Opera postuma: differenze tra le versioni
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{{L|diritto|agosto 2014}}
Per '''opera postuma''' si intende un’opera pubblicata o comunicata al pubblico per la prima volta dopo la morte dell’autore.▼
{{W|diritto|luglio 2019}}
Caso particolare è l’opera pubblicata dopo l’estinzione dei diritti patrimoniali dell’autore, passati quindi i settanta anni previsti dalla legge italiana (Art. 25 Legge n.633), dalla morte di quest’ultimo.▼
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▲Caso particolare è
La legislazione sul [[diritto d'autore]] si basa
La legge tutela il diritto esclusivo di utilizzazione economica di tali opere. Nel caso in cui i diritti
▲Nel caso in cui i diritti d’autore sull’opera siano ancora validi, saranno eredi o legatari a detenere il diritto di pubblicare opere inedite dell’autore, sempre nel rispetto delle clausole che quest'ultimo ha espresso, secondo quanto detto '''''nell’Art. 24 comma 1 e 2 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.
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''[2]. Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Qualora vi siano dissensi fra le persone indicate nel primo comma la decisione spetterà all'attività giudiziaria, in accordo con il pubblico ministero.
Nel caso in cui i diritti patrimoniali dell’autore vengano meno e che l’opera inedita in questione sia quindi ritenuta di dominio pubblico, tali diritti di utilizzazione economica e pubblicazione vengono garantiti ad una qualsiasi impresa culturale interessata alla pubblicazione o alla comunicazione al pubblico di tale opera, nel rispetto delle clausole scritte '''''nell’Art.85-ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.▼
▲Nel caso in cui i diritti patrimoniali
;''[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#85-ter Art.85-ter]''
''“[1]. Senza pregiudizio dei [[Diritto d'autore italiano#Diritto morale|diritti morali]] dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.''
''[2]. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico”
Invece, per le opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.<ref>{{Cita libro|titolo=Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 154}}</ref>
Clausole fondamentali sono il rispetto dei diritti morali dell’autore ed il consenso di eredi o legatari alla pubblicazione dell’opera inedita. Questi ultimi, pur non avendo alcun diritto economico sull’opera, secondo l’'''''Art.23 della Legge n.633''''', hanno senza limiti di tempo la possibilità di far valere i diritti morali dell’autore.▼
▲Clausole fondamentali per procedere alla pubblicazione di un'opera postuma sono il rispetto dei diritti morali
1.http://www.dirittodautore.it/page.asp?mode=Page&idpagina=216▼
== Note ==
▲2.http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
<references />
== Voci correlate ==
* [[Diritto d'autore]]
* [[Diritto d'autore italiano]]
* [[Diritti morali]]
== Collegamenti esterni ==
▲
*http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
*[https://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/i-diritti-connessi/opere-pubblicate-per-la-prima-volta-successivamente-alla-estinzione-dei-diritti/?cn-reloaded=1 Opere pubblicate per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti (art. 85-ter)], su dirittodautore.it.
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto}}
[[Categoria:Diritto d'autore]]
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