Sbattezzo: differenze tra le versioni
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[[File:2008.06.30.ReligionKirchenaustrittHeute.WienInnereStadtHafnersteig.JPG|thumb|Graffito a favore dello sbattezzo in [[Austria]] (2008)]]
Lo '''sbattezzo''' è l'atto formale di rinuncia al [[battesimo]],<ref>{{Cita web|url=https://www.treccani.it/vocabolario/sbattezzare|titolo=sbatteżżare|sito=Vocabolario Treccani|lingua=it|accesso=4 febbraio 2023}}</ref> [[sacramento]] di adesione per tutte le [[Confessione religiosa|confessioni]] [[cristianesimo|cristiane]].<ref>{{Cita web|url=https://www.treccani.it/enciclopedia/battesimo|titolo=Battesimo|sito=Enciclopedia Treccani|lingua=it|accesso=4 febbraio 2023}}</ref>
In [[Italia]], lo sbattezzo consiste in una richiesta di cancellazione del proprio nominativo dal [[Registro parrocchiale|registro battesimale]] della [[parrocchia]] di appartenenza, oppure da liste ed elenchi di persone battezzate tenuti dagli enti religiosi, interrompendo formalmente il riconoscimento come aderente o suddito alla confessione religiosa.<ref name="uaar.it" /><ref name=":2" />
|titolo=Glossema▼
Nei confronti della [[Chiesa cattolica]], il battezzato deve limitarsi a richiedere l'inserimento di un'annotazione correttiva a margine del proprio nominativo presente nel registro dei battezzati, indicando la volontà dell'interessato di non essere considerato membro della Chiesa cattolica,<ref>{{Cita web|url=https://www.garanteprivacy.it:443/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1066415|titolo=Dati sensibili - Come annotare lo 'sbattezzo' nel registro dei battezzati|sito=Garante per la Protezione dei Dati Personali|data=10 ottobre 2002|lingua=it|accesso=4 febbraio 2023}}</ref> non essendo prevista la cancellazione completa e definitiva da questi in quanto considerato come [[atto giuridico]] costitutivo rappresentante di un evento realmente accaduto.<ref name=":1" />
|contenuto= Il termine '''sbattezzo''' è composto dal [[Elenco dei prefissi della lingua italiana|prefisso della "s" privativa]] (dal latino "ex", ''all'infuori di'' ) e dal sostantivo "battezzo" (alterazione incongrua di battesimo).</br> La prima attestazione del suo uso risale al 1478 nel [[s:Morgante/Cantare ventesimoquinto|''Morgante'']] di [[Luigi Pulci]], un poema che narra la storia di un gigante convertito al [[Cristianesimo]] dal [[Orlando (paladino)|conte Orlando]]. Di sbattezzo si parla anche ne [http://www.mirabelli.it/210.pdf ''L′ingenuo''] di [[Voltaire]] (dove il protagonista -un [[uroni|urone]] costretto a farsi battezzare per immersione in un fiume- minaccia di togliersi il battesimo al fine di poter sposare St.-Yves, una ragazza di cui è follemente innamorato) e nel [http://www.belriguardo.it/libri/museo-scientifico-letterario-ed-artistico-ov-aa-vv/ ''Museo scientifico, letterario ed artistico, ovvero Scelta raccolta di utili e svariate nozioni in fatto di scienze, lettere ed arti belle''] di [[Luigi Cicconi]] e [[Pier Angelo Fiorentino]]. (in cui si raccontano le gesta di un certo Beppo, il quale, incitato dalle calorose reazioni anticlericali del popolo romano, esclama:''"Che Beppo! Al diavolo questo nome che puzza tanto di chierica. Io ho gia’ sbattezzato le mie figliole: ora sbattezzo me stesso. Romani, io voglio essere chiamato cittadino Tesifonte."''<ref>[http://www.rescogitans.it/main.php?articleid=324 Rescogitans<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>}}▼
== Ragioni dello sbattezzo ==
{{Approfondimento
Il motivo più diffuso è la semplice volontà di non essere più considerati facenti parte di un'organizzazione religiosa da cui si è materialmente usciti: lo sbattezzo permette il riconoscimento anche formale dell'abbandono di una confessione religiosa. I richiedenti sono generalmente persone che hanno mutato orientamento religioso a favore di un altro credo, oppure persone che hanno ricevuto il sacramento quando non erano in grado di comprenderne il significato (tipicamente durante la prima infanzia secondo il rito cattolico) e che hanno espresso successivamente un rifiuto verso la religione di appartenenza.<ref name="uaar.it">{{cita web|url=http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/#05|titolo=UAAR - Perché cancellare gli effetti del battesimo?}}</ref>▼
▲|titolo=Glossema
▲|contenuto= Il termine '''sbattezzo''' è composto dal [[
}}
▲Il motivo più diffuso è la semplice volontà di non essere più considerati facenti parte di un'organizzazione religiosa da cui si è materialmente usciti: lo sbattezzo permette il riconoscimento anche formale dell'abbandono di una confessione religiosa. I richiedenti sono generalmente persone che hanno mutato orientamento religioso a favore di un altro credo, oppure persone che hanno ricevuto il sacramento quando non erano in grado di comprenderne il significato (tipicamente durante la prima infanzia secondo il rito cattolico) e che hanno espresso successivamente un rifiuto verso la religione di appartenenza.<ref name="uaar.it">{{cita web|url=http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/
A corollario di queste ragioni c'è la volontà di non essere più computati come aderenti
== La pratica dello sbattezzo nei vari paesi ==
=== Italia ===
In Italia il fenomeno dello sbattezzo riguarda principalmente la [[Chiesa cattolica]]
Sulla questione del limbo, vari pronunciamenti di teologi quali [[
Una parte di queste persone, battezzate in età infantile, non si riconosce nella scelta fatta dai propri genitori al posto loro, e alcuni desiderano esternare e formalizzare tale orientamento. Questo ha portato a diverse iniziative. Degna di menzione è l'[[Associazione per lo Sbattezzo]], che proponeva per la prima volta un modulo di sbattezzo, pur privo di valore legale, attribuendo tuttavia alla Dichiarazione di sbattezzo visibilità sociale e politica.
Nel [[1995]] l'[[Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti]] ha intrapreso un'iniziativa volta al riconoscimento legale della volontà di non essere più considerati cattolici, iniziativa che nel [[1999]] ha avuto parziale successo nell'utilizzare la normativa sulla privacy per tale scopo.<ref name=":1">
L'[[Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti]] stima, al [[
In ambito cattolico, si rilascia un documento firmato e timbrato da parte della parrocchia, che certifica l'avvenuta annotazione nel registro dei battesimi della volontà espressa di uscire dalla Chiesa, ma la parrocchia non è comunque obbligata a fornire fotocopie dell'atto di battesimo annotato.<ref name=":0" />
==== La decisione del Garante per la Privacy ====
Poiché le liste dei battezzati contengono dati sensibili in materia di preferenze religiose ai sensi della legge n. 675/1996 (cosiddetta legge sulla [[privacy]]), è stata posta la questione della legittimità della tenuta di simili [[Registri parrocchiali|registri]] da parte delle organizzazioni religiose e dei diritti spettanti al [[cittadino]] sui dati che lo riguardino.
In particolare per quanto riguarda la [[Chiesa cattolica]] in [[Italia]], il
* la pretesa di cancellazione dai registri parrocchiali, «non riguarda (salvo quello che si dirà nel prosieguo) né dati non aggiornati, né dati inesatti o incompleti, essendo piuttosto riferita a dati che si intenderebbe eliminare sotto il profilo della loro materiale esistenza». ed è pertanto al di fuori della previsione dell'art. 13, comma 1, lett. c), n. 3, della legge n. 675/1996.
* per il medesimo articolo, «i dati relativi all'avvenuto battesimo del ricorrente non risultano trattati in violazione di legge e rientrano nelle pertinenti attività della confessione religiosa, un eventuale fondamento giuridico della pretesa del ricorrente potrebbe semmai risiedere nelle motivazioni che sono alla base della loro conservazione».
* «precisato che il battesimo non è solo un atto di carattere confessionale, ma anche un atto giuridico costitutivo che segna l'ingresso di una persona nella Chiesa cattolica», il Garante osservò che la Chiesa «non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l'ha riguardata se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà».
* del resto, «i registri dei battezzati rientrano fra i registri ufficiali della Chiesa cattolica e, quindi di un ordinamento "indipendente e sovrano" rispetto a quello dello Stato italiano, così come previsto dall'art. 7 della Costituzione», perciò una richiesta di variazione «può semmai essere idoneamente soddisfatta da misure diverse dalla pura cancellazione, con le quali gli stessi possono ottenere dai titolari o dai responsabili che i dati da essi detenuti acquistino un diverso significato».
* «il registro di battesimo, in riferimento
*Concluse Rodotà confermando «impregiudicato il diritto del ricorrente di far integrare a sua richiesta la complessiva documentazione che lo riguarda».
In pratica, anche se non è possibile richiedere la cancellazione della registrazione dell'avvenuto battesimo, poiché l'evento si è verificato, è però possibile richiedere che sia annotato, sul registro dei battesimi, che l'interessato non aderisce più alla Chiesa cattolica.
==== Conseguenze della decisione ====
La richiesta viene perciò inoltrata in conformità alla [[Norma giuridica|normativa]] dello [[Stato]] italiano in materia di trattamento di dati sensibili, per la quale i dati che possano rivelare tendenze religiose sono oggetto di tutela, e può perciò ricevere tutela giurisdizionale in caso di mancata ottemperanza degli enti interpellati. Sino a tale eventuale occorrenza, però, resta azione meramente riguardante le forme dei rapporti fra la persona non più fedele e gli enti della sua precedente religione
La Chiesa cattolica ha recepito le conseguenze legali di tali normative emanando proprie normative in merito alla tenuta dei dati personali, che su alcuni aspetti non sono completamente congruenti con quelle dello Stato italiano. Ad esempio, {{sf|spesso}} a chi presenta istanza di rettifica dei propri dati personali usando la procedura validata dal [[Garante per la protezione dei dati personali|Garante della privacy]], che prevede l'invio per raccomandata di una richiesta accompagnata da fotocopia della [[carta d'identità]] del richiedente, viene richiesto, sulla base di normative della Chiesa cattolica
Nella decisione fu ritenuto sufficiente, in analogia con altre procedure, l'inoltro della richiesta a mezzo lettera "''sottoscritta dall'interessato e accompagnata da copia di un documento che ha consentito di accertarne l'identità nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 13 della legge n. 675/1996 e art. 18 del d.P.R. n. 501/1998)''"</ref>
==== 25 ottobre - Giornata Nazionale dello Sbattezzo ====
Il 12 agosto 1956, una coppia di fidanzati si sposa con rito civile nel municipio di [[Prato (Italia)|Prato]]. La notizia fece scalpore al punto tale che l'allora vescovo, [[
Il
La ''Terza Giornata Nazionale dello Sbattezzo'' si è svolta il 25 ottobre [[2010]]<ref>{{Cita web|url=https://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/2010/10/19/Cronaca/Religione-giovedi-Uaar-presenta-Giornata-nazionale-dello-sbattezzo_095303.php|titolo=Religione: giovedi' Uaar presenta 'Giornata nazionale dello sbattezzo'|sito=Adnkronos|data=19 ottobre 2010|accesso=4 febbraio 2023}}</ref><ref>{{Cita web|url=https://www.uaar.it/uaar/giornatasbattezzo/2010/|titolo=Giornata dello sbattezzo 2010|sito=Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti|data=2 giugno 2010|lingua=it|accesso=4 febbraio 2023}}</ref>; la giornata è stata anticipata da una presentazione alla [[Camera dei deputati (Italia)|Camera dei Deputati]] il 21 ottobre 2010 con la partecipazione del deputato radicale [[Maurizio Turco]].<ref>{{Cita web|url=https://www.radioradicale.it/scheda/313817/presentazione-della-terza-giornata-nazionale-dello-sbattezzo-indetta-dallunione-degli|titolo=Presentazione della terza giornata nazionale dello sbattezzo indetta dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) per il 25 ottobre 2010|sito=Radio Radicale|data=21 ottobre 2010|lingua=it|accesso=4 febbraio 2023}}</ref>
In [[Germania]] è applicata
Tutti i battezzati sono obbligati a pagare questa tassa, ma possono uscire ufficialmente dall'organizzazione religiosa e smettere di pagarla a partire dal raggiungimento della maggiore età, che per quanto riguarda l'appartenenza religiosa è stabilita a 14 anni. Per uscire dalla Chiesa, è sufficiente recarsi nell'ufficio apposito presente presso ogni tribunale o al municipio del comune di residenza, e fare verbalizzare la propria decisione.▼
Si applica un'analoga tassa detta ''Kultussteuer'' ("imposta di culto"), per gli appartenenti alla religione ebraica; introdotta più recentemente.<ref>Poiché all'epoca della ''Kirchensteuer'', la prima metà del [[XX secolo|'900]], per [[Soluzione finale della questione ebraica|ragioni razziali]] gli ebrei erano trattati diversamente dai cristiani.</ref> Le altre religioni non sono soggette a questa tassazione poiché questo gettito serve per mantenere i luoghi di [[preghiera]], quindi le [[chiesa (architettura)|chiese]] e le [[sinagoga|sinagoghe]] per quanto riguarda la religione ebraica. Le [[moschea|moschee]] e gli altri luoghi religiosi non sono sovvenzionati dallo Stato.▼
=== Germania ===▼
▲In [[Germania]] è applicata una [[tassa]] (la [[Kirchensteuer]]) dovuta dai fedeli delle religioni [[Protestantesimo|protestante]], [[Chiesa cattolica|cattolica]] ed [[Religione ebraica|ebraica]]; l'aliquota varia tra l'8% (in [[Baviera]]) e il 9% ([[Baden-Württemberg]]) della propria [[imposta sul reddito]]<ref>{{en}} [http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-1400296_ITM The politics of appointments to protestant theological faculties in Germany: the case of professor Erich Geldbach (2004, Journal of Church and State)]</ref>, a seconda della regione, e i proventi vengono girati alle rispettive organizzazioni religiose per il mantenimento dei luoghi di [[culto]]. Ad esempio, un contribuente con entrate lorde di {{M|50 000|-|euro}} pagherà una tassa sui redditi del 20% circa, ovvero {{M|10 000|-|euro}}, e 800 o 900 € verranno versati alla comunità religiosa di appartenenza.<ref>{{de}} [http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/4/300002/uebersicht/12/index.html Gehaltsrechner-Brutto-Nettolohnrechner] Calcolatore di stipendio e tasse (Germania)</ref>
▲Tutti i battezzati sono obbligati a pagare questa tassa, ma possono uscire ufficialmente dall'organizzazione religiosa e smettere di pagarla a partire dal raggiungimento della maggiore età, che per quanto riguarda l'appartenenza religiosa è stabilita a 14 anni. Per uscire dalla Chiesa è sufficiente recarsi nell'ufficio apposito presente presso ogni tribunale, e fare verbalizzare la propria decisione.
Anche in [[Austria]] esiste un'analoga tassa, la ''Kirchenbeitrag'', che però, a differenza di quella tedesca, non viene riscossa dallo Stato bensì direttamente dalle comunità di fede sulla base di quanto dichiarato dal fedele. Tale contributo riguarda solo i fedeli cristiani appartenenti alle confessioni [[Chiesa cattolica|cattolica]], [[Chiesa evangelica|evangelica]] e [[Chiesa vetero-cattolica d'Austria|vetero-cattolica d'Austria]]; i fedeli del [[giudaismo]] hanno pagato una tassa solo fino al 1998. L'origine di questo contributo obbligatorio risale al cosiddetto [[Anschluss]], cioè l'annessione dell'Austria alla Germania nazista, tant'è che lo storico della Chiesa cattolica Rudolf Karl Höfer ha descritto tale sistema contributivo come una "reliquia del nazionalsocialismo".<ref>{{Cita web|url=https://www.derstandard.at/story/2000122096157/iggoe-steuerplaene-koennten-ende-des-kirchenbeitrags-einlaeuten|titolo=IGGÖ-Steuerpläne könnten Ende des Kirchenbeitrags einläuten}}</ref>
Il contributo è dovuto da tutti gli appartenenti alle suddette confessioni sulla base dei rispettivi registri dei battezzati. Il modulo per chi richiede la residenza in Austria contiene anche un apposito spazio dove indicare la propria appartenenza religiosa, e naturalmente se si sceglie una delle confessioni che riscuotono la ''Kirchenbreitag'' si dovrà pagare il contributo.<ref>{{Cita web|url=https://www.quivienna.com/informazioni-utili/kirchenbeitrag-informazioni-e-consigli-sul-contributo-alla-chiesa-cattolica-in-austria/|titolo=Kirchenbeitrag: informazioni e consigli sul contributo alla Chiesa Cattolica in Austria}}</ref> Per non dover pagare la tassa è perciò necessario uscire formalmente dalla confessione di riferimento o, nel caso di nuova richiesta di residenza, non indicare una religione di appartenenza.
▲Si applica un'analoga tassa detta ''Kultussteuer'' (imposta di culto), per gli appartenenti alla religione ebraica; introdotta più recentemente.<ref>Poiché all'epoca della ''Kirchensteuer'', la prima metà del [[XX secolo|'900]], per [[Soluzione finale della questione ebraica|ragioni razziali]] gli ebrei erano trattati diversamente dai cristiani.</ref> Le altre religioni non sono soggette a questa tassazione poiché questo gettito serve per mantenere i luoghi di [[preghiera]] quindi le [[chiesa (architettura)|chiese]] e le [[sinagoga|sinagoghe]] per quanto riguarda la religione ebraica. Le [[moschea|moschee]] e gli altri luoghi religiosi non sono sovvenzionati dallo Stato.
=== Francia e Belgio ===
Una campagna per lo sbattezzo fu lanciata da questi paesi {{chiarire|alcuni decenni fa}} dall'organizzazione comunista [[Alternative libertaire]]. {{chiarire|Attualmente}} iniziative di sbattezzo sono prese in Belgio dalla ''Fédération des Amis de la Morale Laïque''<ref>{{collegamento interrotto|1=[http://www.faml.be/faml/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=32 Fédération des Amis de la Morale Laïque: "Débaptisation"] |data=aprile 2018 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
Nel 2024 in seguito alla [[Viaggi apostolici di papa Francesco#_Lussemburgo_e_Belgio_(26_-_29_settembre_2024)|visita]] di [[papa Francesco]] in Belgio e alle sue dichiarazioni sull'[[aborto]] si è registrata un'ondata di richieste di sbattezzo da parte di oltre 500 persone.<ref>[https://www.adnkronos.com/internazionale/esteri/papa-belgio-donne-sbattezzo_Y87NWILQd7oR7xB79Qdm6 ''Papa e parole sui diritti delle donne in Belgio, oltre 500 persone hanno chiesto lo sbattezzo''], ADNKronos, 17 ottobre 2024</ref>
==Lo sbattezzo secondo le chiese==
=== Chiesa cattolica ===
La [[Chiesa cattolica]] ha definito una procedura di [[defezione]] formale dalla Chiesa, denominata ''Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica''. I [[Diritto canonico|canoni]] 1086, 1117 e 1124 del [[Codice di diritto canonico]] regolano alcuni effetti di tale atto. Una nota<ref>[http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20060313_actus-formalis_it.html ''Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica'' (Prot. N. 10279/2006)]</ref> del [[Pontificio
La Chiesa cattolica non riconosce effetti "spirituali" alla pratica dello sbattezzo (la dottrina cattolica afferma che, essendo il battesimo un [[sacramento]] che lascia un carattere indelebile, esso non può essere tolto
{{
Ciò ovviamente non significa affatto che l'uomo ottiene la vita eterna mediante un sacramento, per "elezione"-[[predestinazione]] ed in modo irreversibile, ma che mediante il sacramento ottiene «il potere di diventare figlio di Dio» ([[Prologo del Vangelo secondo Giovanni|Gv]] 1,12), e quindi ''può'' partecipare nella vita terrena al Corpo di Cristo in fede, parole ed opere, meritandosi la stessa vita anche dopo la morte, in totale pienezza.
Secondo il [[Catechismo della Chiesa Cattolica]], l'[[apostasia]], ovvero "il ripudio totale della fede cristiana", è un [[peccato mortale]]. Colui che vuole volontariamente intraprendere lo sbattezzo deve dunque avere la piena consapevolezza che esso "è una possibilità radicale della libertà umana...Se non è riscattato dal pentimento e dal perdono di Dio, provoca l'esclusione dal regno di Cristo e la morte eterna dell'inferno; infatti la nostra libertà ha il potere di fare scelte definitive, irreversibili".<ref>[http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s1c1a8_it.htm Catechismo della Chiesa Cattolica 1861]</ref>▼
Nello stesso tempo, al battezzato resta la scelta di vivere nel peccato, e dannarsi in anima e corpo. Come scrive [[Tommaso d'Aquino]], il legame tra l'ente e Dio è sì di tipo ontologico, ma è una partecipazione, e non un'essenza (''ens per essentiam'' - Dio Uno e Trino-, ovvero ''ens per partecipationem''). Diviene indissolubile e necessario solo per l'anima salvata dopo la morte.
Secondo la Chiesa cattolica, la condizione in cui incombe l'apostata è completamente diversa da quella di coloro che non sono mai appartenuti alla Chiesa cattolica, poiché, come spiega [[papa Giovanni Paolo II]] nella [[lettera enciclica]] [[Redemptoris Missio]], "la [[salvezza (Bibbia)|salvezza]] è accessibile ad essi in virtù di una [[Grazia (teologia)|grazia]] che, pur avendo una misteriosa relazione con la [[Chiesa cattolica|Chiesa]], non li introduce formalmente in essa, ma li illumina in modo adeguato alla loro situazione interiore e ambientale".▼
In questo senso, si esprime anche il Compendio del ''[[Catechismo della Chiesa cattolica]]'' (art.263, per 1262-1274; per 1279-1280):
Per quanto riguarda gli effetti pratici, la Chiesa cattolica con il [[Codice di diritto canonico|diritto canonico]] riconosce che lo sbattezzo, come apostasia, potrebbe comportare la [[scomunica]] automatica,<ref>''[[Latae sententiae]]'' (can. 134)</ref> perciò l'esclusione delle persone che hanno manifestato chiaramente ed esplicitamente la loro volontà di apostasia, dai [[sacramenti]], con la possibilità che vengano loro negate le esequie ecclesiastiche.<ref name="ReferenceA">[[Codice di Diritto Canonico]] 1331, 1184</ref> La ''scomunica'', considerata la più grave fra le pene, è concessa per riguardo alla ''salus animae'' del battezzato:<ref>Libero Gerosa, "La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione teologica del diritto penale canonico", Fribourg, 1984</ref> basta il [[peccato mortale]], infatti, a interrompere la [[comunione (religione)|comunione]], mentre la pena impedisce al fedele di aggravare ulteriormente la sua situazione con una comunione sacrilega.▼
{{Citazione|Il Battesimo rimette il peccato originale, tutti i peccati personali e le pene dovute al peccato; fa partecipare alla vita divina trinitaria mediante la [[grazia (teologia)|grazia]] santificante, la grazia della giustificazione che incorpora a Cristo e alla sua Chiesa; fa partecipare al sacerdozio di Cristo e costituisce il fondamento della [[comunione dei santi|comunione con tutti i cristiani]]; elargisce le [[virtù teologali]] e i [[carisma (cristianesimo)|doni dello Spirito Santo]]. <br/>
Le posizioni della Chiesa cattolica sul significato e sugli effetti dello sbattezzo non registrano solitamente contrasti con i sostenitori del medesimo, in quanto {{chiarire|essi sono solitamente interessati proprio agli effetti pratici|opinione di chi?}}; ad esempio per questi celebrare esequie cattoliche su una persona sbattezzata {{Citazione necessaria|sarebbe considerato come un sopruso nonché un atto di disonestà morale nei riguardi della persona defunta}}. Tuttavia, anche se la persona ha ricevuto una scomunica ''latae sententiae'', può ancora ricevere su richiesta il [[Esequie#Il_rito_cattolico|rito cattolico delle esequie]] in quanto [[sacramentali|sacramentale]]<ref>[[Codice di Diritto Canonico]] 1331</ref>, seppure la Chiesa si riserva il diritto di negare il rito<ref>[[Codice di Diritto Canonico]] 1184</ref>.▼
Il battezzato appartiene per sempre a Cristo: '''è segnato, infatti, con il sigillo indelebile di Cristo''' (''carattere'').|art. 263 del Compendio al CCC, 2005, Libreria Editrice Vaticana<ref>{{cita web|url=http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_it.html|titolo= art. 263 del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica|editore=Libreria Editrice Vaticana|anno=2005|città =Roma|accesso=10 febbraio 2018}}</ref>}}
{{Vedi anche|Sacramento#Cattolicesimo}}
La richiesta è riconosciuta dalla Chiesa cattolica, ma, in almeno un caso, il richiedente si è imbattuto in un parroco che ha frapposto ostacoli, ritardando il provvedimento richiesto, vista la gravità di tale azione.<ref>''[[La Repubblica]]'', [http://www.repubblica.it/online/cronaca/sbattesimo/sbattesimo/sbattesimo.html "La mia lunga battaglia per essere sbattezzato"], la vicenda del cittadino Gianni C. di [[Fossalta di Piave]], protagonista delle sentenze del Garante.</ref> ▼
▲Secondo il [[Catechismo della Chiesa
▲Secondo la Chiesa cattolica, la condizione in cui incombe l'apostata è completamente diversa da quella di coloro che non sono mai appartenuti alla Chiesa cattolica, poiché, come spiega [[papa Giovanni Paolo II]] nella [[lettera enciclica]] [[Redemptoris Missio]], "la [[salvezza (
▲Per quanto riguarda gli effetti pratici, la Chiesa cattolica con il [[Codice di diritto canonico|diritto canonico]] riconosce che lo sbattezzo, come apostasia,
▲Le posizioni della Chiesa cattolica sul significato e sugli effetti dello sbattezzo non registrano solitamente contrasti con i sostenitori del medesimo (vedi Associazione per lo sbattezzo, UAAR...), in quanto
▲La richiesta è riconosciuta dalla Chiesa cattolica, ma, in almeno un caso, il richiedente si è imbattuto in un parroco che ha frapposto ostacoli, ritardando il provvedimento richiesto, vista la gravità di tale azione.<ref>''[[La Repubblica (quotidiano)|La Repubblica]]'', [http://www.repubblica.it/online/cronaca/sbattesimo/sbattesimo/sbattesimo.html "La mia lunga battaglia per essere sbattezzato"], la vicenda del cittadino Gianni C. di [[Fossalta di Piave]], protagonista delle sentenze del Garante.</ref>
Secondo la visione della Chiesa, per chi non aderisce alla religione cattolica la richiesta di sbattezzo sarebbe inutile e contraddittoria: farlo significherebbe riconoscere implicitamente un valore allo stesso sacramento del quale si nega la validità. Secondo questo punto di vista, quindi, chi non aderisce (o non più) alla dottrina cattolica non ha bisogno di essere sbattezzato.<ref>[http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20060313_actus-formalis_it.html L'inutilità dello sbattezzo secondo il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi]</ref>
Chi richiede lo sbattezzo replica che il suo obiettivo è eliminare gli effetti formali del battesimo (tra cui quello di lasciare alla Chiesa la presunta possibilità di rivendicare un consenso superiore a quello reale), non quelli spirituali, in cui ovviamente non crede.<ref name= Schedauaar /> Inoltre lo sbattezzo incide sulle statistiche relative ai cattolici in un certo Paese, ovvero, si cerca con lo sbattezzo di distinguere fra fedeli praticanti e individui che sono stati battezzati quando erano neonati, ma non praticano la religione cattolica, come ad esempio gli atei e gli agnostici.<ref name=
=== Scomunica ed eventuale remissione ===
{{vedi anche|
Nonostante l'apostasia comporti la [[scomunica]] automatica (''latae sententiae''), non tutti coloro che inviano questa richiesta di cancellazione sono automaticamente scomunicati: la [[Chiesa cattolica]] fa notare la
Chi riceve la scomunica non può esercitare alcun ministero nella celebrazione della [[Santa Messa|Messa]] o di altri [[sacramenti]] o in cerimonie di culto pubblico, ed in primis non può ricevere l'[[Eucaristia]]. Tuttavia, la scomunica non priva dell'esercizio dei doveri: si può assistere alla Messa, che rimane un obbligo nelle [[feste di precetto]], e si possono ricevere i [[sacramentali]], i quali includono le [[Esequie#
La [[Chiesa cattolica]] afferma chiaramente che la [[scomunica]] [[latae sententiae]] può essere successivamente rimessa, perché è una "pena medicinale" che ha per finalità muovere al [[pentimento]]. Il cristiano "sbattezzato" che dimostri di essersi sinceramente pentito acquista
=== Testimoni di Geova ===
Nella congregazione cristiana dei [[Testimoni di Geova]], lo "sbattezzo", determinato dalla libera scelta personale di "ripudiare la fede e abbandonare l'adorazione di Geova", si chiama "dissociazione". All'atto pratico, si fa un breve annuncio alla congregazione dicendo: "[Nome Cognome] non è più testimone di Geova", e da quel momento in poi tutti gli adepti dell'organizzazione devono evitare rapporti stretti con la persona espulsa, anche i famigliari stessi del dissociato devono avere dei rapporti limitati con il famigliare espulso.<ref>{{Cita web|url = http://wol.jw.org/it/wol/lv/r6/lp-i/0/21118|titolo = Pubblicazioni — BIBLIOTECA ONLINE Watchtower|accesso = 19 gennaio 2016|sito = wol.jw.org|urlmorto = sì|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20160125235557/http://wol.jw.org/it/wol/lv/r6/lp-i/0/21118|dataarchivio = 25 gennaio 2016}}</ref>
L'espulsione, secondo i testimoni di Geova<ref name=watchtower>Perspicacia nello studio delle Scritture, volume 1 - 1988 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania - tradotto ed edito in italiano nel 1990 dalla Congregazione dei testimoni di Geova pp. 868, 869, 870</ref>, "è una azione giudiziaria di scomunica o disassociazione dei trasgressori da una comunità o organizzazione". Questa facoltà - secondo il volume della Watch Tower Society - "rientra nei diritti di ogni associazione religiosa, ed è paragonabile al potere degli stati politici e di certe autorità locali di comminare la pena capitale, di mettere al bando e di espellere". "Nella congregazione di Dio - affermano i Testimoni - il provvedimento dell'espulsione viene preso per salvaguardare la purezza dottrinale e morale dell'organizzazione. L'esercizio di questo potere è necessario per garantire l'esistenza stessa dell'organizzazione, in particolare per la congregazione cristiana, che deve rimanere pura e conservare il favore di Dio per poter essere da lui impiegata e rappresentarlo. Altrimenti Dio espellerebbe o stroncherebbe l'intera congregazione." - (Apocalisse 2:5, 1 Corinzi 5:5-6) <ref name=watchtower />▼
▲Tale forma di isolamento viene considerato una forma di disciplina che dovrebbe servire alla persona espulsa a redimersi e a ritornare all'interno dell'organizzazione stessa. L'espulsione, secondo i testimoni di Geova<ref name="watchtower">Perspicacia nello studio delle Scritture, volume 1 - 1988 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania - tradotto ed edito in italiano nel 1990 dalla Congregazione dei testimoni di Geova pp. 868, 869, 870</ref>, "è una azione giudiziaria di scomunica o disassociazione dei trasgressori da una comunità o organizzazione". Questa facoltà - secondo il volume della Watch Tower Society - "rientra nei diritti di ogni associazione religiosa, ed è paragonabile al potere degli stati politici e di certe autorità locali di comminare la pena capitale, di mettere al bando e di espellere". "Nella congregazione di Dio - affermano i Testimoni - il provvedimento dell'espulsione viene preso per salvaguardare la purezza dottrinale e morale dell'organizzazione. L'esercizio di questo potere è necessario per garantire l'esistenza stessa dell'organizzazione, in particolare per la congregazione cristiana, che deve rimanere pura e conservare il favore di Dio per poter essere da lui impiegata e rappresentarlo. Altrimenti Dio espellerebbe o stroncherebbe l'intera congregazione." - (Apocalisse 2:5, 1 Corinzi 5:5-6)
== L'uso dello sbattezzo nella Storia ==
Questa pratica utilizzata in modo sporadico nel passato venne adoperata ufficialmente, in modo politico e in forma di protesta organizzata verso le chiese tradizionali, durante il periodo nazista in Germania.<ref>Richard Steigmann-Gallin "Il santo Reich. Le concezioni naziste del cristianesimo" Boroli Editore, pag.343 e sgg.,ISBN 9788874930517</ref> Il partito infatti sollecitava (senza obbligarli) i suoi dirigenti a richiedere la cancellazione dai registri parrocchiali con un atto pubblico ufficiale, il cosiddetto [[Kirchenaustritt]] (la fuoriuscita dalla chiesa). Tra i primi "sbattezzati" tra i nazisti sono ricordati [[Alfred Rosenberg]], [[Heinrich Himmler]] e [[Reinhard Heydrich]].<ref>Richard J. Evans, ''Il Terzo Reich al potere. 1933-1939'', Mondadori, p.238 ISBN 9788804605126</ref>
== Note ==
== Voci correlate ==
* [[Anabattismo]]
* [[Apostasia]]
* [[
* [[Associazione per lo Sbattezzo]]
* [[Battesimo]]
* [[Battesimo civile]]
* [[Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti]]
== Altri progetti ==
{{interprogetto
== Collegamenti esterni ==
* [http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/ Sbattezzo] sul sito dell'[[Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti]]
* [http://www.uaar.it/uaar/campagne/sbattezzo/ Campagna per lo sbattezzo] sul sito dell'[[Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti]]
* {{cita web | 1 = http://www.abanet.it/papini/anticler/sbattezzo.html | 2 = Associazione per lo Sbattezzo | accesso = 4 agosto 2005 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20051023132550/http://www.abanet.it/papini/anticler/sbattezzo.html | dataarchivio = 23 ottobre 2005 | urlmorto = sì }}
* {{pdf}} [http://www.chiesacattolica.it/cci_new/pagine/2379/decretogeneraleprivacy.pdf Decreto generale ''Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza''] (in particolare all'articolo 2) della Conferenza Episcopale Italiana
* {{pdf}} [http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/sbattezzo-tesi-albertazzi.pdf Tesi sullo sbattezzo] discussa presso la Facoltà di [[Giurisprudenza]] dell'[[Università di Bologna]]
* Documentario [
* {{pdf}} Andrea Albertazzi, [https://web.archive.org/web/20120130052325/http://www.fileden.com/files/2007/11/10/1574909/Ateo-31-2004-2.pdf ''
* Rita Celi, [http://www.repubblica.it/2006/a/sezioni/scienza_e_tecnologia/siticattolici/sitiatei/sitiatei.html ''Aumenta il popolo degli "sbattezzati": atei e agnostici si ritrovano sul web''], [[La Repubblica (quotidiano)|La Repubblica]],
* Chiara Lalli, [
* ''[
*
{{portale|diritto|
[[Categoria:Ateismo]]
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