Diffida: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
templ |
Nessun oggetto della modifica |
||
(51 versioni intermedie di 29 utenti non mostrate) | |||
Riga 1:
{{
La '''diffida''', nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, è un atto con il quale si inoltra avviso formale a una persona di compiere o di non compiere una determinata azione.
Può essere inviato in varie forme, generalmente con [[posta raccomandata]], costituisce una [[intimazione ad adempiere]] e può contenere l'avvertimento nei confronti del ricevente che, se non mettesse in pratica determinate azioni o praticasse azioni illegittime o indesiderate, si procederà con l'adire le vie legali anche con possibile denuncia all'[[autorità giudiziaria italiana]].
Tale atto richiede, a differenza della semplice ''[[intimazione ad adempiere]]'' (art. 1219 c.c.), la volontà '''espressa''' che si produca l'effetto giuridico della [[risoluzione per inadempimento|risoluzione del contratto]] in caso di ulteriore inadempimento dell'altra parte.▼
== Caratteristiche ==
▲
{{Citazione|Alla parte inadempiente l'altra può ''intimare per iscritto di adempiere'' in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è ''risoluto di diritto''.}}
▲dichiarazione che, decorso inutilmente detto '''termine''', il contratto s'intende senz'altro risoluto.
In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione ''scritta'' che contenga:
# l'intimazione ad adempiere;▼
# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni);▼
# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento
Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è
== Struttura ==
▲# l'intimazione ad adempiere;
Dal punto di vista formale la diffida solitamente è strutturata in:
# una prima parte in cui il diffidante espone le proprie generalità;
# una seconda parte in cui si espongono in maniera circostanziata i fatti avvenuti oggetto della diffida;
# una terza parte in cui si intima al destinatario di non agire o di agire entro un termine stabilito.
In genere l'autore della diffida annuncia l'intenzione di intraprendere un'[[azione legale]] in mancanza di quanto intimato
== La diffida ad adempiere ==
Un particolare tipo di diffida è la ''diffida ad adempiere'', un [[Negozio giuridico unilaterale|atto unilaterale]] e ricettizio di [[autonomia privata]], con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un [[contratto]], intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine.
Con quest'atto infatti una parte manifesta all'altro contraente una duplice volontà: quella ''conservativa'' del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella ''risolutiva'' del contratto stesso che, in questo modo, [[risoluzione per inadempimento|si risolve automaticamente e stragiudizialmente]] in virtù della diffida inviata.
== Bibliografia ==
▲# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato);
* Lozupone, Roberto, ''La diffida ad adempiere,'' Milano, Giuffrè, 2007.
▲# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento dopo il congruo termine stabilito, il
* Guarino, Antonio, ''La diffida ad adempiere e la gravita dell'inadempimento,'' Modena, 1955.
== Voci correlate ==
▲Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è '''di non scarsa importanza'''
* [[Adempimento]]
* [[Azione legale]]
* [[Denuncia]]
* [[Intimazione ad adempiere]]
* [[Mora (diritto)]]
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|italia}}
[[Categoria:
|