Ipoteca: differenze tra le versioni
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== Storia ==
La moderna configurazione dell'ipoteca come garanzia reale su cosa altrui è il punto di equilibrio raggiunto fra le opposte esigenze di tutela del credito e di libertà nella circolazione dei beni. In epoca anteriore alle codificazioni moderne il vincolo ipotecario su un bene ne comportava l'inalienabilità. Il [[Codice Napoleonico|Codice napoleonico]] lo trasformava in vincolo gravante, con diritto di seguito, su un bene liberamente negoziabile. La successiva ricerca di un equilibrio ottimale ha reso assai complessa la regolazione dell'ipoteca.
== Disciplina normativa ==
=== In Italia ===
Nell'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del [[Codice civile italiano del 1942]]. In particolare, secondo il codice, l'ipoteca è un [[diritti reali di garanzia|diritto reale di garanzia]] su un [[bene (diritto)|bene]] altrui, costituito per fungere da [[garanzia]] di un [[credito]].
L'ipoteca si distingue dal [[pegno]] anzitutto per l'oggetto (art. 2810 c.c.), che può essere costituito da:
* [[bene immobile|beni immobili]],
* [[diritto reale di godimento|diritti reali minori]] sugli immobili,
* [[bene mobile|beni mobili iscritti in pubblici registri]] (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).
Si distingue, in secondo luogo, perché la sua costituzione richiede una speciale formalità, l'iscrizione nei pubblici registri.
Infine, a differenza del pegno, non è necessario lo spossesso del bene, il godimento rimane infatti al proprietario (debitore).
=== Fonti dell'ipoteca ===
==== Ipoteca volontaria ====
Si basa
* su un [[contratto]] fra il [[debito|debitore]] o il terzo datore di ipoteca da una parte e il [[credito|creditore]] dall'altra;
* su un [[Negozio giuridico unilaterale|atto unilaterale]] fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca.
Il contratto o l'atto unilaterale devono avere la forma scritta a pena di nullità. Non è ammessa la concessione per testamento (art. 2821 c.c.)
È necessario che la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca sia autenticata o accertata giudizialmente (art. 2835 c.c.).
Nulla vieta che il valore economico dell'ipoteca possa essere maggiore dell'ammontare del debito.
In ambito immobiliare, l’ipoteca volontaria viene generalmente iscritta a garanzia di un mutuo concesso per l’acquisto di un immobile. Il valore dell’ipoteca è spesso superiore al capitale erogato, fino al 120%, per tutelare la banca da eventuali svalutazioni del bene.<ref>{{Cita web|url=https://trovavisure.it/ipoteca-casa/|titolo=Ipoteca Significato|accesso=28 settembre 2025}}</ref>
==== Ipoteca giudiziale ====
Si basa:
* su una [[sentenza]] che rechi condanna al pagamento di una somma di
* su un [[decreto ingiuntivo]] reso esecutivo;
* su altri [[Provvedimento giurisdizionale|provvedimenti giudiziali]] cui la legge abbia attribuito tale effetto (sentenza di separazione personale fra coniugi, decreto di omologazione della separazione consensuale);
* su [[lodo|lodi arbitrali]] resi esecutivi;
* su sentenze straniere [[delibazione|delibate]]
==== Ipoteca legale ====
Può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto
* l'[[Alienazione (diritto)|alienante]] di un [[bene immobile]] o di un [[bene mobile registrato]] che non sia stato pagato
* ciascun [[eredità|coerede]] sugli immobili dell'eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro spettantegli;
* lo Stato sui beni
=== Vicende dell'ipoteca ===
==== Costituzione ====
Tanto
==== Iscrizione di ipoteca ====
Il [[contratto]] o
Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. Ogni successiva ipoteca è, in ordine di tempo, contrassegnata da un numero, che prende il nome di grado (ipoteca di primo grado, di secondo grado e così via). Se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata, con il ricavato della vendita si soddisferà anzitutto il creditore con ipoteca di primo grado e, se
Postergazione e surrogazione costituiscono alcune delle vicende successive all'iscrizione che devono essere annotate in margine all'iscrizione: l'annotazione, come l'iscrizione, ha efficacia costitutiva, nel senso che la trasmissione del credito garantito o il vincolo dell'ipoteca non produce effetti finché la stessa non sia eseguita.<ref name=":0">{{Cita web|url=https://www.antonellapedone.com/guide/equitalia-ed-iscrizione-di-ipoteca|titolo=Equitalia ed iscrizione di ipoteca|sito=Studio Legale Antonella Pedone|data=2010-03-25|lingua=it|accesso=2021-10-25}}</ref>
==== Riduzione ====
L'ipoteca può essere ridotta se si verifica una sproporzione tra il valore dei beni vincolati e il valore del credito garantito (perché per esempio sono stati eseguiti pagamenti parziali). La riduzione si opera limitando l'iscrizione a una parte soltanto dei beni o riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione (art. 2872 c.c.), quando vi consente il creditore, che in tal caso rinuncia parzialmente al diritto (riduzione convenzionale) oppure quando interviene una sentenza passata in giudicato pronunciata a seguito di azione di riduzione promossa dagli interessati (debitore, terzo acquirente, terzo datore, creditore successivamente iscritto: cosiddetta ''riduzione giudiziale''). La riduzione deve essere annotata in margine all'iscrizione per avere effetto rispetto ai terzi.
==== Estinzione ====
L'ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo:
* l'estinzione dell'obbligazione garantita,
* la rinuncia espressa e redatta per iscritto del creditore all'ipoteca,
* la vendita forzata della cosa ipotecata,
* il perimento della cosa (vedi alla voce ''[[Diritti reali di garanzia]]''),
* lo spirare del termine ventennale senza rinnovazione.
Il conservatore dei registri non può procedere d'ufficio alla cancellazione.<ref name=":0" />
===
Il bene ipotecato può essere venduto, ma chi lo compera, acquista un bene gravato da ipoteca, esposto
===
Alla scadenza
* egli stesso paga i creditori ipotecari, liberando il bene
* effettua il rilascio del bene ipotecato, ossia rinuncia alla proprietà con
* libera il bene
Il terzo acquirente, che subisca l'esecuzione forzata o che liberi il bene o che rilasci il bene, ha azione di regresso verso il debitore principale. Per il regresso può avvalersi della surrogazione ipotecaria, ma non in danno dei creditori che abbiano
Il terzo datore di ipoteca si trova in posizione analoga: egli non può invocare, nei confronti del creditore precedente, il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto (art. 2868 c.c.). È direttamente esposto all'azione esecutiva. Per evitarla, deve pagare i creditori ipotecari. Anch'egli ha azione di regresso verso il debitore e diritto di surrogazione nell'ipoteca del creditore.
=== Specialità
L'ipoteca è, in linea di principio, speciale e indivisibile: grava solo sui beni specificamente indicati e solo per una somma determinata di danaro; e grava, per intero, su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte (art. 2809 c.c.).<ref>[http://www.dirittoprivatoinrete.it/ipoteca.htm Nozione e caratteristiche dell'ipoteca].</ref>
La specialità dell'ipoteca va considerata sotto un duplice aspetto:
* con riguardo al credito garantito:
la prelazione sul bene vale solo nei limiti della somma per la quale l'ipoteca è iscritta (ma il credito garantito non deve per questo necessariamente essere un credito pecuniario). La prelazione assiste il credito, anche oltre questo limite, per ciò che attiene ai suoi accessori (spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca, spese ordinarie dell'intervento nel processo di esecuzione).
* con riguardo ai beni ipotecati:
il principio è che l'ipoteca può essere iscritta solo "su beni specialmente indicati". Tali non sono i beni futuri (potendo l'ipoteca essere iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza; art. 2823 c.c.), né i beni altrui (l'ipoteca può essere iscritta solo quando la cosa è acquistata del concedente; art. 2822 c.c.). È invece possibile iscrivere ipoteca su una quota di proprietà indivisa, anche se l'ipoteca produrrà effetto rispetto ai beni che al debitore verranno assegnati in sede di divisione (art. 2825 c.c.).
L'ipoteca si estende alla pertinenze dell'immobile, i miglioramenti e le accessioni. L'estensione dell'ipoteca alle accessioni dell'immobile ipotecato (come l'edificio costruito sul terreno oggetto di ipoteca) finisce con il tradursi in garanzia ipotecaria, su cose future, non menzionate nell'iscrizione ipotecaria. Può accadere che un mutuo venga erogato per un importo superiore al valore del terreno offerto in ipoteca, quando il mutuo è concesso per finanziare l'edificazione e l'ipoteca è iscritta per una somma che tiene conto del valore dell'edificio da costruire. Il rischio che l'opera non sia portata a compimento incombe sul creditore.
L'ipoteca è, in linea di principio, indivisibile al pari del pegno. Continua a gravare su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte, anche se il credito si sia in parte estinto o se il valore dei beni ipotecati sia successivamente aumentato. Tuttavia, con il consenso del creditore o con sentenza, si può ottenere la riduzione dell'ipoteca. Questa può consistere nella riduzione della somma per la quale l'ipoteca fu iscritta o nella riduzione dell'iscrizione a una parte soltanto dei beni originariamente ipotecati.
== Note ==
<references/>
==
* Palumbo, Filippo. ''La concessione d'ipoteca da parte del terzo : contributo alla teorica del debito e della responsabilità.'' Padova CEDAM, 1937.
* Distaso, Nicola. ''Natura giuridica dell'ipoteca : contributo alla teoria dei diritti reali di garanzia.'' Milano A. Giuffrè, 1953.
* Fais, Aldo. ''Natura giuridica della ipoteca'' Milano A. Giuffrè, 1953.
* Maggiolo, Marcello. ''La concessione di ipoteca per atto unilaterale'' Padova CEDAM, 1998.
== Voci correlate ==
* [[Diritto reale]]
* [[Diritti reali di garanzia]]
* [[Bene mobile]]
* [[Bene immobile]]
* [[Pegno]]
* [[Prelazione]]
* [[Ipoteca fiscale]]
* [[Garanzia]]
== Altri progetti ==
{{interprogetto|
== Collegamenti esterni ==
* [http://wikiprestiti.org/ipoteca/ Ipoteca] - Guida completa Wiki Prestiti.
* {{Treccani|ipoteca}}
{{Diritti reali}}
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto}}
[[Categoria:Diritti reali di garanzia]]
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