Nemo iudex sine actore: differenze tra le versioni

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'''''Nemo iudex sine actore''''' (alla lettera: "nessun giudice senza attore"), '''''nullo actore, nullus iudex''''' (alla lettera: "se non c'è attore, non c'è giudice") e '''''nulla iurisdictio sine actione''''' (alla lettera.: "nessuna [[giurisdizione|funzione giurisdizionale]] senza [[azione legale]]") sono [[brocardo|brocardi]] che esprimono un [[principi generali|principio]], risalente al [[diritto romano]], applicato anche negli ordinamenti giuridici odierni: il [[principio della domanda]], corollario del più generale [[principio dispositivo]]. È lo stesso principio espresso dal brocardo ''[[ne procedat iudex ex officio]]'' (alla lettera: "non proceda il giudice d'ufficio").
 
In base al principio, il [[processo (diritto)|processo]] può essere avviato dal giudice solo su richiesta di una [[parte (diritto)|parte]], che nel [[processo civile]] prende il nome di [[attore]], la quale esercita in tal modo l'azione nei confronti dell'altra parte, detta nel processo civile [[convenuto]].
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*[[Giurisdizione]]
 
[[Categoria:Brocardi di diritto processuale]]
[[Categoria:Principi giuridici]]
[[Categoria:Termini giuridici]]
[[Categoria:Diritto comune]]
[[Categoria:Diritto processuale civile]]
[[Categoria:Diritto processuale penale]]
 
{{Portale|diritto}}