Diffida: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Annullate le modifiche di 151.28.28.187 (discussione), riportata alla versione precedente di Dispe
Nessun oggetto della modifica
 
(39 versioni intermedie di 22 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{SF|diritto civile|marzo 2010}}
La '''diffida''', nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, è un atto con il quale si inoltra avviso formale a una persona di compiere o di non compiere una determinata azione.
{{F|diritto|marzo 2010}}
 
Può essere inviato in varie forme, generalmente con [[posta raccomandata]], costituisce una [[intimazione ad adempiere]] e può contenere l'avvertimento nei confronti del ricevente che, se non mettesse in pratica determinate azioni o praticasse azioni illegittime o indesiderate, si procederà con l'adire le vie legali anche con possibile denuncia all'[[autorità giudiziaria italiana]].
La '''diffida ad adempiere''' è un [[atto unilaterale]] e [[atto recettizio|recettizio]] di [[autonomia privata]], con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un [[contratto]], intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine. Con quest'atto quindi una parte, manifesta all'altro contraente, una duplice volontà: quella ''conservativa'' del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella ''risolutiva'' del contratto stesso che, in questo modo, si risolve automaticamente e stragiudizialmente in virtù della diffida inviata.
 
== Caratteristiche ==
A differenza della semplice ''[[intimazione ad adempiere]]'' o [[costituzione in mora]] (regolata nel [[Codice Civilecivile italiano]] dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà '''espressa''' del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della [[risoluzione per inadempimento|risoluzione del contratto]] in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte. La diffida ad adempiere è regolata dall'art. 1454 del codice civile che, testualmente, prevede:
{{quoteCitazione|Alla parte inadempiente l'altra può ''intimare per iscritto di adempiere'' in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto ''termine'', il contratto s'intende senz'altro risoluto.
 
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è ''risoluto di diritto''.}}
La diffida ad adempiere è regolata dall' art. 1454 del codice civile che, testualmente, prevede:
{{quote|Alla parte inadempiente l'altra può ''intimare per iscritto di adempiere'' in un congruo termine, con
dichiarazione che, decorso inutilmente detto ''termine'', il contratto s'intende senz'altro risoluto.
 
In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione, '''scritta''' (solitamente mediante invio di [[raccomandata]] a/r) che contenga:
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
 
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è ''risoluto di diritto''.}}
 
In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione, '''scritta''' (solitamente mediante invio di [[raccomandata]] a/r) che contenga:
 
# l'intimazione ad adempiere;
Riga 20 ⟶ 16:
# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento entro il congruo termine stabilito, il contratto si considererà risoluto di diritto.
 
Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è '"''di non scarsa importanza'''".
 
== Struttura ==
Dal punto di vista formale la diffida solitamente è strutturata in:
# una prima parte in cui il diffidante espone le proprie generalità;
# una seconda parte in cui si espongono in maniera circostanziata i fatti avvenuti oggetto della diffida;
# una terza parte in cui si intima al destinatario di non agire o di agire entro un termine stabilito.
 
In genere l'autore della diffida annuncia l'intenzione di intraprendere un'[[azione legale]] in mancanza di quanto intimato
 
== La diffida ad adempiere ==
Un particolare tipo di diffida è la ''diffida ad adempiere'', un [[Negozio giuridico unilaterale|atto unilaterale]] e ricettizio di [[autonomia privata]], con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un [[contratto]], intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine.
 
La '''diffida ad adempiere''' è un [[atto unilaterale]] e [[atto recettizio|recettizio]] di [[autonomia privata]], con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un [[contratto]], intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine. Con quest'atto quindiinfatti una parte, manifesta all'altro contraente, una duplice volontà: quella ''conservativa'' del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella ''risolutiva'' del contratto stesso che, in questo modo, [[risoluzione per inadempimento|si risolve automaticamente e stragiudizialmente]] in virtù della diffida inviata.
 
== Bibliografia ==
 
* Lozupone, Roberto, ''La diffida ad adempiere,'' Milano, Giuffrè, 2007.
* Guarino, Antonio, ''La diffida ad adempiere e la gravita dell'inadempimento,'' Modena, 1955.
 
== Voci correlate ==
* [[Adempimento]]
* [[Azione legale]]
* [[Denuncia]]
* [[Intimazione ad adempiere]]
* [[Mora (diritto)]]
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|Italia}}
{{FPortale|diritto|marzo 2010italia}}
 
[[Categoria:dirittoDiritto civile italiano]]