Potere esecutivo: differenze tra le versioni

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{{Nota disambigua|descrizione=il romanzo di [[Tom Clancy]]|titolo=[[Potere esecutivo (romanzo)]]}}
[[Image:1945 - governo CLN Parri, Morandi.jpg|thumb|[[Governo Parri]] (1945)]]
{{S|diritto}}
 
Nelle [[scienze politiche]], secondo il principio di [[separazione dei poteri]] dello [[Stato]], il '''potere esecutivo''', generalmente posseduto da un'istituzione denominata "[[governo]]" o "esecutivo", è in prima istanza il potere di far applicare e rispettare le leggi.
 
== Distinzione dagli altri poteri ==
Il '''potere esecutivo''', generalmente posseduto da un'istituzione denominata "[[governo]]", è in prima istanza il potere di applicare le leggi, distinto dal [[potere legislativo]], che è il potere di fare le leggi, mentre il [[potere giudiziario]] è il potere di giudicare, ed eventualmente punire, chi non rispetta le leggi. Il potere esecutivo è esercitato da organi che eseguono le prescrizioni delle leggi e attuano in concreto le pubbliche finalità.
Il Potere esecutivo è uno dei tre poteri, individuati dalla dottrina costituzionalistica nelle forme di governo moderne. L'esecutivo è distinto dal [[potere legislativo]], che è il potere di fare le [[leggi]] (legiferare), e dal [[potere giudiziario]] che è invece il potere di giudicare ed eventualmente punire chi non rispetta le leggi. Tali poteri sono in genere riservati al sovrano in caso di [[monarchia assoluta]].
La separazione tra i tre poteri è volta a garantire l'imparzialità delle leggi e della loro applicazione.
== Ruolo del potere esecutivo ==
I suoi compiti sono molti, è incaricato di:
 
In ambito democratico il potere esecutivo è esercitato da organi che eseguono le prescrizioni delle leggi e attuano in concreto le pubbliche finalità. La tutela del Governo, nell'esercizio di tali funzioni, risponde all'esigenza di ''governabilità'', che le singole [[forme di governo]]<ref>A. Pisaneschi, ''Brevi considerazioni su efficienza del governo e riforme costituzionali'', in Rivista AIC, n. 4/2015, pp. 9 ss.</ref> bilanciano variamente con l'esigenza di ''rappresentatività'' propria delle assemblee elettive.
* far rispettare l'ordine e la [[legge]] attraverso la gestione delle forze di [[polizia]] e dei [[prigione|penitenziari]]
===Nell'ordinamento statunitense===
* condurre la [[politica estera]] dello stato
* dirigere le forze militari
* dirigere i servizi pubblici e la pubblica amministrazione
 
L'articolo II della [[Costituzione degli Stati Uniti d'America]] conferisce il “potere esecutivo” al presidente, mediante la cosiddetta clausola di attribuzione (''Vesting Clause''). Un’interpretazione restrittiva afferma che il “potere esecutivo” descrive solo il potere di eseguire le leggi<ref>Mortenson, Julian Davis. "Article II Vests Executive Power, Not the Royal Prerogative." Colum. L. Rev. 119, no. 5 (2019): 1169-272: Julian Davis Mortenson descrive la clausola di attribuzione come un “contenitore vuoto” che non acquista significato fino a quando il Congresso non promulga effettivamente delle leggi.</ref>: essa collocherebbe gli atti così emanati dal Presidente ad un mero rango secondario, nella [[gerarchia delle fonti]].
=== Statuto Albertino ===
 
Secondo lo [[Statuto Albertino]] il potere esecutivo spettava al sovrano. Secondo una prassi costituzionale, improntata sul modello inglese, di fatto il potere esecutivo fu affidato al [[Governo]] il cui [[presidente del consiglio]] era di designazione regia, ma che doveva godere della fiducia del [[Parlamento]]
Un’interpretazione più ampia sostiene che il “potere esecutivo” includa un residuo di poteri un tempo detenuti dalla Corona britannica, che sarebbero stati trasferiti al Presidente al momento della fondazione della Repubblica. Rivendicando l’esistenza di [[Teoria dei poteri impliciti|poteri impliciti]] al di là del testo della Costituzione scritta, un recente parere dell’Ufficio del Consigliere Legale del [[Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America]] afferma che “tale autorità è esercitata più comunemente nell’ambito delle relazioni estere. Ma esistono sacche di tale autorità intrinseca anche nella sfera domestica”<ref>''Office of Legal Counsel'', [https://www.justice.gov/olc/media/1393596/dl?inline ''Temporary Presidential Designation of Acting Board Members of the Inter-American Foundation and the United States African Development Foundation'', March 14, 2025].</ref>: in questi casi ciò che è imputato direttamente alla responsabilità del Presidente (sotto forma per lo più di ''[[Ordine esecutivo|Executive order]]'') assumerebbe rango primario, nella [[gerarchia delle fonti]].
 
Il parere concorrente del giudice [[Robert Houghwout Jackson|Robert Jackson]] nel caso ''Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer'' esprime la posizione della [[Corte suprema degli Stati Uniti d'America|Corte suprema]]: il potere del presidente è massimo quando egli agisce in conformità con un’autorizzazione espressa o implicita del Congresso, perché allora possiede sia i suoi poteri costituzionali sia quelli delegati dal Congresso. È invece al suo “livello più basso” quando il presidente compie azioni che contrastano con la volontà espressa o implicita del Congresso. In tali casi, il presidente può “fare affidamento solo sui propri poteri costituzionali, in assenza di qualsiasi potere costituzionale del Congresso sulla questione”. Nei casi in cui il Congresso non si è espresso, spesso c’è una “zona grigia in cui [il presidente] e il Congresso possono avere autorità concorrente, o in cui la distribuzione dei poteri è incerta”<ref>[https://www.lawfaremedia.org/article/the-meaning-of-article-ii-and-'executive-power'-to-trump Nick Bednar, ''The Meaning of Article II and 'Executive Power' to Trump'', Lawfare, 20 marzo 2025].</ref>.
 
===Nell'ordinamento italiano===
Il potere esecutivo può talvolta svolgere funzioni di rango [[norma giuridica|normativo]] primario: in [[Italia]] avviene con l'emanazione di [[decreto legge|decreti legge]] in situazioni di emergenza (che vanno poi approvati dal [[parlamento]] entro 60 giorni) o con i [[decreto legislativo|decreti legislativi]] delegati, attraverso i quali il governo agisce su incarico del Parlamento in riferimento a determinati ambiti. In questi casi il potere esecutivo si pone in rapporto dialettico<ref>Per il rilievo costituzionale di questo rapporto, v. la sentenza della [[Corte costituzionale italiana]] n. 23 del 2011.</ref> non soltanto con il [[Parlamento]], ma anche con il [[Capo dello Stato]], che esercita il potere di [[Presidente_della_Repubblica_Italiana#La_controfirma_degli_atti_presidenziali|firma]] in modo variamente incisivo.
 
In maniera analoga anche gli [[ente locale|enti locali]] e le [[regione (Italia)|regioni]] ([[ente territoriale|enti territoriali]]) esercitano il potere esecutivo per l'amministrazione locale a mezzo di [[sindaco|sindaci]], presidenti e [[organo collegiale|organi collegiali]] quali le [[giunta|giunte]].
 
== Il ruolo del potere esecutivo ==
I suoi compiti sono molteplici:
 
* fare rispettare l'ordine e la [[legge]] attraverso la gestione delle forze di [[polizia]] e dei [[prigione|penitenziari]]
* condurre la [[politica estera]] dello Stato
* dirigere le [[forze armate|forze militari]]
* dirigere i [[servizio pubblico|servizi pubblici]] e la [[pubblica amministrazione]].
 
Il rapporto del Governo con la pubblica amministrazione è oggetto di configurazioni divergenti: per [[Sabino Cassese]], "il governo da parte di un’oligarchia per conto del popolo, quello che chiamiamo democrazia, ha bisogno di strumenti per la realizzazione delle politiche pubbliche proposte all’elettorato e da questo approvate con le votazioni [...] Un braccio forte deve assicurare l’attuazione delle decisioni degli eletti dal popolo [...] Di qui l’importanza fondamentale per il successo della democrazia, della conformazione dell’esecutivo [...] La scarsa attenzione per l’aspetto esecutivo è stata causa dell’astrattezza di molte riflessioni sulla democrazia”<ref>S. CASSESE, ''La democrazia e i suoi limiti'', Mondadori, 2017, pp. 36-38.</ref>. Per [[Claudio Petruccioli]], invece, «il cardine fra “area rappresentativa” e “area non rappresentativa” è quello che chiamiamo ordinariamente “governo”. Le trasformazioni e le innovazioni di vario tipo che stanno investendo le nostre società accrescono funzioni e importanza di quel cardine, del “raccordo” (...) l’area rappresentativa come quella non rappresentativa dello Stato possono in tal modo disporre di una facile testa di turco. Le inadeguatezze dell’una e dell’altra vengono scaricate sul “raccordo” che non funziona, non è all’altezza: accusato di incapacità nel tradurre coerentemente le disposizioni e gli input che gli vengono dalla “rappresentanza” – cioè dalla politica – e nello stesso tempo di voler far prevalere gli arbitrii della politica sulle rigorose competenze “super partes” dell’amministrazione»<ref>C.PETRUCCIOLI, ''Democrazia senza cardine'', [[Mondoperaio]], n. 2/2017, p. 16.</ref>.
 
===In Italia===
Secondo la [[Corte costituzionale italiana]], lo "scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale, (...) costituisce senz’altro un obiettivo costituzionalmente legittimo", ma va conseguito mediante un "bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti"<ref>Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2014, ''Considerato in diritto''. Alla stessa stregua, la Corte Costituzionale, con la sentenza 24 settembre 2015 n. 193, ha ritenuto che "contribuire alla governabilità" fosse "un fine non arbitrario".</ref>. La dottrina ha letto la sentenza come affermazione dell'impegno della Corte a garantire "quell’equilibrio che, nella forma di governo parlamentare, dovrebbe sempre sussistere tra Parlamento e Governo, e quindi tra rappresentatività e governabilità"<ref>[[Alessandro Pace]], ''STATO COSTITUZIONALE E SEGRETO DI STATO: UNA COESISTENZA PROBLEMATICA'', Giurisprudenza Costituzionale, fasc.5, 2015, pag. 1719.</ref>: si tratta di un equilibrio funzionale al [[Costituzione_della_Repubblica_Italiana#Principio_pluralista|principio pluralistico]]<ref>Salvatore Piraino, ''REPUBBLICA E DEMOCRAZIA'', Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), fasc.1, 2014, pag. 281: "se la società è plurale e le costituzioni, di conseguenza, non possono che essere pluraliste (....), i pubblici poteri di una collettività pluralista sono poteri distribuiti tra soggetti diversi, ma strettamente integrati, nella visione solidale del pluralismo dei poteri, inquadrata in un sistema di autonomie, di garanzie e di equilibri disegnato dalla costituzione dell'ente esponenziale della collettività maggiore, la cui articolazione pluralistica è garantita dalla funzione insostituibile dell'istituto parlamentare, sede del confronto e della contrapposizione di tutti i pubblici poteri".</ref>.
 
La cosiddetta "governabilità" del sistema - richiesta affermatasi a livello economico nel 1975 con un rapporto della Trilateral Commission, ma già presente nell'[[Costituzione_della_Repubblica_Italiana#Direttrici_fondamentali|ordine del giorno Perassi]] all'[[Assemblea Costituente (Italia)|Assemblea costituente]] - è quindi un'esigenza imprescindibile, ma non può prevalere su diritti fondamentali equi ordinati<ref>[[Maurizio Belpietro]], ''L'impronta di [[JPMorgan Chase|JP Morgan]] sulla riforma del premier'', La verità, 30 settembre 2016, sostiene ad esempio che al rapporto di [https://culturaliberta.files.wordpress.com/2013/06/jpm-the-euro-area-adjustment-about-halfway-there.pdf JP Morgan, ''The Euro area adjustment: about halfway there'', 28 May 2013, p. 12] "non va bene che si possano contestare le decisioni prese dal governo".</ref> o sull'[[Separazione_dei_poteri#Rapporti_tra_i_poteri|equilibrio costituzionale tra i poteri]]<ref>Su "come la composizione e la legittimazione delle assemblee legislative, influenzate dall'equivoca necessità della governabilità, possano snaturare la formazione della legge" v. Francesco Follieri, ''CORRETTEZZA (RICHTIGKEIT) E LEGITTIMAZIONE DEL DIRITTO GIURISPRUDENZIALE AL TEMPO DELLA VINCOLATIVITÀ DEL PRECEDENTE'', Diritto Amministrativo 2014, pag. 265, fasc. 1-2.</ref>. La giuridicità di un ordinamento non può infatti "coniugarsi con l'idea che la necessità di elaborazione di schemi che soddisfino le esigenze di governabilità possa tutto giustificare o spiegare. La repubblica non esiste al di fuori, o al di sopra, del diritto, e le supreme potestà dell'ordinamento che essa esprime esistono solo in quanto giuridicamente istituite e regolate, nel senso di forza regolata dal diritto"<ref>Salvatore Piraino, REPUBBLICA E DEMOCRAZIA, Diritto di Famiglia e delle Persone (Il), fasc.1, 2014, pag. 281.</ref>.
 
== Note ==
<references/>
 
== Bibliografia ==
*Armaroli Paolo, ''L'introvabile governabilità'', Padova, Cedam, 1986.
*G. Freddi , ''Burocrazia, democrazia e governabilità'', in G. Freddi (a cura di), ''Scienza dell'amministrazione e politiche pubbliche'', Nis , Roma, 1989, 19-65.
*Patrick Overeem, ''The Politics-Administration Dichotomy: Toward a Constitutional Perspective'', Second Edition [2 ed.], 1439895899, 9781439895894, CRC Press, 2012.
 
== Voci correlate ==
* [[Separazione dei poteri]]
* [[Potere legislativo]]
* [[Potere giudiziario]]
* [[Governo]]
* [[Montesquieu]]
 
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