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{{F|teoria del diritto|maggio 2013}}
LaUna '''fattispecie''' (dal [[lingua latina|latino]] ''facti species'', '"apparenza di fatto'", nel senso di 'fatto immaginato', ovvero situazione-tipo ipotizzata), in [[diritto]], è la partesituazione particolare disciplinata da dellauna [[Norma (diritto)|norma giuridica]] (o da parte di essa), nella quale sono descritte le condizioni il cui avverarsi rende la norma stessa applicabile. L'avvenimento o la situazione prevista dalla fattispecie è detta "[[fatto giuridico]]". Il complesso di norme che regolano la medesima fattispecie costituisce un "[[istituto giuridico]]".
 
==Elementi costitutivi==
==Caratteri generali==
I ''[[fatto giuridico|fatti giuridici]]'' che costituiscono la fattispecie sono, in generale, avvenimenti o situazioni del mondo reale e si distinguono in:
Il concetto di fattispecie presuppone la strutturazione della norma giuridica come un condizionale del tipo
 
* ''meri fatti'', se per l'ordinamento è irrilevante la volontà del loro accadimento, a prescindere che sia determinato da un'azione umana o da una forza della natura (ad esempio il decorso di un [[termine (diritto)|termine]], la [[morte]] di una persona, un evento meteorologico, ecc.);
*''[[atto giuridico|atti giuridici]]'', se, invece, per l'ordinamento è rilevante la volontà del loro accadimento, determinato da un'azione umana (ad esempio una promessa, un [[testamento]], una [[sentenza]], un [[contratto]], un [[atto amministrativo]], una [[legge]], ecc.).
 
Sotto il diverso profilo degli effetti che ne derivano, i fatti giuridici si distinguono in:
 
* ''fatti costitutivi'', se il loro verificarsi determina la nascita di un rapporto giuridico;
* ''fatti estintivimodificativi'', se il loro verificarsi determina illa venirmodificazione, menooggettiva o soggettiva, di un rapporto giuridico preesistente;
* ''fatti impeditiviestintivi'', se il loro verificarsi impediscedetermina lail venir nascitameno di un rapporto giuridico.;
* ''fatti impeditivi'', se il loro verificarsi impedisce la nascita di un rapporto giuridico.
 
A volte l'ordinamento considera vero o avvenuto un fatto giuridico nel caso sia impossibile accertare se ciò corrisponde effettivamente alla realtà o, addirittura, nonostante sia accertata una realtà contraria: si parla, in questi casi, di ''finzione giuridica'' (''fictio iuris'').
 
==Struttura logica del concetto==
Il concetto di fattispecie presuppone la strutturazione della norma giuridica come un condizionale del tipo:
<div style="text-align:center;">se ''A'' allora ''B''</div>
dove:
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*''B'' è la ''statuizione'', ossia la descrizione degli [[effetto giuridico|effetti giuridici]] prodotti dalla norma (creazione, modifica o estinzione di [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]]) allorché si verifica ''A''.
 
In questo modo la norma istituisce tra la fattispecie e la statuizione una relazione di ''causalità giuridica'' che una teoria, diffusa in passato ma ormai abbandonata, considerava analoga alla [[causalità naturale]].
 
La stessa fattispecie può essere presa in considerazione da norme diverse che ricollegano ada essa differenti effetti giuridici; se tali effetti sono tra loro logicamente incompatibili, si verifica un'''[[antinomia (diritto)|antinomia]]''. Quando, invece, una fattispecie non è prevista da alcuna norma giuridica si ha una ''[[lacuna (diritto)|lacuna]]''.
 
==Classificazione==
Il complesso di norme che regolano la medesima fattispecie costituisce un ''[[istituto giuridico]]''.
 
==Distinzioni==
Si parla di ''fattispecie concreta'' per indicare un fatto o insieme di fatti concretamente verificatisi che vengono ricondotti alla descrizione astratta contenuta nella norma, la quale viene correlativamente denominata ''fattispecie astratta'' (o ''ipotesi normativa''). L'operazione logica che riconduce la fattispecie concreta a quella astratta prende il nome di ''[[Sussunzione (diritto)|sussunzione]]''. Posti in relazione con la fattispecie astratta, i fatti concretamente verificatisi ricevono dalla norma una ''[[qualificazione giuridica]]''.
 
La fattispecie è ''semplice'' se costituita da un solo fatto, ''complessa'' se è invece costituita da una pluralità di fatti. Nel secondo caso, i fatti possono anche venire in essere in momenti diversi, nel quale caso si parla di fattispecie ''a formazione progressiva'', l'esempio più tipico della quale è il [[procedimento]]; altrimenti si parla di fattispecie ''a formazione concomitante''.
 
==Elementi costitutivi==
I ''[[fatto giuridico|fatti giuridici]]'' che costituiscono la fattispecie sono, in generale, avvenimenti o situazioni del mondo reale e si distinguono in:
* ''meri fatti'', se per l'ordinamento è irrilevante la volontà del loro accadimento, a prescindere che sia determinato da un'azione umana o da una forza della natura (ad esempio il decorso di un [[termine (diritto)|termine]], la [[morte]] di una persona, un evento meteorologico ecc.);
*''[[atto giuridico|atti giuridici]]'', se, invece, per l'ordinamento è rilevante la volontà del loro accadimento, determinato da un'azione umana (ad esempio una promessa, un [[testamento]], una [[sentenza]], un [[contratto]], un [[atto amministrativo]], una [[legge]] ecc.).
 
Sotto il diverso profilo degli effetti che ne derivano, i fatti giuridici si distinguono in:
* ''fatti costitutivi'', se il loro verificarsi determina la nascita di un rapporto giuridico;
* ''fatti modificativi'', se il loro verificarsi determina la modificazione di un rapporto giuridico preesistente, in alcuno dei suoi elementi (soggetti od oggetto);
* ''fatti estintivi'', se il loro verificarsi determina il venir meno di un rapporto giuridico preesistente;
* ''fatti impeditivi'', se il loro verificarsi impedisce la nascita di un rapporto giuridico.
 
A volte l'ordinamento considera vero o avvenuto un fatto giuridico nel caso sia impossibile accertare se corrisponde effettivamente alla realtà o, addirittura, nonostante sia accertata una realtà contraria: si parla, in questi casi, di ''finzione giuridica'' (''fictio iuris'').
 
==Bibliografia==
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== Voci correlate ==
*[[Fatto giuridico]]
*[[Atto giuridico]]
*[[Fatto giuridico]]
*[[Giudizio di fatto]]
*[[Istituto giuridico]]
*[[Qualificazione giuridica]]
*[[Giudizio di fattoSentenza]]
 
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