Ne eat iudex extra petita partium: differenze tra le versioni

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'''''"Ne eat iudex extra petita partium"''''' o '''''"ne eat iudex ultra petita partium"''''' (alla lettera: 'il giudice non si pronunci oltre quanto chiesto dalle parti') è un [[brocardo]] che esprime un [[principi generali|principio]], risalente al [[diritto romano]], applicato anche negli ordinamenti giuridici odierni: il ''principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato'', corollario del più generale ''[[principio dispositivo]]''. VieneIl anchemedesimo citatoprincipio inè formaespresso piùdal estesa:brocardo '''''ne eat iudex ultra petita partium, "sententia debet esse conformis libello"''''' (alla lettera: 'il giudice non si pronunci oltre quanto chiesto dalle parti, la sentenza deve essere conforme alla domanda').
== Oggetto ==
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta al [[giudice]] di pronunciare a favore o contro soggetti diversi dalle [[parte (diritto)|parti]] (le ''personae'' dell'[[azione (diritto)|azione]]), di accordare o negare cosa diversa da quella domandata dalla parte (il ''[[petitum]]'' dell'azione) e di sostituire il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla parte (la ''[[causa petendi]]'' dell'azione) con uno diverso. Sono duqnuedunque gli elementi dell'azione, dalla quale prende ilche viaavvia il processo, a delimitare il ''thema decidendum'', l'ambito entro il quale il giudice si può pronunciare, con la conseguente illegittimità della pronuncia del giudice che concedesse più di quanto chiesto (''extrapetizioneultrapetizione'') o unache cosapronunciasse diversaun [[provvedimento giurisdizionale|provvedimento]] diverso da quello richiesto (''ultrapetizioneextrapetizione'').
== Nel diritto italiano ==
Nell'[[ordinamento giuridico]] italiano il principio è sancito, per il [[processo civile]], dall'art. 112 del [[Codice di procedura civile]], laddove stabilisce che: "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficiod'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti". Lo stesso principio opera anche nel [[processo penale]], locome si desume dagli articoli da 516- a 522 del [[Codice di procedura penale]], nel [[processo amministrativo]]<ref>Ma ''se l'azione elettorale è un mezzo “correttivo” per far valere un interesse pubblico - e quindi un'ipotesi di giurisdizione priva di qualsiasi collegamento con una situazione sostanziale di cui l'attore popolare sia titolare - attenersi al principio della domanda appare una limitazione piuttosto artificiosa'': {{Cita pubblicazione|cognome1=Buonomo|nome1=Giampiero|titolo=Nelle azioni popolari sulle elezioni non si "moltiplicano" i motivi di ricorso|rivista=Diritto&Giustizia edizione online|data=2000|url=https://www.questia.com/projects#!/project/89293216|accesso=20 marzo 2016|dataarchivio=1 agosto 2012|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20120801002834/http://www.questia.com/projects#!/project/89293216|urlmorto=sì}}</ref> e nel processo innanzi alla [[Corte Costituzionale]] chiamatariguardo aalla [[controllo di legittimità costituzionale|pronunciarsi sulla costituzionalità]] di una [[legge]] o di un [[atto avente forza di legge]].<ref>{{cita Da T. Martinez, ''libro|cognome=Martines|nome=Temistocle|titolo=Diritto Pubblico'', pubblico|edizione=6|città=Milano|editore=Giuffrè Editore, Milano |anno=2005, |p.=391 |ISBN=88-14-11622-9}}</ref>
 
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta al [[giudice]] di pronunciare a favore o contro soggetti diversi dalle [[parte (diritto)|parti]] (le ''personae'' dell'[[azione (diritto)|azione]]), di accordare o negare cosa diversa da quella domandata dalla parte (il ''[[petitum]]'' dell'azione) e di sostituire il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla parte (la ''[[causa petendi]]'' dell'azione) con uno diverso. Sono duqnue gli elementi dell'azione, dalla quale prende il via il processo, a delimitare il ''thema decidendum'', l'ambito entro il quale il giudice si può pronunciare, con la conseguente illegittimità della pronuncia del giudice che concedesse più di quanto chiesto (''extrapetizione'') o una cosa diversa (''ultrapetizione'').
 
Nell'[[ordinamento giuridico]] italiano il principio è sancito, per il [[processo civile]], dall'art. 112 del [[Codice di procedura civile]], laddove stabilisce che: "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti". Lo stesso principio opera anche nel [[processo penale]], lo si desume dagli articoli 516-522 del [[Codice di procedura penale]], nel [[processo amministrativo]] e nel processo innanzi alla [[Corte Costituzionale]] chiamata a [[controllo di legittimità costituzionale|pronunciarsi sulla costituzionalità]] di una [[legge]] o di un [[atto avente forza di legge]].<ref> Da T. Martinez, ''Diritto Pubblico'', Giuffrè Editore, Milano 2005, p.391 </ref>
==Note==
<references/>
==Bibliografia==
[http://www.treccani.it/Portale/elements/categoriesItems.jsp?pathFile=/sites/default/BancaDati/Vocabolario_online/U/VIT_III_U_123620.xml Treccani]
 
==Voci correlate==
*[[Processo (diritto)]]
*[[Giurisdizione]]
*[[Azione (diritto)]]
*[[Ne procedat iudex ex officio]]
 
== Collegamenti esterni ==
[[Categoria:Frasi latine]]
* {{Treccani|ultra-petita|ultra petita|v=sì}}
 
{{Portale|diritto|lingua latina}}
 
[[categoriaCategoria:Brocardi| di diritto processuale]]
[[Categoria:Termini giuridici]]
[[categoria:Diritto comune]]
{{Portale|diritto}}