Le '''Res cottidianae''' sono la seconda opera giuridica elementare attribuita a [[Gaio]] oltre alle più note [[Istituzioni di Gaio|''Gai Institutiones'']]
La conoscenza di questa opera ci perviene esclusivamente tramite gli estratti utilizzati dai compilatori del [[Digesto]] e delle [[Istituzioni di Giustiniano|Institutiones]]
Il titolo completo era ''Gai rerum cottidianarum sive aureorum libri VII'', ove ''aurea'' deve intendersi ''aurea dicta'' e fu ovviamente aggiunta posteriore di qualche estimatore di Gaio e
''Res cottidianae'' sono gli ''argomenti base dell'insegnamento giuridico''; (''cottidianus'' non deve essere inteso come ''quotidiano'' quanto piuttosto come ''usuale, comune, solito'').
Probabilmente l'opera è una rielaborazione postclassica delle Institutiones di Gaio ovvero una versione diversa della medesima raccolta di appunti da cui derivano le Institutiones di Gaio.
Tali appunti, scritti dal maestro per i propri discepoli, ovvero raccolti direttamente dalla viva voce dell'insegnante, venivano pubblicati a cura dei discepoli e poi utilizzati nelle scuole di diritto, con possibilità di successivi rimaneggiamenti del testo.
L'esposizione del diritto civile nelle ''Res cottidianae'' è ordinata diversamente rispetto alle [[Istituzioni di Gaio|Gai Institutiones]] con il diritto delle obbligazioni che segue immediatamente la proprietà e precede il diritto ereditario.
==Par1==
*[[Ad edictum praetoris]]
*[[Ad edictum provinciale libri XXXII]]
*[[Istituzioni di Gaio|Institutiones]] (ca. a. 160)
*[[Ad edictum aedilium curulium]]
*[[Ad legem duodecim tabularum libri VI]]
*[[Epitome Gai]] (a. 506)
Nomenclatura: [http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Progetto:Aviazione/Convenzioni_di_nomenclatura_per_velivoli&oldid=5168275].
==NUOVA PROVA ==
SABINIANI
Nel periodo classico della giurisprudenza romana esistettero due scuole di diritto in Roma: una detta dei Proculiani, l'altra dei Sabiniani o Cassiani.
Tutti gli studiosi, che hanno affrontato il problema dell'insegnamento del diritto in Roma nel periodo classico, citano come fonte principale l' Enchiridion di Pomponio.
Ma avremmo notizie sull'esistenza delle due principali scuole di diritto anche in mancanza del frammento riportato nel Digesto D. 1.2.2.47-53. Basterebbero i molti passi che troviamo nel Digesto e nelle Istituzioni di Gaio, nonchè la testimonianza (Epist. 7.24.8) di Plinio il Giovane che apparteneva a quell'ambiente legale e che, come oratore ebbe sicuramente modo di seguire le lezioni di diritto di una delle scuole.
Secondo Pomponio la scuola proculiana fu fondata da Labeone, cui successe Nerva e poi Proculo da cui venne il nome di Proculiani. Fino ad Adriano la scuola annovera giuristi di valore quali Nerva flius, Pegaso, Celso padre, Celso figlio e Nerazio Prisco.
Le controversie tra la scuola dei Proculiani e quella dei Sabiniani erano molte e le possiamo trovare nei frammenti dei vari giuristi che troviamo nel Digesto. Basti osservare che Gaio, sabiniano, riporta comunemente riferendosi alla propria scuola le espressioni "nostri preceptores" o "Sabinus Cassius" in contrapposizione a "diversae scholae auctores" o "Nerva Proculus".
Risulta invece difficile considerare esatta la affermazione di Pomponio che fa risalire alla rivalità dei due giuristi Labeone e Capitone la nascita delle due scuole, e conseguentemente una diversa qualificazione unitaria delle due scuole partendo dalla diversa personalità dei due fondatori: innovatrice in Labeone, conservatrice in Capitone. Probabilmente le due scuole si distinguevano principalmente per i luoghi (stationes) dove veniva insegnato il diritto e solo in un secondo tempo per l'autorità di coloro che ivi insegnavano.
Gellio scrive "quesitum esse memini in plerique Romae stationibus ius publice docentium aut respondentium..." (Noctes att. 13.13.1)
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