Diffida: differenze tra le versioni

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{{F|diritto civile|marzo 2010}}
La '''diffida''' è un atto formale, di solito inviato mediante nell'[[raccomandataordinamento giuridico]] a/ritaliano, è un atto con il quale si intimainoltra adavviso formale a una persona di compiere o di non compiere una determinata azione. Ricevendo la diffida il soggetto viene avvertito che, se non mettesse in pratica determinate azioni, o praticasse azioni illegittime o indesiderate, ci si rivolgerà all'[[magistratura|autorità competente]].
 
Può essere inviato in varie forme, generalmente con [[posta raccomandata]], costituisce una [[intimazione ad adempiere]] e può contenere l'avvertimento nei confronti del ricevente che, se non mettesse in pratica determinate azioni o praticasse azioni illegittime o indesiderate, si procederà con l'adire le vie legali anche con possibile denuncia all'[[autorità giudiziaria italiana]].
== Struttura dell'atto ==
Dal punto di vista formale la diffida solitamente è strutturata in:
# una prima parte dove il diffidante espone le proprie generalità
# una seconda parte in cui si espongono in maniera circostanziata i fatti avvenuti oggetto della diffida
# una terza parte in cui si intima il destinatario a non agire o ad agire entro un termine stabilito.
 
== Caratteristiche ==
In mancanza di quanto intimato, in genere l'autore della diffida annuncia nell'atto di intraprendere un'[[azione legale]].
A differenza della semplice ''[[intimazione ad adempiere]]'' o [[costituzione in mora]] (regolata nel [[Codice civile italiano]] dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà ''espressa'' del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della [[risoluzione per inadempimento|risoluzione del contratto]] in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte. La diffida ad adempiere è regolata dall'art. 1454 del codice civile che, testualmente, prevede:
{{quoteCitazione|Alla parte inadempiente l'altra può ''intimare per iscritto di adempiere'' in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto ''termine'', il contratto s'intende senz'altro risoluto.
 
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è ''risoluto di diritto''.}}
== Differenze con la diffida ad adempiere ==
Particolare tipo di diffida è la '''diffida ad adempiere''', un [[atto unilaterale]] e [[atto recettizio|recettizio]] di [[autonomia privata]], con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un [[contratto]], intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine.
 
In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione ''scritta'' che contenga:
Con quest'atto infatti una parte manifesta all'altro contraente una duplice volontà: quella ''conservativa'' del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella ''risolutiva'' del contratto stesso che, in questo modo, si risolve automaticamente e stragiudizialmente in virtù della diffida inviata.
 
== Differenze con la# l'intimazione ad adempiere ==;
# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni);
A differenza della semplice ''[[intimazione ad adempiere]]'' o [[costituzione in mora]] (regolata nel [[Codice civile italiano]] dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà ''espressa'' del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della [[risoluzione per inadempimento|risoluzione del contratto]] in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte.
# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento entro il congruo termine stabilito, il contratto si considererà risoluto di diritto.
 
LaAlla diffida ad adempiere èdeve regolataessere dallcomunque applicato l'art. 14541455 c.c., pertanto la risoluzione del codicecontratto civileopera che,solo testualmente,se prevede:l'inadempimento è "''di non scarsa importanza''".
{{quote|Alla parte inadempiente l'altra può ''intimare per iscritto di adempiere'' in un congruo termine, con
dichiarazione che, decorso inutilmente detto ''termine'', il contratto s'intende senz'altro risoluto.
 
== Struttura dell'atto ==
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Dal punto di vista formale la diffida solitamente è strutturata in:
# una prima parte dovein cui il diffidante espone le proprie generalità;
# una seconda parte in cui si espongono in maniera circostanziata i fatti avvenuti oggetto della diffida;
# una terza parte in cui si intima ilal destinatario adi non agire o addi agire entro un termine stabilito.
 
In mancanza di quanto intimato, in genere l'autore della diffida annuncia nelll'attointenzione di intraprendere un'[[azione legale]]. in mancanza di quanto intimato
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è ''risoluto di diritto''.}}
 
== Differenze con laLa diffida ad adempiere ==
In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione ''scritta'' che contenga:
ParticolareUn particolare tipo di diffida è la '''diffida ad adempiere''', un [[Negozio giuridico unilaterale|atto unilaterale]] e [[atto recettizio|recettizio]]ricettizio di [[autonomia privata]], con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un [[contratto]], intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine.
 
Con quest'atto infatti una parte manifesta all'altro contraente una duplice volontà: quella ''conservativa'' del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella ''risolutiva'' del contratto stesso che, in questo modo, [[risoluzione per inadempimento|si risolve automaticamente e stragiudizialmente]] in virtù della diffida inviata.
# l'intimazione ad adempiere;
 
# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni);
== Bibliografia ==
# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento entro il congruo termine stabilito, il contratto si considererà risoluto di diritto.
 
* Lozupone, Roberto, ''La diffida ad adempiere,'' Milano, Giuffrè, 2007.
Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è "di non scarsa importanza".
* Guarino, Antonio, ''La diffida ad adempiere e la gravita dell'inadempimento,'' Modena, 1955.
 
== Voci correlate ==
* [[Adempimento]]
* [[Azione legale]]
* [[Denuncia]]
* [[Intimazione ad adempiere]]
* [[Adempimento (ordinamento giuridico italiano)]]
* [[Mora (diritto)]]
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|italia}}
 
[[Categoria:dirittoDiritto civile italiano]]