Codice del processo amministrativo: differenze tra le versioni

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{{sS|diritto amministrativo|}}
Il '''decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104''' - conosciuto anche come '''codice del processo amministrativo''' - è una legge della [[Repubblica Italiana]] che regola il funzionamento del [[processo amministrativo]] innanzi ai [[TAR]] e al [[Consiglio di Stato]]. E' stato approvato con Decreto Legislativo numero 104 del 2 luglio 2010 ed è entrato in vigore il 16 settembre dello stesso anno.
Con il Decreto Legislativo numero 195 del 15 novembre 2011, entrato in vigore l'8 dicembre 2011, sono state apportate disposizioni correttive ed attuative.
 
== Storia ==
==Rappresentanza processuale==
Venne emanato in attuazione dell'articolo 44 della legge delega 18 giugno 2009, n. 69, che autorizzava il governo al riordino del processo amministrativo, ed è entrato in vigore il 16 settembre del 2010.
Le [[Parte (diritto)|parti]] possono stare in giudizio unicamente se assistite da un [[Avvocato|difensore]].<ref>Codice del processo amministrativo, art. 22.</ref> In determinate materie, quali diritto di accesso agli atti, elettorato, diritto alla libera circolazione nell'Unione Europea, la parte può stare in giudizio personalmente.<ref>Codice del processo amministrativo, art. 23.</ref> Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato, però, è sempre richiesto il patrocinio di un avvocati abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
 
Con il {{normattiva|tipo=DLGS|giorno=15|mese=11|anno=2011|numero=195}}, entrato in vigore l'8 dicembre 2011, sono state apportate disposizioni correttive ed attuative, così come previsto dall'art. 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009 n. 69 che aveva delegato il governo ad adottare il codice.
==Contraddittorio==
Il contraddittorio è regolarmente costituito qualora il ricorso sia notificato al resistente e ai controinteressati, qualora ve ne fossero.<ref>Codice del processo amministrativo, art. 27.</ref>
 
==Il codiceCaratteristiche ==
=== Struttura ===
{{Normattiva
Il Codice in questione è composto di 137 articoli (la bozza ne prevedeva 154), oltre a 23 articoli tra norme di attuazione, transitorie e di abrogazione, suddivisi in cinque libri, a loro volta divisi in capi e ha in calce tre allegati, articolati nel seguente modo:
|tipo = legge
 
|anno = 2010
* Libro Primo “Disposizioni Generali”;
|mese = 07
* Libro Secondo “Processo Amministrativo di Primo Grado”;
|giorno = 02
* Libro Terzo “Impugnazioni”;
|numero = 104
* Libro Quarto “Ottemperanza e Riti Speciali”;
|titolo = Il codice del processo amministrativo.
* Libro Quinto “Norme Finali”
}}
 
Allegati:
 
* Allegato 2 “Norme d'attuazione”;
* Allegato 3 “Norme transitorie”;
* Allegato 4 “Norme di coordinamento e abrogazioni”.
 
=== Rappresentanza processuale ===
Le [[Parte (diritto)|parti]] possono stare in giudizio unicamente se assistite da un [[Avvocato|difensoreavvocato]] difensore.<ref>Codice{{cita delweb|http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/27/zn50_02_053.html#_ART0022|titolo=Art. processo22 amministrativod.lgs. 2 luglio 2010, artn. 22104.}}</ref> In determinate materie, quali diritto di accesso agli atti, elettorato, diritto alladi libera circolazione nell'Unione Europea, la parte può stare in giudizio personalmente.<ref>Codice{{cita delweb|http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/27/zn50_02_053.html#_ART0023|titolo=Art. processo23 amministrativod.lgs. 2 luglio 2010, artn. 23104.}}</ref> Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato, però, è sempre richiesto il patrocinio di un avvocatiavvocato abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.
 
=== Contraddittorio ===
Il contraddittorio è regolarmente costituito qualora il ricorso sia notificato al resistente e ai controinteressati, qualora ve ne fossero.<ref>Codice{{cita delweb|http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/27/zn50_02_053.html#_ART0027|titolo=Art. processo27 amministrativod.lgs. 2 luglio 2010, artn. 27104.}}</ref>
 
==Note==
<references/>
 
== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|url=http://www.altalex.com/index.php?idnot=49272|titolo=''Il codice del processo amministrativo in Gazzetta Ufficiale'' (articolo su altalex.com del 2 luglio 2010, a cura di Manuela Rinaldi)}}
 
{{Codici vigenti in Italia}}
{{Funzione amministrativa in Italia}}
{{Portale|diritto|Italia}}
 
[[Categoria:Codici in Italia|Processo amministrativo]]
[[Categoria:Leggi dello stato italiano]]
[[Categoria:Diritto processuale amministrativo italiano]]