tre fasce entro cui ricondurre lo stato di ebbrezza, l'istituto dell'oblazione era concesso nell'ambito nella prima fascia (cioè per la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico accertato inferiore o uguale a 0,8 g/l, contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda), ma con l'entratale insuccessive vigore delmodificazioni nuovoal codiceCodice della strada (agosto 2010), la prima fascia (0,50-0,80 g/l) è stata depenalizzata ada illecito amministrativo.
Il Giudice può altresì rigettare l'istanza d'oblazione avendo riguardo alla gravità del reato ( art. 162 BIS Codice Penale )
Nel corso delle [[indagini preliminari]] la domanda d'oblazione è presentata al [[pubblico ministero]] che ne cura la trasmissione ( unitamente agli Atti d'indagine ed al proprio parere) al Giudice per le Indagini Preliminari che è competente a decidere sulla domanda ( art. 141 Disposizioni Attuazione Codice Procedura Penale ).
 
È molto importante valutare l'oblabilità dei decreti penali di condanna poiché si evita qualsiasi iscrizione nel [[casellario giudiziale]] (di fatto si rimane incensurati). Inoltre grazie all'oblazione, il reato commesso e oblato, in quanto estinto, non costituirà recidività qualora venga commesso un reato analogo.
Prima delle modifiche introdotte con il Decreto Bianchi, l'oblazione non era prevista per chi guidava in stato di ebbrezza. Con la sentenza n. 25056 del 28 giugno 2007 è stato infatti accolto il ricorso della procura di Brescia presentato contro un non luogo a procedere, emesso nei confronti di un automobilista trovato ubriaco, per estinzione del reato per intervenuta oblazione. A seguito delle modifiche normative che hanno istituito le tre fasce entro cui ricondurre lo stato di ebbrezza, l'istituto dell'oblazione era concesso nell'ambito nella prima fascia (cioè per la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico accertato inferiore o uguale a 0,8 g/l, contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda), ma con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada (agosto 2010), la prima fascia (0,50-0,80 g/l) è stata depenalizzata ad illecito amministrativo.
 
Nel caso di pagamento del decreto penale invece, si riceve di fatto una condanna penale e servono dai 2 ai 5 anni (a seconda dei casi) per chiedernechiedere la non[[declaratoria menzionedi estinzione del reato]] (anche se a seguito della pronuncia di estinzione la condanna permane nel casellario giudiziario con l'indicazione che il reato è estinto), sempre che in tale lasso di tempo il soggetto non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
È molto importante valutare l'oblabilità dei decreti penali di condanna poiché si evita qualsiasi iscrizione nel casellario giudiziale (di fatto si rimane incensurati). Inoltre grazie all'oblazione, il reato, in quanto estinto non costituirà recidività qualora venga commesso un reato analogo.
 
==Voci correlate==
Nel caso di pagamento del decreto penale invece, si riceve di fatto una condanna penale e servono dai 2 ai 5 anni (a seconda dei casi) per chiederne la non menzione, sempre che in tale lasso di tempo il soggetto non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
*[[s:Codice penale|Codice penale]]
 
== Altri progetti ==
==Testi normativi==
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{{Conseguenze giuridiche del reato}}
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[[Categoria:dirittoCause penaledi estinzione del reato]]
[[Categoria:dirittoProcedimenti processualepenali penalespeciali]]