Ne eat iudex extra petita partium: differenze tra le versioni
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'''''"Ne eat iudex extra petita partium"''''' o '''''"ne eat iudex ultra petita partium"''''' (alla lettera: 'il giudice non si pronunci oltre quanto chiesto dalle parti') è un [[brocardo]] che esprime un [[principi generali|principio]], risalente al [[diritto romano]], applicato anche negli ordinamenti giuridici odierni: il ''principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato'', corollario del più generale ''[[principio dispositivo]]''.
== Oggetto ==
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta al [[giudice]] di pronunciare a favore o contro soggetti diversi dalle [[parte (diritto)|parti]] (le ''personae'' dell'[[azione (diritto)|azione]]), di accordare o negare cosa diversa da quella domandata dalla parte (il ''[[petitum]]'' dell'azione) e di sostituire il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla parte (la ''[[causa petendi]]'' dell'azione) con uno diverso. Sono
== Nel diritto italiano ==
Nell'[[ordinamento giuridico]] italiano il principio è sancito, per il [[processo civile]], dall'art. 112 del [[Codice di procedura civile]], laddove stabilisce che: "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare
▲Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta al [[giudice]] di pronunciare a favore o contro soggetti diversi dalle [[parte (diritto)|parti]] (le ''personae'' dell'[[azione (diritto)|azione]]), di accordare o negare cosa diversa da quella domandata dalla parte (il ''[[petitum]]'' dell'azione) e di sostituire il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla parte (la ''[[causa petendi]]'' dell'azione) con uno diverso. Sono duqnue gli elementi dell'azione, dalla quale prende il via il processo, a delimitare il ''thema decidendum'', l'ambito entro il quale il giudice si può pronunciare, con la conseguente illegittimità della pronuncia del giudice che concedesse più di quanto chiesto (''extrapetizione'') o una cosa diversa (''ultrapetizione'').
▲Nell'[[ordinamento giuridico]] italiano il principio è sancito, per il [[processo civile]], dall'art. 112 del [[Codice di procedura civile]], laddove stabilisce che: "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti". Lo stesso principio opera anche nel [[processo penale]], lo si desume dagli articoli 516-522 del [[Codice di procedura penale]], nel [[processo amministrativo]] e nel processo innanzi alla [[Corte Costituzionale]] chiamata a [[controllo di legittimità costituzionale|pronunciarsi sulla costituzionalità]] di una [[legge]] o di un [[atto avente forza di legge]].<ref> Da T. Martinez, ''Diritto Pubblico'', Giuffrè Editore, Milano 2005, p.391 </ref>
==Note==
<references/>
==Voci correlate==
*[[Processo (diritto)]]
*[[Giurisdizione]]
*[[Azione (diritto)]]
*[[Ne procedat iudex ex officio]]
== Collegamenti esterni ==
* {{Treccani|ultra-petita|ultra petita|v=sì}}
{{Portale|diritto|lingua latina}}▼
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▲{{Portale|diritto}}
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