Codice (diritto): differenze tra le versioni

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{{F|argomento=teoria del diritto|data=febbraio 2008}}
Un '''Codicecodice''', nel [[diritto]], è la denominazione che normalmente designa una raccolta di disposizioni di [[legge]] disciplinanti una certa materia [[diritto|giuridica]].
Alla base della genesi di un codice c'è l'idea di accorpare e sistematizzare la materia giuridica, al fine di semplificare il compito degli interpreti e degli operatori del diritto. Solitamente, i codici sono pertanto denominati in base alla materia su cui dispongono e hanno l'effetto, con la loro approvazione, di portare all'abrogazione (quantomeno implicita) di tutte le previgenti disposizioni di legge sulla medesima materia.
 
 
== Storia ==
In [[età antica]], si afferma l'idea di codice come libro di leggi, raccolte dall'autorità in un insieme unitario, promulgato con un unico atto in un momento storico, reso coerente anche attraverso la manipolazione del materiale legislativo preesistente e naturalmente incluso, e per ciò stesso con carattere innovativo rispetto agli atti preesistenti in esso raccolti. Una delle opere più famose fu il ''[[codice di Hammurabi]]'', babilonese, uno dei più antichi esempi di testo normativo. Nell'antica [[Grecia]] sono da ricordare le arcaiche ''[[leggi di Gortina]]'' a [[Creta (Grecia)|Creta]] e nell'antica [[Roma]] le ''[[Leggi delle XII tavole]]''.<ref>Nel mondo induista fu molto importante il ''[[Manusmṛti]]'', scritto in [[sanscrito]].</ref> Fondamentale per la sintesi del [[diritto romano]] e per la [[giurisprudenza]] nei secoli seguenti in Occidente è il ''[[Corpus iuris civilis]]'' fatto redigere nel VI secolo dall'imperatore bizantino [[Giustiniano]].
=== Le origini ===
Il vocabolo è molto antico, era già diffuso nel [[diritto romano]], benché con un'accezione diversa da quella moderna. ''Codex'', infatti, era originariamente il nome delle tavolette cerate su cui prendere appunti, connesse in modo da formare una sorta di primitivo bloc-notes. Il latino ''codex'' aveva proprio il significato generico di ''libro compatto cucito sul dorso, che si legge voltando le pagine''. La particolare forma fece sì che il termine si applicasse poi al vero e proprio libro rilegato, quando esso cominciò a contendere il campo al rotolo di [[papiro]] (''volumen''). Tuttora, nella [[filologia]] classica, il termine "''codice''" designa appunto un [[manoscritto]] confezionato in questa forma.
 
Secondo lo storico ebreo ellenistico [[Eupolemo (storico)|Eupolemo]], [[Mosè]] inventò l'[[alfabeto]] e redasse il primo codice di leggi scritte, le [[Tavole della Legge]] (''[[Praeparatio evangelica]]'' 9.26.1). I primi cinque libri della [[Bibbia]], il ''[[Pentateuco]]'', contengono le norme giuridiche ed etico-religiose per il popolo ebraico. Alla base della [[Legge ebraica]] c'è poi il ''[[Talmud]]''.
In campo giuridico, invece, almeno dal [[III secolo]] si assiste ad uno slittamento di significato dal contenente al contenuto.
 
Il vocabolo è molto antico, era già diffuso nelNel [[diritto romano]], benchéil con un'accezione diversa da quella moderna.termine ''Codex'', infatti, era originariamente il nome delle tavolette cerate su cui prendere appunti, connesse in modo da formare una sorta di primitivo bloc-notes. Il latino ''codex'' aveva proprio il significato generico di ''libro compatto cucito sul dorso, che si legge voltando le pagine''. La particolare forma fece sì che il termine si applicasse poi al vero e proprio libro rilegato, quando esso cominciò a contendere il campo al rotolo di [[papiro]] (''volumen''). Tuttora, nella [[filologia]] classica, il termine "''codice''" designa appunto un [[manoscritto]] confezionato in questa forma. A partire dal [[XVII secolo]] si nota l'impiego di ''codice'' per designare non tanto il libro in cui il diritto è riordinato, quanto lo stesso diritto nelle sue connotazioni di unitario e ordinato.{{senza fonte}}
È impossibile, in tema di cenni storici, non rammentare il [[codice di Hammurabi]], uno dei più antichi esempi di testo normativo.
 
L'ulteriore specializzazione del vocabolo è il risultato di un processo (ideologico, politico, nonché linguistico) destinato a compiersi nei primi decenni del [[XIX secolo]] in gran parte dell'[[Europa]] e nei paesi extraeuropei che essa influenza nelle strutture organizzative. Il codice nel periodo precostituzionale era concepito come un libro di regole giuridiche organizzate secondo un sistema, caratterizzato dall'unità di materia corrispondente ad un settore dell'organizzazione giuridica, vigente per tutta l'estensione geografica dello Stato, rivolto a tutti i sudditi (o soggetti all'autorità politica statale), voluto e pubblicato dall'autorità, abrogante tutto il diritto precedente contrastante, nonché destinato a lunga durata. Questa specializzazione corrisponde contemporaneamente alla nascita di nuove forme giuridico-amministrative alla base della Codificazione moderna, cioè la presentazione nei vari Stati dei diversi Codici: ''[[diritto civile|civili]], [[diritto penale|penali]], [[diritto commerciale|commerciali]], [[codice di procedura civile|di procedura civile]] e [[codice di procedura penale|di procedura penale]]''. Queste strutture organizzative complesse, i diritti codificati e i codici, con i loro nomi tecnici e con la loro "''cultura''", sono dotate di un elemento ideologico e di una filosofia operativa che le spiega e riflette.
Nel mondo antico, con già le [[Raccolte imperiali]], si afferma l'idea di codice come libro di leggi, raccolte dall'autorità in un insieme unitario, promulgato con un unico atto in un momento storico, reso coerente anche attraverso la manipolazione del materiale legislativo preesistente e naturalmente incluso, e per ciò stesso con carattere innovativo rispetto agli atti preesistenti in esso raccolti.
 
== Caratteristiche ==
Dal nome del contenente al nome del contenuto il passo, dal punto di vista linguistico, è breve.
{{Vedi anche|codificazioneCodificazione}}
Alla base della genesi di un codice c'è l'idea di accorpare e sistematizzare la materia giuridica, al fine di semplificare il compito degli interpreti e degli operatori del diritto, nonché di minimizzare il potere influenzante dell'eventuale soggettività interpretativa degli stessi: intento fruttifero contestato dal Savigny.<ref>{{Cita libro|nome=A. F. J.|cognome=Thibaut|titolo=La polemica sulla codificazione|url=https://books.google.com/books?id=d-ZjmQEACAAJ&newbks=0&hl=it|accesso=2023-12-11|data=1992|editore=Edizioni Scientifiche Italiane|lingua=it}}</ref>
 
Alla base della genesi di un codice c'è l'idea di accorpare e sistematizzare la materia giuridica, al fine di semplificare il compito degli interpreti e degli operatori del diritto. Solitamente, i codici sono pertanto denominati in base alla materia su cui dispongono e hanno l'effetto, con la loro approvazione, di portare all'abrogazione (quantomeno implicita) di tutte le previgenti disposizioni di legge sulla medesima materia.
A partire dal [[XVII secolo]] si nota l'impiego di ''codice'' per designare non tanto il libro in cui il diritto è riordinato, quanto lo stesso diritto nelle sue connotazioni di unitario e ordinato.
 
Una classificazione a grandi linee dei vari tipi di codice riscontrabili nell'esperienza moderna potrebbe prendere le mosse dalla fondamentale distinzione tra [[diritto sostanziale]] e [[diritto processuale]].
L'ulteriore specializzazione del vocabolo è il risultato di un processo (ideologico, politico, nonché linguistico) destinato a compiersi nei primi decenni del [[XIX secolo]] in gran parte dell'[[Europa]] e nei paesi extraeuropei che essa influenza nelle strutture organizzative. Il codice nel periodo precostituzionale era concepito come un libro di regole giuridiche organizzate secondo un sistema, caratterizzato dall'unità di materia corrispondente ad un settore dell'organizzazione giuridica, vigente per tutta l'estensione geografica dello Stato, rivolto a tutti i sudditi (o soggetti all'autorità politica statale), voluto e pubblicato dall'autorità, abrogante tutto il diritto precedente contrastante, nonché destinato a lunga durata.
Nella prima categoria (diritto sostanziale), nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, rammenteremo almeno il [[Codice civile italiano|codice civile]] ed il [[Codice penale italiano|codice penale]], mentre per la seconda (diritto processuale) andranno considerati il [[codice di procedura civile italiano|codice di procedura civile]] ed il [[codice di procedura penale italiano|codice di procedura penale]].
 
Gli articoli di un codice generalmente recano [[Clausola generale|clausole generali]] con maggiore frequenza delle leggi speciali (che sono spesso molto lunghe e recano norme casistiche o dettagliate).
Questa specializzazione corrisponde contemporaneamente alla nascita di nuove forme giuridico-amministrative alla base della Codificazione moderna, cioè la presentazione nei vari Stati dei diversi '''Codici''': ''[[codice civile|civili]], [[Codice penale|penali]], [[codice commerciale|commerciali]], [[codice di procedura civile|di procedura civile]] e [[codice di procedura penale|di procedura penale]]''.
 
== Nel mondo ==
Queste strutture organizzative complesse, i diritti codificati e i codici, con i loro nomi tecnici e con la loro "''cultura''", sono dotate di un elemento ideologico e di una filosofia operativa che le spiega e riflette.
=== Le originiItalia ===
*{{Vedi [[anche|Codici vigenti in Italia]]|Testo unico}}
Nel [[1979]] [[Adriano Cavanna]], noto storico e giurista italiano, afferma: ''"[...] in obbedienza al dogma della completezza, i codici si pongono come testo organico disciplinante in totale via esclusiva un certo ramo del diritto, rompendo assolutamente ogni rapporto col sistema di fonti del diritto comune"''.<ref>A. Cavanna, ''Storia del diritto moderno in Europa, I'', Giuffrè, Milano, 1979, pp. 257-258</ref> A partire dagli [[anni 2000]] sono stati emanati una serie di codici, allo scopo di coordinare e riordinare diverse materie, soprattutto a causa della grande quantità di leggi speciali che ha riguardato molte materie in precedenza regolate esclusivamente dai codici.
 
IlNell'ordinamento significatoitaliano diil codice oè un'opera normativa diversa dal [[testo unico]] è oggi mutato,; infatti con questoquest'ultimo termine si intende una raccolta organica e sistematica di norme relative ad una o più materie. Il processo evolutivo del termine codice ha messo da parte il concetto di completezza, che lo ha caratterizzato dalla metà dell'Ottocento fino al [[Storia dell'Italia fascista |periodo fascista]], per dare spazio a quello di ordine. Infatti dopo la [[seconda guerra mondiale]] ogni volta che il legislatore ha emanato un codice o un testo unico ha inteso dare un ordine logico alla materia. Il codice è distinto dall'atto, simile per natura, di tipo [[testo unico]], in quanto, mentre il codice è sostanzialmente innovativo della materia, il testo unico mira solamente a raccogliere in un unico atto tutto il materiale normativo vigente.
=== Il Codice e il mito della completezza ===
{{Vedi anche|codificazione}}
Una classificazione a grandi linee dei vari tipi di codice riscontrabili nell'esperienza moderna potrebbe prendere le mosse dalla fondamentale distinzione tra [[diritto sostanziale]] e [[diritto processuale]].
 
=== L'età della decodificazione ===
In questi ultimi decenni si è cominciato a parlare di [[decodificazione]] soprattutto a causa della grande quantità di leggi speciali che ha riguardato molte materie in precedenza regolate esclusivamente dai codici. Questo processo legislativo ha sottratto ai codici moltissime materie, facendo nascere nuovi "codici" (un esempio è dato dal [[codice del consumo]], [[codice delle assicurazioni private]], [[codice degli appalti]], ecc.), che nulla hanno a che vedere con l'idea di codice dell'inizio del secolo. In realtà, secondo la corrente di pensiero più accreditata, il processo di decodificazione non può esistere in quanto non è mai esistita una codificazione del diritto tale da raccogliere in maniera organica tutte le leggi vigenti ed in grado di cancellare tutte le leggi precedenti contrastanti. Ciononostante fenomeni di nuova codificazione si assiste anche oggi, oltre che in Francia, che vanta una lunga tradizione in materia, anche in Italia, con numerosi [[Codici vigenti in Italia|nuovi codici vigenti]].
 
=== Il nuovo concetto di "Codice" ===
Il significato di codice o [[testo unico]] è oggi mutato, infatti con questo termine si intende una raccolta organica e sistematica di norme relative ad una o più materie. Il processo evolutivo del termine codice ha messo da parte il concetto di completezza, che lo ha caratterizzato dalla metà dell'Ottocento fino al [[Storia dell'Italia fascista |periodo fascista]], per dare spazio a quello di ordine. Infatti dopo la [[seconda guerra mondiale]] ogni volta che il legislatore ha emanato un codice o un testo unico ha inteso dare un ordine logico alla materia.
 
Nel [[1979]] [[Adriano Cavanna]], noto storico e giurista italiano, afferma: ''"[...] in obbedienza al dogma della completezza, i codici si pongono come testo organico disciplinante in totale via esclusiva un certo ramo del diritto, rompendo assolutamente ogni rapporto col sistema di fonti del diritto comune"''<ref>A. Cavanna, ''Storia del diritto moderno in Europa, I'', Giuffrè, Milano, 1979, pp. 257-258</ref>.
 
== Differenze con il Testo Unico ==
Il codice è distinto dall'atto, simile per natura, di tipo [[Testo unico]], in quanto, mentre il codice è sostanzialmente innovativo della materia, il Testo unico mira solamente a raccogliere in un unico atto tutto il materiale normativo vigente (tuttavia, una volta approvato in forme opportune, il Testo unico ha lo stesso effetto abrogativo dei codici, e pertanto le future modifiche alla disciplina andranno ad incidere direttamente sul testo unico e non sulle leggi in esso catalogate).
 
== Il diritto italiano vigente ==
Nella prima categoria (diritto sostanziale), nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, rammenteremo almeno il [[codice civile]] ed il [[codice penale]], mentre per la seconda (diritto processuale) andranno considerati il [[codice di procedura civile]] ed il [[codice di procedura penale]].
 
Il codice è distinto dall'atto, simile per natura, di tipo [[Testo unico]], in quanto, mentre il codice è sostanzialmente innovativo della materia, il Testo unico mira solamente a raccogliere in un unico atto tutto il materiale normativo vigente (tuttaviaTuttavia, una volta approvato in forme opportune, il Testo[[testo unico]] ha lo stesso effetto abrogativo dei codici, e pertanto le future modifiche alla disciplina andranno ad incidere direttamente sul testo unico e non sulle leggi in esso catalogate).
== Note ==
<references/>
 
== Voci correlate ==
* [[Categoria:CodiciArticolo (diritto)|*]]
* [[Testo unico]]
* [[Codificazione]]
 
==Altri progetti==
{{interprogetto|etichetta=codice|wikt=codice}}
{{Interprogetto|s=:Categoria:Codici|s_oggetto=opere originali di diritto|s_preposizione=sotto forma di|s_etichetta=codici}}
* [[Codici vigenti in Italia]]
 
== Collegamenti esterni ==
[[Categoria:Concetti giuridici generali]]
* {{Collegamenti esterni}}
[[Categoria:Termini giuridici]]
[[Categoria:Codici (diritto)|*]]
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|storia}}
 
[[Categoria:TerminiTeoria giuridicidel diritto]]
[[cs:Zákoník]]
[[Categoria:Terminologia giuridica]]
[[de:Gesetzbuch]]
[[enCategoria:CodeCodici (lawdiritto)| ]]
[[eo:Jura kodekso]]
[[es:Código (Derecho)]]
[[fr:Liste de codes juridiques]]
[[hr:Zakonik]]
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[[ka:კოდექსი]]
[[lt:Teisės kodeksas]]
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