Sciopero: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m ortografia
m Bot: http → https
 
(418 versioni intermedie di oltre 100 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{Nota disambigua}}
{{fL|diritto|novembre 20082017}}
[[File:Sciopero autunno caldo.jpg|miniatura|Lavoratori in sciopero durante l'[[Autunno caldo]] del [[1969]]]]
{{L|maggio 2011}}
[[File:Quarto_Stato.jpg|upright=1.8|miniatura|"[[Il Quarto Stato]]", di [[Giuseppe Pellizza da Volpedo]] ([[1901]])]]
{{Diritto del lavoro in Italia}}
[[File:Quarto_Stato.jpg|right|400px|thumb|"[[Il Quarto Stato]]", di [[Giuseppe Pellizza da Volpedo]] ([[1901]])]] Per '''sciopero''' si intende l'astensione collettiva dal [[Lavoro (economia)|lavoro]] di [[Lavoro subordinato|lavoratori dipendenti]] allo scopo di rivendicare diritti, per motivi salariali, per protesta o per solidarietà.
 
Lo '''sciopero''' è un'astensione collettiva dal [[Lavoro (economia)|lavoro]] da parte di [[Lavoro subordinato|lavoratori subordinati]], promossa dai [[Sindacato|sindacati]] (ma è concepibile anche uno sciopero proclamato da gruppi intra-aziendali o interaziendali, senza alcun intervento del sindacato), avente per finalità quella di ottenere, esercitando una pressione sui [[datori di lavoro]], un miglioramento delle condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal [[contratto collettivo nazionale di lavoro]].<ref name="Temistocle Martines, Diritto Costituzionale (a cura di Gaetano Silvestri): Le libertà e le autonomie - II. LE AUTONOMIE DELLE FORMAZIONI SOCIALI; 5. La comunità del lavoro. Pagine 420-426; Giuffrè Editore, 2007. ISBN 88-14-12872-3">Temistocle Martines, Diritto Costituzionale (a cura di Gaetano Silvestri): Le libertà e le autonomie - II. LE AUTONOMIE DELLE FORMAZIONI SOCIALI; 5. La comunità del lavoro. Pagine 420-426; Giuffrè Editore, 2007. ISBN 88-14-12872-3</ref><ref>[http://books.google.it/books?id=iw2joKdWM5UC&pg=PA439&dq=temistocle+martines+diritto+costituzionale+sciopero&hl=it&sa=X&ei=dP39T-7SBJDBswaQsZjWBQ&ved=0CDoQ6AEwAA#v=onepage&q=temistocle%20martines%20diritto%20costituzionale%20sciopero&f=false Temistocle Martines, Diritto Costituzionale (a cura di Gaetano Silvestri): Le libertà e le autonomie - II. LE AUTONOMIE DELLE FORMAZIONI SOCIALI; 5. La comunità del lavoro. Pagina 436-442; Giuffrè Editore, 2011.] ISBN 8814156522</ref>
Il [[salario]] o stipendio che viene detratto è proporzionale alla sospensione lavorativa.
 
Diversa è la ''[[Serrata (lavoro)|serrata]]'', la quale consiste in una temporanea sospensione dal lavoro disposta dal datore, finalizzata a far pressione sui lavoratori per motivi contrattuali o per indurli a rinunciare a un'agitazione volta ad ottenere migliori condizioni economiche. La [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione Italiana]], pur non contemplando la serrata, sembra contenere un tacito divieto a tale pratica, e un eventuale intervento del [[legislatore]] volto a sanzionarla penalmente sarebbe costituzionalmente lecito, ma solo se contemporaneamente fosse introdotta una regolamentazione giuridica del diritto di sciopero.<ref name="Temistocle Martines, Diritto Costituzionale (a cura di Gaetano Silvestri): Le libertà e le autonomie - II. LE AUTONOMIE DELLE FORMAZIONI SOCIALI; 5. La comunità del lavoro. Pagine 420-426; Giuffrè Editore, 2007. ISBN 88-14-12872-3"/>
Diversa è la serrata che è la chiusura temporanea, simmetrica allo sciopero, da parte del [[datore di lavoro]] dell'[[unita produttiva]] o [[esercizio commerciale]]; a differenza dello sciopero, la [[Serrata (lavoro)|serrata]] non è prevista dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana]].
 
== Tipologie ==
[[File:Il cosiddetto 'Papiro dello sciopero' scritto da Amunnakht Recto.tif|thumb|left|Il cosiddetto "[[Papiro]] dello sciopero" scritto da Amunnakht, tra il 1187 e il 1157 a.C., [[Nuovo Regno (Egitto)|Nuovo Regno dell'Egitto]]. [[Museo egizio (Torino)|Museo Egizio, Torino]].]]
Esistono diverse modalità di sciopero, non tutte legittime. La linea di discriminazione della legittimità di uno sciopero si rinveniva nel principio giurisprudenziale della proporzionalità tra l'astensione e il danno arrecato al datore di lavoro, per cui se il danno subito dal datore di lavoro era superiore rispetto al sacrificio sopportato dai lavoratori con lo sciopero, esso era ritenuto illegittimo. Questo orientamento giurisprudenziale è stato mutato dalla Cassazione italiana nel 1980 (sentenza [[Corte di Cassazione]] 30 gennaio 1980 n. 711), che ora ritiene legittime anche le cosiddette ''forme anomale di sciopero'', anche nel caso in cui comportino un sacrificio maggiore per il datore di lavoro. Ciò deriva dal fatto che il legislatore italiano non ha ancora dato attuazione all'art. 40 della Costituzione e di conseguenza non ha previsto le modalità con cui lo sciopero può essere attuato ('''''limiti interni'''''); quindi qualsiasi modalità, che non costituisca reato, è ritenuta legittima. Gli unici limiti al diritto di sciopero riconosciuti dalla giurisprudenza, sono '''''limiti esterni'''''. Essi sono costituiti dagli altri diritti parimenti tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla vita e all'integrità fisica ad esempio, ma anche altri come la libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 della Costituzione. Conciliare il diritto di sciopero con questa libertà imprenditoriale è stato più complicato, ma il confine tra legittimità e illegittimità dell'azione sindacale è stato individuato dalla giurisprudenza nel c. d. '''danno alla produttività'''. Esso è costituito da un danno tale, alle persone o ai macchinari o ai locali aziendali, che non consenta di riprendere l'attività lavorativa una volta che sia cessato lo sciopero. La giurisprudenza, invece, ritiene che sia sempre insito nello sciopero e che sia legittimo il ''danno alla produzione'', che è la perdita economica sopportata dal datore di lavoro durante lo sciopero (sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 1980 n. 711).
 
[[File:Eugène laermans, la sera dello sciopero, bandiera rossa, 1893.jpg|miniatura|[[Eugène Laermans]]: [[Una sera di sciopero]] (1893)]]
Nel gergo sindacale si sono date molte definizioni di sciopero a seconda delle diverse modalità o ampiezza della platea di lavoratori in rivendicazione o protesta ad esempio: si parla di '''sciopero generale''' quando l'astensione dal lavoro riguarda tutti i lavoratori di un paese, ''settoriale'' se interessa un solo settore economico o una categoria di lavoratori (metalmeccanici, chimici, ecc.), ''locale'' se sono interessati i lavoratori di una certa zona.
Esistono diverse modalità di sciopero, non tutte legittime. La linea di discriminazione della legittimità di uno sciopero si rinveniva nel principio giurisprudenziale della proporzionalità tra l'astensione e il danno arrecato al datore di lavoro, per cui se il danno subìto dal datore di lavoro era superiore rispetto al sacrificio sopportato dai lavoratori con lo sciopero, esso era ritenuto illegittimo.<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Pietro Semeraro|titolo=L'esercizio di un diritto. Milano 2009, p. 115}}</ref>
 
Questo orientamento giurisprudenziale è stato mutato dalla Corte di Cassazione nel 1980 (sentenza [[Corte di cassazione]] 30 gennaio 1980 n. 711) che ora ritiene legittime anche le cosiddette ''forme anomale di sciopero'', anche nel caso in cui comportino un sacrificio maggiore per il datore di lavoro. Ciò deriva dal fatto che il legislatore italiano non ha ancora dato attuazione all'art. 40 della Costituzione e di conseguenza non ha previsto le modalità con cui lo sciopero può essere attuato ('''''limiti interni'''''); quindi qualsiasi modalità, che non costituisca reato, è ritenuta legittima<ref>{{Cita libro|autore=Pietro Semeraro|titolo=L'esercizio di un diritto|annooriginale=2009|editore=Giuffrè|città=Milano|p=115}}</ref>. Gli unici limiti al diritto di sciopero riconosciuti dalla giurisprudenza sono '''''limiti esterni'''''<ref>{{Cita libro|nome=Pietro|cognome=Semeraro|nome2=|cognome2=|nome3=|cognome3=|titolo=L'esercizio di un diritto|url=|accesso=|data=|editore=Giuffrè|pp=115–116|ISBN=}}</ref>.
Si parla di [[sciopero bianco]] quando i lavoratori anziché astenersi dal lavoro applicano alla lettera i regolamenti, causando disagi, clamoroso fu il caso di sciopero bianco applicato dalle guardie di frontiera negli [[anni 1980|anni ottanta]].
 
Essi sono costituiti dagli altri diritti parimenti tutelati dalla Costituzione, come il diritto alla vita e all'integrità fisica ad esempio, ma anche altri come la libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 della Costituzione. Conciliare il diritto di sciopero con questa libertà imprenditoriale è stato più complicato, ma il confine tra legittimità e illegittimità dello sciopero è stato individuato dalla giurisprudenza nel cosiddetto '''danno alla produttività'''. Esso è costituito da un danno tale, alle persone o ai macchinari o ai locali aziendali, che non consenta di riprendere l'attività lavorativa una volta che sia cessato lo sciopero. La giurisprudenza ritiene che sia sempre insito nello sciopero e che sia legittimo il ''danno alla produzione'', che è la perdita economica sopportata dal datore di lavoro durante lo sciopero (sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 1980 n. 711).
Lo sciopero ''a gatto selvaggio'' indica lo sciopero in cui in una catena di montaggio le varie sezioni scioperano in tempi diversi, in modo da arrestare la produzione per il massimo tempo possibile.
 
Nel gergo sindacale si sono date molte definizioni di sciopero a seconda delle diverse modalità o ampiezza della platea di lavoratori in rivendicazione o protesta ad esempio: si parla di '''sciopero generale''' quando l'astensione dal lavoro riguarda tutti i lavoratori di un paese, ''settoriale'' se interessa un solo settore economico o una categoria di lavoratori (metalmeccanici, chimici, ecc.), ''locale'' se sono interessati i lavoratori di una certa zona.
 
Si parla di [[sciopero bianco]] quando i lavoratori anziché astenersi dal lavoro applicano alla lettera i regolamenti, causando disagi, clamoroso fu il caso di sciopero bianco applicato dalle guardie di frontiera negli [[anni 1980|anni ottanta]].
 
Lo sciopero ''a gatto selvaggio'' indica lo sciopero in cui, in una catena di montaggio, le varie sezioni scioperano in tempi diversi, in modo da arrestare la produzione per il massimo tempo possibile.
 
Vi sono poi i cosiddetti "scioperi articolati" di cui fanno parte:
 
-* Lo sciopero ''a singhiozzo'' è caratterizzato da interruzioni brevi (10 minuti ogni ora ad esempio). Tale modalità di sciopero, prima ritenuta illegittima, è oggi considerata lecita anche sul piano civile (sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 1980 n. 711), ma è consentito al datore di lavoro di rifiutare le prestazioni comunque offerte se ritiene che non siano proficuamente utilizzabili (sentenza Corte di Cassazione 28 ottobre 1991 n. 11477).
* Lo sciopero ''a scacchiera'' in cui vi è un'astensione dal lavoro effettuata in tempi diversi, da diversi gruppi di lavoratori, le cui attività siano interdipendenti nell'organizzazione del lavoro.
Queste due forme di sciopero sono volte ad alterare i nessi funzionali che collegano i vari elementi dell'organizzazione, in modo da produrre il massimo danno per la controparte con la minima perdita di retribuzione per gli scioperanti.
 
Lo sciopero con ''corteo interno'' indica invece uno sciopero in cui i manifestanti, anziché organizzare ''[[Picchetto (sciopero)|picchetti]]'' agli ingressi del luogo di lavoro, si muovono in formazione all'interno bloccando i vari reparti che attraversano.
- Lo sciopero ''a scacchiera'' in cui vi è un'astensione dal lavoro effettuata in tempi diversi da diversi gruppi di lavoratori le cui attività siano interdipendenti nell'organizzazione del lavoro.
Queste due forme di sciopero sono volte ad alterare i nessi funzionali che collegano i vari elementi dell'organizzazione in modo da produrre il massimo danno per la controparte con la minima perdita di retribuzione per gli scioperanti.
 
== Lineamenti giuridici ==
Lo sciopero con ''corteo interno'' indica invece uno sciopero in cui i manifestanti, anziché organizzare ''[[Picchetto|picchetti]]'' agli ingressi del luogo di lavoro, si muovono in formazione all'interno bloccando i vari reparti che attraversano.
=== Il diritto di sciopero nell'ordinamento giuridico italiano ===
L'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 40|articolo 40]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]] disciplina il diritto di sciopero, stabilendo che esso ''«si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano»''.
 
Con la [[Legge ordinaria|legge]] n. 146 del 12 giugno [[1990]]<ref>{{Cita legge italiana|tipo = legge|anno = 1990|numero = 146|mese = 06|giorno = 12|titolo = Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.}}</ref> si sono stabilite norme sull'esercizio del diritto di [[sciopero nei servizi pubblici essenziali]] – che possono essere considerati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ''«quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione»'' –, le quali comprendono le regole sulle modalità e i tempi dello sciopero sanzionando eventuali violazioni. In alcuni servizi di interesse pubblico lo sciopero può essere annullato di fatto tramite la [[precettazione]] da parte delle autorità di pubblica sicurezza, dei Trasporti o della Sanità.
Durante, i ''picchetti'', la delegazione di scioperanti che rimane agli ingressi e alle uscite dei luoghi di lavoro, non può trattenere quanti manifestano l'intenzione di entrare nel luogo di lavoro, oppure di uscire, altrimenti si verificherebbe il c.d. picchettaggio violento o blocco dei cancelli, riconducibili alla violenza privata (art. 610 codice penale).<ref>[[s:Codice penale/Libro II/Titolo XII]]</ref>
 
Durante i ''picchetti'', la delegazione di scioperanti che rimane agli ingressi e alle uscite dei luoghi di lavoro, non può trattenere quanti manifestano l'intenzione di entrare nel luogo di lavoro, oppure di uscire, altrimenti si verificherebbe il cosiddetto ''picchettaggio violento'' o ''blocco dei cancelli'', riconducibili alla violenza privata ([[s:Codice penale/Libro II/Titolo XII|articolo 610]] [[Codice penale italiano|c.p.]]). Impedire l'uscita di una persona dal luogo di lavoro configura un reato di [[sequestro]] di persona]]; diverso, è porre degli ostacoli all'ingresso dei colleghi, che rimangono liberi di muoversi fuori dalla sede di lavoro, in uno spazio aperto. Il danno per l'azienda associato a uno sciopero è quantificabile in prima approssimazione con la perdita di produttività di una giornata di lavoro. La produttività può a sua volta essere misurata come [[fatturato]] o [[risultato operativo|margine operativo netto]] per addetto, riportata su scala giornaliera.
 
Un tema che ha dato luogo a controversie sul lavoro in tema di sciopero è quello della sostituzione dei lavoratori scioperanti. Le controversie in questione sono promosse ai sensi dell'[[s:Statuto dei lavoratori#Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale|articolo 28]] della L. n. 300 del 20 maggio [[1970]] (cosiddetto ''[[Statuto dei lavoratori]]''), rubricato ''«repressione della condotta antisindacale»''.<ref>[https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300!vig= LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (GU n.131 del 27-5-1970) - normattiva.it]</ref> In caso di sciopero, può accadere che il [[datore di lavoro]] reagisca sostituendo i lavoratori in sciopero con quelli che hanno deciso di astenersi dall'esercizio di tale diritto (cosiddetto ''crumiraggio interno''), ovvero che ricorra a personale esterno all'[[impresa]] (cosiddetto ''crumiraggio esterno'').<ref>{{collegamento interrotto|1=[http://www.studiocostantino.it/images/stories/pareri/1_MARZO_2004.pdf Condotta antisindacale e sciopero - studiocostantino.it] |data=maggio 2018 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
Il danno per l'azienda associato a uno sciopero è quantificabile in prima approssimazione con la perdita di produttività di una giornata di lavoro. La produttività può a sua volta essere misurata come [[fatturato]] o [[risultato operativo|margine operativo netto]] per addetto, riportata su scala giornaliera.
 
Riguardo al cosiddetto ''crumiraggio interno'' la [[giurisprudenza]] ha elaborato linee guida per stabilire la legittimità o l'illegittimità di questa pratica. Tale sostituzione è considerata legittima quando sia adottata nel rispetto del ''principio di equivalenza delle mansioni'' previsto dall'[[s:Codice civile/Libro V/Titolo II#Art. 2103 Mansioni del lavoratore|articolo 2103]] [[Codice civile italiano|c.c.]].<ref>Gino Giugni, Diritto sindacale: Capitolo undicesimo - L'AUTOTUTELA E IL DIRITTO DI SCIOPERO. 5.
== Aspetti legali ==
La sostituzione dei lavoratori in sciopero. Pagine 290-291; Cacucci, 2010. ISBN 8884229219</ref> La sostituzione con lavoratori interni astenutisi dallo sciopero, o appartenenti a settori non interessati dall'astensione dal lavoro, è altresì ammessa nel caso in cui il lavoratore sia adibito a mansioni superiori. La [[Suprema Corte di Cassazione]], con la sentenza n. 12811 del 3 giugno [[2009]], ha optato per l'illegittimità della sostituzione del lavoratore scioperante se questa comporta l'adibizione a mansioni inferiori di un lavoratore astenutosi dall'esercizio del diritto allo sciopero, ovvero appartenente ad un ramo d'impresa non interessato da tale astensione, violando così il disposto dell'articolo 2103 c.c..<ref>[http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/11643 Corte di Cassazione – Sentenza n. 12811/2009 - studiolegalelaw.net]</ref>
Il diritto di sciopero è garantito dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]] (art. 40) e, con riferimento ai servizi di [[pubblica utilità]] (come [[trasporti]] e [[sanità]]), è regolamentato dalla legge che stabilisce le modalità e i tempi dello sciopero sanzionando eventuali violazioni (legge 12 giugno 1990 n 146 [http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/franchige_estive_2009/legge146_90.pdf] ). In alcuni servizi di interesse pubblico lo sciopero può essere annullato di fatto tramite la [[precettazione]] da parte delle autorità di pubblica sicurezza, dei Trasporti o della Sanità.
 
Al datore di lavoro è fatto espresso divieto, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del [[decreto delegato]] n. 368/[[2001]], di assumere [[Contratto di lavoro#Il tempo determinato|lavoratori a tempo determinato]] ''«per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero»''.<ref>[http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01368dl.htm Dlgs 368/2001 - camera.it]</ref> Analoghi divieti sono imposti dal decreto delegato n. 276/[[2003]] con riguardo alla [[somministrazione di lavoro]] (articolo 20, comma 5)<ref>[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03276dl.htm Dlgs 276/03 (articoli da 1 a 30) - parlamento.it]</ref> e al [[Contratto di lavoro intermittente|lavoro intermittente]] (articolo 34, comma 3)<ref>[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03276dl1.htm Dlgs 276/03 (articoli da 31 a 86) - parlamento.it]</ref>.
Per lo [[Statuto dei Lavoratori]], assumere personale per sostituire gli scioperanti, decurtare la paga degli scioperanti più del salario giornaliero oppure aumentarla ai non aderenti, per ridurre le adesioni allo sciopero, o comunque qualsiasi forma di impedimento o limitazione dell'esercizio del diritto di sciopero o dell'attività sindacale sono forme di [[condotta antisindacale]]. La condotta antisindacale è repressa tramite un'apposita procedura prevista dall'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
 
Le pratiche dette in precedenza sono illecite anche quando lo sciopero è stato vietato dalla precettazione del Ministero competente. Il mancato rispetto della [[precettazione]] è un reato di [[interruzione di pubblico servizio]], ma non è "giusta causa" di [[licenziamento]].
 
=== Il diritto di sciopero negli ordinamenti giuridici europei ===
La legislazione negli USA prevede invece la sostituzione e il licenziamento degli scioperanti che siano stati precettati.
{{F|diritto del lavoro|novembre 2008}}
 
[[File:Plinio Nomellini sciopero Londinese 1889.jpg|upright=1.4|miniatura|([[Plinio Nomellini]]): Sciopero Londinese (1889)]]
Sotto il Governo di [[Ronald Reagan|Reagan]] lo sciopero dei controllori del traffico aereo contro la deregolamentazione del trasporto aereo cessò a seguito del licenziamento in massa e sostituzione di tutto il personale che disattese l'equivalente americano della [[precettazione]] governativa.
 
Diverse Costituzioni europee non fanno menzione del diritto di sciopero, riconosciuto in altro modo da sentenze o da leggi ordinarie. In Italia, lo sciopero è riconosciuto come diritto personale di esercizio collettivo.
 
In Europa, lo sciopero non è monopolio sindacale, può quindi essere proclamato dal più piccolo gruppo di lavoratori esistente in azienda, ed esercitato dai singoli non iscritti ad alcun sindacato o anche se iscritti a sindacati diversi da quelli che proclamano lo sciopero. È inteso come atto della libertà di associazione, oltreché come diritto particolare dei lavoratori. Lo sciopero non può essere proclamato da un singolo lavoratore.
 
È escluso il licenziamento di chi proclama o partecipa a scioperi. Lo sciopero sospende temporaneamente il contratto di lavoro, ha come conseguenza l'assenza di obbligo della prestazione lavorativa, e per il datore di corrispondere la retribuzione.
 
=== In Europa ===
Diverse Costituzioni europee non fanno menzione del diritto di sciopero, riconosciuto in altro modo da sentenze o da leggi ordinarie. In Italia, lo sciopero è riconosciuto come diritto personale di esercizio collettivo.
In Europa, lo sciopero non è monopolio sindacale, può quindi essere proclamato dal più piccolo gruppo di lavoratori esistente in azienda, ed esercitato dai singoli non iscritti ad alcun sindacato o anche se iscritti a sindacati diversi da quelli che proclamano lo sciopero. È inteso come atto della libertà di associazione, oltreché come diritto particolare dei lavoratori. Lo sciopero non può essere proclamato da un singolo lavoratore. </br>
È escluso il licenziamento di chi proclama o partecipa a scioperi. Lo sciopero sospende temporaneamente il contratto di lavoro, ha come conseguenza l'assenza di obbligo della prestazione lavorativa, e per il datore di corrispondere la retribuzione. </br>
Non è esplicitamente disciplinata la questione dei danni recati al datore o ai destinatari dello sciopero, rispetto alla regola generale per la quale chiunque cagiona un danno è tenuto a risarcirlo. Soltanto la Gran Bretagna prevede esplicitamente l'istituto dell'immunità per gli scioperanti, che esclude la possibilità di azioni di responsabilità individuali.
 
Apposite norme limitano il diritto di sciopero:
* quando questo reca disagi a tutti i cittadini, oltreché i soggetti destinatari dello sciopero (datori, Governo, ecc.);
* quando l'interruzione di determinate attività mette a rischio la continuità produttiva delle aziende: a seconda degli ordinamenti, i lavoratori da comandare a tali attività sono decisi di concerto fra sindacati e datori, dal datore o dall'autorità;
* in base alle finalità dello sciopero: in alcuni ordinamenti è illegittimo lo sciopero di solidarietà o politico, al di là delle conseguenze presso soggetti terzi alle controversie industriali, cui dovrebbero essere garantiti servizi essenziali (come sanità e polizia) o diritti costituzionali alla mobilità e libera circolazione.
 
Le sanzioni per la partecipazione a uno sciopero illegittimo possono essere pecuniarie (trattenute in busta paga), la sospensione o il licenziamento, azioni di responsabilità individuali per i danni recati al datore di lavoro.
 
Il principio di proporzionalità non è dovunque il criterio guida sia rispetto alla limitazione del diritto di sciopero per la tutela di altri diritti garantiti dalla Costituzione, ovvero per l'erogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie.
 
=== Il diritto di sciopero nel resto del mondo ===
== Origini storiche ==
La legislazione negli USA prevede invece la sostituzione e il licenziamento degli scioperanti che siano stati precettati.
 
Sotto il Governo di [[Ronald Reagan|Reagan]] lo sciopero dei controllori del traffico aereo contro la [[deregolamentazione]] del trasporto aereo cessò a seguito del licenziamento in massa e sostituzione di tutto il personale che disattese l'equivalente americano della [[precettazione]] governativa.
== Disciplina dello sciopero in Italia nel periodo antecedente il Fascismo ==
Tuttavia esiste uno sciopero generale organizzato dal movimento del [[Tea Party (movimento)|Tea Party]] conservatore che si contrappone alla politica di Obama.
Anche durante la guerra fredda vi ci furono molti scioperi organizzati da gruppi di destra contro la possibile minaccia sovietica in contrasto con scioperi da sindacati di sinistra negli Usa e più di stampo filocomunista.
 
== Lineamenti storici ==
Per lungo tempo è stato considerato in termini più restrittivi.
=== Lo sciopero nell'Italia risorgimentale: dal codice penale sardo al Codice Zanardelli ===
Nel periodo della legislazione del [[codice penale sardo]]: nel suddetto codice lo sciopero veniva punito quale reato, la penalizzazione dello sciopero continua fino al 1889.
{{vedi anche|Risorgimento|Codice Zanardelli}}
Durante il [[codice Zanardelli]] viene riconosciuta una libertà di sciopero, i lavoratori scioperano ma non incorrono in sanzioni penali, l'astensione lavorativa viene considerata come un inadempimento dei termini contrattuali, laddove la pena è il [[licenziamento]]. Dai dati dell'epoca risulta che col codice Zanardelli gli scioperi siano aumentati: lo sciopero dunque viene considerato quale reato solo se messo in atto con violenza o minaccia.
Nell'[[ordinamento giuridico]] [[italia]]no, fino al [[1889]], lo sciopero era considerato come un [[reato]].
La giurisprudenza interpreta in termine penalizzante il concetto di violenza o minaccia. Il codice Zanardelli prevede che lo sciopero comporti il rischio di licenziamento dovuto ad inadempimento contrattuale, i giudici del periodo del codice Zanardelli seguono un tipo di interpretazione sulla scia del codice Sardo.
Difatti, dopo l'[[Risorgimento|Unità d'Italia]], venne esteso a tutto il territorio nazionale il codice penale sardo del [[1859]], il quale, all'articolo 386<ref>[http://books.google.it/books?id=XExZPEfeHcAC&pg=PA428&lpg=PA428&dq=Codice+penale+sardo+articolo+386&source=bl&ots=t-U22f3mQe&sig=autQqJkdB1isvovNG396QzJUaXg&hl=it&sa=X&ei=wOL6T9X1JvPE4gTP0PT8Bg&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=Codice%20penale%20sardo%20articolo%20386&f=false Pietro Lambertucci, Dizionari del Diritto Privato promossi da Natalino Irti: Diritto del lavoro: L - LIBERTÀ SINDACALE. 1. La vicenda storica. Dal divieto di coalizione al riconoscimento della libertà sindacale. Pagine 427-429; Giuffrè Editore, 2010.] ISBN 9788814159480</ref>, puniva ''«tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa»''.<ref>[http://books.google.it/books?id=NBRm8PySCO8C&pg=PA804&lpg=PA804&dq=tutte+le+intese+degli+operai+allo+scopo+di+scopo+di+sospendere,+ostacolare+o+far+rincarare+il+lavoro+senza+ragionevole+causa&source=bl&ots=pEjQmNviiD&sig=quvwlDx9HjgXGHubD_UFUQqS0HI&hl=it&sa=X&ei=N-D6T4-OGonR4QTElJ2IBw&ved=0CEcQ6AEwBQ#v=onepage&q=tutte%20le%20intese%20degli%20operai%20allo%20scopo%20di%20scopo%20di%20sospendere%2C%20ostacolare%20o%20far%20rincarare%20il%20lavoro%20senza%20ragionevole%20causa&f=false Paolo Cendon, Trattato dei nuovi danni. Volume IV: Danni da inadempimento - Responsabilità del professionista - Lavoro subordinato: CAPITOLO QUARANTASETTESIMO - LO SCIOPERO. 2. Lo sciopero nel diritto italiano. Pagina 804; CEDAM, 2011.] ISBN 9788813311728</ref> La repressione penale del diritto di sciopero era conseguente all'avversione per i principi dell'individualismo portati dalla [[rivoluzione francese]] e dal [[liberalismo]], nonché dal timore che le coalizioni tutorie d'interessi economici potessero resuscitare le vecchie [[Corporazioni delle arti e mestieri|corporazioni]].<ref>Gino Giugni, Diritto sindacale: Capitolo undicesimo - L'AUTOTUTELA E IL DIRITTO DI SCIOPERO. 2. Sciopero e diritto: lineamenti storici. Pagine 231-232; Cacucci, 2010. ISBN 8884229219</ref>
 
Nel 1889, con l'entrata in vigore del nuovo codice penale (cosiddetto [[Codice Zanardelli]]), fu abrogato il reato di sciopero, ma esso doveva svolgersi, ai sensi degli articoli 165 e 166<ref>Franco Carinci, Raffaele De Luca Tamajo, Paolo Tosi, Triziano Treu, ''Diritto del lavoro 2: Il rapporto di lavoro subordinato''. Introduzione: 1. Il diritto del rapporto individuale: origini e caratteri fondamentali. Pagina 2; UTET, 2011. ISBN 978-88-598-0518-2</ref>, senza ''«violenza o minaccia»''. Ciononostante, la giurisprudenza dell'epoca sovente [[Interpretazione giuridica|interpretò]] estensivamente tale espressione, conferendole una funzione repressiva. Inoltre, sul piano [[Diritto civile|civilistico]] del rapporto [[Contratto sinallagmatico|sinallagmatico]]<ref>[https://www.dizi.it/sinallagmatico Dizionario ๑ Sinallagmatico - dizi.it]</ref> fra prestazione e controprestazione, lo sciopero consisteva in un [[Inadempimento|inadempimento contrattuale]] da parte del lavoratore e permetteva al datore di reagire coi suoi poteri disciplinari.<ref>[http://books.google.it/books?id=9H8CFc5bEnkC&pg=PA6&dq=codice+zanardelli+sciopero+violenza+o+minaccia&hl=it&sa=X&ei=vh77T9eJAc7T4QS3-oH1Bg&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=codice%20zanardelli%20sciopero%20violenza%20o%20minaccia&f=false Angelo Zambelli, Guida pratica. Diritto sindacale: Capitolo 1 - FONTI NORMATIVE. 1.2. Costituzione. Pagine 5-8; Il Sole 24 Ore, 2010.] ISBN 8832475677</ref>
== Il primo sciopero generale in Italia ==
Nel [[settembre]] del [[1904]] i lavoratori italiani, guidati dai socialisti rivoluzionari, sperimentano per la prima volta il sistema di lotta sociale propugnato in Francia da [[Georges Eugène Sorel]]: lo sciopero generale.
In solidarietà per l'uccisione di 4 minatori [[sardi]], durante una rivolta operaia, scoppiata per reclamare migliori condizioni lavorative e salari più alti, avvenuta il 4 settembre [[1904]], nelle miniere di [[Buggerru]], da parte delle truppe inviate da [[Giolitti]], per quattro giorni consecutivi ogni attività del paese rimane paralizzata: i giornali non escono, le fabbriche si fermano, i servizi pubblici non funzionano e a [[Venezia]]
perfino i gondolieri incrociano le braccia.
[[Giovanni Giolitti]], capo del governo sin dal [[novembre]] [[1903]], ignorando le esortazioni dei conservatori ad usare le maniere forti, si astiene dall'intervenire, lasciando che siano le forze sociali in lotta (i padroni da una parte ed i lavoratori dall'altra) a risolvere i loro contrasti, secondo una linea di equilibrio che sarà determinata dai rapporti di forza esistenti fra le due parti.
In tal modo egli attira su di sé le accuse di debolezza e, peggio, di vigliaccheria da parte dei proprietari (di quelli terrieri non meno che degli industriali), ma ottiene di riflesso un risultato di estrema importanza.
[[Enrico Ferri (criminologo)|Enrico Ferri]], [[Enrico Leone]] e soprattutto [[Arturo Labriola]] e gli altri rivoluzionari sostenitori dello sciopero avevano fatto conto sulla reazione del potere costituito come pretesto per scatenare la violenza di piazza. Ora, di fronte all'atteggiamento neutrale della forza pubblica, sono sconcertati, incapaci di ricavare, in termini politici, un qualche vantaggio da un'iniziativa che pure ha avuto un grosso successo di partecipazione.
L'arma dello sciopero generale, tanto paventata dalla borghesia e, in fondo, sgradita agli stessi socialisti moderati come [[Filippo Turati]], si dimostra per quel che è: un'arma spuntata e sostanzialmente innocua, quando lo [[Stato]] sa stare al gioco.
Non solo, ma tutto questo, mentre crea difficoltà per gli estremisti, dà vigore all'ala riformista del partito socialista.
Grazie all'equilibrio e all'intelligenza politica di uomini come Giolitti, si viene dunque radicando anche in [[Italia]] un sistema di più eque contrattazioni nelle controversie di lavoro, e l'''epidemia'' di scioperi che si verificano in questo periodo è non solo indizio di maggiore libertà, ma chiaro sintomo del generale miglioramento nelle condizioni economiche del paese. I salari aumentano nelle campagne, il vitto è più abbondante, migliorano le condizioni igienico-sanitarie e quasi ovunque diminuisce sensibilmente l'indice di mortalità. Ma le cause vere della nuova prosperità sono altre: tra le tante, si possono citare la fine della guerra doganale con la [[Francia]], l'espansione del movimento cooperativistico, l'[[emigrazione]] vera valvola di scarico della sovrappopolazione e delle tensioni sociali che ne scaturiscono, l'accresciuta utilizzazione dell'[[energia elettrica]].
 
=== IlL'età primogiolittiana: lo sciopero virtualegenerale del 1904 ===
{{vedi anche|Sciopero generale del 1904|Età giolittiana|Partito Socialista Italiano|Sindacalismo rivoluzionario}}
Il [[27 settembre]] [[2007]] si è svolto il primo sciopero virtuale al mondo, organizzato da una task force internazionale coordinata da [[UNI Global Union]] e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria [[IBM]] di [[Vimercate]].
Nelle giornate dal 15 al 20 settembre del [[1904]] fu proclamato dalla [[Camera del Lavoro]] di [[Milano]] il primo sciopero generale della storia d'Italia, promosso dai [[Sindacalismo rivoluzionario#Il sindacalismo rivoluzionario in Italia|sindacalisti rivoluzionari]] di [[Arturo Labriola]], scaturito dal clima di acuta tensione a seguito degli eccidi avvenuti a [[Castelluzzo]], in [[Sicilia]], e a [[Buggerru]], in [[Sardegna]], per via degli scontri con le forze dell'ordine. Le giornate di sciopero furono definite dal direttore del ''[[Corriere della Sera]]'', [[Luigi Albertini]], come ''«cinque giorni di follia»''.<ref>{{Cita web |url=http://www.risorgimento.it/rassegna/index.php?id=50091&ricerca_inizio=0&ricerca_query=&ricerca_ordine=DESC&ricerca_libera= |titolo=Rassegna storica del Risorgimento - risorgimento.it |accesso=11 luglio 2012 |dataarchivio=3 gennaio 2014 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20140103111516/http://www.risorgimento.it/rassegna/index.php?id=50091&ricerca_inizio=0&ricerca_query=&ricerca_ordine=DESC&ricerca_libera= |urlmorto=sì }}</ref>
 
L'allora [[Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia]], [[Giovanni Giolitti]], per fronteggiare l'emergenza dell'astensionismo dal lavoro, non inviò l'esercito, ma lasciò che lo sciopero si sfogasse e si esaurisse naturalmente, preoccupandosi solo di garantire l'[[ordine pubblico]].
 
Lo sciopero generale destò preoccupazioni nella classe [[Borghesia|borghese]], la quale chiese al Capo del Governo di reagire con forza alle agitazioni [[Proletariato|proletarie]]. Giolitti resistette a tali pressioni e per superare l'impasse sciolse la [[Camera dei deputati del Regno d'Italia|Camera]], indicendo nuove elezioni all'insegna dello slogan ''«né rivoluzione, né reazione»''. I risultati elettorali sancirono la diminuzione dei suffragi dei [[socialisti]], i quali videro diminuire anche i loro seggi in Parlamento da 33 a 29 e, inoltre, emerse con chiarezza la vittoria dei [[Partito Socialista Italiano#1907: uscita dei sindacalisti rivoluzionari|socialisti riformisti]] di [[Filippo Turati]].<ref>Antonio Desideri (con la collaborazione di Angelo Gianni), Storia e storiografia, volume 3: dalla organizzazione del movimento operaio alla crisi del colonialismo - 6. L'età giolittiana. 2. Il grande slancio dell'economia italiana e le lotte sociali nel paese; Pagine 353-354. Casa editrice G. D'Anna (Messina-Firenze), 1987.</ref><ref>Gabriele De Rosa, La Storia: Il Novecento - Unità 3. L'Italia dell'età giolittiana. 4. Lo sciopero del 1904; Pagina 47. Minerva Italica, 2008. ISBN 88-298-2299-X</ref>
 
Il sommovimento proletario sanciva il divorzio fra socialismo e giolittismo, col conseguente avvicinamento delle politiche giolittiane alle masse [[Cattolici|cattoliche]] di indirizzo conservatore.<ref>La Storia, volume 12: L'età dell'imperialismo e la prima guerra mondiale. - Capitolo VII. L'età giolittiana. 5. La svolta conservatrice tra consolidamento e squilibri; Pagina 356. Opera realizzata dalla Redazione Grandi Opere di UTET Cultura per La biblioteca di Repubblica, 2004.</ref>
 
Con lo sciopero generale l'Italia sperimentava per la prima volta il sistema di lotta sociale propugnato in [[Francia]] da [[Georges Eugène Sorel]]<ref>Rosario Villari, ''Il mondo contemporaneo: Capitalismo industriale, imperialismo e socialismo'' - Capitolo VIII. Socialismo, democrazia, nazionalismo. L'Italia giolittiana. 6. L'Italia giolittiana; Pagine 230-233. Editori Laterza, 1985. ISBN 88-421-0148-6</ref><ref>Gianni Gentile, Luigi Ronga, Storia & Geostoria: Il Novecento e l'inizio del XXI secolo - Modulo 1. Unità 2. L'età giolittiana. 1. I carattere generali dell'età giolittiana; Pagina 51. Editrice La Scuola, 2005. ISBN 88-350-1805-6</ref>, da lui definito come ''«il mito nel quale si racchiude tutto intero il socialismo»''.<ref>[https://www.filosofico.net/sorel.htm GEORGES SOREL - filosofico.net]</ref>
 
=== Lo sciopero nell'Italia fascista: dalle leggi fascistissime al Codice Rocco ===
{{vedi anche|Fascismo|Sindacalismo fascista|Corporativismo|Leggi fascistissime}}
Con l'avvento del [[corporativismo]] [[Fascismo|fascista]] si ritornò alla repressione penale dello sciopero<ref>[http://books.google.it/books?id=G4BrvD4stn4C&pg=PA545&dq=ordinamento+corporativo+e+lo+sciopero&hl=it&sa=X&ei=7sr7T52zI8qG4gTnzvWSBw&ved=0CGQQ6AEwCQ#v=onepage&q=ordinamento%20corporativo%20e%20lo%20sciopero&f=false Giampiero Falasca, Manuale di diritto del lavoro. Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro: Capitolo 4 - Sciopero. 4.1. Diritto di sciopero. Pagina 545; Il Sole 24 Ore, 2011.] ISBN 8832477424</ref>, attraverso la creazione di alcune figure di reato previste dalla [[Leggi fascistissime#La legge sulla stampa e l'abolizione del diritto di sciopero|L.]] n. 563/[[1926]] (e dal relativo regolamento di esecuzione, il [[Regio decreto legge|R.d.]] n. 1130/1926)<ref>[http://books.google.it/books?id=J4lzqlLGkLEC&pg=PA24&dq=legge+563+1926&hl=it&sa=X&ei=MHX8T8miNIiD4gTmy_XWBg&ved=0CEMQ6AEwAw#v=onepage&q=legge%20563%201926&f=false Maria Vittoria Ballestrero, Diritto sindacale: CAPITOLO II - 2. La legge sindacale fascista. Pagina 24; Giappichelli Editore, 2012.] ISBN 8834827848</ref> le quali saranno poi trasfuse nel codice penale del [[1930]] ([[Codice penale italiano|Codice Rocco]])<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Pietro Semeraro|anno=2009|titolo=L'esercizio di un diritto|città=Milano|p=115}}</ref>.
 
Difatti, il Codice Rocco, agli articoli da 502 a 508, prevede come ''«delitti contro l'economia pubblica»'' molte forme di lotta sindacale, dallo sciopero alla serrata, fino al boicottaggio, al sabotaggio e all'occupazione d'azienda. Agli articoli 330 e 333 – ora abrogati dalla L. n. 146 del 12 giugno 1990 – invece considerava ''«delitti contro la Pubblica Amministrazione»'' l'interruzione di un pubblico servizio o l'abbandono individuale di un pubblico servizio; è rimasto in vigore tuttavia il reato di interruzione di un pubblico ufficio (art. 340 c.p.).
 
La ''ratio legis''<ref>[https://www.dizi.it/ratio_legis Dizionario ๑ Ratio legis - dizi.it]</ref> delle nuove fattispecie penali differiva, però, da quella del codice penale sardo d'ispirazione liberale, giacché il Codice Rocco si proponeva di garantire il rispetto del contratto collettivo esclusivamente attraverso la [[Carta del lavoro#Il testo della Carta del Lavoro|Magistratura del lavoro]]. Veniva pertanto vietato penalmente ai sindacati e ai lavoratori lo strumento principe di pressione sindacale in fase di negoziazione dei contratti collettivi. I datori di lavoro, ai quali formalmente era vietato l’uso della serrata, aggiravano tuttavia il divieto attraverso la pratica, tollerata dalla Magistratura del Lavoro, della cosiddetta serrata elastica cioè il licenziamento dei lavoratori e la loro riassunzione a salari inferiori.<ref>{{Cita web|url=https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/content-attachment/Relazione_Palaia.pdf|titolo=Francescopaolo Palaia, Il sindacalismo fascista e le politiche del lavoro negli anni del regime.}}</ref>
 
L'art.502 del codice penale, che vietava lo sciopero e la serrata per fini contrattuali, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla [[Corte costituzionale della Repubblica italiana|Corte costituzionale]] (sentenza 4 maggio 1960, n. 29). Con successive sentenze la Corte costituzionale ha poi dichiarato la parziale illegittimità degli artt. 503 (serrata e sciopero per fini non contrattuali) e 504 (coazione alla pubblica autorità mediante serata o sciopero), stabilendo che, in base a tali norme, sono punibili i soli scioperi che siano diretti "a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la volontà popolare" (sentenze del 27 dicembre 1974, n. 290, e del 2 giugno 1983, n. 165)<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Pietro Semeraro|titolo=L'esercizio di un diritto, Milano, 2009, p. 116}}</ref>. La [[Costituzione della Repubblica Italiana]] del [[1948]], all'articolo 40, fa assurgere lo sciopero a diritto, e si deve all'incessante lavorio della Corte costituzionale la modifica dei dettati contrari al diritto costituzionale dell'astensione dal lavoro.<ref>Gino Giugni, Diritto sindacale: Capitolo undicesimo - L'AUTOTUTELA E IL DIRITTO DI SCIOPERO. 2. Sciopero e diritto: lineamenti storici. Pagina 232; Cacucci, 2010. ISBN 8884229219</ref>
 
=== Lo sciopero nell'Italia repubblicana: dalla repressione al riconoscimento del diritto di sciopero ===
{{vedi anche|Nascita della Repubblica Italiana|Assemblea Costituente (Italia)}}
All'indomani del 25 aprile [[1945]], si procedette alla ricerca di una nuova [[forma di Stato]] e di [[Forma di governo|governo]], indicendo una [[Nascita della Repubblica Italiana#Convocazione e risultati del referendum istituzionale|consultazione referendaria]] contestualmente all'elezione dell'[[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea Costituente]] che avrebbe dovuto stabilire i nuovi principi fondamentali e i nuovi rapporti fra il cittadino e l'autorità statale.
 
Il risultato della consultazione elettorale e referendaria premiò la forma repubblicana e i partiti che l'avevano sostenuta.
 
Formata l'Assemblea Costituente, essa iniziò i suoi lavori con l'elezione di una [[Commissione per la Costituzione|Commissione]] (la cosiddetta ''Commissione dei 75''), la quale si articolava in Sottocommissioni.
 
La Sottocommissione che si occupò della materia oggetto della trattazione fu la prima, presieduta dall'[[Deputato|on.]] [[Umberto Tupini]].<ref>[http://legislature.camera.it/chiosco.asp?cp=1&position=Assemblea%20Costituente\I%20Costituenti&content=altre_sezioni/assemblea_costituente/composizione/costituenti/framedeputato.asp?Deputato=1d28590 Umberto Tupini: dati personali e incarichi nella Costituente - legislature.camera.it]</ref>
 
Nella seduta del 15 ottobre [[1946]] la prima Sottocommissione approvava il seguente testo: ''«Il diritto di organizzazione sindacale è garantito. È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero. La legge ne regola la modalità di esercizio unicamente per quanto attiene: alla procedura di proclamazione; all'esperimento preventivo di tentativi di conciliazione; al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva. Il diritto al riposo è garantito»''.<ref>[http://www.nascitacostituzione.it/02p1/03t3/040/index.htm?art040-999.htm&2 La nascita della Costituzione - Articolo 40 - Evoluzione - nascitacostituzione.it]</ref>
 
La formulazione dell'articolo rappresentava ''«il tentativo di accordare le esigenze di chi sosteneva che si proclamasse il diritto di sciopero in senso assoluto, senza alcuna limitazione, né sostanziale né procedurale, e di chi sosteneva che non se ne parlasse affatto nella Costituzione»''. In Assemblea Costituente, dopo aver riconosciuto che lo sciopero è un diritto, si pensò di poterne disciplinare la procedura di proclamazione per ''«eliminare la possibilità che lo sciopero fosse proclamato per il capriccio di poche persone»'' e per mettere in grado i lavoratori di valutare se ricorrere o meno a tale strumento fosse conveniente. Inoltre, attraverso una regolamentazione, l'Assemblea Costituente progettava di prevedere gli esperimenti preventivi di conciliazione, di assicurare i servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva, al fine di evitare difficoltà nello stilare una elencazione dei prestatori di opera ai quali fosse o meno consentito di scioperare.<ref>[http://www.nascitacostituzione.it/02p1/03t3/040/index.htm?art040-010.htm&2 La nascita della Costituzione - Articolo 40 - 14 gennaio 1947 - nascitacostituzione.it]</ref>
 
Nella seduta del 12 maggio [[1947]] fu approvato il testo definitivo dell'articolo 36 del ''progetto di Costituzione della Repubblica italiana'', che successivamente sarebbe diventato l'attuale articolo 40 e che statuiva: ''«Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano»''.<ref>[http://www.nascitacostituzione.it/02p1/03t3/040/index.htm La nascita della Costituzione - Articolo 40 - 12 maggio 1947 - nascitacostituzione.it]</ref>
 
Il riconoscimento all'articolo 40 della Carta costituzionale del diritto di sciopero costituisce una garanzia di effettività della libertà sindacale prevista dall'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 39|articolo 39]], giacché esso permette al [[sindacato]] di esistere ed operare in un sistema economico basato sul mercato e sulla libertà d'iniziativa economica privata (normata dall'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 41|articolo 41]]).<ref name="Gino Giugni, Diritto sindacale: Capitolo undicesimo - L'AUTOTUTELA E IL DIRITTO DI SCIOPERO. 3. Lo sciopero nella Costituzione. Pagina 233; Cacucci, 2010. ISBN 8884229219">Gino Giugni, Diritto sindacale: Capitolo undicesimo - L'AUTOTUTELA E IL DIRITTO DI SCIOPERO. 3. Lo sciopero nella Costituzione. Pagina 233; Cacucci, 2010. ISBN 8884229219</ref>
 
L'articolo 40 della Costituzione non rappresenta semplicemente il recupero della libertà già vigente al tempo del Codice Zanardelli, né rappresenta una mera contrapposizione alla repressione penale delle leggi fascistissime e del Codice Rocco, ma costituisce la presa di coscienza da parte dello Stato dell'ineguale rapporto di forza esistente fra le parti del conflitto industriale e la eleva a diritto.<ref name="Gino Giugni, Diritto sindacale: Capitolo undicesimo - L'AUTOTUTELA E IL DIRITTO DI SCIOPERO. 3. Lo sciopero nella Costituzione. Pagina 233; Cacucci, 2010. ISBN 8884229219"/>
 
Lo sciopero nel nuovo assetto costituzionale, pur consistendo in un'astensione dei lavoratori dall'adempimento della prestazione contrattuale, deroga ai principi del [[Diritto civile|diritto comune]] e manda esente da responsabilità il lavoratore che si presti ad esercitare questo diritto.<ref>Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato (a cura di Franco Anelli e Carlo Granelli): Capitolo LIX - IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. 499. Lo sciopero. Pagine 928-929; Giuffrè Editore, 2009. ISBN 88-14-15069-9</ref>
 
La norma costituzionale rappresenta il contrasto fra lo [[Stato sociale]] moderno (cosiddetto ''Welfare State'' o ''Sozialstaat'') e lo [[Stato liberale]]. Quest'ultimo, che si fondava sul principio della sola [[Uguaglianza sociale|eguaglianza formale]] del cittadino davanti alla legge, deve lasciare spazio a uno Stato nel quale, ai sensi dell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 3|articolo 3]], comma 2 della Costituzione, è suo compito ''«rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»''. Su tale circostanza si fonda la funzione del diritto del lavoro, indirizzato alla formazione di strumenti giuridici volti alla rimozione della disuguaglianza sociale fra la posizione del prestatore e quella del datore di lavoro. Il diritto di sciopero è uno degli strumenti creati dal diritto del lavoro: esso – dirà [[Piero Calamandrei]] – è ''«un mezzo per la promozione dell'effettiva partecipazione dei lavoratori alla trasformazione dei rapporti economico-sociali»''.<ref name="Gino Giugni, Diritto sindacale: Capitolo undicesimo - L'AUTOTUTELA E IL DIRITTO DI SCIOPERO. 3. Lo sciopero nella Costituzione. Pagina 233; Cacucci, 2010. ISBN 8884229219"/><ref>Piero Calamandrei, Il significato costituzionale del diritto di sciopero, in ''Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale I''. Pagina 221; 1952; ora in Opere giuridiche. Morano Editore, 1979.</ref>
 
=== Il primo sciopero virtuale ===
Il 27 settembre [[2007]] si è svolto il primo sciopero virtuale al mondo, organizzato da una task force internazionale coordinata da [[UNI Global Union]] e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria [[IBM]] di [[Vimercate]].
Lo sciopero ha avuto un enorme ed inaspettato effetto mediatico in tutto il mondo ed ha visto la partecipazione di circa 2000 persone da 30 diversi paesi che hanno presidiato le isole [[IBM]] su [[Second Life]] per 12 ore.
Dopo 20 giorni dallo sciopero virtuale [[IBM]] l'Amministratore Delegato di [[IBM]] Italia si è dimesso e il Coordinamento Nazionale RSU [[IBM]] Italia ha sottoscritto un importante accordo sindacale che restituiva ai 5000 lavoratori italiani il premio di risultato che era stato unilateralmente cancellato da parte della direzione aziendale.<ref>{{cita web|url=http://www.repubblica.it/2007/04/sezioni/scienza_e_tecnologia/second-life-news/scoperi-sl/scoperi-sl.html|titolo=Sciopero virtuale, effetti reali. I lavoratori Ibm cantano vittoria|editore=[[La Repubblica (quotidiano)|La Repubblica]]}}</ref> I risultati di questa innovativa forma di protesta hanno dato avvio al progetto denominato [[Sindacato 2.0]], un movimento internazionale e trasversale che propone un rinnovamento democratico dal basso del sindacato attraverso un utilizzo partecipato delle nuove tecnologie di comunicazione [[Web 2.0]]/3D per fini sindacali.
 
== LetteraturaDivieti legali ==
 
Il romanzo ''[[Germinale]]'' dello scrittore francese [[Émile Zola]] racconta essenzialmente lo sviluppo del movimento sindacale in una miniera di carbone e l'organizzazione di un primo sciopero.
=== Canada ===
Il 30 gennaio 2015, la [[Corte suprema del Canada|Corte Suprema del Canada]] ha stabilito che esiste un diritto costituzionale allo sciopero<ref>''Saskatchewan Federation of Labour v Saskatchewan'', 2015 SCC 4</ref>. In questa decisione a maggioranza di 5 a 2, la giudice Rosalie Abella ha stabilito che "insieme al loro diritto di associarsi, di parlare attraverso un rappresentante negoziale di loro scelta e di contrattare collettivamente con il loro datore di lavoro attraverso tale rappresentante, il diritto dei dipendenti allo sciopero è fondamentale per proteggere il processo significativo della contrattazione collettiva…" [paragrafo 24]. Questa decisione ha adottato il dissenso del Presidente della Corte Suprema Brian Dickson in una sentenza della Corte Suprema del 1987 su un caso di riferimento portato dalla provincia di Alberta (''Reference Re Public Service Employee Relations Act (Alta)''). L'esatta portata di questo diritto allo sciopero rimane poco chiara<ref>{{Cita web|lingua=en|autore=Omar Ha-Redeye|url=https://www.slaw.ca/2015/02/01/finding-more-meaning-in-the-future-of-labour-law/|titolo=Finding More "Meaning" in the Future of Labour Law|sito=Slaw|data=2015-02-01|accesso=2025-06-16}}</ref>.
 
Prima di questa decisione della Corte Suprema, i governi federali e provinciali avevano la facoltà di introdurre una "legislazione sul ritorno al lavoro", una [[legge speciale]] che impedisce lo svolgimento o il proseguimento di uno sciopero (o di una serrata). I governi canadesi avrebbero anche potuto imporre alle parti in conflitto un [[arbitrato]] vincolante o un nuovo contratto. La legislazione sul ritorno al lavoro fu utilizzata per la prima volta nel 1950 durante uno sciopero ferroviario e, fino al 2012, era stata utilizzata 33 volte dal governo federale per quei settori dell'economia regolamentati a livello federale (movimentazione dei cereali, trasporto ferroviario e aereo e servizio postale) e, in un numero maggiore di casi, a livello provinciale. Inoltre, alcuni settori dell'economia possono essere dichiarati "servizi essenziali", nel qual caso tutti gli scioperi sono illegali<ref>{{Cita web|url=https://www.cbc.ca/news/canada/faq-back-to-work-legislation-1.1000525|titolo=FAQ: Back-to-work legislation}}</ref>.
 
Tra gli esempi si annoverano l'approvazione da parte del governo canadese di una legge sul ritorno al lavoro durante la serrata di Canada Post del 2011 e lo sciopero della [[Canadian Pacific Railway|CP Rail]] del 2012, ponendo così fine agli scioperi. Nel 2016, l'uso da parte del governo di una legge sul ritorno al lavoro durante la serrata di [[Canada Post]] del 2011 è stato dichiarato incostituzionale, con il giudice che ha specificamente fatto riferimento alla sentenza della Corte Suprema del Canada del 2015 nel caso ''Saskatchewan Federation of Labour contro Saskatchewan''<ref>{{Cita web|url=https://canliiconnects.org/en/summaries/42968|titolo=Ontario judge finds back-to-work legislation aimed at postal workers violates Charter {{!}} CanLII Connects|sito=canliiconnects.org|accesso=2025-06-16}}</ref>.
 
=== Repubblica Popolare Cinese ed ex Unione Sovietica ===
In alcuni stati marxisti-leninisti, come la [[Cina|Repubblica Popolare Cinese]], lo sciopero era illegale e considerato [[Controrivoluzione|controrivoluzionario]], e gli scioperi dei lavoratori sono considerati tabù nella maggior parte delle culture dell'Asia orientale. Nel 1976, la Cina firmò la [[Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali]], che garantiva il diritto ai sindacati e allo sciopero, ma i funzionari cinesi dichiararono di non avere alcun interesse a consentire queste libertà<ref>"Still waiting for Nike to do it," by Tim Connor, page 70.</ref>.
 
In [[Unione Sovietica]], gli scioperi si verificarono per tutta la durata dell'URSS, in particolare negli anni '30<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://libcom.org/article/strikes-against-stalin-1930s-russia-jeffrey-rossman|titolo=Strikes against Stalin in 1930s Russia - Jeffrey Rossman {{!}} libcom.org|sito=libcom.org|accesso=2025-06-16}}</ref>. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, diminuirono sia in numero che in portata<ref>{{Cita web|url=http://www.yurclub.ru/docs/other/article143.html|titolo=Разное|sito=www.yurclub.ru|accesso=2025-06-16}}</ref>.
 
=== Francia ===
In Francia, la prima legge volta a limitare la capacità dei lavoratori di intraprendere azioni collettive fu la [[legge Le Chapelier]], approvata dall'[[Assemblea nazionale (Francia)|Assemblea nazionale]] il 14 giugno 1791 e che introdusse il "crimine di coalizione". Nel suo discorso a sostegno della legge, l'autore titolare [[Isaac René Guy Le Chapelier|Isaac René Guy le Chapelier]] spiegò che "deve essere senza dubbio consentito a tutti i cittadini di riunirsi", ma sostenne che "non deve essere consentito ai cittadini di certe professioni di riunirsi per i loro cosiddetti interessi comuni"<ref>{{Cita libro|lingua=fr|titolo=Réimpression de l'Ancien Moniteur|url=https://books.google.it/books?id=P7I9AAAAYAAJ&redir_esc=y|accesso=2025-06-16|data=1841}}</ref>.
 
Gli scioperi furono espressamente vietati con l'approvazione del [[Codice penale francese del 1810]] di Napoleone. L'articolo 415 del Codice dichiarava che i partecipanti a un tentativo di sciopero sarebbero stati soggetti a una pena detentiva da uno a tre mesi e che gli organizzatori del tentativo di sciopero sarebbero stati soggetti a una pena detentiva da due a cinque anni<ref>{{Cita web|url=https://www.napoleon-series.org/research/government/france/penalcode/c_penalcode3b.html|titolo=France: Penal Code of 1810|sito=www.napoleon-series.org|accesso=2025-06-16}}</ref>.
 
Il diritto di sciopero nell'attuale [[Quinta Repubblica (Francia)|Quinta Repubblica francese]] è riconosciuto e garantito dal Preambolo della Costituzione francese del 27 ottobre 1946<ref>{{Cita web|url=https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/cst3.pdf|titolo=PREAMBLE TO THE CONSTITUTION OF 27 OCTOBER 1946}}</ref>, da quando la decisione del [[Consiglio costituzionale (Francia)|Consiglio costituzionale]] del 1971 sulla libertà di associazione ha riconosciuto a tale documento valore costituzionale<ref>{{Cita web|url=https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/1971/7144DC.htm|titolo=Decision no. 71-44 DC of 16 July 1971}}</ref>.
 
Un "servizio minimo" durante gli scioperi nei trasporti pubblici era una promessa di [[Nicolas Sarkozy]] durante la sua campagna per le elezioni presidenziali francesi<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://observers.france24.com/en/20090130-nicolas-sarkozy-these-days-when-there-strike-france-nobody-notices-really|titolo=Nicolas Sarkozy: "These days when there's a strike in France, nobody notices". Really?|sito=The Observers - France 24|data=2009-01-30|accesso=2025-06-16}}</ref>. Il 2 agosto 2007 è stata adottata una legge "sul dialogo sociale e la continuità del servizio pubblico nei trasporti terrestri regolari di passeggeri", entrata in vigore il 1º gennaio 2008<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.wsws.org/en/articles/2007/08/sark-a11.html|titolo=France: Sarkozy government introduces law restricting right to strike|sito=World Socialist Web Site|data=2007-08-11|accesso=2025-06-16}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://old.adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2013/09/strike_20081.pdf|titolo=The Right to Strike: A Comparative Perspective}}</ref>.
 
=== Regno Unito ===
In seguito agli scioperi della polizia del 1919 venne promulgata una legge che proibiva alla [[Forze di polizia nel Regno Unito|polizia britannica]] sia di intraprendere azioni sindacali, sia di discutere la possibilità con i colleghi<ref name=":0">{{Cita news|lingua=en-GB|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/6920416.stm|titolo=Police in strike action threat|data=2007-07-28|accesso=2025-06-16}}</ref>.
 
Nel gennaio 1951, durante il ministero laburista di [[Clement Attlee|Attlee]], il procuratore generale [[Hartley Shawcross]] lasciò il suo nome a un principio parlamentare in difesa della sua condotta riguardo a uno sciopero illegale: che il procuratore generale "non deve essere messo, e non è messo, sotto pressione dai suoi colleghi nella questione" se istituire o meno un procedimento penale<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.theyworkforyou.com/debates/?id=1951-01-29a.679.0|titolo=Prosecutions (Attorney-General's Responsibility)|sito=TheyWorkForYou|accesso=2025-06-16}}</ref><ref>{{Cita news|lingua=en-CA|url=https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-real-meaning-of-the-snc-lavalin-affair/|titolo=Opinion: The real meaning of the SNC-Lavalin affair|pubblicazione=The Globe and Mail|data=2020-05-14|accesso=2025-06-16}}</ref>.
 
L'Industrial Relations Act del 1971 è stato abrogato dal Trade Union and Labour Relations Act del 1974<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/52/enacted|titolo=Trade Union and Labour Relations Act 1974|sito=www.legislation.gov.uk|accesso=2025-06-16|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20250418035728/https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/52/enacted|dataarchivio=2025-04-18}}</ref>, alcune sezioni del quale sono state abrogate dall'Employment Act del 1982<ref>{{Cita web|url=https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1982/46/enacted?view=plain|titolo=Employment Act 1982}}</ref>.
 
Il Codice di condotta sulle schede elettorali e sugli avvisi di scioperi e le sezioni 22 e 25 dell'Employment Relations Act 2004<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/24/contents|titolo=Employment Relations Act 2004|sito=www.legislation.gov.uk|accesso=2025-06-16|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20250124053653/https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/24/contents|dataarchivio=2025-01-24}}</ref>, che riguardano gli avvisi di scioperi, sono entrati in vigore il 1º ottobre 2005.
 
La Federazione di Polizia, creata all'epoca per gestire i reclami in materia di occupazione e per fornire rappresentanza agli ufficiali di polizia, tentò di fare pressione sul ministero Blair e all'epoca minacciò ripetutamente lo sciopero<ref name=":0" />.
 
Nel corso degli anni, gli agenti penitenziari hanno acquisito e perso il diritto di sciopero; negli anni 2010, nonostante fosse illegale, hanno scioperato il 15 novembre 2016<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/9256125/Prison-officers-stage-unofficial-walkout-on-day-of-public-sector-action.html|titolo=Prison officers stage unofficial walkout on day of public sector action|sito=The Telegraph|data=2012-05-10|accesso=2025-06-16}}</ref>, e di nuovo il 14 settembre 2018<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://news.sky.com/story/prison-officer-strike-ended-after-constructive-dialogue-11497432|titolo=Prison staff strike ended after union's 'constructive dialogue' with minister|sito=Sky News|accesso=2025-06-16}}</ref>.
 
=== Germania ===
In Germania, la Legge fondamentale vieta ai dipendenti pubblici di scioperare e la Corte costituzionale federale ha confermato che agli insegnanti non era consentito scioperare<ref name=":1">{{Cita web|lingua=en|url=https://echr.com/|titolo=ECHR|sito=News ECHR|data=2023-12-08|accesso=2025-06-16}}</ref>. A dicembre 2023, la questione se la decisione abbia violato i diritti umani degli insegnanti ai sensi della [[Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali]] (CEDU) era pendente presso la [[Corte europea dei diritti dell'uomo]]<ref name=":1" />.
 
=== Stati Uniti ===
Il Railway Labor Act<ref>{{Cita web|url=https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/1647/Railway%20Labor%20Act%20Overview.pdf|titolo=Railway Labor Act Overview}}</ref> vieta gli scioperi da parte dei dipendenti delle compagnie aeree e delle ferrovie statunitensi, salvo in circostanze strettamente definite. Il National Labor Relations Act generalmente consente gli scioperi, ma prevede un meccanismo per impedire lo sciopero ai lavoratori nei settori in cui uno sciopero creerebbe un'emergenza nazionale<ref>Nelson, Joyce (1988). ''The Colonized Eye: Rethinking the Grierson Legend''. Toronto: Between the Lines. pp. 25, 88.</ref>. A partire dal 2021, il governo federale ha invocato queste disposizioni statutarie per ottenere un'ingiunzione che imponesse all'International Longshore and Warehouse Union di tornare al lavoro nel 2002, dopo essere stata bloccata dall'associazione dei datori di lavoro, la Pacific Maritime Association.
 
Alcune giurisdizioni proibiscono tutti gli scioperi da parte dei dipendenti pubblici, in base a leggi come la "Legge Taylor" di New York<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://oer.ny.gov/new-york-state-public-employees-fair-employment-act-taylor-law|titolo=New York State Public Employees' Fair Employment Act — The Taylor Law|sito=Office of Employee Relations|accesso=2025-06-16}}</ref>. Altre giurisdizioni impongono divieti di sciopero solo a determinate categorie di lavoratori, in particolare quelli considerati critici per la società: polizia, insegnanti e vigili del fuoco sono tra i gruppi comunemente esclusi dallo sciopero in queste giurisdizioni. Alcuni stati, come New Jersey, Michigan, Iowa o Florida, non consentono agli insegnanti delle scuole pubbliche di scioperare. I lavoratori hanno talvolta aggirato queste restrizioni dichiarando falsamente l'impossibilità di lavorare a causa di malattia: questo è talvolta chiamato "sickout" o "blue flu"<ref>{{Cita web|url=https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/blue-flu#google_vignette|titolo=blue flu}}</ref>; quest'ultimo prende il nome dalle uniformi indossate dagli agenti di polizia, a cui è tradizionalmente vietato scioperare. Il termine "red flu" è stato talvolta utilizzato per descrivere questa azione quando intrapresa dai vigili del fuoco<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.firehouse.com/leadership/news/11567971/red-and-blue-flu-strikes-memphis-city-wants-it-over-quickly|titolo='Red and Blue Flu' Strikes Memphis|sito=Firehouse|data=2014-07-10|accesso=2025-06-16}}</ref>.
 
Secondo la legge federale, i dipendenti federali che partecipano ad uno sciopero o che rivendicano il diritto di sciopero contro il governo degli Stati Uniti non possono mantenere il loro impiego<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.law.cornell.edu/uscode/text/5/7311|titolo=5 U.S. Code § 7311 - Loyalty and striking|sito=LII / Legal Information Institute|accesso=2025-06-16}}</ref>.
 
Spesso, esistono normative specifiche in materia di scioperi per i dipendenti delle carceri. Il Codice dei Regolamenti Federali dichiara che "incoraggiare altri a rifiutarsi di lavorare o a partecipare a uno sciopero" da parte dei detenuti è una "Legge proibita di livello di gravità elevato" e autorizza l'isolamento per periodi fino a un anno per ciascuna violazione<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.ecfr.gov/current/title-28/part-541/section-541.3|titolo=28 CFR 541.3 -- Prohibited acts and available sanctions.|sito=www.ecfr.gov|accesso=2025-06-16}}</ref>. Il Codice dei Regolamenti della California stabilisce che "la partecipazione a uno sciopero o a una interruzione del lavoro", "il rifiuto di svolgere il lavoro o di partecipare a un programma come ordinato o assegnato" e "il ricorrente mancato rispetto delle aspettative lavorative o del programma entro le capacità del detenuto quando metodi disciplinari meno efficaci non sono riusciti a correggere la cattiva condotta" da parte dei detenuti costituisce "grave cattiva condotta" ai sensi del §3315(a)(3)(L), che porta all'affiliazione a una gang ai sensi del CCR §3000<ref>Codice dei regolamenti della California §3000, "gang" significa qualsiasi organizzazione, associazione o gruppo formale o informale di tre o più persone che ha un nome comune o un segno o simbolo identificativo i cui membri e/o associati, individualmente o collettivamente, sono impegnati o si sono impegnati, per conto di tale organizzazione, associazione o gruppo, in due o più atti che includono, ... atti di cattiva condotta classificati come gravi ai sensi della sezione 3315.</ref>.
 
I dipendenti delle poste coinvolti negli scioperi selvaggi del 1978 a [[Jersey City]], Kearny, New Jersey, San Francisco e Washington furono licenziati sotto la presidenza di [[Jimmy Carter]]<ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://www.wsws.org/en/articles/2025/01/09/lopp-j09.html|titolo=Jimmy Carter and the 1977-78 coal miners strike|sito=World Socialist Web Site|data=2025-01-09|accesso=2025-06-16}}</ref><ref>{{Cita web|lingua=en|url=https://libcom.org/article/1978-postal-wildcat|titolo=The 1978 Postal Wildcat {{!}} libcom.org|sito=libcom.org|accesso=2025-06-16}}</ref>, e il presidente [[Ronald Reagan]] licenziò i controllori del traffico aereo e il sindacato PATCO dopo lo sciopero dei controllori del traffico aereo del 1981<ref>{{Cita news|lingua=en|nome=Julia|cognome=Simon|url=https://www.npr.org/2021/08/05/1025018833/looking-back-on-when-president-reagan-fired-air-traffic-controllers|titolo=Looking Back On When President Reagan Fired The Air Traffic Controllers|pubblicazione=NPR|data=2021-08-05|accesso=2025-06-16}}</ref>.
 
Lo sciopero degli insegnanti della [[Virginia Occidentale]] del 2018 ha ispirato gli insegnanti di altri stati, tra cui Oklahoma, Colorado e Arizona, ad adottare misure simili<ref>{{Cita news|lingua=en-US|url=https://ktla.com/news/nationworld/inspired-by-west-virginia-strike-teachers-in-oklahoma-and-kentucky-plan-walk-out/|titolo=Inspired by West Virginia Strike, Teachers in Oklahoma and Kentucky Plan Walk Out|pubblicazione=KTLA|accesso=2025-06-16}}</ref>.
 
=== Argentina ===
Il diritto di sciopero dei lavoratori è garantito dalla [[Costituzione dell'Argentina|Costituzione dell'argentina]] fin dalla sua riforma del 1949, durante il governo di [[Juan Domingo Perón]]<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Lucretia L.|cognome=Ilsley|data=1952|titolo=The Argentine Constitutional Revision of 1949|rivista=The Journal of Politics|volume=14|numero=2|pp=224–240|accesso=2025-06-16|doi=10.2307/2126520|url=https://www.jstor.org/stable/2126520}}</ref>. La Costituzione garantisce anche altri diritti, come il [[salario minimo]], l'orario di lavoro limitato, le ferie gratuite, un salario equo, la parità di retribuzione per pari lavoro, la protezione contro i licenziamenti arbitrari e il diritto di sindacalizzazione.
 
Solo i lavoratori che forniscono "servizi essenziali" hanno alcune limitazioni al diritto di sciopero, come i poliziotti e coloro che lavorano per la fornitura di acqua ed energia elettrica, in base alla Legge 14.786. In caso di sciopero, devono comunque garantire la fornitura minima di tali servizi<ref>{{Cita web|lingua=es|url=https://www.argentina.gob.ar/|titolo=Argentina.gob.ar|sito=Argentina.gob.ar|accesso=2025-06-16}}</ref>.
 
Il governo di [[Javier Milei]] ha emanato nel maggio 2025 un decreto che impone ad alcuni settori di mantenere un livello minimo di servizio del 75% durante gli scioperi<ref>{{Cita news|lingua=en|url=https://www.lemonde.fr/en/economy/article/2025/05/28/argentina-imposes-severe-restrictions-on-the-right-to-strike_6741751_19.html|titolo=Argentina imposes severe restrictions on the right to strike|data=2025-05-28|accesso=2025-06-16}}</ref>.
 
== Il diritto di sciopero nella letteratura ==
Il romanzo ''[[Germinale (romanzo)|Germinale]]'' dello scrittore francese [[Émile Zola]] racconta essenzialmente lo sviluppo del movimento sindacale in una miniera di carbone e l'organizzazione di un primo sciopero.
Il romanzo ''[[Metello (romanzo)|Metello]]'' di [[Vasco Pratolini]] racconta uno sciopero di lavoratori edili.
 
== Curiosità storiche ==
Il primo sciopero di cui abbiamo testimonianza è quello che si svolse nell'antico [[Egitto]] durante il regno del [[faraone]] [[Ramses III]], sovrano della XX dinastia, regnante nel XII secolo avanti Cristo. A Deir el-Medinet il malcontento fra gli operai, impegnati nella costruzione di tombe, era scoppiato per il ritardo della paga effettuata allora in derrate alimentari, cioè in grano, pesci, legumi e per la mancata consegna di unguenti necessari a proteggersi dal sole e dal clima secco del deserto. Il faraone dovette poi acconsentire alle legittime richieste. L'evento è documentato nel ''[[Papiro giuridico di Torino|Papiro dello sciopero]]'' conservato a [[Torino]] presso il [[Museo Egizio (Torino)|Museo Egizio]].
 
Nel IX libro della sua Storia annalistica (''[[Ab Urbe condita libri]]'') lo storico romano [[Tito Livio]] ci narra dello sciopero dei ''tibicines'' (flautisti), che si ritirarono a [[Tivoli]] rifiutandosi di suonare durante le cerimonie religiose. Livio scrive: "I flautisti, dato che i [[censori]] vietarono loro di mangiare nel tempio di [[Giove (divinità)|Giove]], il che era stato trasmesso per consuetudine dall'antichità, poiché mal sopportavano questa imposizione, tutti in una volta si trasferirono a Tivoli. Perciò a Roma non c'era nessuno che suonasse in occasione dei sacrifici".
 
Il commediografo greco [[Aristofane]] (V - IV secolo a. C.) scrisse la commedia ''[[Lisistrata]]'' in cui tratta di una sorta di "[[sciopero del sesso]]" indetto dalle donne greche durante la [[guerra del Peloponneso]]. Esse si rifiutarono di avere rapporti sessuali con i loro mariti fino a che questi non avessero smesso di combattere.
 
== Riferimenti normativi ==
* [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-30&atto.codiceRedazionale=19A07461&elenco30giorni=false Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2019] - Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia.
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146!vig=2016-01-25 Legge 12 giugno 1990, n. 146] - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.
 
== Note ==
<references/>
 
== Bibliografia ==
* {{cita libro|cognome=Reynaud|nome=Jean-Daniel|titolo=Sociologia dei conflitti di lavoro|editore=Edizioni Dedalo|anno=1985|isbn=978-88-220-6044-0|lingua=fr, it}}
* {{it}} Franco Carinci, Raffaele De Luca Tamajo, Paolo Tosi, Tiziano Treu, ''Diritto del Lavoro 1: Il diritto sindacale'', UTET, 2006. ISBN 8802073147
* {{cita libro|cognome=Giugni|nome=Gino|titolo=Diritto sindacale|editore=Cacucci|anno=2010|isbn=88-8422-921-9}}
* {{cita libro|cognome=Semeraro|nome=Pietro|titolo=L'esercizio di un diritto|editore=Giuffrè|anno=2009|isbn=88-14-14528-8}}
 
== Voci correlate ==
* [[Eccidio di Buggerru]]
* [[Sciopero bianco]]
* [[Sciopero dei minatori britannici del 1984-1985]]
* [[Scioperi del 1943]]
* [[Pace del lavoro]]
* [[Precettazione]]
* [[Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali]]
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto|commonswikt=Category:Strikessciopero|q}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
* [http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/NuovoSito/site.php?p=scioperi Calendario aggiornato dei principali scioperi nel settore dei trasporti]
* {{cita web|url=http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=scioperi|titolo=Calendario aggiornato dei principali scioperi nel settore dei trasporti}}
* [http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=2bb0f8fcf75ca110VgnVCM1000003f16f90aRCRD/ Elenco dei regionali e treni a lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero]
* {{cita web|url=http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=2bb0f8fcf75ca110VgnVCM1000003f16f90aRCRD/|titolo=Elenco dei regionali e treni a lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero|urlmorto=sì}}
* [http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/franchige_estive_2009/legge146_90.pdf Legge 12 giugno 1990 n° 146]
* [{{cita web|http://www.lavoro.govgoverno.it/NRGovernoInforma/rdonlyresDossier/77A26F68-C12E-4671-A260-2D469405622Efranchige_estive_2009/0/19700520_L_300legge146_90.pdf |Legge 2012 maggiogiugno 19701990300 - Statuto dei Lavoratori]146}}
* {{cita web |1=http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/77A26F68-C12E-4671-A260-2D469405622E/0/19700520_L_300.pdf |2=Legge 20 maggio 1970 n° 300 - Statuto dei Lavoratori |accesso=5 giugno 2010 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20130301074518/http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/77A26F68-C12E-4671-A260-2D469405622E/0/19700520_L_300.pdf# |dataarchivio=1º marzo 2013 |urlmorto=sì }}
{{Portale|lavoro}}
 
* {{simbolo|Wikisource-logo.svg|18}} '''[[s:Pagina principale|Wikisource]]''' contiene il testo dello '''[[s:Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione della Repubblica Italiana]]'''
[[Categoria:Diritto sindacale]]
* {{simbolo|Wikisource-logo.svg|18}} '''[[s:Pagina principale|Wikisource]]''' contiene il testo dello '''[[s:Statuto dei lavoratori|Statuto dei lavoratori]]'''
[[Categoria:Vicende nel lavoro]]
 
[[Categoria:Storia del movimento operaio]]
{{Diritto del lavoro in Italia}}
{{Controllo di autorità}}
{{portale|diritto|lavoro|politica|sociologia|storia d'Italia}}
 
[[Categoria:Forme di protesta]]
[[an:Vada]]
[[arCategoria:إضرابScioperi| ]]
[[bg:Стачка]]
[[br:Harz-labour]]
[[bs:Štrajk]]
[[ca:Vaga]]
[[cs:Stávka]]
[[da:Strejke]]
[[de:Streik]]
[[el:Απεργία]]
[[en:Strike action]]
[[eo:Striko]]
[[es:Huelga]]
[[et:Streik]]
[[eu:Greba]]
[[fa:اعتصاب]]
[[fi:Lakko]]
[[fr:Grève]]
[[fy:Staking]]
[[gl:Folga]]
[[he:שביתה]]
[[hr:Štrajk]]
[[hu:Sztrájk]]
[[id:Mogok kerja]]
[[is:Verkfall]]
[[ja:ストライキ]]
[[ko:파업]]
[[la:Operistitium]]
[[lmo:Greva]]
[[lt:Streikas]]
[[ms:Mogok]]
[[nl:Staking]]
[[no:Streik]]
[[pl:Strajk]]
[[pt:Greve]]
[[qu:Llamk'ay sayachi]]
[[ro:Grevă]]
[[ru:Забастовка]]
[[sh:Štrajk]]
[[simple:Strike action]]
[[sl:Stavka]]
[[sq:Greva]]
[[sr:Штрајк]]
[[sv:Strejk]]
[[tr:Grev]]
[[uk:Страйк]]
[[ur:ہڑتال]]
[[vi:Đình công]]
[[wa:Greve]]
[[zh:罷工]]
[[zh-yue:罷工]]